Sentenza 9 maggio 2007
Massime • 2
In tema di provvedimenti del Questore resi per ragioni di ordine pubblico, in relazione a turbative nelle manifestazioni sportive, il controllo giurisdizionale in sede di convalida sulla legittimità formale del provvedimento amministrativo comprende anche la valutazione del profilo della competenza territoriale dell'organo che lo ha emesso.
La competenza ad emettere il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, spetta al questore del luogo in cui le turbative si sono verificate, non risultando applicabili le regole generali in tema di misure di prevenzione, atteso che la misura in questione riguarda situazioni di pericolosità desunte in via esclusiva da fatti specifici commessi in occasione di manifestazioni sportive; il criterio della residenza o, alternativamente, della dimora abituale del soggetto destinatario del provvedimento, può trovare applicazione sussidiaria nelle sole ipotesi in cui quello del fatto commesso non possa operare come, ad esempio, in caso di turbativa verificatasi all'estero.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2007, n. 33863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33863 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 09/05/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 424
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 44837/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di CO MA, n. a Catania il 30.9.1986;
avverso l'ordinanza 20.5.2006, con cui il GIP del Tribunale di Parma ha convalidato il provvedimento adottato dal Questore di Parma, in data 8.5.2006, ai sensi della L. n. 401 del 1989, art.
6. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Fiale Aldo;
lette le richieste del P.M. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
In data 8.5.2006 il Questore di Parma - ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 e succ. modif. - disponeva, nei confronti di
PE MA, il divieto di accesso agli stadi in occasione dello svolgimento di partite di calcio disputate dalla squadra del Catania, per la durata di tre anni, prescrivendogli altresì l'obbligo di presentarsi presso gli uffici del Commissariato "Borgo Ognina" della Polizia di Stato di Catania "al 10 e 40 minuto di ciascuno dei due tempi regolamentari" nei giorni in cui si terranno le predette manifestazioni sportive.
Tale provvedimento veniva notificato all'interessato e ritualmente comunicato al Procuratore della Repubblica, il quale ne chiedeva la convalida al G.I.P. il 18.5.2006.
Il G.I.P. del Tribunale di Parma, con ordinanza depositata alle ore 13,15 del 20.5.2006, convalidava il provvedimento del Questore, argomentando di avere verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla citata L. n. 401 del 1989. Accertava, in particolare il G.I.P., che il PE, in occasione dello svolgimento della partita di calcio tra il Brescia e il Catania, giocatasi a Brescia il 14.1.2006, assieme ad un gruppo di tifosi del Catania, aveva invaso la stazione ferroviaria di Parma ed il piazzale antistante, impedendo la partenza dei pullman di linea e causando il blocco della circolazione stradale, sicché era stato deferito all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 340 cod. pen. e L. n. 401 del 1989, art. 6.
Avverso l'ordinanza di convalida ha proposto ricorso il difensore del PE, il quale ha eccepito:
- violazione di legge per essere stato imposto l'obbligo di presentazione a soggetto non indagato o condannato per uno dei reati indicati dalla L. n. 401 del 1989, art. 6;
- l'incompetenza dell'autorità giudiziaria di Parma, dovendo ritenersi invece competente quella di Catania, luogo di residenza dell'interessato;
- vizio di motivazione circa la sussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura, nonché circa l'adeguatezza della stessa.
Lo stesso difensore ha depositato "motivi nuovi" in data 27.3.2007, con i quali ha ulteriormente specificato le doglianze già svolte in tema di non ricollegabilità del provvedimento di convalida all'ipotizzato reato di cui all'art. 340 cod. pen. e di carenza delle ragioni di necessità e di urgenza che devono sorreggere l'imposizione dell'obbligo.
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. Palesemente infondata è la prima doglianza, alla stregua della formulazione letterale della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1. Tale norma, infatti, ricollega l'imposizione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e le eventuali prescrizioni di cui al secondo comma non soltanto alle intervenute denunzie o condanne per uno dei reati in essa specificamente indicati ma anche alle situazioni di "aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza".
In conformità alla stessa ratio, il D.L. 8 febbraio 2007, n. 8 art.2, convertito dalla L. 4 aprile 2007, n. 41, ha aggiunto alla fine dell'art. 6, comma 1, in esame il seguente periodo: "Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse".
