Sentenza 29 ottobre 2002
Massime • 1
La persona giuridica, se non può per sua natura subire dolori o turbamenti, è portatrice dei diritti della personalità compatibili con l'assenza di fisicità, e quindi del diritto all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine e alla reputazione; pertanto, è configurabile in capo alla stessa un danno non patrimoniale per l'irragionevole durata del processo, indennizzabile ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, sempre che il tema del dibattito coinvolga, direttamente o indirettamente, gli indicati diritti, pregiudicandoli per effetto del perdurare dello stato di incertezza determinato dalla pendenza della lite.
Commentario • 1
- 1. IL CASO TARANTO. IL RISARCIMENTO IURE PROPRIO IN SEDE CIVILE PER LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
IL CASO TARANTO. IL RISARCIMENTO IURE PROPRIO IN SEDE CIVILE PER LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE (IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI)*. SENTENZA N. 508/17 DEL TRIBUNALE DI TARANTO. Avv. Marcello Scapati Avv. Arianna Volpe Al fine di poter sviluppare un elaborato che tratti della riconosciuta legittimazione ad agire per gli enti territoriali nell'ambito del danno ambientale, alla luce della vasta dottrina e giurisprudenza in materia esistenti, è presupposto indefettibile accennare alla definizione del concetto di ambiente e, soprattutto, approfondirne l'aspetto risarcitorio. Ad onor del vero non esiste una definizione chiara e univoca del concetto di ambiente a causa dei diversi intuiti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/10/2002, n. 15233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15233 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO DELLI PRISCOLI - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. RENATO RORDORF - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TECNO INDUSTRIALE S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CAVA 55, presso l'avvocato LILIANA CURTILLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO DEFILIPPI, RAFFAELE MANCINI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di BRESCIA, depositato il 23/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato De Stefano, per delega dell'Avvocato Mancini, depositata in udienza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e in subordine ha sollevato eccezione di costituzionalità;
udito per il resistente l'Avvocato Panatiello che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 18 - 23 luglio 2001 la Corte di Appello di Brescia rigettava il ricorso della s.r.l. Tecno Industriale diretto ad ottenere la condanna dello Stato al pagamento della somma di L. 200.000.000, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, a titolo di indennizzo per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in relazione al giudizio promosso nei suoi confronti dalla s.a.s. Globe Fair con citazione notificata il 5 maggio 1992, definito, con sentenza del Tribunale di Milano del 26 novembre - 11 dicembre 2000 che aveva condannato la s.r.l. Tecno Industriale alla restituzione di L. 20.000.000, da lei versate in sede di trattative per la stipula di un contratto di locazione successiva in ente non concluso, aveva rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e condannato l'attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1337 c.c., liquidato nello stesso importo di L. 20.000.000, nonché al pagamento delle spese processuali.
Osservava la Corte territoriale che la società istante doveva considerarsi carente del diritto azionato, atteso che il diritto alla cui violazione l'art. 2 della legge in esame riconduce la spettanza dell'equa riparazione è solo quello "dell'uomo", non anche di soggetti diversi, pur titolari di personalità giuridica. Rilevava che un argomento testuale in tal senso era desumibile dal titolo della "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, il cui art. 6 riconosce il diritto ad un processo equo, che un ulteriore argomento di carattere sistematico era offerto dal rilievo che l'intera legge di ratifica di detta Convenzione riconosce e tutela una serie di diritti che per loro natura possono appartenere soltanto a persone fisiche;
ancora, che un argomento ermeneutico poteva trarsi dall'art. 6 della stessa Convenzione, il quale indica, quale titolare del diritto ad un processo in tempi ragionevoli, "ogni persona", senza alcun riferimento alle persone giuridiche, diversamente dall'art. 1 del protocollo addizionale, il quale riconosce il diritto al rispetto dei beni in favore di "ogni persona fisica o giuridica";
infine, che appariva difficile riferire un danno morale, sul quale la legge n. 89 del 2001 pone essenzialmente l'accento, ad un soggetto strutturalmente non recettore di sofferenze.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. Tecno Industriale deducendo tre motivi. Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si deduce che la Corte di Appello, nel dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva dell'istante, si è fondata su un'errata l'interpretazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, dell'art. 6 della Convenzione e dell'art. 14 del protocollo n. 11 alla Convenzione. Si osserva in particolare che il richiamato art. 2 si indirizza a "chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione", senza specificare se debba trattarsi di persona fisica o giuridica, e che l'art. 34 del protocollo dispone che il ricorso individuale alla Commissione dei Diritti dell'Uomo può essere promosso ad iniziativa di "ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati".
