Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3503 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
} i REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTES$3503 02 Oggetto Pagamento somma SEZIONE TERZA IVILE Opposizione a decreto ingiuntivo N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20761/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Cron. 8359 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Rep. 904 Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere Ud. 21/12/01 DURANTE - Consigliere -Dott. Bruno CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFPICIO COPIE SENTENZA Rich dal Sig. per diritti €3 10 sul ricorso proposto da: 1 MAR 2002 IL CANCELLIERE ISPEC PUGLIA DELL'ING SA AN & C SAS, in persona legale rappresentante pro tempore ing. Antonio Salzo, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE VILLA MASSIMO 000 ELLERIA 36, presso lo studio dell'avvocato RENATO DELLA BELLA, difesa dall'avvocato FRANCESCO PAOLO D'ALESSANDRO, giusta delega in atti;
ricorrente DG718863
contro
GIAMMARINO, domiciliato in ROMA presso LA DONGIOVANNI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato VITOCORTE DI 2001 NOTARNICOLA, con studio in 70015 NOCI VIA CAVOUR, 112, 2226 giusta delega in atti;
کے 1 - controricorrente avverso la sentenza n. 529/99 del Tribunale di TRANI, sezione Promiscua emessa 1'11/5/1999, depositata il 22/05/99; RG.198/1995; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato D'ALESSANDRO FRANCESCESCO PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato in cancelleria in data 12 febbraio 1991, la Ispec Puglia dell'ing. Antonio Salzo & C. S. a. s., con sede in Barletta, in persona del le- gale rappresentante, adì il Pretore di Trani, sez. di- staccata di Barletta, esponendo di essere creditrice, nei confronti di IN NG, titolare del- l'omonima impresa edile corrente in Noci, della com- plessiva somma di 2.534.580, comprensiva di IVA, come da fatture n. 462 del 27 aprile 1988 di L.154.580 e + n.1413 del 29 dicembre 1989 di L.2.380.000; l'istante chiese, pertanto, ed ottenne l'emissione di decreto in- giuntivo per il detto ammontare. Avverso il decreto ingiuntivo propose opposizione 2 2 il NG, con atto di citazione notificato in da- ta 14 marzo 1991, deducendo, oltre questioni di rito, l'insussistenza di rapporti diretti tra l'opponente e la Ispec Puglia e, comunque, l'inesistenza del preteso credito. In particolare, l'opponente dedusse: a) con riferimento alla fattura n.462 del 27 aprile 1988 per £ 154.580, di avere avuto esclusivi rapporti con la Ce- mencal S. P. a., con stabilimento in Monopoli, dalla quale aveva acquistato cemento ed alla quale aveva pa- gato il corrispettivo, ricevendo dalla stessa fattura quietanzata;
b) relativamente all'altra fattura (n.1413 del 29 dicembre 1989), la prestazione della Ispec Pu- glia era stata richiesta dall'arch. Francesco Iacovelli di Noci a nome e per conto di tali EN UL e TO SI, i quali avevano preso in locazione l'im- mobile di proprietà dell'opponente per realizzarvi una discoteca;
per cui il NG non aveva dato alcun incarico e non aveva mai sottoscritto i verbali di ac- cettazione allegati all'avverso ricorso, che comunque disconosceva. La società opposta si costituì, chiedendo il riget- to della opposizione. Con sentenza del 14 novembre 1994, il Pretore adi- to, disattesa l'eccezione d'incompetenza per territorio proposta dall'opponente, respinse l'opposizione siccome 3 infondata. Proposto gravame da parte del soccombente, il Tri- bunale di Trani, con sentenza in data 22 maggio 1999, accolse l'appello proposto e, per l'effetto, revocò il osservando in parte decreto ingiuntivo in questione, che, con riferimento al primo credito, il motiva: T NG ne aveva affermata l'estinzione per adempi- mento;
al riguardo l'appellante, fin dal primo atto di- fensivo nel giudizio di primo grado, aveva sostenuto di non avere avuto rapporti diretti con la Ispec bensì con la Cemencal S. p. a. 1 con stabilimento in Monopoli, dalla quale aveva acquistato cemento con certificazione della Ispec Puglia ed alla quale aveva pagato il corri- spettivo, ricevendo la fattura quietanzata della Ispec Puglia. A sostegno dell'assunto, l'opponente aveva pro- dotto copia della detta fattura quietanzata, a fronte della quale la Ispec Puglia non aveva provveduto al di- sconoscimento, ai sensi dell'art.215 C. P. C.. Conse- guentemente, a norma dell'art.2719 c. c., tale documento 4 costituiva piena prova in ordine alla sua provenienza e al suo contenuto, ivi compreso l'avvenuto pagamento del - che, con riferimento al credito di cui alla debito;
