Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 2
Nel giudizio di appello il tardivo deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali delle udienze di primo grado non determina la nullità della sentenza e non costituisce causa che possa legittimare la presentazione dell'atto di impugnazione oltre i termini previsti a pena di decadenza, in quanto le parti possono esercitare i propri diritti richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti in forma riassuntiva, con riserva di presentare al deposito delle trascrizioni motivi nuovi o aggiunti.
Qualora l'appello sia stato dichiarato inammissibile per tardività della presentazione, la Corte di cassazione deve preliminarmente esaminare la regolare instaurazione del rapporto processuale in sede di appello e, ove accerti effettivamente la sussistenza della causa di inammissibilità del gravame, deve dichiarare l'inammissibilità sia dell'atto di appello che del ricorso per cassazione.
Commentario • 1
- 1. Stenotipia non depositata, nessuna sanzione (Cass. 12749/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2025
La prova si forma nel contraddittorio delle parti, ed è quindi escluso che il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento sia causa di nullità o di altra sanzione processuale: anche con riferimento al giudizio di appello, si è affermato che il tardivo deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali delle udienze di primo grado non determina la nullità della sentenza e non costituisce causa che possa legittimare la presentazione dell'atto di impugnazione oltre i termini previsti a pena di decadenza, in quanto le parti possono esercitare i propri diritti richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2014, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 07/10/2014
Dott. SAVINO Maria Pia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 2720
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 21807/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA AN, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 10/10/2013 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito per il ricorrente l'avv. Poli Antonio che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato quella resa dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di SC, che aveva condannato SA AN alla pena di giorni venti di arresto e 20.000,00 Euro di ammenda per violazioni edilizie relative alla costruzione di una copertura in legno (L. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b)).
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, SA AN affidando il gravame a quattro motivi con i quali deduce, in via preliminare, di non aver potuto osservare, per caso fortuito o forza maggiore, il termine stabilito dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) per impugnare la sentenza di primo grado sul rilievo che la trascrizione dell'udienza istruttoria dibattimentale era stata depositata in data 7 gennaio 2013 e pertanto la mancata tempestiva consegna delle copie delle trascrizioni alla difesa aveva rappresentato una circostanza tale da impedire di fatto al difensore di avere piena conoscenza degli atti del processo di primo grado e di poter conseguentemente articolare in maniera completa e precisa i motivi di appello. Le copie relative alla trascrizione dell'udienza del 17 dicembre 2012 sono state infatti ritirate in data 14 gennaio 2013 e pertanto - essendo cessato da quel momento il fatto costituente caso fortuito - forza maggiore e non essendo ancora decorso il termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 175 c.p.p., comma 1, - nei motivi di gravame era stata fatta richiesta alla Corte di appello affinché disponesse con ordinanza la restituzione in termini al fine di consentire la impugnazione nei termini di legge della sentenza n. 476 del 2012 Reg. sent. del tribunale di Velletri - sezione distaccata di SC (primo motivo). Deduce altresì il difetto di motivazione per omessa pronuncia su un punto decisivo per il giudizio (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) in quanto dal corretto accertamento della data di consumazione del reato, sarebbe derivata l'applicazione di una causa estintiva (prescrizione) ma sul punto la motivazione sarebbe del tutto omessa (secondo motivo); la violazione e la falsa applicazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) essendo di macroscopica evidenza la violazione e la mancata applicazione dell'art. 157 cod. pen. in combinato disposto con l'art. 533 cod. proc. pen (terzo motivo); l'immediata declaratoria di una determinata causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. essendo comunque decorso (alla data del 17 gennaio 2014), nelle more del giudizio di cassazione, il termine di prescrizione in ordine all'unico capo di imputazione per il quale è intervenuta la condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Occorre preliminarmente esaminare se l'atto di appello abbia validamente o meno costituito il rapporto giuridico processuale nella fase dell'impugnazione.
Va sul punto premesso che la Corte d'appello non ha dichiarato (in dispositivo) l'inammissibilità del gravame e, respingendo la richiesta di rimessione in termini fatta dall'appellante, ha rilevato (in motivazione) l'inammissibilità dell'appello per la tardività della sua proposizione, rigettando comunque l'impugnazione nel merito e confermando perciò l'impugnata sentenza.
