Sentenza 10 aprile 2003
Massime • 2
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, anche per l'ipotesi della durata irragionevole del processo non introduce norme di diritto interno, cogenti per i giudici nazionali, ma accorda alla parte lesa, a mezzo del proprio organo giurisdizionale, una tutela di tipo suppletivo o sussidiario, invocabile al posto di quella mancante o ad integrazione di quella inadeguata offerta dai singoli ordinamenti (art. 41 della Convenzione), e l'esplicito richiamo alla Convenzione, dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 (che tale tutela appresta nell'ordinamento interno), per l'individuazione della violazione influente al fine dell'equa riparazione, non può far trascurare la presenza, nello stesso articolo, di una propria disciplina circa i parametri cui correlare la durata ragionevole del processo, nonché l'espressa previsione - sempre in esso articolo - del danno, patrimoniale o non patrimoniale, quale elemento costitutivo del diritto all'equa riparazione. Ciò, unitamente all'assenza di disposizioni che conferiscano carattere cogente alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (diversamente da quanto stabilito dal Trattato istitutivo delle CEE per le sentenze della Corte di giustizia), porta a ritenere che il giudice italiano, chiamato ad attribuire l'equa riparazione per la durata irragionevole del processo, non sia vincolato alle pronunce di detta Corte europea (anche se debba tenerne conto quali autorevoli orientamenti giurisprudenziali e linee direttive per definire la nozione di ragionevole durata del processo) e sia tenuto a riscontrare esclusivamente sulla scorta dell'ordinamento interno il verificarsi dell'evento dannoso, quale concorrente requisito della nascita del diritto esercitato in giudizio.
In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, va esteso anche alle società di persone il principio, valevole per le persone giuridiche, secondo cui il danno non patrimoniale non è ravvisabile sulla scorta della mera tensione o preoccupazione che detta durata sia in grado di arrecare - vertendosi in tema di riflessi sull'equilibrio psichico, sulla sfera dei sentimenti e degli affetti, propri soltanto della persona fisica - ma può dipendere solo dalla compromissione di quei diritti immateriali della personalità che sono compatibili con l'assenza della fisicità, quali i diritti all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine ed alla reputazione e, dunque, è ipotizzabile alla condizione che la controversia, in relazione al cui eccessivo protrarsi si chieda riparazione, coinvolga, direttamente o indirettamente, gli indicati diritti, di modo che viene correttamente escluso quando la domanda abbia consistenza soltanto patrimoniale, e non si alleghi per il ritardo della pronuncia su di essa alcun effetto pregiudizievole per detti diritti. Le società di persone, infatti, pur essendo prive di personalità giuridica, sono munite di propria soggettività e sono parte in causa nelle controversie - comprese quelle per l'equa riparazione di cui trattasi - riguardanti i rapporti ad esse direttamente riferibili quale centro autonomo d'imputazione di diritti e doveri; ne' rileva in proposito l'eventuale disagio psichico del socio o dell'amministratore della società, trattandosi del turbamento di un soggetto diverso dalla parte.
Commentari • 3
- 1. IL CASO TARANTO. IL RISARCIMENTO IURE PROPRIO IN SEDE CIVILE PER LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
IL CASO TARANTO. IL RISARCIMENTO IURE PROPRIO IN SEDE CIVILE PER LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE (IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI)*. SENTENZA N. 508/17 DEL TRIBUNALE DI TARANTO. Avv. Marcello Scapati Avv. Arianna Volpe Al fine di poter sviluppare un elaborato che tratti della riconosciuta legittimazione ad agire per gli enti territoriali nell'ambito del danno ambientale, alla luce della vasta dottrina e giurisprudenza in materia esistenti, è presupposto indefettibile accennare alla definizione del concetto di ambiente e, soprattutto, approfondirne l'aspetto risarcitorio. Ad onor del vero non esiste una definizione chiara e univoca del concetto di ambiente a causa dei diversi intuiti …
Leggi di più… - 2. Danno all’immagine, danno non patrimoniale, reputazione compromessaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2007
- 3. Durata ragionevole del processo: eredi legittimati a richiedere l'indennizzoAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2003, n. 5664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5664 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso principale proposto dalla S.a.s. LO IO di TI LO & C, in persona del legale rappresentante TI LO, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 52, presso l'avv. Giovanni Carlo Parente, difesa dall'avv. Silvio Ferrara per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;
- resistente - ed inoltre sul ricorso incidentale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
- ricorrente -
contro
S.a.s. LO IO di TI LO & C, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
- resistente - per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Roma n. 237 del 5 dicembre 2001-15 gennaio 2002;
sentiti:
il Cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Bacchemi, per la Presidenza del Consiglio;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, il quale ha concluso per la rimessione degli atti alle Sezioni unite, o, in subordine, per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.a.s. LO IO di TI LO & C, deducendo che il giudizio instaurato davanti al Tribunale amministrativo della Campania, per l'annullamento di un provvedimento del Sindaco di Benevento inerente all'acquisizione al patrimonio municipale di un manufatto in tesi abusivo, aveva avuto durata irragionevole, in violazione dell'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione adottata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848, ha chiesto alla Corte d'appello di Roma il riconoscimento di equa riparazione, con ricorso proposto a norma degli artt. 2 e 6 della legge 24 marzo 2001 n. 89 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Corte d'appello, con decreto depositato il 15 gennaio 2002, ha respinto la domanda.
