Sentenza 6 novembre 2015
Massime • 1
In tema di smaltimento dell'amianto, non si applicano le disposizioni dettate dal DM 6 settembre 1994 per la rimozione, l'incapsulamento e il confinamento dell'amianto quando non vi sia più la struttura incorporante da bonificare per essere andata distrutta e, pertanto, in tale ipotesi, viene in rilievo l'attività di mero smaltimento di rifiuti pericolosi.
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- 1. Contestazioni Su Straordinari Non Dichiarati Dal Datore Di Lavoro: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 10 settembre 2025
Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate perché gli straordinari corrisposti ai dipendenti non sono stati dichiarati correttamente? In questi casi, l'Ufficio presume che le ore di lavoro straordinario siano state pagate “fuori busta” o non assoggettate a tassazione e contribuzione, con conseguente recupero di imposte, sanzioni e interessi. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: vi sono difese e strumenti per dimostrare la corretta gestione delle retribuzioni aziendali. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta gli straordinari non dichiarati – Se risultano differenze tra le ore di lavoro effettivamente prestate e quelle registrate nei cedolini paga – Se emergono …
Leggi di più… - 2. Lavoro straordinarioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2015, n. 9458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9458 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2015 |
Testo completo
9 45 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Renato Grillo Presidente - Sent. n. sez. 1949 CC 06/11/2015- Mauro Mocci R.G.N. 17921/2015 Gastone Andreazza Aldo Aceto -Relatore - GI Liberati ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IN GI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 20/03/2015 del Tribunale della libertà di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'avv. Roberto Brunelli che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. GI PP ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 20/03/2015 del Tribunale di Ancona che ha respinto l'appello cautelare proposto avverso il provvedimento del 11/02/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Urbino che, sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui agli artt. 56, 323 e 351, cod. pen. e dell'esigenza special-preventiva di impedirne la reiterazione, aveva applicato nei suoi confronti la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio di dirigente del servizio igiene e sanità pubblica dell'Azienda Sanitaria ASUR n.
1. Si contesta al ricorrente di aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare intenzionalmente alla società La IN S.p.a.>> un ingiusto vantaggio patrimoniale mediante la revoca dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 23 del 05/08/2013 con cui il Sindaco del Comune di Apecchio aveva ordinato alla società suddetta di rimuovere e smaltire i rifiuti contenenti amianto, dalla stessa precedentemente interrati. La condotta ascritta al ricorrente è stata posta in essere, secondo l'editto accusatorio provvisorio convalidato dai Giudici della cautela, attraverso comportamenti (interventi diretti e personali) e atti (l'adozione di una nota, datata 26/08/2013, indirizzata al Sindaco) volti a indurre quest'ultimo a revocare l'ordinanza suddetta e a procurare, di conseguenza, alla La IN S.p.a.>> (al cui legale rappresentante era legato da rapporti di frequentazione documentati e non contestati) l'ingiusto vantaggio patrimoniale derivante dal risparmio di spesa ottenuto evitando l'esecuzione dei lavori. Al ricorrente viene altresì contestato di essersi attivato per ostacolare le indagini del N.O.E. C.C. e, in particolare, di aver consegnato la documentazione amministrativa, rilevante ai fini delle indagini, a persona estranea alla Pubblica Amministrazione (nella specie il proprio difensore). La sussistenza delle esigenze cautelari, infine, è stata tratta dalla gravità della condotta complessivamente tenuta, ritenuta indice di un modo di interpretare il "munus publicum" tale da rendere concreto il pericolo di reiterazione del reato.
1.1.Con il primo motivo il IN eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'allegato 3, D.M. 6 settembre 1994 e illogicità della motivazione sul punto. Sulla premessa che il proprio comportamento è successivo all'interramento dei rifiuti, all'intervento del N.O.E. e all'ordinanza sindacale n. 23 del 2013, lamenta l'interpretazione che della vicenda è stata data dal Tribunale di Ancona secondo il quale, trattandosi di mero smaltimento di rifiuti (e non di bonifica), non si applicherebbe alla fattispecie il citato decreto ministeriale che consente invece il confinamento dei rifiuti nel sito sotterraneo allo stabilimento, come da lui coerentemente proposto nella nota del 26 aprile 2013. 1.2.Con il secondo motivo eccepisce l'erronea applicazione degli artt. 323, e 351, cod. pen., e vizio di motivazione apparente in ordine alla loro astratta configurabilità. Denuncia, quanto all'ipotizzato tentativo di abuso d'ufficio, che il Tribunale ha ritenuto penalmente rilevante un parere dato a procedimento ormai concluso, con il quale aveva invitato il sindaco a modificare i presupposti e le motivazioni 2 dell'ordinanza. Ma quand'anche quest'ultima fosse stata revocata, il relativo prescindere dal provvedimento sarebbe rimasto atto proprio del sindaco, e ciò fatto che in ogni caso manca la prova dell'elemento intenzionale. Quanto al reato di cui all'art. 351, cod. pen., eccepisce che si era semplicemente limitato a consegnare i documenti al proprio avvocato, circostanza del resto nota all'intero ufficio.
