Sentenza 25 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di abuso di ufficio, per configurare il concorso dell'extraneus nel reato, deve essere provata l'intesa intercorsa col pubblico funzionario o la sussistenza di pressioni o sollecitazioni dirette ad influenzarlo , non potendo dedursi tale collusione dalla semplice presentazione dell'istanza, ancorché oggettivamente infondata, e dal suo accoglimento. ( Fattispecie relativa alla semplice domanda rivolta dal sindaco alla Giunta di vedersi riconosciuta l'indennità di carica in misura doppia, pur mancando ogni accertamento su una pregressa attività lavorativa, con conforme delibera di giunta alla quale il sindaco non aveva partecipato).
Commentario • 1
- 1. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2003, n. 15116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15116 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato FULGENZI Presidente
dott. Raffaele LEONASI Componente
dott. Francesco SERPICO "
dott. Carlo PICCININNI "
dott. Nicola MILO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale Palermo
contro
EL LO;
avverso la sentenza del 6/2/2002 della Corte d'appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Leonasi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Luca Marafioti che ha concluso per la inammissibilità del ricorso o in subordine per il rigetto. Fatto e diritto
L'attuale ricorrente EL LO, sindaco di Campobello di Licata, e i componenti della giunta municipale vennero rinviati a giudizio del Tribunale di Agrigento siccome imputati del delitto di cui agli artt. 110 e 323 C.P. per avere il primo richiesto la corresponsione dell'indennità di carica in misura doppia a sensi dell'art. 3 co. 2 legge n. 816/1985 (quindi affermando di trovarsi nelle condizioni soggettive previste da tale norma) e gli altri approvato la delibera che tale indennità riconosceva in carenza dei presupposti di fatto e di qualsiasi accertamento sull'attività lavorativa del EL. Con sentenza del 27/10/2000 quest'ultimo era dichiarato colpevole e condannato a pena di legge, gli altri assolti per mancanza di dolo. Il Tribunale, in sostanza, ragionava nel senso che l'art. 3 secondo comma legge cit. - col prevedere il raddoppio dell'indennità per i sindaci di comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti che svolgano attività lavorativa non dipendente o che quali dipendenti siano collocati in aspettativa non retribuita - ha inteso assicurare un ristoro economico a coloro che, per gli impegni inerenti alla carica elettiva, sottraggano tempo ed energie al loro lavoro principale;
nella specie il sindaco aveva dichiarato nella domanda di essere impegnato nell'attività lavorativa di scrittore, situazione che il giudice escludeva, almeno come fonte abituale di reddito di lavoro, sulla base ,tra l'altro, della documentazione fiscale e del fatto che il EL era stato dipendente dell'E.M.S. prima e della Regione Sicilia poi;
di qui, evidentemente, la illegittimità dell'atto amministrativo e il vantaggio patrimoniale ingiusto.
Sul proposto appello la Corte di Palermo pronunciava assoluzione del EL perché il fatto non sussiste sull'argomentazione assorbente che il EL, com'è pacifico, non aveva partecipato alla delibera di giunta, limitandosi a presentare all'organo collegiale una semplice richiesta scritta, senza compiere atti espressivi delle sue competenze funzionali e in mancanza di ogni preventivo accordo (escluso dalla stessa sentenza di primo grado) coi pubblici ufficiali, quindi di un contegno che lo potesse collocare nel ruolo di concorrente morale (d'altra parte, osserva ancora la Corte territoriale , non è stata neppure formulata come contestazione la ipotesi di responsabilità per induzione in errore ex art. 48 C.P.). Propone ora ricorso per cassazione il Procuratore Generale, lamentando violazione degli artt. 110 e 323 C.P. sotto il profilo che, potendosi il concorso morale esplicare sotto forma di determinazione o di rafforzamento del proposito criminoso, il EL aveva appunto determinato la giunta all'adozione di quell'atto, proprio mediante la presentazione della domanda scritta e relativa a richiesta della cui illegittimità era pienamente consapevole;
d'altra parte - argomenta ancora il
- ricorrente -
non esclude la responsabilità la già ritenuta buona fede degli altri componenti la giunta(che avevano soltanto il compito di riscontrare la regolarità della documentazione presentata) come non rileva il mancato preventivo accordo tra costoro e il sindaco.
L'impugnazione - osserva la suprema Corte - risulta manifestamente infondata.
È di certo esatta la disamina fatta dalla Corte territoriale in ordine al comportamento del EL, dovendosi solo ricordare per chiarezza il principio di diritto che il reato di abuso d'ufficio, tipico reato proprio addebitatile solo a un pubblico ufficiale (o ad un incaricato di pubblico servizio), non si configura necessariamente come plurisoggettivo e qualificato dalla presenza dell'extraneus a favore del quale sia stato indirizzato l'abuso : se questo è, appare assolutamente corretto - e in linea anche con cass.11/2/1999, Morgagni, 29/5/2000 Margini e altro e 25/5/1995, Tantoli
- quanto ritenuto dal giudice di appello e cioè che il concorso dell'extraneus (tale in definitiva era il EL rispetto all'atto di giunta al quale non ebbe a partecipare) può affermarsi solo in presenza della prova di una intesa intercorsa col pubblico funzionario ovvero di pressioni o sollecitazioni dirette a influenzarlo: condotta di partecipazione psichica al reato che certo non può ravvisarsi in quello che apertamente afferma il ricorrente P.G., ossia nella semplice presentazione della domanda, ancorché oggettivamente infondata, diretta al riconoscimento di quella particolare indennità (e, d'altra parte, la stessa imputazione niente di più addebita): il EL, in sostanza, non fece valere in alcun modo la sua carica o i suoi poteri con l'avanzare quella, se si vuote illegittima, richiesta, comportandosi piuttosto come il quisque de populo che si rivolge per le vie ordinarie alla p.a. per far valere una pretesa. Questo è quanto risulta accertato in sede di merito e su tale situazione fattuale il giudice era chiamato a verificare la sussistenza della ipotesi di reato di cui agli artt.110 e 323 C.P. (che poi con l'eventuale prospettazione di una propria condizione di lavoro non rispondente al vero, il EL abbia lucrato profitto ingiusto in danno dell'ente pubblico, è evidentemente ipotesi di diversa rilevanza penalistica, non certo suscettibile di esame in questa sede).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi deciso in Roma, il 25 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 MARZO 2003.