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Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 15136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15136 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2695/2020 R.G. proposto da: CONDOMINIO AUTOSILO PIAZZA ERCULEA DI MILANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFREDO PLACIDI unitamente agli avvocati MAURIZIO BOIFAVA, ENZO GIACOMETTI:
- ricorrente -
contro COMUNE DI MILANO, rappresentato e difeso dall'avvocato SE OR unitamente agli avvocati ANNA TAVANO, DONATELLA SILVIA, RUGGERO MERONI, EL MA, MA EL
- controricorrente -
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. MILENA FALASCHI Presidente CONDOMINIO Dott. ANTONIO SCARPA Consigliere Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Ud. 05/02/2026 Dott. REMO CAPONI Consigliere Dott. DARIO CAVALLARI Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 15136 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 19/05/2026 2 Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2439/2019 depositata il 04/06/2019; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 05/02/2026 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. FULVIO TRONCONE che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso;
udito l’avvocato MARIA ROMANA CILIUTTI, in sostituzione dell’avv.to SE OR, per il COMUNE DI MILANO. FATTI DI CAUSA 1. Il Condominio Autosilo Piazza Erculea agiva in giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Milano per la declaratoria della non debenza delle somme richieste dal Comune a titolo di COSAP per gli anni 2006 e successivi. Con secondo atto introduttivo il Condominio proponeva opposizione alle ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune per gli anni successivi al 2013. 2. Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 21 luglio 2017, in parziale accoglimento della domanda proposta dal Condominio Autosilo Piazza Erculea di Milano nei confronti del Comune di Milano accertava la non debenza del COSAP per le annualità 2006 e 2007, per intervenuta prescrizione. Il giudice di prime cure, richiamando anche precedenti dello stesso ufficio, evidenziava come le griglie di areazione in questione fossero poste sul piano di calpestio stradale della piazza Erculea, che pacificamente costituiva bene demaniale, circostanza, questa, che implicava una limitazione all'uso collettivo dell'area stessa. Sottolineava come oggetto della convenzione di concessione fosse esclusivamente l'area del sottosuolo e come nella stessa non fosse contenuta alcuna preventiva rinuncia da parte del Comune alla percezione di un'entrata introdotta nell'ordinamento solo in data 3 successiva alla stipula con riferimento al soprasuolo. Il Tribunale, infine, accoglieva in parte l'eccepita prescrizione del credito riguardo alle annualità 2006 e 2007 ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.. 3. Il Condominio Autosilo Piazza Erculea, proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 4. Il Comune di Milano resisteva al gravame e proponeva appello incidentale rispetto alla decisione relativa alla prescrizione ex art 2948, n. 4, c.c. delle somme liquidate in relazione alle annualità 2006-2007. 5. La Corte d’Appello di Milano rigettava l'appello principale proposto dal Condominio Autosilo Piazza Erculea di Milano e accoglieva l’appello incidentale proposto dal Comune di Milano in relazione alla debenza delle somme dovute a titolo di COSAP da parte del Condominio Autosilo Piazza Erculea anche per le annualità 2006 e 2007. In particolare, secondo la Corte d’Appello, l’occupazione del suolo demaniale per la collocazione delle griglie nell’interesse di soggetti diversi dal Comune era soggetta al canone COSAP. Il Condominio Autosilo Piazza Erculea aveva contestato la debenza di quanto chiesto dal Comune di Milano a titolo di COSAP, sostenendo che essa sarebbe già stata versata al momento della stipula della convenzione di concessione e che le griglie erano state realizzate nell’ambito della medesima concessione. La Corte d’Appello, richiamato il contenuto dell’art. 63 del d. lgs. n. 446/97, quanto alla facoltà per i comuni di escludere l'applicazione, nel territorio di competenza, della tassa per l'occupazione di spazi pubblici di cui al d.lgs. n. 507/93, e di prevedere il pagamento di un canone da parte del titolare della 4 concessione per l'occupazione di aree pubbliche, evidenziava che il Comune di Milano si era avvalso di tale facoltà con l'emanazione del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 21 febbraio 2000. Il corrispettivo della concessione edilizia stabilito nella convenzione del 1991 non poteva