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Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/07/2023, n. 32682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32682 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MA NI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 25/05/2022 della Corte di appello di Palermo;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, ha chiesta che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 25/05/2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del precedente 13/04/2021, con cui, in esito a giudizio abbreviato, MA NI era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti nell'ipotesi del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 — così riqualificato il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 originariamente contestato e previo assorbimento della condotta di illecita detenzione in quella di cessione — e condannato, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32682 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SA GENNARO Data Udienza: 11/07/2023 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del MA, avv.to Vincenzo Giambruno, che ha articolato quattro motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e illogicità. Sostiene, in specie, che la Corte territoriale avrebbe affermato la penale responsabilità del MA in ordine al delitto di cui all'art. 73, c:omma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base di una motivazione illogica, contraddittoria e connotata, oltretutto, da travisamento della prova, posto che, all'esito delle acquisizioni istruttorie, era rimasto indimostrato che il ciclomotore in prossimità del quale era occultato lo stupefacente fosse di proprietà del predetto. Rileva, inoltre, che la decisione gravata risulterebbe caratterizzata da una valutazione delle emergenze processuali contrastante con i canoni previsti dagli artt. 192, 546, comma 1, lett. e) e 533 cod. proc. pen. e perciò inficiata anche dal vizio di erronea applicazione di norme processuali. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 62 n. 4, 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e illogicità. Assume segnatamente che i giudici del merito avrebbero negato la concessione delle attenuanti generiche e di quella correlata al conseguimento di un lucro di speciale tenuità in esito all'eccessiva valorizzazione di fattori ostativi - quali la negativa condotta processuale dell'imputato, le plurime cessioni di droga dallo stesso effettuate e i precedenti penali e giudiziari esistenti a suo carico - e all'irragionevole svilimento del significato di elementi di segno contrario - da individuarsi nella giovane età del predetto, nelle sue condizioni socio-economiche, nel degradato contesto ambientale di riferimento e nella indimostrata riconducibilità allo stesso di molte delle cessioni - che militavano, invece, a favore del riconoscimento delle anzidette diminuenti. Aggiunge, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe irragionevolmente respinto l'istanza di mitigazione del trattamento sanzionatorio, omettendo di commisurare la pena inflitta alla concreta gravità dei fatti, in palese violazione della finalità rieducativa riconosciuta alla sanzione penale dall'art. 27 Cost. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto 2 dagli artt. 163 e ss. e 175 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e illogicità. Sostiene, in particolare, che i giudici di secondo grado avrebbero erroneamente negato la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, attribuendo valenza ostativa ad elementi - quali l'esistenza di un carico pendente e di una precedente condanna divenuta irrevocabile prima della commissione del delitto, ma non risultante dal certificato penale - che la normativa non annovera come tali. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si duole infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 240, comma 1, cod. pen., 125, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost., nonché di vizio di motivazione per carenza e illogicità. Assume, in specie, che la Corte territoriale, nel confermare la statuizione concernente la confisca della somma di danaro trovata nella disponibilità del MA, avrebbe fatto erronea applicazione del dato normativo di diritto sostanziale e avrebbe illogicamente argomentato la decisione assunta, non risultando provato che la provvista costituisse profitto del delitto per cui era intervenuta condanna, tanto più ove si tenga conto del ritenuto assorbimento della condotta di cessione in quella di illecita detenzione. 