Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2007, n. 33863
CASS
Sentenza 9 maggio 2007

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In tema di provvedimenti del Questore resi per ragioni di ordine pubblico, in relazione a turbative nelle manifestazioni sportive, il controllo giurisdizionale in sede di convalida sulla legittimità formale del provvedimento amministrativo comprende anche la valutazione del profilo della competenza territoriale dell'organo che lo ha emesso.

La competenza ad emettere il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, spetta al questore del luogo in cui le turbative si sono verificate, non risultando applicabili le regole generali in tema di misure di prevenzione, atteso che la misura in questione riguarda situazioni di pericolosità desunte in via esclusiva da fatti specifici commessi in occasione di manifestazioni sportive; il criterio della residenza o, alternativamente, della dimora abituale del soggetto destinatario del provvedimento, può trovare applicazione sussidiaria nelle sole ipotesi in cui quello del fatto commesso non possa operare come, ad esempio, in caso di turbativa verificatasi all'estero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2007, n. 33863
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33863
    Data del deposito : 9 maggio 2007

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