seconda fattura, la creditrice non aveva fornito ade- guata prova in ordine alla titolarità del rapporto ob- bligatorio, sotto il profilo passivo, in capo all'ap- 4 pellante NG. Per la cassazione della menzionata sentenza la 50- cietà Ispec Puglia ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso, IN NG. Motivi della decisione Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazio- e falsa applicazione dell'art. 215, 1 comma, n.2 C. ne p. C., in relazione all'art.360 n.3 c. p. c., assumendo che, con riferimento al credito di cui alla fattura n.462/1988, la conclusione alla quale era giunto il tribunale era frutto dell'erronea interpretazione let- terale non solo del contenuto dell'opposizione, ma an- che degli atti successivi, ivi compreso l'atto di ap- pello, in quanto il NG non aveva mai, né esplicitamente né implicitamente, attribuito alla Ispec Puglia la sottoscrizione per quietanza della suindicata fattura, avendo al contrario dedotto di avere pagato alla Comecal S. p. a., ricevendone la fattura quietan- zata. Da ciò discendeva che nessun onere di disconosci- mento incombeva ad essa Ispec, trattandosi oltretutto di un documento proveniente da un terzo estraneo al processo. Il motivo è infondato. Invero, come ha accertato insindacabilmente in pun- 5 to di fatto il giudice di merito, l'attuale ricorrente, pur avendo affermato di non avere avuto rapporti di al- cun genere con la società Ispec, ha peraltro prodotto S una copia quietanzata della fattura n. 462/1988 della Ispec medesima, e cioè proprio uno dei due documenti in base ai quali quest'ultima aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto. Essendo la fattura intesta- ta alla Ispec, la relativa quietanza non poteva che es- sere attribuita alla medesima società, la quale, per- tanto, come esattamente ritenuto dal giudice di merito, avrebbe avuto l'onere, per paralizzarne l'efficacia probatoria, di disconoscere il documento ex art.215 C. p. c.. Al riguardo, infine, va sottolineato che, esat- tamente, il giudice di appello ha posto in luce l'asso- luta irrilevanza delle modalità con cui il documento era giunto in possesso della parte che ne aveva fatto produzione in giudizio, essendo, invece, unicamente ri- levante l'attribuzione della paternità della fattura quietanzata alla società Ispec. Quanto precede importa, chiaramente, l'assorbimento del secondo motivo, con il quale la ricorrente, lamen- tando violazione e falsa applicazione dell'art.1188 C.C., 2 comma, in relazione all'art.360 n.3 c. p. C., assume che l'effetto sostanziale innescato dall'erroneo processo logico giuridico seguito dal giudice di appel- 6 lo, consistente nell'affermazione che il pagamento fat- to a chi non era legittimato a riceverlo, libera il de- bitore, sebbene il creditore non lo abbia ratificato o, comunque, ne abbia approfittato. Invero, quanto dedotto dalla ricorrente presupponeva l'accoglimento del primo motivo del ricorso, che invece, è stato rigettato. Con il terzo motivo si duole la ricorrente di vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 6 e 20 della legge 5 novembre 1971 n.1086, in relazione all'art. 360 n.3 c. p. C., assumendo che, con riferimen- to al secondo credito di cui alla fattura n.1413 del 29 dicembre 1989, erroneamente il Tribunale di Trani aveva affermato che la società appellata non aveva fornito prova adeguata in ordine alla titolarità, sotto il pro- filo passivo, del rapporto obbligatorio. A tale erronea conclusione il giudice di merito era pervenuto sia at- traverso una del pari erronea valutazione del materiale probatorio acquisito, sia non tenendo conto della nor- mativa di cui alla suindicata legge 1086/1971, secondo cui il direttore dei lavori è responsabile in solido con il costruttore della perfetta esecuzione dell'opera edile, per cui il direttore medesimo assume la veste di ausiliario e/o di rappresentante dell'impiego dei mate- riali edili da utilizzarsi per la costruzione. Quindi, non era esatto quanto affermato dal giudice di appello, 7 secondo cui le prove di laboratorio potevano essere ri- chieste, oltre che dal committente, anche da persona diversa dal direttore dei lavori, ciò in quanto la cer- tificazione, da rilasciarsi dal laboratorio, che esegue le analisi, deve essere obbligatoriamente utilizzata ed allegata per ottenere, da parte dell'Autorità preposta, le relative autorizzazioni. Il motivo non può trovare accoglimento. Quanto alla lamentata violazione dell'art.360 n.3 c., pur se nella intestazione si richiama la det- c. p. ta disposizione, con la deduzione in esame, in realtà la ricorrente, cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, sollecita una