Con il secondo motivo, denunciando ancora falsa applicazione di norme di diritto, si sostiene che la Corte di Appello, respingendo la domanda per carenza di prova del danno morale, ha configurato un onere della prova a carico del danneggiato in aperta violazione dei principi sanciti dall'art. 6 della Convenzione e delle pronunce della Corte di Strasburgo, cui l'interpretazione della legge n. 89 del 2001 deve conformarsi.
Con il terzo motivo, denunciando omissione o insufficienza di motivazione, si deduce che il provvedimento impugnato ha del tutto omesso di tener conto del danno patrimoniale subito, certamente da riconoscere alle persone giuridiche.
Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti che saranno di seguito precisati.
Premesso che infondatamente la s.r.l. Tecno Industriale contesta alla Corte di Appello di aver dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva, avendo invece detta Corte - sulla base di una corretta qualificazione dell'eccezione sollevata al riguardo dall'Amministrazione inesistente come eccezione di merito - rigettato il ricorso per inesistenza del diritto fatto valere, va osservato che la negazione operata nel decreto impugnato in termini generali ed astratti della titolarità in capo alle persone giuridiche del diritto all'equo indennizzo per irragionevole durata del processo è priva di ogni riscontro normativo.
Ed invero l'art. 6 n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali attribuisce ad ogni "persona" - con un'espressione tanto generale da ricomprendere ogni possibile specificazione - il diritto ad un'equa e pubblica trattazione della sua causa in un tempo ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, che deciderà sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa in materia penale che le venga rivolta.
L'art. 41 di detta Convenzione accorda alla "parte lesa" una tutela diretta di tipo suppletivo o sussidiario, invocabile in sostituzione o ad integrazione di quella inadeguata offerta dai singoli ordinamenti statali, prevedendo, per il caso di violazione della Convenzione stessa o dei suoi protocolli, e quindi anche per il caso di violazione del citato art. 6 n. 1 sulla durata ragionevole del processo, che detta parte possa adire la Corte europea, istituita ai sensi dell'art. 19 per assicurare il rispetto degli impegni assunti dagli Stati contraenti, al fine di ottenere "un'equa soddisfazione". L'art. 34 del protocollo 11 della Convenzione di Strasburgo dell'11 maggio 1994, ratificata con legge n. 296 del 1997, prevede altresì che il ricorso possa essere proposto "da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d'essere vittima di una violazione", ancor più esplicitamente comprendendo qualsiasi soggetto asseritamente danneggiato. La giurisprudenza della Corte europea è del tutto consolidata nel riconoscere il diritto all'equa riparazione anche agli enti collettivi, ed anche con riguardo al danni noti patrimoniali: è sufficiente ricordare, tra le tante, la nota sentenza del 6 aprile 2000 (Comingersoll s.a. c/o Portogallo), che richiamando i propri precedenti ed il principio fondamentale di effettività ha rilevato che l'efficacia del diritto garantito dall'art. 6 della Convenzione "esige che una riparazione pecuniaria anche per il danno morale possa essere riconosciuta anche ad una società commerciale. Il pregiudizio non patrimoniale può infatti comportare, per codesta società, elementi più o meno 'oggettivi' o 'soggettivi', fra i quali occorre riconoscere la reputazione dell'impresa, ed anche l'incertezza nella pianificazione delle decisioni da assumere, i disturbi cagionati alla gestione dell'impresa stessa, le cui conseguenze non si prestano ad un preciso calcolo, ed infine, sia pure, in minima misura, l'angoscia e i fastidi (desagrements) patiti dai componenti degli organi di direzione della società".
È altresì noto che l'ordinamento italiano, con la nuova formulazione dell'art. 111 Cost. dettata dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, ha recepito in via programmatica il canone della durata ragionevole del processo, rimettendo alla legge ordinaria il compito di assicurarla, attraverso il bilanciamento delle istanze di ragionevolezza di detta durata con il complesso delle garanzie da concedere alle parti all'interno del processo. L'art. 2 della legge n. 89 del 2001, nel disciplinare le conseguenze della inosservanza di detto canone, ha infine sancito il diritto ad un'equa riparazione di "chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione, con espresso riferimento al profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6 paragrafo 1, fissando le regole che devono presiedere alla identificazione nelle singole vicende del "tempo ragionevole " per la definizione del giudizio. È del tutto evidente che la disposizione da ultimo richiamata, diretta a dare concreta attuazione all'impegno assunto con la Convenzione, configura all'interno dell'ordinamento italiano uno strumento di tutela in favore di ogni soggetto che sia stato parte nel processo, e quindi noli solo delle persone fisiche, ma anche di quelle giuridiche e più in generale di ogni centro di imputazione autonoma, per il caso di mancato rispetto dei termini ragionevoli di durata.
