Sentenza 25 settembre 2002
Massime • 1
Il difensore della costituita parte civile non può proporre impugnazione nell'interesse di detta parte se non munito di apposita procura speciale, la quale pur non richiedendo formule sacramentali e potendo essere contenuta nella procura conferita per la costituzione in giudizio, deve essere tuttavia formulata in modo espresso. Ne consegue che non può attribuirsi il valore di procura speciale ai fini della proposizione della impugnazione al mandato difensivo conferito dalla parte civile al proprio avvocato con 'ogni facolta' prevista dalla legge, compresa quella di assisterla, difenderla in udienza, presentare domande, richieste di risarcimenti e conclusioni, sostituire a sè altri con uguali o più limitati poteri, fare quanto altro necessario per la migliore e più corretta esecuzione della presente procura, in special modo quella di presentare e depositare la dichiarazione di costituzione presso la cancelleria del giudice competentè.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2002, n. 38122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38122 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VAROLA LU - Presidente - DE 25/9/2002
1. Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - N. 2723
3. Dott. DANZA Donato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 30253/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cooperativa IL POGGIO S.r.l., in persona DE presidente e legale rappresentante, Dott. LU RU;
avverso l'ordinanza DEla Corte di Appello di Napoli in data 22-5- 2001;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. D. Danza;
lette le requisitorie DE Pubblico Ministero nella persona DE Dr. Antonio Mura che ha concluso per il rigetto DE ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL LL e CR OD, rispettivamente in qualità di presidente e gestore "di fatto" DEla soc. cooperativa "Il Poggio", erano rinviati a giudizio DE Tribunale monocratico di RE Annunziata, Sez. distaccata di RE DE GR, per rispondere di tentata truffa aggravata in danno di dette società e di appropriazione indebita pluriaggravata DEla somma di lire 450.000.000: in pregiudizio DEla stessa cooperativa. Il giudice unico, dopo aver ammesso le prove chieste dal P.M., e dalle parti civili costituite, con sentenza DE 19-9-2000 assolveva gli imputati dal tentativo di truffa relativo al primo capo di imputazione e procedeva separatamente in ordine al contestato reato appropriativo. In seguito a gravame DE P.M., di alcuni soci e DEla cooperativa, in persona DE presidente dr. LU RU, la Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibili le proposte impugnazioni sul rilievo che per le parti civili l'appello fosse stato proposto da soggetti non legittimati, e che, con riferimento al gravame DE P.M., la inammisibilità era correlata alla pronunzia DEla sentenza a norma degli artt. 129 e 469 C.P.P., impugnabile solo con ricorso per Cassazione, nel quale i motivi erano insuscettibili di conversione. Ricorre per Cassazione la cooperativa "Il Poggio" a mezzo DEl'avv. Nicola Saccone - che ha sottoscritto i ricorsi unitamente al presidente LU RU - denunziando: 1) erronea applicazione DEl'art. 591 C.P.P. e difetto di motivazione, per travisamento DE fatto, in relazione alla ritenuta natura di pronunzia ex art. 469 C.P.P. DEla sentenza appellata, sebbene questa fosse stata omessa a seguito di ammissione DEle richieste istruttorie e quindi necessariamente dopo l'apertura DE dibattimento;
ciò avrebbe dovuto indurre la Corte Territoriale a ritenere senz'altro ammissibile l'appello DE P.M.; in ogni caso DEla corte avrebbe illegittimamente disapplicato il disposto DEl'art. 568, cm 5, C.P.P. ritenendo non convertibile l'appello in corso per Cassazione;
2) erronea applicazione DE combinato disposto degli artt. 576 e 591 C.P.P. ed omessa motivazione con riferimento al gravame proposto dalle parti civile, non avendo il giudice spiegato le ragioni DE prospettato difetto di legittimazione, ne' chiarito se la ritenuta carenza riguarda la cooperativa o le altre fonti civili;