comprendere il prelievo tributario in questione, posto che solo a distanza di due anni era stata istituita la TOSAP ex d.lgs. n. 507/93 ed a distanza di sette anni era venuto in essere il COSAP ex d.lgs. n. 446/97. L'affidamento comprendeva la concessione del sottosuolo dell'area pubblica comunale sulla quale sarebbe stato costruito l'autosilo, infatti, a pag. 4 della convenzione era menzionato il sottosuolo comprensivo di impianti fissi e di servizi accessori dell’autosilo, ma non erano menzionate le griglie di areazione, che, per loro natura - come desumibile dalle fotografie sub doc. n. 2 del fascicolo di primo grado del Comune - erano finalizzate all'illuminazione e all'areazione dei locali sottostanti al suolo e insistevano sul piano pubblico di calpestio. La Corte d’Appello, richiamata la diversa natura della tassa per l’occupazione di suolo pubblico e la COSAP, evidenziava come il Comune non poteva certo rinunciare ad un corrispettivo, ancora normativamente non previsto, quale la COSAP. A tale proposito, la difesa della parte impugnante aveva continuato a ribadire la propria impostazione, senza spiegare le ragioni per le quali, a fronte di una precisa terminologia, l'esenzione dagli oneri per occupazione di suolo pubblico avrebbero dovuto coinvolgere non solo la fase temporanea, ma anche quella successiva. Del tutto inconferente era il richiamo all'art. 6 comma 3 del regolamento comunale 5 applicativo del COSAP, poiché il divieto della doppia imposizione si riferiva ai canoni normativamente previsti (con l'eccezione di quelli connessi a prestazione di servizi) e non anche a corrispettivi di natura privatistica come nella fattispecie. La Corte riteneva di accogliere l’appello incidentale del Comune dovendosi escludere che, in mancanza di un espresso disposto normativo, potesse operare con riguardo al COSAP in esame la prescrizione quinquennale, in luogo di quella decennale ex art. 2946 c.c .. Infine, la Corte osservava come la censura relativa alla compensazione delle spese fosse superata, tenuto conto dell'esito del gravame, che aveva visto la reiezione dell'appello principale e l'accoglimento dell'impugnazione incidentale del Comune di Milano unica parte vittoriosa. 6. Il Condominio Autosilo piazza Erculea ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. 7. Il Comune di Milano ha resistito con controricorso e con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nelle proprie richieste. 8. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dei motivi di ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 1362-1372 c.c., nonché degli artt. 52 e 63 d.lgs. n. 446/1997 e degli artt. 1, 2 e 6 del Regolamento COSAP del Comune di Milano ovvero omesso esame di atti decisivi. 6 La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto infondata la principale tesi di ricorso secondo la quale l'autosilo de quo, in quanto impianto pubblico (opera urbanizzazione) affidato dal Comune di Milano in regime di concessione amministrativa (con apposita convenzione previgente all'introduzione del COSAP comunale), andrebbe ritenuto totalmente esente dal (sopravvenuto) COSAP sia per essere già stato versato per intero il corrispettivo di concessione (commisurato a tutta la durata della concessione) sia per la sussistenza in tale senso di espresse previsioni della convenzione di concessione inter partes e dello stesso Regolamento Comunale COSAP dalla sentenza malamente interpretate e/o non considerate. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., nonché degli artt. 52 e 63 d.lgs. n. 446/1997 e degli artt. 1, 2 del Regolamento COSAP del Comune di Milano, omesso esame di atti decisivi. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che le (sole) griglie di aerazione dell'autosilo de quo siano soggette al COSAP nonostante le stesse da un lato siano parte integrante dell'opera de qua (esente da COSAP a stregua della convenzione inter partes), dall'altro non comportino alcuna effettiva sottrazione all'uso pubblico del suolo comunale (piano di calpestio). 2.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Questa Corte ha già avuto modo di occuparsi in più occasioni di casi analoghi a quello in esame aventi ad oggetto l’assoggettabilità alla COSAP delle griglie di aereazione apposte sul suolo pubblico. 