Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2002, n. 38122
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Sentenza 25 settembre 2002

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Il difensore della costituita parte civile non può proporre impugnazione nell'interesse di detta parte se non munito di apposita procura speciale, la quale pur non richiedendo formule sacramentali e potendo essere contenuta nella procura conferita per la costituzione in giudizio, deve essere tuttavia formulata in modo espresso. Ne consegue che non può attribuirsi il valore di procura speciale ai fini della proposizione della impugnazione al mandato difensivo conferito dalla parte civile al proprio avvocato con 'ogni facolta' prevista dalla legge, compresa quella di assisterla, difenderla in udienza, presentare domande, richieste di risarcimenti e conclusioni, sostituire a sè altri con uguali o più limitati poteri, fare quanto altro necessario per la migliore e più corretta esecuzione della presente procura, in special modo quella di presentare e depositare la dichiarazione di costituzione presso la cancelleria del giudice competentè.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2002, n. 38122
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38122
    Data del deposito : 25 settembre 2002

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