Pur dando atto che la causa davanti al Tribunale amministrativo era stata promossa nel settembre del 1992 e si era conclusa dopo oltre sette anni con sentenza del 4 novembre 1999, la Corte d'appello ha rilevato che l'istante non deduceva un danno patrimoniale, e che un danno non patrimoniale, in dipendenza dell'eccessiva durata della causa stessa, non era riscontrabile, in quanto la LO, quale società, ancorché di persone, non poteva subire effetti lesivi di natura psicologica, e non aveva in concreto ricevuto, in relazione all'oggetto della contesa, riflessi negativi su beni immateriali (come l'onore, la reputazione, l'identità personale). La Società, con atto notificato il 15 febbraio 2002, ha chiesto la cassazione di detto decreto.
Con censure connesse, deducendo la violazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, degli artt. 6 e 53 della citata Convenzione,
degli artt. 2, 24 e 111 della Costituzione e degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056, 2059 e 2043 cod. civ., ed inoltre denunciando vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente premette che il giudice italiano, adito per il ristoro del pregiudizio discendente da irragionevole durata del processo, deve conformarsi all'interpretazione delle norme della Convenzione resa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in ragione del richiamo della Convenzione stessa da parte della legge n. 89 del 2001;
addebita alla Corte d'appello di non essersi attenuta alla giurisprudenza di detta Corte europea, e, in particolare, di non aver considerato che il danno morale, in dipendenza dell'incertezza e dell'ansia sull'esito della causa, deriva in sè dall'eccessiva durata della lite, prescinde dall'oggetto e dall'esito di essa, ed è riferibile anche alle società, specie quando non siano dotate di personalità giuridica.
La Presidenza del Consiglio ha replicato con controricorso, ed ha proposto contestuale ricorso incidentale condizionato, con un unico motivo, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto negare ingresso alla domanda della LO, per la conclusione del processo dinanzi al Giudice amministrativo con sentenza d'improcedibilità dell'azione.
La Società ha presentato controricorso in risposta al ricorso incidentale, e poi ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Il ricorso principale è infondato.
A confutazione delle deduzioni della LO inerenti all'efficacia delle pronunce della Corte di Strasburgo, va osservato, in adesione a principi già espressi da questa Corte (v. sentt. 8 agosto 2002 n. 11987 e 22 ottobre 2002 n. 14885), che l'art. 41 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali contempla, in caso d'inosservanza dei principi posti dalla Convenzione stessa e dai suoi Protocolli aggiuntivi, e quindi anche in caso di violazione dell'art. 6 paragrafo 1 sulla durata ragionevole del processo, la facoltà della parte lesa di adire detta Corte europea, istituita ai sensi dell'art. 19 per assicurare il rispetto degli impegni assunti dagli Stati contraenti, al fine di ottenere "un'equa soddisfazione se il diritto interno non permette che in modo incompleto di ripararne le conseguenze". Tali previsioni evidenziano che l'accordo internazionale, anche per l'ipotesi della durata irragionevole del processo, non introduce norme di diritto interno, cogenti per i giudici nazionali, ma accorda alla parte lesa, a mezzo del proprio organo giurisdizionale, una tutela di tipo suppletivo o sussidiario, invocabile al posto di quella mancante o ad integrazione di quella inadeguata offerta dai singoli ordinamenti.
L'ordinamento italiano, con la riformulazione dell'art 111 della Costituzione ad opera dell'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, ha recepito il canone della durata ragionevole del processo, demandando alla legge il compito di assicurarla. L'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, occupandosi delle inosservanze di detto canone, con l'obiettivo di apprestare una tutela interna tendenzialmente pari a quella concessa dalla Convenzione, fa esplicito riferimento alle violazioni del citato art. 6 paragrafo 1, e per il loro verificarsi stabilisce il diritto ad un equa riparazione, ove si sia prodotto un danno patrimoniale o non patrimoniale in dipendenza del perdurare della causa oltre il tempo ragionevole, fissando poi le regole che devono presiedere all'identificazione nella concreta vicenda di detto tempo ragionevole (la complessità della controversia, e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti, del giudice e delle altre autorità chiamate a concorrere o contribuire alla sua definizione). Detto esplicito richiamo della Convenzione, per l'individuazione della violazione influente al fine dell'equa riparazione, non può far trascurare la presenza nella norma in esame di una propria disciplina circa i parametri cui correlare la durata ragionevole del processo, ed anche dell'espressa previsione del danno, patrimoniale o non patrimoniale, quale elemento costitutivo del diritto all'equa riparazione.
