Sentenza 16 maggio 2014
Massime • 1
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma primo - bis, cod. proc. pen., non permane l'interesse dell'indagato a ricorrere per l'annullamento di provvedimenti applicativi di misure cautelari interdittive che - "medio tempore" - siano stati revocati o siano divenuti inefficaci, in quanto alle misure interdittive non si estende l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che solo giustifica la persistenza di uno specifico e concreto interesse all'impugnazione in caso di cessazione dell'operatività della misura.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2014, n. 42839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42839 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 16/05/2014
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 689
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 43195/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI PE, nato in [...], il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Lecce il 13.8.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. VOLPE PE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
udito per la ricorrente, l'avv. Savoia Antonio, del Foro di Lecce, in sostituzione del difensore di fiducia, avv. Gervasi Carlo Carmine, del Foro di Lecce, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza emessa il 13.8.2013 il tribunale del riesame di Lecce confermava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce, in data 23.7.2013, aveva applicato la misura cautelare della sospensione dai pubblici uffici o servizi per la durata di due mesi, nei confronti di NI PE, gravemente indiziato del delitto ex artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 2, art. 476 c.p., comma. 2 e art. 490 c.p., di cui al capo n. 7) dell'imputazione provvisoria.
2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza;
2) vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dei reati di cui all'art. 476 c.p., comma 2 e art. 490 c.p. ed alla applicabilità degli artt. 287 e 289 c.p.p..
3 Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a). Ed invero, in tema di misure interdittive, non sussiste nessun interesse all'impugnazione avverso il provvedimento applicativo qualora la misura, per qualunque ragione, abbia perso "medio tempore" efficacia, come nel caso in esame, in cui l'interdizione dai pubblici uffici o servizi è stata disposta, con ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce del 23.7.2013, per la durata di soli due mesi, ad oggi ampiamente decorsi, con conseguente caducazione della menzionata misura interdittiva. Tale orientamento interpretativo, pacificamente affermato in passato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 6, 23.2.1999, n. 728), non poteva essere più condiviso dopo l'intervento del Legislatore, che, con la L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 3, inseriva nell'art. 405 c.p.p., il comma 1 bis, secondo cui "il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini". In tal modo, nonostante la perdita di efficacia della misura interdittiva, permaneva pur sempre un interesse dell'indagato ad una pronuncia sulla esistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza da parte della Corte di Cassazione, per l'obbligo di formulare la richiesta di archiviazione che incombeva sul pubblico ministero ove il ricorrente avesse ottenuto una pronunzia a lui favorevole sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il quadro normativo, tuttavia, in seguito all'intervento della Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 121 del 2009, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis, si è modificato con un "ritorno al passato", rendendo nuovamente operante il principio della carenza di interesse all'impugnazione quando la misura interdittiva abbia, nel frattempo, perso efficacia. Come evidenziato, infatti, da un orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dal Collegio, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 405 c.p.p., comma 1 - bis, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per l'annullamento di provvedimenti cautelari interdittivi che nelle more del giudizio d'impugnazione siano stati revocati o siano divenuti inefficaci, atteso che alle misure interdittive non si estende l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione di cui all'art. 314 c.p.p., il quale giustifica la persistenza di uno specifico e concreto interesse all'impugnazione in caso di cessazione dell'operatività della misura (cfr. Cass., sez. 6, 10.11.2009, n. 9479, rv. 246523).
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014