Sentenza 7 ottobre 2009
Massime • 1
È illegittima la conferma delle statuizioni civili della sentenza di condanna, da parte del giudice d'appello investito della "res iudicanda" dall'imputato, allorché la costituzione di parte civile sia stata revocata (nella specie, intervenuta a seguito di risarcimento del danno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2009, n. 41307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41307 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 07/10/2009
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 816
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 22223/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA MARIO, N. IL 25/09/1958;
avverso la sentenza n. 3884/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 14/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. RIELLO Luigi, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili;
e per il rigetto del ricorso nel resto.
Udito il difensore del ricorrente, avvocato Alviano Glaviano Goffredo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 14 gennaio 2009 e depositata il 16 giugno 2009, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia, impugnata dall'imputato, ha qualificato, ai sensi degli artt. 56, 575 c.p. e art. 577 c.p., u.c., il delitto di lesione personale, ascritto al capo sub C) della rubrica all'appellante; ha riconosciuto l'attenuante del risarcimento del danno, dichiarata equivalente alla anzidetta aggravante, in concorso con le generiche già concesse in prime cure;
e ha confermato, nel resto, la sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Sanremo 7 agosto 2008 - di condanna alla pena principale della reclusione in anni quattro e della multa in Euro quattrocento, alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, nonché, a favore della parte civile, Emilia Femiano, al risarcimento dei danni, da liquidarsi nel giudizio civile, al pagamento della provvisionale di trentamila Euro e alla rifusione delle spese del processo - a carico di MA CC, imputato, altresì, dei delitti di maltrattamenti in famiglia (capo sub A) e di estorsione (capo sub D) in danno della Femiano, nonché della contravvenzione di porto di arma ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4. 2. - Ricorre per cassazione l'imputato, personalmente, mediante atto recante la data del 27 aprile 2009, depositato in pari data, col quale sviluppa due motivi.
2.1 - Con il primo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. "b" - recte: c) -, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 597 c.p.p., commi 1 e 3, dolendosi della più grave definizione giuridica data al fatto contestato al capo sub C), in difetto della proposizione di alcun motivo di gravame in punto della responsabilità circa la relativa imputazione.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. "b" - recte: c) -, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 82 c.p.p., con riferimento, alla conferma della sentenza appellata nel capo relativo agli interessi civili, a dispetto della revoca della costituzione della parte civile costituita in seguito al risarcimento del danno.
3. - Il primo motivo è infondato.
Secondo quanto pacificamene rappresentato dalla Corte territoriale, il gravame investiva, oltre che la concessione della attenuante del risarcimento del danno proprio in relazione al delitto di cui al capo sub C), anche il complessivo trattamento sanzionatorio. Epperò l'appello involgeva necessariamente il punto della valutazione della condotta dell'imputato (con specifico riferimento all'accoltellamento della moglie).
La Corte di appello, pertanto, entro i limiti della cognizione della regiudicanda attribuitagli dalla impugnazione, si è legittimamente avvalsa della facoltà di dare al fatto una definizione giuridica più grave, pur in mancanza di gravame del Pubblico Ministero, esattamente giusta quanto prevede l'art. 597 c.p.p., comma 3. 4. - È, invece, fondato il secondo motivo.
La revoca della costituzione di parte civile comporta l'estinzione del rapporto processuale relativo all'esercizio della azione civile nel processo penale e, à termini dell'art. 82 c.p.p., comma 3, preclude, perfino, la cognizione del giudice circa le spese e i danni cagionati dall'intervento della parte civile a imputato e responsabile civile.
Il giudice penale non ha, pertanto, il potere "di mantenere ferme le statuizioni civili relative al rapporto processuale ormai estinto" (Cass., Sez. 6, 15 maggio 1990, n. 12447, Scalo, massima n. 185345;
Sez. 4, 15 aprile 2004, n. 31320, Di Tria, massima n. 228839). 5. - Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, e il rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, e rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2009