nel primo caso l'assunto sarebbe stato DE tutto infondato, avuto riguardo alla procura speciale conferita allo avv. Saccone ed al fatto che l'appello era stato proposto per conseguire il riconoscimento DEla responsabilità civile ed il risarcimento dei danni in coerenza con la disciplina DEl'art. 576 C.P.P.. A seguito DE ricorso la cooperativa, sempre tramite il proprio legale, depositava memoria difensiva;
mentre nell'interesse DEl'imputato CR OD era depositata pure memoria con la quale si eccepiva il difetto di procura ad impugnare e si contestava comunque che la sentenza DE primo giudice fosse stata emessa nella fase dibattimentale. Questa Corte, attesa la rilevabilità anche di ufficio DE difetto di procura "ad hoc" ai fini DEl'impugnazione (combinato disposto degli artt. 100, cm 3, 568, cm 3, 591, cm 1, lett. a, e cm 2, C.P.P.), disponeva l'acquisizione DEla procura conferita allo avv. Saccone, il quale, di propria iniziativa, ne produceva copia con attestazione DEla conformità all'originale, da parte DEla Cancelleria DE giudice "a quo".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché l'avv. Nicola Saccone si è avvalso nella stessa procura conferitagli da LU RU, nella qualità, con scrittura privata depositata il 3-3-1999 e con firma autenticata ai sensi DEl'art. 122, cm 1, C.P.P., occorre pregiudizialmente verificarne la portata ai fini DEla legittimazione DE predetto legale a proporre il ricorso per Cassazione, giusta previsione DEl'art. 100, cm 3, stesso codice, dovendosi peraltro escludere, a norma DE comma 1, la legittimazione personale DEla parte civile a proporre il medesimo ricorso mercè ha sottoscrizione apposta in calce ad esso. Il contenuto DEla procura, per la parte che qui interessa, è DE seguente testuale tenore: "il sottoscritto LU RU (...) nella qualità di presidente e legale rappresentante DEla società cooperativa Il Poggio a r.l., con sede in RE DE GR (...) nomina proprio difensore e procuratore speciale in virtù di DEibera DE C.P.A. DE 27-2-1999 lo avv. Nicola Saccone (...) affinché (...) abbia a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico di OD CR e LL AN (...) innanzi alla pretura di RE DE GR, per l'udienza DE 10-3-1999, conferendo ogni facoltà prevista dalla legge, compresa quella di rappresentarla, assisterla, difenderla in udienza, presentare domande richieste di risarcimenti e conclusioni, sostituire a sè altri con uguali o più limitati poteri, fare quanto altro necessario per la migliore è più corretta esecuzione DEla presente procura in specialmodo quella di presentare e depositare la dichiarazione di costituzione presso la cancelleria DE giudice competente (...).
Il tenore DEla procura nel testo soprariportato implica inequivocabilmente il conferimento all'avv. Saccone di ogni potere per la costituzione, rappresentanza ed assistenza DE RU, nella qualità, come parte civile nel procedimento penale a carico degli imputati presso la sezione distaccata di RE DE GR, col conseguente completamento DEle facoltà connesse all'esercizio DEl'azione civile Nello stesso procedimento, fra cui, seguentemente, quelle sostanziali di proporre domande di risarcimento e richieste conclusive al riguardo. Nella procura, come appare evidente, non è specificata, ne è prevista espressamente la facoltà di proporre impugnazione, tanto più che dal tenore DE documento si arguisce come tutte le facoltà conferite all'avv. Saccone siano state in maniera evidente circoscritte alla costituzione di parte civile nel procedimento a carico DE OD e DE LL. Orbene il comma 3 DEl'art. 100 C.P.P. - a norma DE quale le parti private diverse dall'imputato possano stare in giudizio soltanto con il ministero di un difensore munito di procura speciale - recita testualmente, ricalcando il tenore il tenore letterale DEl'ultimo comma DEl'art.83 C.P.C., che "la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado DE processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa": la giurisprudenza DEle sezioni penali di questa Corte è univoca nel senso di ritenere che, mancando l'espressa previsione legislativa (come per il difensore DEl'imputato), in assenza di specifica facoltà conferita con la procura, il difensore DEla parte civile non è, come tale, legittimato a proporre