Ciò premesso, si tratta di stabilire quale sia il compito della Corte di cassazione nel caso in cui si impugni una sentenza, così strutturata, allorquando per il suo annullamento venga proposto un ricorso per cassazione mediante il quale si lamenti non solo la erroneità della decisione di inammissibilità contenuta nella motivazione del provvedimento attraverso il mancato accoglimento della richiesta di rimessione in termini ma si censuri altresì il merito delle statuizioni (indebitamente) assunte dal giudice d'appello.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata contiene una declaratoria di inammissibilità totale dell'appello, in quanto il gravame è stato proposto oltre i termini perentori stabiliti dall'art. 585 cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale escluso che, a fronte dell'evidente e riconosciuta (ex adverso) tardività dell'impugnazione in considerazione della ritardata disponibilità delle trascrizioni dell'udienza dibattimentale, potesse assumere rilievo "la ragione della richiesta di restituzione in termini poiché il ritardo con il quale è stato messo a disposizione il verbale d'udienza con le trascrizioni delle deposizioni non era d'ostacolo alla difesa per avanzare comunque nei termini una rituale impugnazione potendosi essa riservare, comunque, la eventuale presentazione di motivi aggiunti".
In siffatti casi, la Corte di Cassazione deve procedere a un esame dell'atto di appello e, ove accerti che realmente si sia verificata una causa di inammissibilità del gravame, deve non solo dichiarare l'inammissibilità dell'atto di impugnazione, ma anche l'inammissibilità del ricorso per cassazione (su questione analoga, Sez. 6, n. 48472 del 04/12/2008, P.M. in proc. Fezza, Rv. 242428). La ragione di ciò va ricercata nel principio di carattere generale secondo il quale un esame del merito della regiudicanda nella fase del giudizio di impugnazione presuppone necessariamente la regolare instaurazione (e prosecuzione) di un rapporto giuridico processuale mediante la proposizione di un valido atto di gravame, con la conseguenza che l'esame del merito delle questioni sollevate con l'atto d'impugnazione è precluso quando vi sia alla base del gravame (o intervenga successivamente) una situazione di carattere pregiudiziale e assorbente che ne determini l'inammissibilità nei casi previsti dall'art. 591 c.p.p., comma 1, (impugnazione proposta da soggetto non legittimato o che non abbia interesse alla rimozione dell'atto impugnato;
non impugnabilità del provvedimento;
violazione delle disposizioni di cui agli artt. 581, 582, 583 e 585 cod. proc. pen.; rinuncia all'impugnazione).
Nel caso di specie, la mancata costituzione del rapporto processuale, già nella fase del giudizio di appello, non può non avere influenza anche sul ricorso per cassazione, determinandone l'inammissibilità, in quanto fondato su un provvedimento impugnato e su un atto di gravame che contengono, da un lato, questioni che non potevano essere esaminate e statuizioni che con non potevano essere emesse nonché, dall'altro, doglianze che conseguentemente non potevano essere proposte.
Ed infatti l'atto di appello era ictu oculi inammissibile in quanto non era neppure contestato il ritardo nella sua proposizione e correttamente l'istanza di restituzione nel termine era stata respinta sul presupposto declinato dalla Corte distrettuale in base al quale la mancata trascrizione dei verbali dibattimentali di udienza non determina la nullità della sentenza e dunque non costituisce una causa che legittimi la presentazione dell'atto d'impugnazione oltre i termini stabiliti a pena di decadenza per la sua proposizione sia perché (come ha ritenuto la Corte territoriale) l'appellante poteva riservarsi la presentazione dei motivi aggiunti e sia perché tra le modalità di documentazione degli atti, anche quando sia stata disposta la redazione in forma integrale degli stessi attraverso la stenotipia o altro strumento meccanico, è sempre prevista la redazione del verbale in forma riassuntiva, con la conseguenza che le parti possono esercitare i propri diritti sulla base di detto verbale, posto che il termine previsto dall'art. 483 cod. proc. pen. per il deposito delle trascrizioni non è perentorio,
ovvero anche sulla base di una richiesta di copia del documento magnetico (i nastri) formato durante la redazione del verbale di udienza (argumenta ex art. 528 cod. proc. pen.), salvo comunque ad avvalersi della facoltà di presentare, in materia di impugnazione, i motivi aggiunti.
Del resto, il fatto che non sia richiesta la disponibilità della trascrizione del verbale di udienza dibattimentale per il decorso del termine per proporre l'impugnazione si ricava dall'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. b), secondo il quale il termine di quindici giorni, ex art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), per impugnare le sentenze con redazione contestuale della motivazione decorre "dalla lettura del provvedimento in udienza", essendo da ciò evidente come non vi sia alcuna connessione essenziale tra deposito delle trascrizioni di verbali dibattimentali e decorso del termine per proporre l'impugnazione.
Ne consegue che deve essere dichiarata l'inammissibilità l'inammissibilità dell'appello e conseguentemente del ricorso per cassazione, derivando da ciò anche la preclusione dell'esame di ogni altra questione.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2015