Sentenza 8 aprile 2008
Massime • 1
Le dichiarazioni rese spontaneamente dall'indagato alla Polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore non possono essere usate in dibattimento. (Nella specie la Corte ha ritenuto altresì inutilizzabile il verbale di sequestro del bene oggetto di ricettazione posto che la Polizia aveva proceduto all'individuazione del bene medesimo e all'attribuzione dello stesso all'attuale ricorrente soltanto in virtù delle dichiarazioni da costui spontaneamente rilasciate prima di acquisire la qualità di indagato).
Commentario • 1
- 1. Art. 63 c.p.p. Dichiarazioni indiziantihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/04/2008, n. 19647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19647 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 08/04/2008
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 418
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 044916/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LO NZ, N. IL 01/09/1954;
avverso SENTENZA del 23/09/2003 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Monetti Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per non avere commesso il fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 14.11.2002 il Tribunale di Locri, Sezione distaccata di Siderno, condannava ON VI, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed Euro 413,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di ricettazione di un ciclomotore con numero di telaio contraffatto, provento di furto in danno di D'Aponte Carmine. Con sentenza del 23.9.2003 la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputato ON VI propone, per mezzo del difensore, ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione degli artt. 192 e 63 c.p.p., art. 350 c.p.p., comma 7, artt. 191 e 179 c.p.p., art. 178 c.p.p., comma 1 e art. 185 c.p.p., in ipotesi di statuizione assolutoria, per avere la decisione utilizzato, quale elemento determinante la colpevolezza del ricorrente, circostanze che, da un lato erano contenute in un atto da considerarsi nullo in parte qua, dall'altro erano non utilizzabili perché scaturite da dichiarazioni spontanee assolutamente inutilizzabili;
nonché nullità della sentenza. In particolare rileva la difesa che la Corte territoriale, dopo aver correttamente evidenziato la inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese contro di sè dall'odierno ricorrente senza le garanzie difensive previste dal codice di rito, aveva ritenuto tuttavia di poter utilizzare ai fini della decisione delle circostanze, quale quella della proprietà del ciclomotore, contenute nel verbale di sequestro, ma pur sempre derivate da dichiarazioni spontanee inutilizzabili, rese prima della redazione del verbale stesso. Ciò in quanto non era consentito utilizzare elementi estratti da un atto patologicamente inutilizzabile, per il solo fatto di aver trasferito tali elementi in un successivo atto legittimo.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione, per erronea applicazione, dell'art. 163 c.p. e segg., in relazione all'art. 133 c.p. e segg., nonché mancanza di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena e nullità della sentenza. In particolare rileva la difesa che la Corte territoriale, a fronte di uno specifico motivo di impugnazione in relazione alla mancata motivazione di tale diniego da parte del primo giudice, si era limitata a confermare la decisione impugnata sotto il profilo che il beneficio non poteva essere concesso "non sussistendo i presupposti"; in tal modo la Corte era venuto meno all'obbligo di motivazione sul punto non avendo in alcun modo esplicitato l'iter logico per tale giudizio prognostico negativo di ravvedimento previsto dall'art. 164 c.p., comma 1. Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio, per quel che riguarda il primo motivo di gravame, che il regime della non utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese spontaneamente dall'indagato, senza l'assistenza del difensore, alla polizia giudiziaria evidenzia la specifica finalità di tutela del diritto di difesa dell'indagato stesso e che potrebbe restare pregiudicato dal fatto che tali dichiarazioni vengono rese senza una previa conoscenza dell'addebito. Il principio di garanzia che è alla base di siffatta disciplina concerne tutte le dichiarazioni rese dall'interessato che riguardano specificamente i fatti oggetto della futura contestazione, ed appaiono rilevanti pertanto ai fini dell'accertamento dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico del reato medesimo. Posto ciò rileva il Collegio che la anomalia del processo logico - argomentativo seguito nel caso in esame dalla Corte territoriale consiste nell'aver ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni spontanee rese dall'odierno ricorrente ai Carabinieri di Monasterace il 5.10.1998, e quindi nell'avere tuttavia ritenuto la proprietà in capo al predetto del ciclomotore in questione proprio sulla base di quegli stessi elementi ricavati dalle dichiarazioni ritenute inutilizzabili e trasfuse nel verbale di sequestro. Ne deriva che il verbale di sequestro, indubbiamente ritenuto dalla Corte territoriale quale elemento determinante per stabilire la responsabilità del ON in ordine al reato di ricettazione, se pur formalmente autonomo e legittimo, si pone in realtà, nella parte in cui attribuisce la proprietà del ciclomotore al ON, in rapporto di dipendenza effettiva e di derivazione logico - giuridica rispetto alle dichiarazioni spontanee nulle, costituendo queste ultime la ineliminabile premessa logico - giuridica rispetto al successivo verbale di sequestro.
E pertanto il detto verbale di sequestro non può sostituirsi, in violazione dell'art. 191 c.p.p., a fonti di prova delle quali la legge vieta l'acquisizione, trattandosi di atto derivato dalle suddette dichiarazioni spontanee, assolutamente inutilizzabili in quanto viziate da nullità.
Di conseguenza, stante la inutilizzabilità della suddetta dichiarazione di proprietà, e non emergendo tale circostanza da alcun atto dell'istruttoria che non siano le predette dichiarazioni inutilizzabili, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non avere il ON commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per non avere il ON commesso il fatto.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 8 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2008