Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/1999, n. 1353
CASS
Sentenza 23 marzo 1999

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In tema di furto di energia elettrica mediante attivazione diretta della fornitura con manomissione dei sigilli del contatore (ed in mancanza di contratto o comunque di autorizzazione dell'ente erogatore), il reato sussiste anche se l'agente non ha impedito la registrazione del consumo effettivamente realizzato. Invero l'illecita fruizione altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore. La registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato, con la conseguenza che il mancato occultamento del reato, risultante dalla avvenuta registrazione, non ha alcuna influenza sul reato, ormai perfetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/1999, n. 1353
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1353
    Data del deposito : 23 marzo 1999

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