Sentenza 14 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, è legittima l'applicazione dell'obbligo di soggiorno, unitamente alla sorveglianza speciale di P.S., anche nell'ipotesi in cui la proposta abbia avuto ad oggetto solo quest'ultima misura. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la valutazione che il giudice deve operare nel contraddittorio delle parti, in ordine alla concreta pericolosità del proposto ed alla conseguente individuazione della misura di prevenzione più appropriata, è del tutto autonoma dal contenuto della proposta - pur essenziale per l'avvio del procedimento - formulata da uno dei soggetti legittimati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2015, n. 45417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45417 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2015 |
Testo completo
45 4 17 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 14/10/2015 Registro generale n. 44977/2014 Sentenza n. 2693/2015 Composta dai Consiglieri: Dott. Arturo Cortese Presidente Dott. Francesco Maria Silvio Bonito Dott. Enrico Giuseppe Sandrini Dott. Raffaello Magi Relatore Dott. Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) RZ RO, nato 1'08/03/1959; Avverso l'ordinanza n. 7/2014 emessa il 02/10/2014 dalla Corte di appello di Bologna;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Piero Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 02/10/2014 la Corte di appello di Bologna rigettava il ricorso proposto da RO RZ avverso il decreto emesso il 15/05/2014, con cui il Tribunale di Ferrara, ai sensi degli artt. 4 e 6 del d.lvo 6 settembre 2011, n. 159, gli aveva applicato la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Migliaro per la durata di anni due, con relative prescrizioni. La misura di prevenzione adottata veniva confermata dalla Corte territoriale sulla base di un giudizio di pericolosità sociale dell'RZ, espresso con riferimento alla sua complessiva posizione anagrafica, tenendo conto del fatto che, da diversi anni, senza alcuna cesura temporale, commetteva una molteplicità di delitti per finalità di lucro, mettendo in pericolo l'incolumità fisica delle persone e la sicurezza pubblica.
2. Avverso tale ordinanza l'RZ, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge, in relazione agli artt. 5, 6, 8 del d.lvo n. 159 del 2011. Si deduceva, in particolare, l'illegittimità del provvedimento impugnato, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di soggiorno, atteso che tale obbligo non era stato richiesto dal Questore di Ferrara al momento della formulazione della proposta di misura di prevenzione nei confronti dell'RZ che era - limitata alla sola sorveglianza speciale con la conseguenza che il Tribunale di Ferrara, disponendone l'applicazione con decreto emesso il 15/05/2014, sarebbe andato ultra petitum. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come richiamato dall'art. 3 ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che devono escludersi dall'ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) della stessa disposizione, la 2 motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito;
ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione adottata (cfr. Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007). Questo orientamento, da ultimo, ha ricevuto il suggello, avallato anche dalla Corte costituzionale, delle Sezioni unite, che hanno definitivamente consolidato tale posizione ermeneutica (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
2. In questa cornice ermeneutica, deve rilevarsi che la proposta formulata dal Questore di Ferrara, in conseguenza della quale il Tribunale di Ferrara disponeva nei confronti dell'RZ la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Migliaro per la durata di anni due non era vincolante per il giudice della prevenzione officiato da tale richiesta, né sotto il profilo della sua entità, né sotto il profilo della sua durata, né sotto il profilo delle prescrizioni applicate, rientrando tali parametri nella valutazione discrezionale insindacabile compiuta nel caso di specie, in relazione alla pericolosità sociale del prevenuto. Si consideri, in proposito, che l'irrogazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno costituisce la concretizzazione dell'esercizio di un potere di valutazione autonoma del giudice della prevenzione, che prescinde dall'impulso processuale iniziale pur indispensabile e che risulta fondato su - - una verifica della pericolosità sociale del prevenuto di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, che opera in piena autonomia;
autonomia che è dimostrata dal fatto che tale verifica non risulta condizionata nemmeno dalle emergenze di altri procedimenti penali, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 4668 dell'08/01/2013, Parmigiano, Rv. 254417; Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256819). Sul piano sistematico, milita in favore dell'autonomia della valutazione di pericolosità sociale compiuta dal giudice della prevenzione rispetto al potere di impulso dell'autorità di polizia un ulteriore argomento, costituito dalla possibilità, 3 pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, di operare una diversa qualificazione giuridica della domanda, potendo l'autorità giudiziaria legittimamente ritenere, in presenza dei presupposti di legge, che la richiesta di aggravamento di una misura di prevenzione formulata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 possa qualificarsi come richiesta di una nuova misura ex artt. 3 e 4 della stessa legge, senza che una tale scelta integri una violazione del principio del contraddittorio (cfr. Sez. 6, n. 45815 del 29/10/2008, Cammarata, Rv. 242005; Sez. 6, n. 26820 del 07/06/2010, Lunetto, Rv. 253116). Ne discende che è certamente vero che in materia di prevenzione vige il divieto dell'iniziativa di ufficio del giudice di prevenzione, richiamato dalla difesa del ricorrente;
ma è parimenti vero che tale divieto riguarda il solo potere di impulso, con la conseguenza che, una volta che il procedimento di prevenzione è stato promosso da un soggetto legittimato, tanto la qualificazione giuridica della domanda quanto la misura di prevenzione applicata - sulla base di un'autonoma valutazione della pericolosità sociale del prevenuto - rientrano nelle prerogative esclusive dell'autorità giudiziaria. Da questo punto di vista, non possono non condividersi le conclusioni formulate dal procuratore generale, laddove, nel passaggio argomentativo esplicitato nelle pagine 1 e 2 della sua requisitoria, riferendosi al potere di impulso esercitato all'autorità di polizia, afferma che la stessa fornisce un mero input valutativo, una serie di elementi oggetto poi, nel contraddittorio tra le parti ad accertamenti e valutazioni, cui consegue una gradazione di prescrizioni del : tutto indipendenti e che si giovano del materiale indiziario acquisito nel corso del procedimento stesso>>. Occorre, pertanto, ribadire che l'autorità di polizia si limita a fornire un mero impulso processuale al procedimento di prevenzione, introducendo elementi che saranno vagliati dal giudice della prevenzione nel contraddittorio tra le parti, attraverso una verifica, nell'ambito della quale vengono valutati autonomamente gli elementi indiziari acquisiti nel procedimento. Ne consegue che, come correttamente argomentato nella Corte territoriale nel provvedimento in esame, non assume rilievo la circostanza che della prescrizione dell'obbligo di soggiorno non fosse stata fatta alcuna menzione nella proposta formulata dal Questore di ! Ferrara, rientrando l'applicazione di tale obbligo nelle prerogative esclusive del Tribunale di Ferrara, così come prefigurate dall'art. 8, comma 5, del d.lvo n. 159 del 2011, tenuto conto delle esigenze di difesa sociale sottese alla misura irrogata. 4 3. Ne discende conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da RO RZ, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 ottobre 2015. Il PrNpresidenta Il Consigliere estensore Arturo contese Alessandro Centonze Alentome DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 NOV 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5