7 In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto: Il Cosap (canone occupazione spazi ed aree pubbliche) è dovuto anche in caso di apposizione - su area destinata a pubblico transito - di griglie e intercapedini installati allo scopo di fornire aria e luce ad un edificio privato, senza che rilevi l'inclusione di detti manufatti nel progetto edilizio assentito dal Comune con permesso di costruire e ciò in quanto presupposto del canone è l'uso particolare o eccezionale che il singolo fa del bene, pubblico o privato assoggettato a servitù di pubblico passaggio (Cass. Sez. 1, 22/11/2023, n. 32410, Rv. 669430 - 01). Si è più volte evidenziato infatti che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo. Ne deriva che è obbligato al pagamento del canone il condominio che abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un'area gravata da servitù pubblica di passaggio, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, e ciò in quanto esso gode di un'utilizzazione particolare dell'area medesima (Cass. Sez. 5, 06/08/2009, n. 18037, Rv. 609326 – 01, vedi anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10432 del 19/04/2023; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24541 del 02/10/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8 17296 del 27/06/2019; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3710 del 08/02/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1435 del 19/01/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18037 del 06/08/2009; Cass. n. 7188/2022). Come evidenziato dall’Ufficio di Procura, il ricorso non fa riferimento al principio espresso dagli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati, soffermandosi piuttosto sul rilievo per cui le griglie di aereazione non sarebbero assoggettabili al tributo in questione perché funzionali all’opera realizzata nel sottosuolo conformemente alla convenzione pattuita in cui era previsto il pagamento di un preciso corrispettivo. Tuttavia, non può ritenersi, come chiarito dalla sentenza impugnata e ben evidenziato in controricorso, che il versamento del corrispettivo assorba ogni altro onere, ivi compreso il versamento del COSAP, che, invece, come visto, trova tutt’altra ratio e base normativa e, quindi, non può assimilarsi al corrispettivo del godimento sessantennale del sottosuolo. Pertanto, la tesi del condominio ricorrente secondo cui la concessione era comprensiva anche del suddetto canone è infondata in quanto non è prevista espressamente una correlazione del canone concessorio con l’esistenza delle griglie di aereazione insistenti sul suolo comunale nel senso che le suddette griglie abbiano inciso sulla determinazione del canone. Peraltro, la concessione aveva ad oggetto il sottosuolo per la costruzione di garage e non può ritenersi comprensiva anche della concessione di utilizzo del suolo pubblico. Come si è detto, infatti, oggetto della Cosap è l’uso o utilizzo del suolo pubblico determinata dall’occupazione dello stesso con le griglie di aereazione poste sul detto suolo a vantaggio del 9 condominio e parte ricorrente non deduce la mancanza di un utilizzo pubblico del suolo che è il presupposto della previsione dell’obbligo di pagamento di un corrispettivo. Al contrario nella specie risulta che il suddetto presupposto si sia realizzato, atteso che il suolo pubblico sul quale insorgono le griglie viene utilizzato per il conseguimento di un fine privato del Condominio con conseguente sottrazione della superficie all’uso pubblico. Infine, deve condividersi anche il rilievo del P.G. secondo cui la censura impinge nel merito dell’interpretazione svolta dal giudice di appello dell’art. 5 della convenzione edilizia, la quale appare, in ultima analisi, del tutto in linea con il dato letterale e il significato complessivo dato alle parole, senza potersi prestare a un ampliamento del suo ambito applicativo sino a poter ricomprendere una rinuncia a un corrispettivo per l’uso esclusivo di beni pubblici, atteso che ogni occupazione genera un’obbligazione autonoma. Allo stesso modo deve condividersi anche la requisitoria del P.G. nella parte in cui richiama la giurisprudenza (Cass., n.3710/2019, 18769/2017 e n. 9240/2022) che ha affermato che il diritto al canone, trovandola sua fonte nel provvedimento concessorio, non può essere considerato oggetto di trattativa privata: l’obbligazione di corrispondere il canone nasce (non con l’accertamento, ma) con l’occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo;
ed il diritto a tale canone e la sua determinazione non possono essere oggetto di rinuncia. Di qui anche l’irrilevanza del richiamo all’art.6, comma 3, del regolamento comunale COSAP, non potendosi prospettare alcuna doppia imposizione proprio in ragione della singolare divisata natura del corrispettivo in questione la cui base ontologica 10 va ravvisata nel loro posizionamento sul sedime stradale di proprietà del demanio comunale. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 2935, 2946 e 2948 nn.