3. Lo stesso difensore ha depositato poi, in data 26/06/2023, una memoria di replica alle conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale, riproponendo le deduzioni articolate con i singoli motivi e insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di MA NI è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono. 3 2. Palesemente infondato è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e illogicità, sostenendo che la decisione impugnata, nella parte affermativa della penale responsabilità dell'imputato, fonderebbe su un argomento erroneo, in quanto sarebbe rimasto indimostrato che il motociclo in prossimità del quale era occultato lo stupefacente appartenesse al predetto e risulterebbe inoltre viziata dall'avvenuta violazione delle menzionate norme processuali. Ritiene in proposito il Collegio che, esclusa l'ipotizzata inosservanza di norme processuali, genericamente dedotta, ma non argomentata in alcun modo nell'atto di gravame, non sussiste, nel caso di specie, neanche il prospettato vizio motivazionale. Ciò perché la Corte territoriale ha motivato, con argomentazione lineare, per nulla contraddittoria e priva di manifesta illogicità, la ritenuta ascrivibilità all'imputato della condotta di illecita cessione di stupefacenti, che ha fondato, in specie, sull'attività di osservazione svolta dal personale di polizia operante, percettiva dei molteplici scambi effettuati dal predetto con soggetti terzi, sul successivo rinvenimento, nella disponibilità di questi ultimi, di singole dosi di marijuana e sulle analoghe modalità di confezionamento di dette dosi e di quelle recuperate presso la ruota del menzionato ciclomotore, precisando, inoltre, che, a fronte di tali convergenti elementi, risultava del tutto irrilevante la circostanza del mancato accertamento della proprietà del mezzo. Con tale argomentazione non si confronta il ricorrente, che, con il motivo oggetto di scrutinio, finisce col riproporre questioni già devolute illo tempore alla Corte territoriale, senza sottoporre ad autonoma e motivata confutazione la decisione da questa assunta in ordine alla specifica deduzione. È, tuttavia, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di doglianza non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo ricorre, infatti, non solo nel caso della sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche in quello del difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità del gravame (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, 4 Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). 3. Palesemente infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 62 n. 4, 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e illogicità, assumendo, in primis, che la decisione impugnata, laddove ha negato la concessione delle attenuanti generiche e di quella correlata al conseguimento di un lucro di speciale tenuità, avrebbe eccessivamente valorizzato la negativa condotta processuale tenuta dall'imputato, i suoi precedenti penali e giudiziari e le plurime cessioni di droga in concreto effettuate e avrebbe svilito, invece, la rilevanza di elementi a favore, quali la giovane età del predetto, le sue modeste condizioni socio-economiche e il degradato contesto ambientale di riferimento e sostenendo, inoltre, che detta decisione, nella parte reiettiva della richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio, confliggerebbe con la finalità rieducativa riconosciuta alla pena dall'art. 27 Cost. Ritiene al riguardo il Collegio, in contrario avviso a quanto sostenuto dal ricorrente, che la Corte territoriale abbia motivato la mancata concessione delle indicate attenuanti e la denegata riduzione della pena con argomentazione lineare, coerente e non manifestamente illogica, in cui si è avuto cura di evidenziare che ostavano al riconoscimento delle diminuenti la pluralità delle cessioni cadute sotto la diretta percezione visiva degli operanti, all'evidenza indicative del conseguimento di un lucro tutt'altro che di speciale tenuità e il comportamento processuale privo di resipiscenza tenuto dal MA e che, per altro verso, impedivano la mitigazione del trattamento sanzionatorio il recente precedente penale e lo specifico carico pendente da cui il predetto risultava gravato. Tale motivazione risulta, peraltro, pienamente conforme all'ermeneusi che delle norme di diritto sostanziale in tesi violate ha offerto la Suprema Corte. Con riguardo alla diminuente generica costituisce, infatti, consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello a termini del quale «La condotta processuale dell'imputato che, contro ogni evidenza della sussistenza del reato, protesti la propria estraneità ai fatti, costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche in quanto, seppure l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli , 5 effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen.» (così, Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747-01). Al contempo, in relazione all'altra attenuante di cui si contesta la mancata concessione, costituisce stabile arresto della Corte quello secondo cui «La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile a/ reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità» (in tal senso Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, ER e altro, Rv. 270571-01). Da ultimo, in ordine al concreto esercizio del potere dosimetrico, è d'uopo rammentare, a fronte di una pena determinata in misura non lontana dal minimo edittale, il principio secondo cui soltanto «L'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena» (così Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932-01), 4. Del tutto infondato è, altresì, il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 163 e ss. e 175 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e illogicità, sostenendo che la sentenza gravata avrebbe erroneamente e immotivatamente negato la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, posto che si sarebbe attribuita valenza ostativa ad elementi