1.3.Con il terzo motivo eccepisce la mancanza di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, non assolta dal generico riferimento al fatto che egli potesse (testualmente) "tornare alla carica" con il Sindaco. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso, pur fondato, è tuttavia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3.Al fine di comprendere meglio la vicenda in esame è necessario ricostruirne secondo quanto incontestabilmente risulta dal provvedimento impugnato e dalle stesse allegazioni difensive i passaggi più importanti, che possono essere così sintetizzati: a)con ordinanza n. 53 del 08/11/2012 il Sindaco del Comune di Apecchio aveva ordinato alle società La IN S.p.a.>> e Elle S.r.l.>> (e ad altre società) lo smaltimento delle macerie, contenenti amianto, residuate dal crollo dei tetti dei relativi stabilimenti, crollo provocato dalle abbondanti nevicate di quell'anno; b)tale smaltimento avrebbe dovuto essere realizzato mediante la raccolta manuale delle lastre di eternit e il tombamento del residuo materiale, secondo modalità si legge nell'ordinanza impugnata - stabilite dal IN, ancorché non condivise dagli Enti componenti il tavolo tecnico che doveva occuparsi della vicenda, ed anzi ad esso contrarie (anche se, annota il Tribunale di Ancona, dell'adozione di tale ordinanza risponde il solo Sindaco di Apecchio e non anche il ricorrente); c)il NOE CC di Ancona accertò che, invece, la società La IN S.p.a.>> aveva interrato i rifiuti senza separarli dall'amianto, e sollecitò di conseguenza l'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 23 del 05/08/2013 con cui il Sindaco di Apecchio avrebbe poi ordinato alla La IN S.p.a.>> la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti;
d) il successivo 26/08/2013, con un documento indirizzato alla Regione Marche e al Sindaco di Apecchio, il ricorrente (facendo leva si legge nell'ordinanza impugnata su riferimenti normativi imprecisi) aveva sollecitato la revoca o comunque la modifica dell'ordinanza sindacale. 3 Questo atto integra, a parere dei giudici cautelare, l'ipotizzato tentativo di abuso di ufficio.
3.1.Il ricorrente deduce l'applicabilità alla fattispecie dell'allegato 3, D.M. Min. Sanità 6 settembre 1994 che descrive le tecniche di bonifica dell'amianto (dalla sua rimozione, all'incapsulamento, al confinamento) e fornisce le indicazioni per la scelta del metodo da utilizzare.
3.2.Osserva il Collegio che tali soluzioni presuppongono l'incorporazione dell'amianto nella struttura fissa da bonificare e non si applicano ai casi in cui non vi sia più nulla da bonificare per essere andata distrutta, come nel caso in esame, la struttura incorporante. In tal caso, infatti, l'amianto costituisce rifiuto speciale pericoloso, soggetto solo a smaltimento e non più a "bonifica".
3.3.Il rilievo, dunque, è infondato.
3.4.E' invece fondata l'eccezione relativa alla non configurabilità, nel caso in esame, del tentativo di delitto di abuso d'ufficio.
3.5.In termini generali ed astratti il reato di abuso di ufficio tentato sussiste ogni volta che il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) ponga in essere, in violazione di legge o di regolamento o del dovere di astensione, atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare ad altri un danno ingiusto o beneficiare altri di un vantaggio patrimoniale ingiusto che non si realizzano per cause estranee alla volontà dell'autore della condotta (cfr. sul punto Sez. 6, n. 10136 del 24/06/1998, Ottaviano, Rv. 211567; Sez. 6, n. 26617 del 01/04/2009, Masella, Rv. 244465).