2. Anche le eccezioni riferite alla pretesa incompetenza dell'autorità giudiziaria di Parma sono infondate.
2.1 Il motivo di ricorso ricollegato alla competenza territoriale del questore che ha emanato la misura e le prescrizioni previste dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, presuppone che venga risolta la preliminare questione riguardante la possibilità di riconoscere al giudice, al quale è demandato il potere-dovere di controllo del provvedimento amministrativo, la possibilità di valutare pure la competenza territoriale dell'organo che quei provvedimento ha emesso. Sul punto non si rinviene un orientamento concorde nella giurisprudenza di questa Corte Suprema:
- per la tesi negativa si sono espresse, infatti: la 1^ Sezione, con le sentenze 19.12.2003, n. 48845, Corallini e 18.7.2003, n. 30306, Beghini e questa 3^ Sezione, con la sentenza 25.1.2006, n. 2917, Cappelletti;
- per quella affermativa, invece, si sono pronunciate: la Sez. 1^, con le sentenze 26.11.2004, n. 46043, La Colla e 3.12.2003, n. 46342, Bergesio, nonché questa HI Sezione, con le sentenze 13.12.2005, n. 45188, Masi e 2.12.2005, a 43992, Sacco. Nella consapevolezza di tale oscillazione giurisprudenziale, questo Collegio - sul presupposto che il problema della legittimazione dell'autorità amministrativa ad emettere il decreto si trasforma in una questione di competenza correlata all'emissione dell'ordinanza di convalida - ritiene di dovere affermare la sindacabilità giurisdizionale della competenza territoriale del questore. Il collegamento fissato dal legislatore tra la competenza territoriale amministrativa e la competenza territoriale giudiziaria, infatti, rende la determinazione della prima indispensabile per il corretto svolgimento del controllo giurisdizionale, sicché affermare l'insindacabilità della competenza territoriale del questore finirebbe per vanificare la garanzia del giudice naturale predeterminato per legge.
2.2 Tanto premesso in punto di valutabilità della questione, deve poi rilevarsi, con riferimento alla pretesa incompetenza denunciata nella fattispecie in esame, che il D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, art. 1, modificativo della L. n. 401 del 1989, art. 6, attribuiva espressamente la competenza ad emanare la misura in oggetto al "questore della Provincia dove si svolge la competizione agonistica". Tale previsione, però, venne totalmente soppressa dalla Legge di Conversione 24 febbraio 1995, n. 45, sicché il testo della norma, anche dopo le successive novelle, non fa riferimento ad alcun criterio specifico per determinare la competenza del questore ratione loci.
La individuazione di tale competenza comunque - pur nella evidenziata mancanza di una specifica disposizione legislativa - è essenziale, perché in base ad essa vengono individuati sia il pubblico ministero competente a richiedere la convalida delle prescrizioni a comparire personalmente in uffici o comandi di polizia eventualmente imposte con il provvedimento questorile, sia il G.I.P. competente per la convalida stessa (l'art. 6, comma 3, prevede, infatti, che può chiedere la convalida il Procuratore della Repubblica competente "con riferimento al luogo in cui ha sede l "ufficio di questura"). La giurisprudenza di questa Corte Suprema è orientata nel senso la competenza ad emettere il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive, L. n. 401 del 1989, ex art. 6, spetta al questore della Provincia in cui le turbative si sono verificate, non risultando applicabili le regole generali in tema di misure di prevenzione, atteso che la misura in questione riguarda situazioni di pericolosità desunte in via esclusiva da fatti specifici commessi in occasione di manifestazioni sportive (vedi Cass., Sez. 3^: 13.12.2005, n. 45188, Masi;
14.9.2005, n. 33504, Candela;
nonché Cass., Sez. 1^: 20.1.2004, n. 1338 e 2.12.2003, n. 40915). Questo Collegio condivide l'anzidetto orientamento giurisprudenziale, pur rilevando che il criterio della residenza (o, alternativamente, della dimora abituale) del soggetto destinatario del provvedimento può trovare applicazione sussidiaria, invece, nelle ipotesi in cui quello del fatto commesso non può operare (es: fatto commesso all'estero).
Alla luce dei criteri dianzi enunciati, non vi è dubbio che, nel caso specifico, la competenza a provvedere spettava al Questore di Parma, giacché il PE è stato attinto dal provvedimento restrittivo per avere attivamente partecipato ad episodi di violenza commessi nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di quella città, pure se ricollegati allo svolgimento della partita di calcio tra il Brescia e il Catania, giocatasi a Brescia il 14.1.2006. Nessuna competenza spettava, invece, al Questore di Catania per il solo fatto che il PE risiedeva in quella città.
3. Quanto poi al terzo motivo di gravame, va ricordato che la convalida del provvedimento emesso dal questore ai sensi della L. n.401 del 1989, art. 6 e succ. modif. è prescritta soltanto in relazione all'obbligo di presentazione presso l'ufficio di polizia, trattandosi di provvedimento che incide sulla sfera della libertà personale del soggetto interessato, e non anche ai divieti imposti dal questore ai sensi del comma 1 della medesima disposizione (vedi Cass., Sez. 1^, 26.3.2004, n. 14923, Rocchi). Deve escludersi, pertanto, che il controllo del giudice possa investire il contenuto delle prescrizioni che sono rimesse alla valutazione discrezionale del Questore, il quale agisce nell'esercizio dell'attività di prevenzione devolutagli dalla legge (vedi Cass., Sez. 1^, 13.6.2000, n. 3558, Carafa).