fattuali ai quali le norme evocate non riconoscono una tale portata. Si ritiene in proposito che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la negata concessione dei menzionati benefici - ancorata, in specie, all'esistenza di un carico pendente e di una precedente condanna divenuta irrevocabile prima della commissione del reato, seppur non risulltante dal certificato penale all'atto della pronunzia della sentenza di primo grado - risulti argomentata in maniera lineare, coerente e non manifestamente illogica e si conformi, inoltre, appieno al disposto delle indicate previsioni codicistiche, nell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità. Ciò perché la Suprema Corte, con precipuo riguardo al primo dei menzionati benefici, ha chiarito che «In tema di sospensione condizionale della pena, i/ giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla 6 sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari» (così Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206-02) e, in ordine al secondo, ha ulteriormente precisato che «La concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione» (in tal senso Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 02/01/2017, Cattaneo, Rv. 268971-01, nonché Sez. 3, n. 7608 del 17/11/2009, dep. 25/02/2010, Ammendola e altri, Rv. 246183-01). 5. Privo di pregio risulta, infine, anche il quarto motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 240, comma 1, cod. pen., 125, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost., nonché di vizio di motivazione per carenza e illogicil:à, sostenendo che la sentenza gravata, nella parte in cui ha confermato la disposta confisca della somma di danaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, avrebbe fatto erronea applicazione della menzionata norma di diritto sostanziale e risulterebbe, inoltre, illogicamente argomentata, posto che non sarebbe provato che la provvista ablata costituisse profitto del delitto per cui era intervenuta condanna. Osserva al riguardo il Collegio che, a fronte della condanna per il delitto di spaccio di sostanza stupefacente, nel quale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, è stato ritenuto assorbito quello di illecita detenzione della medesima sostanza, risulta legittimamente disposta la confisca della somma trovata nella disponibilità del MA all'atto del suo arresto in flagranza, essendosi puntualmente indicate nell'avvenuta percezione visiva di almeno sette cessioni di droga in favore di terzi e nel valore commerciale di circa 10/20 euro di ciascuna delle dosi cedute le ragioni per le quali il danaro sequestrato nell'immediato è stato considerato profitto del reato e, per l'effetto, confiscato, in conformità alla previsione dell'art. 240, comma 1, cod. pen. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11/07/2023
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, ha chiesta che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 25/05/2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del precedente 13/04/2021, con cui, in esito a giudizio abbreviato, MA NI era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti nell'ipotesi del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 — così riqualificato il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 originariamente contestato e previo assorbimento della condotta di illecita detenzione in quella di cessione — e condannato, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32682 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SA GENNARO Data Udienza: 11/07/2023 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del MA, avv.to Vincenzo Giambruno, che ha articolato quattro motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e illogicità. Sostiene, in specie, che la Corte territoriale avrebbe affermato la penale responsabilità del MA in ordine al delitto di cui all'art. 73, c:omma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base di una motivazione illogica, contraddittoria e connotata, oltretutto, da travisamento della prova, posto che, all'esito delle acquisizioni istruttorie, era rimasto indimostrato che il ciclomotore in prossimità del quale era occultato lo stupefacente fosse di proprietà del predetto. Rileva, inoltre, che la decisione gravata risulterebbe caratterizzata da una valutazione delle emergenze processuali contrastante con i canoni previsti dagli artt. 192, 546, comma 1, lett. e) e 533 cod. proc. pen. e perciò inficiata anche dal vizio di erronea applicazione di norme processuali. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 62 n. 4, 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e illogicità. Assume segnatamente che i giudici del merito avrebbero negato la concessione delle attenuanti generiche e di quella correlata al conseguimento di un lucro di speciale tenuità in esito all'eccessiva valorizzazione di fattori ostativi - quali la negativa condotta processuale dell'imputato, le plurime cessioni di droga dallo stesso effettuate e i precedenti penali e giudiziari esistenti a suo carico - e all'irragionevole svilimento del significato di elementi di segno contrario - da individuarsi nella giovane età del predetto, nelle sue condizioni socio-economiche, nel degradato contesto ambientale di riferimento e nella indimostrata riconducibilità allo stesso di molte delle cessioni - che militavano, invece, a favore del riconoscimento delle anzidette diminuenti. Aggiunge, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe irragionevolmente respinto l'istanza di mitigazione del trattamento sanzionatorio, omettendo di commisurare la pena inflitta alla concreta gravità dei fatti, in palese violazione della finalità rieducativa riconosciuta alla sanzione penale dall'art. 27 Cost. