Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 1
In tema di furto di energia elettrica mediante attivazione diretta della fornitura con manomissione dei sigilli del contatore (ed in mancanza di contratto o comunque di autorizzazione dell'ente erogatore), il reato sussiste anche se l'agente non ha impedito la registrazione del consumo effettivamente realizzato. Invero l'illecita fruizione altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore. La registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato, con la conseguenza che il mancato occultamento del reato, risultante dalla avvenuta registrazione, non ha alcuna influenza sul reato, ormai perfetto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/1999, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Vincenzo G. Pandolfo Presidente del 23.3.1999
1. Dott. Alfonso Malinconico Consigliere SENTENZA
2. Dott. Francesco Providenti Consigliere N.1353
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere N. 4145/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma
avverso la sentenza emessa il 27.3.98 dal G.i.p. presso la Pretura di Roma nei confronti di FI OA Berenice, nata il [...] a [...]
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio al Gip presso la Pretura di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Gip presso la Pretura di Roma ha pronunciato sentenza di proscioglimento nei confronti di OA OA, in ordine al delitto di furto, sull'assunto che il consumo di energia elettrica, regolarmente registrata, avvenuto, senza manomissione o alterazione del contatore, con la procedura di "auto - attivazione", pur se in assenza di autorizzazione dell'ENEL e del rapporto contrattuale di somministrazione, costituisce, in quanto" anticipazione degli effetti del contratto ancora da perfezionare, illecito civile anche per difetto del fine di profitto, sia per l'impossibilità di raggiungere il profitto, sia per difetto del dolo specifico".
LA Procura Generale ricorre e denunzia la violazione della legge penale, sostenendo che il consumo dell'energia elettrica, con le modalità precisate nell'imputazione, realizza tutti gli estremi del delitto di furto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La registrazione dell'energia elettrica è fatto inidoneo ad escludere il furto che è configurabile, con l'aggravante prevista per l'uso della violenza o del mezzo fraudolento, in difetto del contratto di somministrazione, che segna il momento del consenso alla prestazione ed alla traditio, nell'illecito consumo, nell'impossessamento, cioè, della res con l'uso di mezzi necessari a superare la contraria volontà dell'ente erogatore. In definitiva è la mancanza del consenso, superata vi aut clane del possesso, conseguito con l'allaccio abusivo e con la manomissione dei sigilli, che, a prescindere dalla registrazione dell'energia elettrica che ha soltanto valore di prova del fatto e dell'entità del danno, definisce e qualifica la fattispecie concreta, inquadrandola nello schema normativo del furto. La sentenza confonde gli aspetti civilistici della responsabilità aquiliana, i quali non escludono l'assoggettabilità del fatto a sanzione penale, con la responsabilità meramente contrattuale, nella fattispecie non configurabile per l'inesistenza del contratto di somministrazione e dell'autorizzazione dell'ente erogatore. Il dolo specifico, come è ovvio, deve essere individuato nel momento di esecuzione del reato e quindi, nell'intenzione di trarre profitto dalle res altrui, invito domini, attraverso l'allaccio abusivo, con la conseguenza ovvia che "la conoscenza dell'energia consumata" da parte dell'ente erogatore e, in definitiva il mancato occultamento del reato, risultante anche dalla registrazione dei consumi, non ha alcuna incidenza giuridica sul reato ormai perfetto. Il profitto è fuori della struttura oggettiva del reato ed è soltanto momento finalistico dell'azione che si perfeziona, attraverso la sottrazione,
nell'impossessamento, per cui non rileva ne' la mancata realizzazione della finalità perseguita ne' che l'attualità dello spossessamento sia bilanciata dall'evento futuro e incerto, successivo all'iter criminis, dello spontaneo o giudiziale risarcimento dei danni.
Di conseguenza, nella fattispecie, ricorre il delitto di furto nel fatto contestato dell'impossessamento di energia elettrica, mediante attivazione diretta della fornitura, con manomissione dei sigilli, senza contratto e senza autorizzazione dell'ente erogatore.
La sentenza predibattimentale di proscioglimento deve essere annullata, quindi. Il giudice del rinvio deve adeguarsi al principio esposto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di Roma per il giudizio.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 23 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999