3.6.Non v'è dubbio, pertanto, che integra il reato (anche nella forma tentata se l'evento non si realizza) consentire a un privato di smaltire rifiuti con modalità vietate dalla legge che gli consentono di lucrare sui relativi risparmi.
3.7.L'ordinanza, peraltro, dà ampiamente conto dei rapporti personali che intercorrevano tra il pubblico ufficiale ed il privato (rapporti che il ricorrente nemmeno menziona, quantomeno per confutarli) per cui non è affatto irragionevole desumerne l'intenzionale asservimento del pubblico ufficio agli interessi privati del beneficiario della condotta.
3.8. Quando, però, il pubblico ufficiale non sia l'autore del provvedimento che attribuisce direttamente al beneficiario l'ingiusto vantaggio (o l'ingiusto danno) la sua condotta può essere valutata, anche ai fini del tentativo, solo sotto il profilo del concorso nel reato che può assumere la forma del concorso materiale (se egli confeziona o predispone materialmente la minuta del provvedimento ovvero il provvedimento stesso poi sottoposto alla firma del pubblico ufficiale competente ad emetterlo) o di quello morale, poiché il pubblico ufficiale concorre in tal modo a manifestare la volontà della pubblica amministrazione mediante l'adozione degli atti del procedimento prodromici alla emissione del provvedimento finale. 4 3.9. In quest'ultimo caso, però, non è sufficiente che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio adotti un atto del procedimento finalizzato ad orientare la decisione finale nella segreta speranza del successo della propria iniziativa;
é necessario che il proposito criminoso sussista anche nel pubblico ufficiale autore principale (Sez. 6, n. 36125 del 13/05/2014, Minardo, Rv. 260235; Sez. 6, n. 15116 del 25/02/2003, Gueli, Rv. 224690). Ove il pubblico ufficiale competente a emettere il provvedimento finale non sia già animato da alcun intento criminoso, il parere o la proposta di adozione del provvedimento stesso, ove non accolta, dovrà essere valutata alla stregua di un'istigazione non accolta. In mancanza di prova dell'accordo collusivo la proposta di adozione del provvedimento illegittimo resta tale, non integra il tentativo punibile di abuso d'ufficio ed é penalmente irrilevante.
3.10.Sono invece infondate le censure relative alla insussistenza del reato di 氰cui all'articolo 351, cod. pen.. Non ha a tal fine, alcun rilievo la circostanza (peraltro di natura fattuale) che la documentazione fosse stata consegnata al proprio difensore, sia perché si tratta di persona comunque estranea alla pubblica amministrazione, sia perché ove con tale deduzione si voglia sottintendere la liceità del fine il reato é punito a titolo di dolo generico. Nemmeno rileva la circostanza (anche essa fattuale) che tutti fossero a conoscenza della "sottrazione" della documentazione perché ciò non esclude l'offensività della condotta integrata ogniqualvolta il bene sia sottratto per un periodo di tempo apprezzabile dal luogo in cui è custodita. 4.É fondato l'ultimo motivo di ricorso. I giudici del riesame ricavano la sussistenza delle esigenze cautelari special- preventive dalla gravità della condotta e dal modo con cui il ricorrente interpreta il proprio ufficio pubblico. Non v'è dubbio (e questa Corte lo ha detto più volte) che il pericolo, attuale e concreto, di reiterazione del reato possa essere ricavato anche dalle sole modalità della condotta;
occorre tuttavia una motivazione adeguata che non si limiti a ricavare l'esigenza cautelare dal sol fatto di aver commesso il reato. Si tratterebbe, come nel caso in esame, di una motivazione tautologica. Tanto più che deve essere esclusa la sussistenza di uno di essi. Sennonché, l'intera misura interdittiva risulta già eseguita alla data dell'odierna udienza, rendendo del tutto superfluo l'annullamento del provvedimento impugnato, non sussistendo alcun interesse del ricorrente all'accertamento "postumo" della legittimità del titolo cautelare, atteso che alle misure interdittive non si estende l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., il quale giustifica la persistenza di uno specifico e concreto interesse all'impugnazione in caso di cessazione 5 dell'operatività della misura (Sez. 5, n. 42839 del 16/05/2014, Oliani, Rv. 260761; Sez. 6, n. 9479 del 10/11/2009, Barnabà, Rv. 246523). Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese e dell'ammenda (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. U, n. 7 del 25/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 06/11/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Alolo Nech DEPOSITATA IN CANCELLERIA Nani 6