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto 2 dagli artt. 163 e ss. e 175 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e illogicità. Sostiene, in particolare, che i giudici di secondo grado avrebbero erroneamente negato la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, attribuendo valenza ostativa ad elementi - quali l'esistenza di un carico pendente e di una precedente condanna divenuta irrevocabile prima della commissione del delitto, ma non risultante dal certificato penale - che la normativa non annovera come tali. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si duole infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 240, comma 1, cod. pen., 125, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost., nonché di vizio di motivazione per carenza e illogicità. Assume, in specie, che la Corte territoriale, nel confermare la statuizione concernente la confisca della somma di danaro trovata nella disponibilità del MA, avrebbe fatto erronea applicazione del dato normativo di diritto sostanziale e avrebbe illogicamente argomentato la decisione assunta, non risultando provato che la provvista costituisse profitto del delitto per cui era intervenuta condanna, tanto più ove si tenga conto del ritenuto assorbimento della condotta di cessione in quella di illecita detenzione. 3. Lo stesso difensore ha depositato poi, in data 26/06/2023, una memoria di replica alle conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale, riproponendo le deduzioni articolate con i singoli motivi e insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di MA NI è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono. 3 2. Palesemente infondato è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e illogicità, sostenendo che la decisione impugnata, nella parte affermativa della penale responsabilità dell'imputato, fonderebbe su un argomento erroneo, in quanto sarebbe rimasto indimostrato che il motociclo in prossimità del quale era occultato lo stupefacente appartenesse al predetto e risulterebbe inoltre viziata dall'avvenuta violazione delle menzionate norme processuali. Ritiene in proposito il Collegio che, esclusa l'ipotizzata inosservanza di norme processuali, genericamente dedotta, ma non argomentata in alcun modo nell'atto di gravame, non sussiste, nel caso di specie, neanche il prospettato vizio motivazionale. Ciò perché la Corte territoriale ha motivato, con argomentazione lineare, per nulla contraddittoria e priva di manifesta illogicità, la ritenuta ascrivibilità all'imputato della condotta di illecita cessione di stupefacenti, che ha fondato, in specie, sull'attività di osservazione svolta dal personale di polizia operante, percettiva dei molteplici scambi effettuati dal predetto con soggetti terzi, sul successivo rinvenimento, nella disponibilità di questi ultimi, di singole dosi di marijuana e sulle analoghe modalità di confezionamento di dette dosi e di quelle recuperate presso la ruota del menzionato ciclomotore, precisando, inoltre, che, a fronte di tali convergenti elementi, risultava del tutto irrilevante la circostanza del mancato accertamento della proprietà del mezzo. Con tale argomentazione non si confronta il ricorrente, che, con il motivo oggetto di scrutinio, finisce col riproporre questioni già devolute illo tempore alla Corte territoriale, senza sottoporre ad autonoma e motivata confutazione la decisione da questa assunta in ordine alla specifica deduzione. È, tuttavia, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di doglianza non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo ricorre, infatti, non solo nel caso della sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche in quello del difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità del gravame (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, 4 Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). 3. Palesemente infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 62 n. 4, 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e illogicità, assumendo, in primis, che la decisione impugnata, laddove ha negato la concessione delle attenuanti generiche e di quella correlata al conseguimento di un lucro di speciale tenuità, avrebbe eccessivamente valorizzato la negativa condotta processuale tenuta dall'imputato, i suoi precedenti penali e giudiziari e le plurime cessioni di droga in concreto effettuate e avrebbe svilito, invece, la rilevanza di elementi a favore, quali la giovane età del predetto, le sue modeste condizioni socio-economiche e il degradato contesto ambientale di riferimento e sostenendo, inoltre, che detta decisione, nella parte reiettiva della richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio, confliggerebbe con la finalità rieducativa riconosciuta alla pena dall'art. 27 Cost. Ritiene al riguardo il Collegio, in contrario avviso a quanto