Sentenza 21 ottobre 2015
Massime • 1
Il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale e ciò impedisce al giudice penale di confermare le statuizioni civili della sentenza relative ad un rapporto processuale ormai estinto. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile avverso il provvedimento della Corte territoriale che aveva disposto la revoca delle statuizioni civili e la restituzione delle somme ricevute dalla parte civile a titolo di provvisionale, sul presupposto che quest'ultima aveva proposto, per i medesimi fatti, autonoma azione civile).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2015, n. 9175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9175 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2015 |
Testo completo
9 175/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Dott. Maurizio Fumo - Presidente - U.P. - 21.10.2015 Sentenza N. 3120 dott.ssa Maria Vessichelli R.G.N. 976/2015 dott. Carlo Zaza dott.ssa Rossella Catena dott. Alfredo Guardiano -Relatore- ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CE AL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Firenze il 9.1.2014, nei confronti di TE PE, nato a [...] il [...], di FR EV, nata ad [...] il [...] e di NI GI PA, nato a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
А udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati Fabio Pinelli, del Foro di Padova, e Elena Augustin, del Foro di Prato, rispettivamente difensori di fiducia del NI e del TE, che hanno concluso associandosi alla richiesta del pubblico ministero FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 9.1.2014 la corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Lucca, in data 8.4.2010, aveva condannato TE PE, FR EV e NI GI PA, in relazione ai reati di falso di cui al capo A) e di tentata truffa aggravata di cui al capo B), alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle costituite parti civile, tra cui vi è CE AL, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati per essere i reati estinti per prescrizione, revocando le statuizioni civili in favore della costituite parti civili, nonché disponendo la restituzione da parte del CE, nei confronti di NI GI PA, della somma di euro 34.361,59, riconosciuta in primo grado a titolo di provvisionale.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, il CE, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Mauro Cortopassi del Foro di Lucca, proponeva istanza al tribunale di Lucca, in qualità di giudice dell'esecuzione penale, volta a far valere l'annullamento ovvero l'inefficacia delle disposizioni civili contenute nella sentenza della corte territoriale;
il giudice dell'esecuzione, pertanto, 2 disponeva, ai sensi dell'art. 665, co. 2, c.p.p., la trasmissione degli atti alla corte di appello di Firenze, che, qualificato l'atto come ricorso per cassazione, ne aveva, a sua volta, disposta la trasmissione a questa Suprema Corte.
3. Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge, in relazione all'art. 82, co. 2, c.p.p., in quanto la corte territoriale, nel revocare la costituzione di parte civile del CE, si è fondata sull'erroneo presupposto che quest'ultimo avesse proposto autonoma azione civile per i medesimi fatti innanzi al tribunale di Lucca, laddove non esiste alcuna identità oggettiva e soggettiva tra le due domande risarcitorie;
2) violazione di legge, in relazione all'art. 82, co. 3, c.p.p., essendo incorsa la corte territoriale in un errore di diritto emendabile ai sensi dell'art. 130, c.p.p., in quanto il giudice di secondo grado, dopo avere escluso la parte civile dal processo ha poi statuito sulle relative "voci", disponendo a carico del CE la restituzione delle somme ricevute a titolo di provvisionale in favore dell'imputato NI.
3.1. Con memorie a firma dei rispettivi difensori di fiducia, il NI ed il TE chiedono che il ricorso del CE venga dichiarato inammissibile ovvero, in subordine, rigettato.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.
5. Ed invero, premesso che la revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi (cfr. Cass., sez. IV, 19.12.2014, n. 3454, rv. 261950), non può non rilevarsi come sul punto generico e meramente assertivo appaia il primo motivo di ricorso, la cui I 3 fondatezza il ricorrente non dimostra, come sarebbe stato suo specifico onere. Orbene, come è noto, la genericità dei motivi di ricorso costituisce violazione dell'art. 581, lett. c), c.p.p., che, nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. VI, 30.10.2008, n. 47414, rv. 242129; Cass., sez. VI, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).
6. Manifestamente infondato, invece, risulta il secondo motivo di ricorso, posto che, nel porre a fondamento della propria decisione sulla revoca delle statuizioni in favore del CE AL la circostanza che quest'ultimo, unitamente alle altre parti civili costituite, ha proposto azione civile per i medesimi fatti innanzi al tribunale di Lucca, la corte territoriale si è mossa nel solco tracciato dal Supremo Collegio. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale e ciò impedisce al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto (cfr. Cass., sez. IV, 15.4.2004, n. 31320, rv. 228839; Cass., sez. I, 7.10.2009, n. 41307, rv. 245041). 4 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21.10.2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente suit DEPORTATA IN CANCELLERIA 4 - MAR 2016 ин 5