3-4 C.C. nonché degli artt. 4, 21 e 22 del Regolamento COSAP del Comune di Milano ovvero omesso esame di atti decisivi. La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che nel presente caso di occupazione permanente (cioè della durata non inferiore all'anno), come tale soggetta al pagamento della COSAP per ogni anno ovvero periodicamente (e non una tantum), la prescrizione applicabile al diritto alla corresponsione del COSAP sia quella ordinaria decennale ex art.2946 C.C. e non quella quinquennale ex art.2948 n.4 C.C. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato. Anche in tema di prescrizione questa Corte ha già avuto modo di sottolineare come non possa farsi riferimento al termine quinquennale. Si è detto, infatti, che: In tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998), il canone (c.d. "COSAP") rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c. (Cass. Sez. 3, 08/02/2019, n. 3710, Rv. 652735 - 01). Pertanto, meritano di essere condivise le conclusioni del P.G. anche in relazione a tale motivo. Nella requisitoria scritta si segnala 11 che anche di recente Cass. 26 giugno 2025, n. 17182, proprio con riferimento al Comune di Milano, ha rimarcato che il diritto al canone COSAP è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, non rientrando tra le obbligazioni periodiche di cui all’art. 2948, nn. 3 e 4, c.c. Il canone costituisce il corrispettivo dell’utilizzazione particolare del suolo pubblico e trova titolo in diversi provvedimenti specifici, ciascuno con relativo canone commisurato. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del Comune di Milano controricorrente che liquida in euro 3500 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 5 febbraio 2026. 12 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE LU RR MI SC
- ricorrente -
contro COMUNE DI MILANO, rappresentato e difeso dall'avvocato SE OR unitamente agli avvocati ANNA TAVANO, DONATELLA SILVIA, RUGGERO MERONI, EL MA, MA EL
- controricorrente -
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. MILENA FALASCHI Presidente CONDOMINIO Dott. ANTONIO SCARPA Consigliere Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Ud. 05/02/2026 Dott. REMO CAPONI Consigliere Dott. DARIO CAVALLARI Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 15136 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 19/05/2026 2 Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2439/2019 depositata il 04/06/2019; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 05/02/2026 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. FULVIO TRONCONE che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso;
udito l’avvocato MARIA ROMANA CILIUTTI, in sostituzione dell’avv.to SE OR, per il COMUNE DI MILANO. FATTI DI CAUSA 1. Il Condominio Autosilo Piazza Erculea agiva in giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Milano per la declaratoria della non debenza delle somme richieste dal Comune a titolo di COSAP per gli anni 2006 e successivi. Con secondo atto introduttivo il Condominio proponeva opposizione alle ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune per gli anni successivi al 2013. 2. Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 21 luglio 2017, in parziale accoglimento della domanda proposta dal Condominio Autosilo Piazza Erculea di Milano nei confronti del Comune di Milano accertava la non debenza del COSAP per le annualità 2006 e 2007, per intervenuta prescrizione. Il giudice di prime cure, richiamando anche precedenti dello stesso ufficio, evidenziava come le griglie di areazione in questione fossero poste sul piano di calpestio stradale della piazza Erculea, che pacificamente costituiva bene demaniale, circostanza, questa, che implicava una limitazione all'uso collettivo dell'area stessa. Sottolineava come oggetto della convenzione di concessione fosse esclusivamente l'area del sottosuolo e come nella stessa non fosse contenuta alcuna preventiva rinuncia da parte del Comune alla percezione di un'entrata introdotta nell'ordinamento solo in data 3 successiva alla stipula con riferimento al soprasuolo. Il Tribunale, infine, accoglieva in parte l'eccepita prescrizione del credito riguardo alle annualità 2006 e 2007 ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.. 