impugnazione: tale mandato può ben essere compreso nella procura speciale rilasciata per la costituzione di parte civile, perché tuttavia il conferimento DElo specifico potere di impugnazione sia espresso. Sulla fase di tale principio è stato, quindi, ritenuto che il conferimento nella procura speciale ex art. 100 C.P.P. DE potere di rappresentanza per "ogni stato e grado DE procedimento" è idoneo a vincere la presunzione degli effetti DEl'atto limitati ad un determinato grado, ai sensi DE comma 3, non invece a trasferire il potere di impugnazione, per il quale, pur non essendo necessaria una formula sacramentale, è tuttavia indispensabile una inequivoca espressione di volontà (per tutte, Cass. 9-7-1997, n. 6553; Cass.11-4-1996, n. 3549; Cass. 12-10-1993, n. 9220). Ed in linea con tale orientamento è stato puntualizzato che non può attribuirsi valore di procura speciale, ai fini DEla proposizione DEla impugnazione, al mandato difensivo conferito dalla parte civile al proprio avvocato con il compito di "fase tutto il necessario per ottenere il risarcimento DE danno", in quanto il potere di impugnare è specifico e dev'essere perciò conferito in modo espresso (cfr. Cassa. 11-10.1997, n. 2825). D'altra parte, il fatto che, a norma DEl'art. 76, cm 2, la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado DE processo, implica soltanto l'acquisizione di tale posizione soggettiva per tutti la durata DE procedimento, con facoltà di partecipazione e difesa, salvo le ipotesi di esclusione o revoca DEla costituzione, ma non certo vale di per sè a conferire al difensore il ben diverso e autonomo potere di impulso processuale consistente nella facoltà di impugnare la sentenza assolutoria che abbia definito il giudizio favorevolmente all'imputato con conseguente implicito rigetto di ogni pretesa censura alla costituzione di parte civile.
Ne l'espressione generica, contenuta nella procura, "conferendo ogni facoltà di legge", può ritenersi, pur nella sua ampiezza, espressiva DE potere di impugnare, giacché, riguardata con il tenore complessivo DE documento, rappresenta nient'altro che una clausola di stile in riferimento alla attività di costituzione, assistenza e difesa nel procedimento penale a carico degli imputati OD e LL, da esercitarsi con tutte le facoltà consentite per l'efficace espletamento dei compiti indicati nell'atto: essa perciò è suscettibile di implicare gli estremi di un mandato comprensivo anche DE potere di ricorrere per Cassazione.
È appena il caso di aggiungere, come già accennato in precedenza, che non è idonea a rendere ammissibile un ricorso per Cassazione, proposto dal difensore DEla parte civile privo di procura "ad hoc", la sottoscrizione apposta in calce all'atto personalmente DEla stessa parte, giacché la peculiare disciplina dettata dall'art. 613 C.P.P., secondo cui l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammisibilità, da difensore iscritto nello albo speciale DEla Corte di Cassazione, salvo che la parte non vi provveda personalmente, dev'essere interpretato come "ricognitiva DEla facoltà di proposizione personale DEl'impugnazione, che la norma di cui allo art. 571, comma primo, stesso codice riconosce al solo imputato", in deroga alla regola generale DEla rappresentanza tecnica per tutte le altre parti private diverse dall'imputato, le quali devono stare in giudizio necessariamente con il ministero di un difensore, giusta espressa disposizione DEl'art. 100, cm 1, C.P.P. (in termini cfr. per tutte Cass., Sez. Un., 13-7-2000, n. 19). L'inammisibilità DE proposto ricorso assorbe ogni questione che investe l'impugnata ordinanza, con la quale la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile il gravame DE P.M., DEla stessa cooperativa ricorrente e di altre parti civili.
Consegue all'inammisibilità DE ricorso la condanna DEla cooperativa "Il Poggio" al pagamento DEle spese processuali e, per i connessi profili di colpa (cfr. C. Cost. n. 186/2000), di una somma alla Cassa DEle Ammende nella congrua misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro 600 (seicento) in favore DEla Cassa DEle Ammenda. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2002