sostenuto dal ricorrente, che la Corte territoriale abbia motivato la mancata concessione delle indicate attenuanti e la denegata riduzione della pena con argomentazione lineare, coerente e non manifestamente illogica, in cui si è avuto cura di evidenziare che ostavano al riconoscimento delle diminuenti la pluralità delle cessioni cadute sotto la diretta percezione visiva degli operanti, all'evidenza indicative del conseguimento di un lucro tutt'altro che di speciale tenuità e il comportamento processuale privo di resipiscenza tenuto dal MA e che, per altro verso, impedivano la mitigazione del trattamento sanzionatorio il recente precedente penale e lo specifico carico pendente da cui il predetto risultava gravato. Tale motivazione risulta, peraltro, pienamente conforme all'ermeneusi che delle norme di diritto sostanziale in tesi violate ha offerto la Suprema Corte. Con riguardo alla diminuente generica costituisce, infatti, consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello a termini del quale «La condotta processuale dell'imputato che, contro ogni evidenza della sussistenza del reato, protesti la propria estraneità ai fatti, costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche in quanto, seppure l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli , 5 effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen.» (così, Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747-01). Al contempo, in relazione all'altra attenuante di cui si contesta la mancata concessione, costituisce stabile arresto della Corte quello secondo cui «La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile a/ reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità» (in tal senso Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, ER e altro, Rv. 270571-01). Da ultimo, in ordine al concreto esercizio del potere dosimetrico, è d'uopo rammentare, a fronte di una pena determinata in misura non lontana dal minimo edittale, il principio secondo cui soltanto «L'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena» (così Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932-01), 4. Del tutto infondato è, altresì, il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 163 e ss. e 175 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e illogicità, sostenendo che la sentenza gravata avrebbe erroneamente e immotivatamente negato la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, posto che si sarebbe attribuita valenza ostativa ad elementi fattuali ai quali le norme evocate non riconoscono una tale portata. Si ritiene in proposito che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la negata concessione dei menzionati benefici - ancorata, in specie, all'esistenza di un carico pendente e di una precedente condanna divenuta irrevocabile prima della commissione del reato, seppur non risulltante dal certificato penale all'atto della pronunzia della sentenza di primo grado - risulti argomentata in maniera lineare, coerente e non manifestamente illogica e si conformi, inoltre, appieno al disposto delle indicate previsioni codicistiche, nell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità. Ciò perché la Suprema Corte, con precipuo riguardo al primo dei menzionati benefici, ha chiarito che «In tema di sospensione condizionale della pena, i/ giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla 6 sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari» (così Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206-02) e, in ordine al secondo, ha ulteriormente precisato che «La concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione» (in tal senso Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 02/01/2017, Cattaneo, Rv. 268971-01, nonché Sez. 3, n. 7608 del 17/11/2009, dep. 25/02/2010, Ammendola e altri, Rv. 246183-01). 5. Privo di pregio risulta, infine, anche il quarto motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 240, comma 1, cod. pen., 125, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost., nonché di vizio di motivazione per carenza e illogicil:à, sostenendo che la sentenza gravata, nella parte in cui ha confermato la disposta confisca della somma di danaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, avrebbe fatto erronea applicazione della menzionata norma di diritto sostanziale e risulterebbe, inoltre, illogicamente argomentata, posto che non sarebbe provato che la provvista ablata costituisse profitto del delitto per cui era intervenuta condanna. Osserva al riguardo il Collegio che, a fronte della condanna per il delitto di spaccio di sostanza stupefacente, nel quale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, è stato ritenuto assorbito quello di illecita detenzione della medesima sostanza, risulta legittimamente disposta la confisca della somma trovata nella disponibilità del MA all'atto del suo arresto in flagranza, essendosi puntualmente indicate nell'avvenuta percezione visiva di almeno sette cessioni di droga in favore di terzi e nel valore commerciale di circa 10/20 euro di ciascuna delle dosi cedute le ragioni per le quali il danaro sequestrato nell'immediato è stato considerato profitto del reato e, per l'effetto, confiscato, in conformità alla previsione dell'art. 240, comma 1, cod. pen. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11/07/2023