Va ancora rilevato che il valore non direttamente vincolante per il giudice italiano delle decisioni della Corte europea, per essere detto giudice chiamato ad applicare non la Convenzione, ma la legge nazionale che ha introdotto il diritto all'equa riparazione, non esclude che di quelle pronunce egli debba tener conto quali autorevoli orientamenti e importanti linee direttive nella ricostruzione dell'istituto (v. sul punto Cass. 2002 n. 11987), considerato che la legge n. 89 del 2001 non ha elaborato in via autonoma la fattispecie costitutiva del diritto, ma ha configurato il diritto stesso quale effetto della violazione di una specifica norma della Convenzione. È pertanto del tutto ragionevole ritenere che il legislatore nazionale, nel far riferimento alla violazione dell'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione, abbia a tale violazione ricollegato il diritto all'equa riparazione nel significato e nella portata assunti attraverso la costante opera interpretativa ed applicativa svolta dalla Corte europea.
La configurabilità di una posizione soggettiva suscettibile di riparazione in capo alle persone giuridiche è peraltro pacificamente riconosciuta nelle prime, recentissime sentenze di questa Suprema Corte in tema di equa riparazione al sensi della legge n. 89 del 2001: dette decisioni, non contestata e non contestabile la risarcibilità in favore delle persone giuridiche del danno patrimoniale, e richiamata, in piena aderenza all'orientamento fissato nelle sentenze n. 12951 del 1992 e n. 2367 del 2000, la distinzione tra danno morale e non patrimoniale (consistente il primo nella cosiddetta pecunia doloris, ossia nelle afflizioni, turbamenti, menomazioni dell'equilibrio psichico, ed identificato il secondo nel pregiudizio che, pur non coinvolgendo la sfera dei sentimenti, degli affetti e della psiche, e non comportando un nocumento riscontrabile in termini monetari, si sostanzia in una compromissione di posizioni soggettive, parimenti tutelate, quali sono i diritti immateriali della personalità), hanno affermato che la persona giuridica, se non può per sua natura subire dolori o turbamenti, è portatrice di quei diritti della personalità compatibili con l'assenza di fisicità, e quindi del diritto all'esistenza, all'identità, al norme, all'immagine ed alla reputazione, ed hanno conseguente in ente ritenuto la configurabilità in capo alla stessa di un danno non patrimoniale per l'irragionevole durata del processo, sempre che il tema del dibattito coinvolga, direttamente o indirettamente, gli indicati diritti, pregiudicandoli per effetto del perdurare dello stato di incertezza determinato dalla pendenza della lite (v. Cass. 2002 n. 11600; 2002 n. 11592; 2002 n. 11573).
È peraltro evidente che l'interpretazione seguita dalla Corte di Appello, oltre che profilarsi in stridente contrasto con le linee di fondo della Convenzione e con l'intero sistema dettato nella legge n. 89 del 2001, porrebbe seri dubbi di costituzionalità della norma,
sia in relazione al principio fondamentale di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., sia con riguardo al principio del giusto processo sancito nel nuovo art. 111 Cost., certamente riferibile a qualsiasi processo, promosso da o nei confronti di persone fisiche o giuridiche o enti collettivi.
Sulla base delle considerazioni in diritto innanzi svolte non ha ragione di essere esaminata la questione di costituzionalità dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 per contrasto con gli artt. 2 e 10 Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione, sollevata dalla ricorrente in sede di discussione orale ed illustrata nelle note di udienza, in quanto formulata per l'eventualità che il citato art. 2 sia interpretato come escludente il diritto delle persone giuridiche all'equa riparazione per il danno non patrimoniale subito.
Restano assorbiti i profili di doglianza in tema di onere della prova e di mancata considerazione del danno patrimoniale contenuti nel secondo e terzo motivo, tali censure investono peraltro questioni non esaminate nel decreto impugnato, la cui unica ratio decidendi, come già rilevato, è costituita dalla negazione della titolarità astratta in capo alle persone giuridiche del diritto azionabile al sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001. Detto decreto deve essere pertanto cassato e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia, che in applicazione dei principi innanzi richiamati riesaminerà la domanda ed accerterà la concreta sussistenza del danno dedotto, pronunciando anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2002