3. Il Condominio Autosilo Piazza Erculea, proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 4. Il Comune di Milano resisteva al gravame e proponeva appello incidentale rispetto alla decisione relativa alla prescrizione ex art 2948, n. 4, c.c. delle somme liquidate in relazione alle annualità 2006-2007. 5. La Corte d’Appello di Milano rigettava l'appello principale proposto dal Condominio Autosilo Piazza Erculea di Milano e accoglieva l’appello incidentale proposto dal Comune di Milano in relazione alla debenza delle somme dovute a titolo di COSAP da parte del Condominio Autosilo Piazza Erculea anche per le annualità 2006 e 2007. In particolare, secondo la Corte d’Appello, l’occupazione del suolo demaniale per la collocazione delle griglie nell’interesse di soggetti diversi dal Comune era soggetta al canone COSAP. Il Condominio Autosilo Piazza Erculea aveva contestato la debenza di quanto chiesto dal Comune di Milano a titolo di COSAP, sostenendo che essa sarebbe già stata versata al momento della stipula della convenzione di concessione e che le griglie erano state realizzate nell’ambito della medesima concessione. La Corte d’Appello, richiamato il contenuto dell’art. 63 del d. lgs. n. 446/97, quanto alla facoltà per i comuni di escludere l'applicazione, nel territorio di competenza, della tassa per l'occupazione di spazi pubblici di cui al d.lgs. n. 507/93, e di prevedere il pagamento di un canone da parte del titolare della 4 concessione per l'occupazione di aree pubbliche, evidenziava che il Comune di Milano si era avvalso di tale facoltà con l'emanazione del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 21 febbraio 2000. Il corrispettivo della concessione edilizia stabilito nella convenzione del 1991 non poteva comprendere il prelievo tributario in questione, posto che solo a distanza di due anni era stata istituita la TOSAP ex d.lgs. n. 507/93 ed a distanza di sette anni era venuto in essere il COSAP ex d.lgs. n. 446/97. L'affidamento comprendeva la concessione del sottosuolo dell'area pubblica comunale sulla quale sarebbe stato costruito l'autosilo, infatti, a pag. 4 della convenzione era menzionato il sottosuolo comprensivo di impianti fissi e di servizi accessori dell’autosilo, ma non erano menzionate le griglie di areazione, che, per loro natura - come desumibile dalle fotografie sub doc. n. 2 del fascicolo di primo grado del Comune - erano finalizzate all'illuminazione e all'areazione dei locali sottostanti al suolo e insistevano sul piano pubblico di calpestio. La Corte d’Appello, richiamata la diversa natura della tassa per l’occupazione di suolo pubblico e la COSAP, evidenziava come il Comune non poteva certo rinunciare ad un corrispettivo, ancora normativamente non previsto, quale la COSAP. A tale proposito, la difesa della parte impugnante aveva continuato a ribadire la propria impostazione, senza spiegare le ragioni per le quali, a fronte di una precisa terminologia, l'esenzione dagli oneri per occupazione di suolo pubblico avrebbero dovuto coinvolgere non solo la fase temporanea, ma anche quella successiva. Del tutto inconferente era il richiamo all'art. 6 comma 3 del regolamento comunale 5 applicativo del COSAP, poiché il divieto della doppia imposizione si riferiva ai canoni normativamente previsti (con l'eccezione di quelli connessi a prestazione di servizi) e non anche a corrispettivi di natura privatistica come nella fattispecie. La Corte riteneva di accogliere l’appello incidentale del Comune dovendosi escludere che, in mancanza di un espresso disposto normativo, potesse operare con riguardo al COSAP in esame la prescrizione quinquennale, in luogo di quella decennale ex art. 2946 c.c .. Infine, la Corte osservava come la censura relativa alla compensazione delle spese fosse superata, tenuto conto dell'esito del gravame, che aveva visto la reiezione dell'appello principale e l'accoglimento dell'impugnazione incidentale del Comune di Milano unica parte vittoriosa. 6. Il Condominio Autosilo piazza Erculea ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. 7. Il Comune di Milano ha resistito con controricorso e con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nelle proprie richieste. 8. