Sentenza 10 novembre 2009
Massime • 1
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma primo - bis, cod. proc. pen. (per effetto della pronuncia Corte costituzionale n. 121 del 2009), non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per l'annullamento di provvedimenti cautelari interdittivi che nelle more del giudizio d'impugnazione siano stati revocati o siano divenuti inefficaci, atteso che alle misure interdittive non si estende l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., il quale giustifica la persistenza di uno specifico e concreto interesse all'impugnazione in caso di cessazione dell'operatività della misura. (Fattispecie in cui era stata revocata la misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2009, n. 9479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9479 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 10/11/2009
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 1898
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 28481/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR EL nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale della Libertà di Catania in data 2 luglio 2009;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Anna Maria Fazio;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. Luigi Ciampoli che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore avvocato Schirilò Carmelo che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, di cui ha chiesto l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza resa in data 2 luglio 2009, il Tribunale della Libertà di Catania dichiarava inammissibile per difetto di interesse l'appello proposto da AR EL avverso la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio applicatagli il 31 maggio 2009 dal Gip di quel Tribunale, in quanto revocata con successivo provvedimento dello stesso Gip del 29 giugno. Condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ricorre innanzi a questa Corte il BA e deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, c, ed e, in correlazione agli artt. 273, 274 e 495 bis c.p.p. e art. 568 c.p.p., comma 4; in primo luogo, contesta la ritenuta mancanza di interesse, posto che, comunque, la sua impugnazione era giustificata da un provvedimento lesivo del suo diritto soggettivo,per non aver potuto non ha potuto svolgere un pubblico ufficio, sino alla revoca della misura;
invoca il disposto dell'art. 405 bis c.p.p., per inferirne la concretezza e la attualità del suo interesse ad impugnare, posto che la decisione della Corte sul procedimento de libertate è destinata a condizionare lo sviluppo del procedimento principale;
reitera l'eccepita insussistenza dei presupposti per la applicazione della misura e denuncia la illegittimità della condanna alle spese, atteso che la causa dell'inammissibilità è comunque sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato limitatamente al solo motivo concernente la condanna alle spese, mentre è da rigettare il motivo principale relativo alla persistenza del suo interesse alla disamina del riesame.
Vale mettere in evidenza che a seguito dell'abrogazione dell'art. 405 c.p.p. comma 1 bis per effetto della nota pronuncia della Corte
Costituzionale n. 121 del 20 aprile 2009, è venuto meno il profilo di interesse a coltivare l'impugnazione, nonostante la avvenuta revoca, che la giurisprudenza di questa Corte aveva individuato nella rilevanza di una decisione definitiva sulla insussistenza del quadro indiziario agli effetti del rinvio a giudizio L'impugnazione del AR resta dunque regolata dalle ordinarie regole in materia di interesse all'impugnazione, che secondo l'indirizzo interpretativo prevalente che questo collegio condivide , deve a sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 4, essere concreto, cioè mirare a rimuovere un effettivo pregiudizio subito dalla parte con il provvedimento oggetto di impugnazione, nel senso che devono essere eliminati gli effetti primari e diretti, nella prospettiva di ottenere una situazione pratica più vantaggiosa per il ricorrente. Nel caso di una misura interdittiva che, come nel caso di specie, sia stata revocata, deve ritenersi che un eventuale accoglimento del ricorso non sia comunque idoneo ad incidere sul provvedimento che ha imposto la misura stessa e che ha esaurito i suoi effetti. D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte che, sulla base della sentenza Durante n. 20 del 1993 resa dalle Sezioni unite, ritiene sussistente l'interesse ad impugnare anche nel caso in cui la misura sia stata revocata o abbia perso efficacia nel corso del procedimento, si riferisce solo alla custodia cautelare, in relazione alla necessità di consentire all'indagato di precostituirsi una decisione irrevocabile sulla legittimità della misura, ai fini dell'eventuale domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione;
per cui deve escludersi che la stessa regola possa trovare applicazione al caso in esame, dal momento che alla misura interdittiva non si estende l'istituto della riparazione di cui all'art. 314 c.p.p., che giustifica la persistenza di un concreto interesse alla impugnazione in caso di cessazione dell'operatività della misura.
Anche a voler condividere la diversa linea interpretativa invocata dal ricorrente, secondo cui l'interesse all'impugnazione persiste anche in caso di revoca di una misura interdittiva, in quanto la sua avvenuta applicazione è in grado di incidere su situazioni giuridiche diverse dai diritti soggettivi perfetti, comunque meritevoli di tutela, la cui lesione può perdurare oltre il tempo di efficacia della misura stessa, deve comunque rilevarsi che il AR non ha indicato sul punto elementi specifici e concreti, richiamandosi solo alla generica necessità di conoscere o meno la legittimità del provvedimento impugnato, omettendo cioè di indicare un riflesso specifico ed giuridicamente apprezzabile. È evidente che il solo dolersi della illegittimità della misura, privo di collegamento con un rimedio giuridico diretto, inesistente per la misura interdittiva, nel senso sopra specificato, finirebbe per dare rilievo a qualsiasi effetto giuridico extrapenale, pregiudizievole per l'indagato e conseguente alla misura interdittiva applicata, ancorché inefficace o revocata. Ma come è stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la possibile incidenza della misura interdittiva su situazioni di mero interesse, non può essere confusa con l'interesse al risultato del procedimento di impugnazione in sede penale, in cui la permanenza dell'interesse, una volta venuta meno la misura, deve misurarsi con la lesione di un diritto soggettivo specifico, individuato in quello della riparazione per l'ingiusta detenzione, che, come si è visto, non è trasferibile in questa materia, stante il tenore letterale dell'art. 314 c.p.p.. In conclusione, deve affermarsi che le asserite conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla applicazione della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio, così come indicate dal ricorrente, in quanto incidenti su situazioni di mero interesse non possono, per le ragioni innanzi dette, portare a ritenere sussistente un interesse all'impugnazione, una volta venuta meno la misura interdittiva per revoca. È fondato il motivo relativo alla condanna alle spese processuali.
La sopravvenienza alla proposizione dell'impugnazione di carenza di interesse alla sua definizione, determinata da ragione non imputabile al ricorrente, lo esonera dall'obbligo di pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. come conseguenze della sua inammissibilità (quale più
recente Cass. Sez. 1^ sent. n. 2483 del 2009); poiché nel caso in esame il AR aveva proposto ricorso in data 7 giugno 2009 anteriore alla revoca della misura avvenuta il successivo 29 giugno, la condanna alle spese non è corretta e va pertanto annullata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010