nuova - la quale non è valutazione, da parte di questa Corte un giudice di merito di terzo grado - del materiale probatorio in atti. Com'è noto, il vizio di omessa, insufficiente ○ contraddittoria motivazione, sostanzialmente dedotto con il motivo in esame, si configura solo quando nel - ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato ○ insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti о rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomen- tazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico po- 8 sto a base della decisione, con l'avvertimento, peral- tro, che al fine di adempiere all'obbligo della motiva- zione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a con- futare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo avere vaglia- to le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convinci- mento, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tut- ti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultano logicamente incom- patibili con la decisione adottata, non avendo la Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sot- to il profilo logico formale e della correttezza giuri- dica, l'esame e la valutazione del giudice del merito. La sentenza impugnata, pertanto, non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi consi- derati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione della parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta, al di fuori delle dimostrazione che la valutazione fattane da quel giudice è illogica [contraddittoria] ovvero che egli avrebbe dovuto considerarne altri [insufficiente]. Pacifico quanto sopra si Osserva che nella specie 9 la ricorrente - lalungi dall'evidenziare presenza, nella motivazione della sentenza gravata, di alcuno dei vizi sopraindicati, unicamente rilevanti in questa sede - si limita a denunciare una difformità rispetto alle proprie attese e deduzioni, sul valore e sul significa- to attribuito dal giudice di merito agli elementi deli- bati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito. E' palese, sotto tale profilo, 1'inammissibilità della deduzione, atteso come osser- vato sopra - che nel giudizio di legittimità non si può sollecitare un nuovo esame, da parte della Corte di cassazione, del materiale probatorio acquisito agli at- ti. In particolare, l'accertamento compiuto dal giudice di merito, secondo cui doveva escludersi che committen- te dei lavori di cui alla fattura Ispec n. 1413/1989 fosse il resistente NG, è del tutto incensura- bile in questa sede, siccome logicamente e congruamente motivato, sulla base della valutazione delle prove te- stimoniali acquisite, valutazione che non può essere più discussa in questa sede di legittimità. Per quanto attiene, infine, alla pretesa violazione della legge n.1086/1971, correttamente il giudice di merito ha sottolineato come l'obbligo pubblicistico, di cui alla menzionata norma, gravante sul direttore dei 10 lavori, di deposito delle certificazioni del collaudo, non implica "necessariamente che quest'ultimo sia ri- chiesto al laboratorio a ciò autorizzato e, quindi, a questo pagato dal costruttore, dal proprietario o dal direttore dei lavori, ben potendo tale prestazione es- sere sollecitata, commissionata e, quindi, pagata da altro soggetto che, per rapporti privatistici sotto- stanti, sia portatore dell'effettivo interesse alla esecuzione del collaudo medesimo e, anche, in forza di pattuizione contrattuale, abbia commissionato il col- laudo". Conclude, pertanto, la sentenza impugnata che, nella fattispecie, alla stregua della deposizione del teste Giacovelli, committenti del collaudo dovevano ri- tenersi i conduttori dell'immobile, di proprietà del NG e non già quest'ultimo, il quale significa- tivamente non sottoscrisse la modulistica relativa al collaudo medesimo. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della soccombente al pagamento delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento, in favore della resistente, delle spe- se del giudizio di cassazione £150.000 €77,47. ol- tre onorari liquidati in L.900.000 (= Euro 464,81). 11 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 21 dicembre 2001. Il Consigliere relatore ed estensoreопозванете Sean Fiduccion Il Presidente- IL CANCELLIERE C1 Gina Casoll Depositata in Cancelleria A oggi, li 113.01 M E PR IL CANCELLIERE C1 Gina OT 109T 120.11 456T 30,99зеде TOT 160,10 2,00 8065 1 0 1 , 7 7 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 1 Registrato in 2+ GEN. 2005 erie 4 alm 2399 versate €1210 COLTO PRENER SETTANCADVE p. EN IA ZI (Deases Ga poy #Responsable Send (Dr. M. RADICHTHY 12