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dei motivi di ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 1362-1372 c.c., nonché degli artt. 52 e 63 d.lgs. n. 446/1997 e degli artt. 1, 2 e 6 del Regolamento COSAP del Comune di Milano ovvero omesso esame di atti decisivi. 6 La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto infondata la principale tesi di ricorso secondo la quale l'autosilo de quo, in quanto impianto pubblico (opera urbanizzazione) affidato dal Comune di Milano in regime di concessione amministrativa (con apposita convenzione previgente all'introduzione del COSAP comunale), andrebbe ritenuto totalmente esente dal (sopravvenuto) COSAP sia per essere già stato versato per intero il corrispettivo di concessione (commisurato a tutta la durata della concessione) sia per la sussistenza in tale senso di espresse previsioni della convenzione di concessione inter partes e dello stesso Regolamento Comunale COSAP dalla sentenza malamente interpretate e/o non considerate. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., nonché degli artt. 52 e 63 d.lgs. n. 446/1997 e degli artt. 1, 2 del Regolamento COSAP del Comune di Milano, omesso esame di atti decisivi. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che le (sole) griglie di aerazione dell'autosilo de quo siano soggette al COSAP nonostante le stesse da un lato siano parte integrante dell'opera de qua (esente da COSAP a stregua della convenzione inter partes), dall'altro non comportino alcuna effettiva sottrazione all'uso pubblico del suolo comunale (piano di calpestio). 2.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Questa Corte ha già avuto modo di occuparsi in più occasioni di casi analoghi a quello in esame aventi ad oggetto l’assoggettabilità alla COSAP delle griglie di aereazione apposte sul suolo pubblico. 7 In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto: Il Cosap (canone occupazione spazi ed aree pubbliche) è dovuto anche in caso di apposizione - su area destinata a pubblico transito - di griglie e intercapedini installati allo scopo di fornire aria e luce ad un edificio privato, senza che rilevi l'inclusione di detti manufatti nel progetto edilizio assentito dal Comune con permesso di costruire e ciò in quanto presupposto del canone è l'uso particolare o eccezionale che il singolo fa del bene, pubblico o privato assoggettato a servitù di pubblico passaggio (Cass. Sez. 1, 22/11/2023, n. 32410, Rv. 669430 - 01). Si è più volte evidenziato infatti che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo. Ne deriva che è obbligato al pagamento del canone il condominio che abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un'area gravata da servitù pubblica di passaggio, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, e ciò in quanto esso gode di un'utilizzazione particolare dell'area medesima (Cass. Sez. 5, 06/08/2009, n. 18037, Rv. 609326 – 01, vedi anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10432 del 19/04/2023; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24541 del 02/10/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8 17296 del 27/06/2019; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3710 del 08/02/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1435 del 19/01/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18037 del 06/08/2009; Cass. n. 7188/2022). Come evidenziato dall’Ufficio di Procura, il ricorso non fa riferimento al principio espresso dagli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati, soffermandosi piuttosto sul rilievo per cui le griglie di aereazione non sarebbero assoggettabili al tributo in questione perché funzionali all’opera realizzata nel sottosuolo conformemente alla convenzione pattuita in cui era previsto il pagamento di un preciso corrispettivo. Tuttavia, non può ritenersi, come chiarito dalla sentenza impugnata e ben evidenziato in controricorso, che il versamento del corrispettivo assorba ogni altro onere, ivi compreso il versamento del COSAP, che, invece, come visto, trova tutt’altra ratio e base normativa e, quindi, non può assimilarsi al corrispettivo del godimento sessantennale del sottosuolo. Pertanto, la tesi del condominio ricorrente secondo cui la concessione era comprensiva anche del suddetto canone è infondata in quanto non è prevista espressamente una correlazione del canone