Sentenza 23 novembre 2012
Massime • 1
Il divieto di sostituzione della pena detentiva per coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole opera nel momento in cui intervenga, nell'ultimo decennio anteriore alla definizione del giudizio, l'ulteriore condanna per reato della stessa indole, restando irrilevante l'epoca delle precedenti condanne.
Commentario • 1
- 1. Tariffa d'igiene ambientale "TIA1": non applicabilità dell'IvaAvv. Guerra. Andrea · https://www.fiscoetasse.com/ · 20 marzo 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2012, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2012 |
Testo completo
3 294 /1 3 $4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/11/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - N.at 1/691/2012 FRANCESCO MARZANO Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA N. 32724/2012 Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO Dott. SALVATORE DOVERE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) LO RO N. IL 17/01/1963 avverso la sentenza n. 492/2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del 18/01/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Anteuso mure, che ha concluso per rifetto Udivi difensof Avv. Portons Taxis del Foro Rome, It Udito, per la parte civile, l'Avv Слов на правото олиовій RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Rovereto, con sentenza del 7/10/2010, condannò LL LV, giudicato colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. b), c.d.s., applicate le attenuanti generiche, alla pena reputata di giustizia. La Corte d'Appello di Trento, con sentenza del 18/1/2012, confermò la statuizione di primo grado, impugnata dall'imputato.
2. Avverso quest'ultima sentenza il LL ricorreva per cassazione illustrando l'unitaria censura di cui appresso.
3. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 59 della L. n. 689/1981, sotto i seguenti profili. La Corte d'Appello d Trento aveva disatteso l'istanza di sostituzione della pena, ex art. 53 della citata L. n. 689 assumendo ricorrere la condizione impeditiva alla sostituzione della pena detentiva, costituita (...) dalla esistenza di più di due condanne a carico dell'imputato per reati della stessa indole, in presenza di fatto commesso nell'ultimo decennio, quale, appunto è quello oggetto dell'attuale processo (...). E' utile evidenziare che il decennio menzionato dalla norma, deve riguardare l'epoca di commissione del fatto da giudicare e non la sua distanza temporale dai precedenti, che possono ben risalire ad oltre 10 anni.>>. Il ricorrente contesta radicalmente la detta interpretazione: a non voler violare l'art. 27, Cost., lasciando che l'ammissibilità dell'istituto dipenda dalla durata del processo, al quale l'imputato resta estraneo, non resta che ritenere che la legge abbia inteso escludere dal beneficio il soggetto che abbia riportato più di due condanne per reati della stessa indole nei dieci anni precedenti al reato per il quale avanza richiesta di sostituzione. La proposta chiave di lettura, a parere del ricorrente, costituisce l'unica compatibile con la ratio dell'istituto, non potendosi soggettivamente addebitare all'imputato il trascorrere del tempo necessario al processo. Peraltro, in tal senso, pur nel contesto motivazionale di una sentenza d'inammissibilità, si era espressa la Corte Costituzionale (sent. n. 183 del 9/6/2000). Precisa, inoltre, l'impugnante che il termine decennale deve computarsi dal giorno del commesso reato e non da quello della condanna per due ordini di ragioni: a) questo il senso della lettera della legge, la quale si riferisce ai fatti commessi nell'ultimo decennio;
b) questa l'indicazione costituzionale, non potendosi addebitare all'imputato circostanze da lui non dipendenti, qual il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 1 ber) In definitiva, poiché il primo dei pregiudizi penali, per il quale venne applicata pena patteggiata il 30/11/1999, venne commesso il 5/10/1998, cioè oltre il decennio dal fatto per cui è processo (1/7/2009), restando a carico del LL solo due sentenze di condanna, il predetto aveva diritto all'invocata sostituzione della pena. Ove, poi, l'unica interpretazione praticabile fosse stata ritenuta quella avversata dall'imputato, il predetto solleva eccezione