Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2003, n. 5664
CASS
Sentenza 10 aprile 2003

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La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, anche per l'ipotesi della durata irragionevole del processo non introduce norme di diritto interno, cogenti per i giudici nazionali, ma accorda alla parte lesa, a mezzo del proprio organo giurisdizionale, una tutela di tipo suppletivo o sussidiario, invocabile al posto di quella mancante o ad integrazione di quella inadeguata offerta dai singoli ordinamenti (art. 41 della Convenzione), e l'esplicito richiamo alla Convenzione, dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 (che tale tutela appresta nell'ordinamento interno), per l'individuazione della violazione influente al fine dell'equa riparazione, non può far trascurare la presenza, nello stesso articolo, di una propria disciplina circa i parametri cui correlare la durata ragionevole del processo, nonché l'espressa previsione - sempre in esso articolo - del danno, patrimoniale o non patrimoniale, quale elemento costitutivo del diritto all'equa riparazione. Ciò, unitamente all'assenza di disposizioni che conferiscano carattere cogente alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (diversamente da quanto stabilito dal Trattato istitutivo delle CEE per le sentenze della Corte di giustizia), porta a ritenere che il giudice italiano, chiamato ad attribuire l'equa riparazione per la durata irragionevole del processo, non sia vincolato alle pronunce di detta Corte europea (anche se debba tenerne conto quali autorevoli orientamenti giurisprudenziali e linee direttive per definire la nozione di ragionevole durata del processo) e sia tenuto a riscontrare esclusivamente sulla scorta dell'ordinamento interno il verificarsi dell'evento dannoso, quale concorrente requisito della nascita del diritto esercitato in giudizio.

In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, va esteso anche alle società di persone il principio, valevole per le persone giuridiche, secondo cui il danno non patrimoniale non è ravvisabile sulla scorta della mera tensione o preoccupazione che detta durata sia in grado di arrecare - vertendosi in tema di riflessi sull'equilibrio psichico, sulla sfera dei sentimenti e degli affetti, propri soltanto della persona fisica - ma può dipendere solo dalla compromissione di quei diritti immateriali della personalità che sono compatibili con l'assenza della fisicità, quali i diritti all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine ed alla reputazione e, dunque, è ipotizzabile alla condizione che la controversia, in relazione al cui eccessivo protrarsi si chieda riparazione, coinvolga, direttamente o indirettamente, gli indicati diritti, di modo che viene correttamente escluso quando la domanda abbia consistenza soltanto patrimoniale, e non si alleghi per il ritardo della pronuncia su di essa alcun effetto pregiudizievole per detti diritti. Le società di persone, infatti, pur essendo prive di personalità giuridica, sono munite di propria soggettività e sono parte in causa nelle controversie - comprese quelle per l'equa riparazione di cui trattasi - riguardanti i rapporti ad esse direttamente riferibili quale centro autonomo d'imputazione di diritti e doveri; ne' rileva in proposito l'eventuale disagio psichico del socio o dell'amministratore della società, trattandosi del turbamento di un soggetto diverso dalla parte.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2003, n. 5664
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5664
Data del deposito : 10 aprile 2003

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