Sentenza 13 novembre 2003
Massime • 1
In tema di elezione di domicilio non è richiesto che nel verbale sia indicato specificamente il procedimento cui l'atto è relativo, ne' che l'imputato minorenne sia assistito, nel compimento dell'atto di elezione o dichiarazione, dall'esercente la potestà genitoriale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2003, n. 11486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11486 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 13/11/2003
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito R. - Consigliere - N. 1481
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 013788/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IJ AR N. IL 17/06/1978;
avverso SENTENZA del 28/11/2002 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Olivieri Renato;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Casentino che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza in epigrafe indicata - che confermava condanna, per i delitti di furto aggravato e danneggiamento - ha prodotto ricorso per Cassazione l'imputato IJ MA che denuncia la inosservanza, dell'art. 161 c.p.p. e la, violazione dell'art. 178 stesso codice,vizi invalidanti l'intero procedimento. Rileva il ricorrente: omessa indicazione del procedimento nel verbale di elezione di domicilio inizialmente redatto;
mancata presenza, dell'esercente la patria potestà nel compimento dell'incombente;
omessa indicazione, nel verbale, dell'autorità cui rivolgere eventuali modifiche del domicilio;
mancata considerazione della, indicazione di nuovo domicilio contenuta nella richiesta, di ammissione al gratuito patrocinio successivamente inoltrata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure del ricorrente sono manifertamente infondate e tali da rendere inammissibile il ricorso.
Invero l'art. 161 c.p.p. non prevede, e tanto meno a pena, di nullità, che nel verbale di elezione o dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato sia, data specifica, e precisa indicazione del procedimento, ne' cui atti il verbale viene necessariamente acquisito.
Neppure è necessario che l'imputato minorenne sia assistito dall'esercente la patria potestà nel compimento dell'atto dilezione o dichiarazione di domicilio, non rientrando detto atto fra quelli indicati dagli articoli 7 e 12 del D.P.R. 4PP/88 - che prevedono l'assistenza psicologica, al minore - ne' tra quelli di assistenza, tecnica di cui all'art. 178 c.p.p.. Nella, informativa relativa alla, variazione del domicilio dichiarato può essere indicato specificatamente a quale autorità indirizzare la variazione, perché l'autorità destinataria è quella che, al momento della, dichiarazione di variazione;
procede e che muta, con il divenire del procedimento.
Correttamente non è stata considerata, ai fini delle notifiche processuali ulteriori la elezione di domicilio contenuta, nella, istanza di ammissione al gratuito patrocinio perché detta, elezione è chiaramente limitata alla, relativa, particolare procedura, del tutto svincolata, dal procedimento principale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004