concessorio con l’esistenza delle griglie di aereazione insistenti sul suolo comunale nel senso che le suddette griglie abbiano inciso sulla determinazione del canone. Peraltro, la concessione aveva ad oggetto il sottosuolo per la costruzione di garage e non può ritenersi comprensiva anche della concessione di utilizzo del suolo pubblico. Come si è detto, infatti, oggetto della Cosap è l’uso o utilizzo del suolo pubblico determinata dall’occupazione dello stesso con le griglie di aereazione poste sul detto suolo a vantaggio del 9 condominio e parte ricorrente non deduce la mancanza di un utilizzo pubblico del suolo che è il presupposto della previsione dell’obbligo di pagamento di un corrispettivo. Al contrario nella specie risulta che il suddetto presupposto si sia realizzato, atteso che il suolo pubblico sul quale insorgono le griglie viene utilizzato per il conseguimento di un fine privato del Condominio con conseguente sottrazione della superficie all’uso pubblico. Infine, deve condividersi anche il rilievo del P.G. secondo cui la censura impinge nel merito dell’interpretazione svolta dal giudice di appello dell’art. 5 della convenzione edilizia, la quale appare, in ultima analisi, del tutto in linea con il dato letterale e il significato complessivo dato alle parole, senza potersi prestare a un ampliamento del suo ambito applicativo sino a poter ricomprendere una rinuncia a un corrispettivo per l’uso esclusivo di beni pubblici, atteso che ogni occupazione genera un’obbligazione autonoma. Allo stesso modo deve condividersi anche la requisitoria del P.G. nella parte in cui richiama la giurisprudenza (Cass., n.3710/2019, 18769/2017 e n. 9240/2022) che ha affermato che il diritto al canone, trovandola sua fonte nel provvedimento concessorio, non può essere considerato oggetto di trattativa privata: l’obbligazione di corrispondere il canone nasce (non con l’accertamento, ma) con l’occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo;
ed il diritto a tale canone e la sua determinazione non possono essere oggetto di rinuncia. Di qui anche l’irrilevanza del richiamo all’art.6, comma 3, del regolamento comunale COSAP, non potendosi prospettare alcuna doppia imposizione proprio in ragione della singolare divisata natura del corrispettivo in questione la cui base ontologica 10 va ravvisata nel loro posizionamento sul sedime stradale di proprietà del demanio comunale. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 2935, 2946 e 2948 nn.
3-4 C.C. nonché degli artt. 4, 21 e 22 del Regolamento COSAP del Comune di Milano ovvero omesso esame di atti decisivi. La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che nel presente caso di occupazione permanente (cioè della durata non inferiore all'anno), come tale soggetta al pagamento della COSAP per ogni anno ovvero periodicamente (e non una tantum), la prescrizione applicabile al diritto alla corresponsione del COSAP sia quella ordinaria decennale ex art.2946 C.C. e non quella quinquennale ex art.2948 n.4 C.C. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato. Anche in tema di prescrizione questa Corte ha già avuto modo di sottolineare come non possa farsi riferimento al termine quinquennale. Si è detto, infatti, che: In tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998), il canone (c.d. "COSAP") rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c. (Cass. Sez. 3, 08/02/2019, n. 3710, Rv. 652735 - 01). Pertanto, meritano di essere condivise le conclusioni del P.G. anche in relazione a tale motivo. Nella requisitoria scritta si segnala 11 che anche di recente Cass. 26 giugno 2025, n. 17182, proprio con riferimento al Comune di Milano, ha rimarcato che il diritto al canone COSAP è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, non rientrando tra le obbligazioni periodiche di cui all’art. 2948, nn. 3 e 4, c.c. Il canone costituisce il corrispettivo dell’utilizzazione particolare del suolo pubblico e trova titolo in diversi provvedimenti specifici, ciascuno con relativo canone commisurato. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del Comune di Milano controricorrente che liquida in euro 3500 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 5 febbraio 2026. 12 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE LU RR MI SC