4. Le Sezioni Unite - con la sentenza 12.11.2004, n. 44273, ric. Labbia - hanno statuito che, in sede di convalida, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla legge) ed investire, altresì, la durata della misura che, se ritenuta eccessiva può essere congruamente ridotta dallo stesso giudice (vedi pure Corte Cost, sentenza n. 512/2002). Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, però, è legittima anche la motivazione della convalida "per relationem" attraverso il richiamo all'atto impugnato ed alla richiesta del P.M., con indicazione della positiva revisione del percorso logico che ha indotto il provvedimento convalidato (vedi Cass.: Sez. 6^, 12.3.2004, n. 12110, Di Chio;
Sez. 1^, 20.1.2004, n. 1338, Scarola;
Sez. 1^, 18.7.2003, n. 30306, Beghini;
Sez. 1^, 18.3.2003, n. 12719, Leggeri). Nella fattispecie in esame il provvedimento del Questore, richiamato nell'ordinanza e notificato all'interessato, indicava specificamente i comportamenti presupposti all'intimazione dell'obbligo e le relative fonti di prova, desumendo da essi la pericolosità del soggetto intimato nonché le ragioni di necessità e di urgenza connesse al rischio attuale e concreto di potenziali turbative dell'ordine pubblico in caso di sua presenza sui luoghi di future manifestazioni sportive calcistiche.
Il GIP. del Tribunale di Parma, in sede di convalida, non si è limitato ad un controllo meramente formale ma ha dimostrato, con motivazione sufficiente, di avere valutato e condiviso le anzidette argomentazioni dell'autorità di P.S. circa la ricorrenza dei presupposti del provvedimento. Ed invero:
- la gravità indiziaria, in ordine ai fatti per i quali il ricorrente è stato denunziato, è stata desunta dall'identificazione dello stesso a seguito della visione di un filmato;
- la proporzionalità della misura si ricava direttamente dal grado di pericolosità dimostrata.
Con specifico riferimento, poi, alla ricorrenza del presupposto della eccezionale necessità ed urgenza richiesto dall'art. 13 Cost., comma 2, affinché l'autorità di pubblica sicurezza possa adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale condivide sostanzialmente il Collegio le argomentazioni svolte nell'ordinanza 24.11.2006, n. 39049 della 4^ Sezione (già recepite dalla sentenza 30.11.2006, Centofanti di questa 3^ Sezione), secondo le quali:
a) La motivazione sulla necessità di provvedere può anche dedursi logicamente dall'inaffidabilità del soggetto desumibile dalla stessa gravità della condotta da lui tenuta o dalla sua pericolosità, risultando palese in tali casi l'esigenza di garantire, con la prescrizione della presentazione in un ufficio di Polizia, l'osservanza del divieto di accedere agli stadi. In presenza di manifestazioni violente, infatti, difficilmente potrebbe considerarsi non necessaria la prescrizione dell'obbligo di presentazione per l'anzidetta finalità di garanzia nonché per prevenire il ripetersi di violenze.
Il legislatore, proprio perché l'obbligo di presentazione ad un ufficio di Polizia in coincidenza con la manifestazione sportiva può considerarsi oggettivamente necessario alla stregua della pericolosità del soggetto, ha disposto, con la L. n. 210 del 2005, che l'obbligo medesimo debba essere comunque applicato quando risulti, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha già violato il divieto di accesso agli stadi (vedi l'ultima parte del 5 comma dell'art. 6 in esame). In tali casi il Questore non deve fornire alcuna motivazione circa la necessità di prescrivere la presentazione in un ufficio di Polizia, poiché essa è imposta dalla legge.
b) La motivazione sul requisito dell'urgenza si correla, ex art. 13 Cost., ai provvedimenti limitativi della libertà personale adottati dall'autorità amministrativa in via provvisoria ed in attesa dell'intervento del giudice. Il provvedimento emanato dal Questore ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6 e succ. modif., però, è destinato ad avere esecuzione a decorrere dalla prima competizione sportiva successiva alla sua notificazione e deve essere convalidato entro 96 ore dalla notificazione medesima. L'autorità amministrativa non ha il potere di anticiparne l'esecuzione, sicché l'obbligo della motivazione sull'urgenza, nel rispetto del dettato dell'art. 13 Cost., si impone nei soli casi in cui il provvedimento abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del giudice in relazione a competizioni sportive tenutesi nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la convalida giudiziaria. Le argomentazioni anzidette non sono inficiate dalla circostanza che tra l'accadimento del presupposto illecito fattuale ed il provvedimento di convalida sia decorso un apprezzabile lasso temporale, posto che l'urgenza va parametrata rispetto al dato di attività sportive ancora in corso.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli artt. 607, 611 e 623 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2007