d'incostituzionalità dell'art. 59 in discorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Dispone il comma 2 dell'art. 59 della L. 24/11/1981, n. 689: La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita: a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole. (...) >>. A carico del ricorrente risultano (dal certificato penale) i seguenti precedenti specifici qui rilevanti: 1) su richiesta delle parti applicata sanzione penale, con sentenza del 30/11/1999, divenuta irrevocabile il 17/3/2000, per guida senza patente perpetrata il 5/10/1998; 2) condannato con decreto penale del 13/6/2005, divenuto irrevocabile il 7/7/2005, per identico fatto, commesso 1'8/1/2005; 3) su richiesta delle parti applicata sanzione penale, con sentenza del 4/10/2006, irrevocabile il 20/11/2006, sempre fatto identico commesso il 16/6/2003. La norma, in definitiva, dopo aver posto il limite del decennio, il quale si risolve in un'astratta condizione di favore (in concreto, invero, tenuto conto della natura del reato e del decorso dei termini prescrizionali, appare alquanto improbabile che un fatto commesso anteriormente all'ultimo decennio possa risultare ancora punibile), fa dipendere la condizione ostativa dalla pregressa plurima condanna per reati della stessa indole (almeno tre). Di conseguenza, sussistono i presupposti ostativi previsti dalla norma richiamata: fatto per cui si procede risulta commesso nell'ultimo decennio (1/7/2009) e l'imputato risulta già segnato da tre pronunzie (più di due volte>>) per reati della stessa indole. Pur vero che, non avendo la disposizione ancorato ad alcun collegamento temporale i tre precedenti ostativi e l'ultimo fatto per cui si procede ai primi, possono originarsi applicazioni che lasciano perplessi, stante che i detti precedenti potrebbero risalire ad epoca remota, come, peraltro, lascia parimenti perplessi il limite decennale, la cui integrazione, può dipendere dalla mera durata del processo. 2 Tuttavia il contenuto normativo, ampiamente criticabile, non può essere radicalmente stravolto in sede interpretativa, giungendo fino a stabilire un limite temporale alla rilevanza dei precedenti specifici, del tutto estraneo alla disposizione, nel mentre, come si è anticipato, dall'eliminazione del termine decennale deriverebbe solo l'effetto sfavorevole di rendere preclusiva l'esistenza dei tre precedenti, quale che sia l'epoca dell'ultimo fatto per cui si procede.
5. Né, peraltro, è percorribile l'invocato ricorso al Giudice delle leggi. Difatti, come, peraltro, ricordato dallo stesso ricorrente, la Corte Cost., investita della questione ha emesso pronuncia d'inammissibilità (sent. n. 183 del 9/6/2000), non solo perché, come si è anticipato, se si accogliesse la questione di legittimità mediante la caducazione dell'inciso contenuto nell'alinea del comma 2 dell'art. 59, si determinerebbero effetti "in malam partem" (...)>>, ma anche perché si opererebbe nella sfera di esclusiva discrezionalità del legislatore, preclusa alla Corte Costituzionale, spettando al primo individuare le scelte opportune al fine di superare le contraddizioni derivanti dall'attuale formulazione. Di talché la questione oggi riproposta appare manifestamente infondata.
6. Consegue all'esposto il rigetto del ricorso, dovendosi ritenere che la condizione ostativa maturi nel momento in cui intervenga, nell'ultimo decennio anteriore alla definizione del giudizio, l'ulteriore condanna per reato della stessa indole, restando irrilevante l'epoca delle precedenti condanne (conformi, Cass., Sez. IV, 24/5/1985; Ruffini Sez. V, Paternostro, 10/11/1994), non potendosi, quindi, per le esposte ragioni, condividere diversa interpretazione (Cass., IV, 21/2/1986; Sez. V, 24/5/1985; non appaiono, invece, dirette a statuire in materia le sentenze n. 29566, della Sez. II del 22/3/2006, n. 13948 della Sez. III del 29/2/2012 e delle S.U. n. 1601 del 13/1/1995, bensì a sciogliere il dubbio interpretativo afferente al numero delle pronunce di condanna necessario per l'effetto ostativo).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, Così deciso in Roma in 23/11/2012. Il Consigliere estensore Il Presidente 3 мажено шанаю CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 GEN. 2013 DICASSA M E R P U E S T R AL FUNZIONARIO LIZDZIA O C Giallo Mari