Questi rilievi, unitamente all'assenza di disposizioni che conferiscano carattere cogente alle decisioni della Corte europea (diversamente da quanto stabilito dal Trattato istitutivo della Cee per le sentenze della Corte di giustizia), portano a ritenere che il giudice italiano, chiamato ad attribuire un'equa riparazione, non sia vincolato alle pronunce di detta Corte europea, anche se debba tenerne conto quali autorevoli orientamenti giurisprudenziali e linee direttive per definire la nozione di ragionevole durata del processo (alla luce del richiamo della Convenzione da parte della legge n. 89 del 2001), e sia poi tenuto a riscontrare esclusivamente sulla scorta dell'ordinamento interno il verificarsi dell'evento dannoso, quale concorrente requisito della nascita del diritto esercitato in giudizio.
Facendo applicazione nella specie dei predetti rilievi, va ricordato che la Corte d'appello, senza affrontare il quesito della ragionevolezza o meno della durata della causa, ha negato l'equa riparazione per difetto di detto concorrente requisito. In mancanza di specifiche contestazioni avverso l'esclusione del danno patrimoniale, rimangono influenti solo le censure che investono l'affermazione della non configurabilità del danno non patrimoniale.
Tale affermazione si sottrae alle critiche della ricorrente. Con riferimento al caso in cui l'equa riparazione venga reclamata da una persona giuridica, questa Corte ha già ritenuto che il danno non patrimoniale per irragionevole durata del processo non è ravvisabile sulla scorta della mera tensione o preoccupazione che detta durata sia in grado di arrecare, vertendosi in tema di riflessi sull'equilibrio psichico, sulla sfera dei sentimenti e degli affetti, propri soltanto della persona fisica, ma può dipendere da compromissione di quei diritti immateriali della personalità che sono compatibili con l'assenza della fisicità, quali i diritti all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine ed alla reputazione, e, dunque, è ipotizzabile alla condizione che la controversia, in relazione al cui eccessivo protrarsi si chieda riparazione, coinvolga, direttamente od indirettamente, gli indicati diritti, di modo che viene correttamente escluso, quando, come nel caso in esame, la domanda abbia consistenza soltanto patrimoniale, e non si alleghi per il ritardo della pronuncia su di essa alcun effetto pregiudizievole per detti diritti (v. Cass. 2 agosto 2002 n. 11600 e 29 ottobre 2002 n. 15233). Tale principio non può non essere esteso, contrariamente a quanto assume la ricorrente principale, agli enti che, pur privi della personalità giuridica, sia muniti di propria soggettività, come le società di persone.
La società di persone, nelle controversie riguardanti i rapporti ad essa direttamente riferibili quale centro autonomo d'imputazione di diritti e doveri, è parte in causa.
Ne consegue che l'equa riparazione può spettare alla società di persone, per il caso in cui una di dette controversie abbia superato il limite ragionevole di durata, solo in relazione al danno a suo carico configurabile.
Non rileva in proposito l'eventuale disagio psichico del socio o dell'amministratore della società di persone, trattandosi del turbamento di un soggetto diverso dalla parte.
Alla conclusione non è opponibile il richiamo al danno in re ipsa, vale a dire al "danno-evento" in sè risarcibile, in quanto la relativa nozione è riferibile ai diritti fondamentali, contemplati direttamente da norme costituzionali (come ad esempio il diritto alla salute, la cui lesione è intrinsecamente e necessariamente foriera di danno), e, quindi, non è suscettibile di estensione al diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo, il quale è assicurato dalla legge ordinaria, non dalla Costituzione, ne' in particolare dall'art. 111, nuovo testo, che, come già osservatosi, affida alla legge il compito di dare attuazione al principio della ragionevole durata (v. Cass. 2 agosto 2002 n. 11600, 8 agosto 2002 n. 11987, 13 settembre 2002 n. 13422, 5 novembre 2002 n. 15443). La reiezione del ricorso principale comporta l'assorbimento di quello incidentale, proposto in via condizionata.
La natura e la novità dei quesiti affrontati, con riferimento all'epoca dell'instaurazione del giudizio di legittimità, rendono equa la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di cassazione, il 20 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2003