Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
Il prelievo di tracce biologiche su un oggetto rinvenuto nel luogo del commesso reato e le successive analisi dei polimorfismi del DNA., per l'individuazione del profilo genetico per eventuali confronti, sono utilizzabili se non sia stato possibile osservare, in quanto l'indagine preliminare si svolgeva contro ignoti, le garanzie di partecipazione difensiva previste per gli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dal pubblico ministero.
Commentario • 1
- 1. Estrapolazione del profilo genetico ripetibile o irripetibile? (Cass., 18246/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 aprile 2019
I prelievi sul DNA, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici, qualificabili come rilievi tecnici e delegabili ex art. 370 cod. proc. pen., non sono atti invasivi o costrittivi, essendo semplicemente prodromici all'effettuazione di successivi accertamenti tecnici - ripetibili o irripetibili - e non richiedendo conseguentemente l'osservanza di garanzie difensive. Il procedimento di identificazione del DNA della persona attraverso i campioni di materiale genetico repertati mediante rilievi tecnici comporta lo svolgimento di attività qualificabili come ripetibili o irripetibili a seconda che, sulla base di una valutazione di natura esclusivamente tecnico- fattuale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2008, n. 37708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37708 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 24/09/2008
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1276
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 021883/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato DE ROSA Domenico, quale difensore di:
TE SS (N. 28/06/1965);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, in data 17/0372008;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. IASILLO Adriano;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dottor GALATI Giovanni, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 21/02/2008, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rieti, dispose la misura cautelare degli arresti domiciliari di TE SS, indagato per i reati di rapina aggravata e di ricettazione di autovettura usata per commettere la rapina.
Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Roma, con ordinanza del 17/03/2008, la respinse. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo:
Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B e C, in relazione agli artt. 178, 179, 273, 360 c.p.p.; violazione dell'art. 273 c.p.p.. La difesa del ricorrente eccepisce la nullità dell'analisi tecnica, compiuta presso il RIS di Roma, della comparazione del D.N.A. del TE con quello lasciato dall'ignoto autore della rapina su un guanto di lattice usato per commettere tale reato. La nullità discenderebbe dall'omesso avviso all'indagato, ex articolo 360 c.p.p., dell'esecuzione dell'accertamento stesso.
Tale nullità, si riverberebbe su tutti gli atti successivi all'effettuazione dell'accertamento di cui sopra e sulla sussistenza dei gravi indizi, che senza tale esame si ridurrebbero alla localizzazione dell'indagato - attraverso i tabulati telefonici - in ora prossima alla rapina in luoghi posti vicini alla banca rapinata. La difesa del ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile. Infatti manca in esso ogni correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
I motivi di ricorso sono sostanzialmente coincidenti con i motivi del riesame e non una parola è spesa per confutare le argomentazioni del Giudice di merito che ha - con dettagliata motivazione - rigettato tali motivi.
Infatti, per quanto riguarda l'esame del D.N.A. sul guanto di gomma usato dai rapinatori, è evidente che essendo il procedimento, al momento dell'espletamento di tale analisi, a carico di ignoti non si poteva avvisare nessuno per applicare le garanzie difensive previste dall'art. 360 c.p.p., (come d'altronde riconosce la stessa difesa a pagina 3 del ricorso). Si deve rammentare, in proposito, che la rapina oggetto del presente procedimento è stata commessa il 25/09/2006 e si arriva al Vastante dopo molto tempo e varie indagini. La sigaretta parzialmente fumata dal Vastante - reperto, poi, utilizzato per effettuare la comparazione con il profilo genetico individuato sul guanto - verrà prelevata dalla P.G. solo il 04/01/2008. Per quanto riguarda l'analisi tecnica di comparazione effettuata il 16/01/2008 - che dava esito positivo, nel senso che il guanto usato per la rapina era stato indossato dal Vastante - il Tribunale correttamente esclude la nullità (violazione delle garanzie di cui all'art. 360 c.p.p.) eccepita dall'indagato perché nella stessa relazione tecnica si afferma che "la quantità di materiale in reperto consente di espletare gli accertamenti in condizione di ripetibilità".
Sulla base di quanto sopra, appare, quindi, valida la motivazione del Tribunale che esclude nel caso di specie la violazione delle garanzie difensive previste dall'art. 360 c.p.p.. Infatti, l'analisi dei polimorfismi del D.N.A., eseguito sul guanto usato dal rapinatore, che ha fornito il profilo genetico utile per i confronti sarà - come si è già detto - sempre legittimamente utilizzabile perché espletata nell'immediatezza dei fatti e allorché l'indagine era ancora contro ignoti e quindi nel pieno rispetto della legge. Il confronto, poi, sarà sempre possibile non solo perché - come affermato nella consulenza - "la quantità di materiale in reperto consente di espletare gli accertamenti in condizione di ripetibilità", ma anche perché il prelievo del materiale biologico dell'indagato, per la comparazione con le tracce rinvenute sul guanto usato dal rapinatore, sarà sempre possibile e ripetibile. Ripetibilità sicura anche perché qualora l'indagato dovesse rifiutare di prestare il consenso per il prelievo di materiale biologico, oggi sarebbe possibile superare tale ostacolo con il prelievo coattivo della saliva o dei capelli (materiale biologico attualmente sufficiente per rilevare il D.N.A. di un soggetto) previsto dall'art. 349 c.p.p., comma 2 bis, e art. 354 c.p.p., u.c.. Quanto sopra risulta in perfetta linea con quanto più volte stabilito da questa Corte Suprema e cioè che le garanzie difensive dettate, a pena di inutilizzabilità, dall'art. 360 c.p.p., riguardano solo gli accertamenti tecnici non ripetibili, ossia quegli accertamenti che hanno ad oggetto persone, cose, luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere loro in tempi brevi ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e di eventuale futuro giudizio. Qualora il Pubblico Ministero debba, invece, procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall'art.360 c.p.p., sussiste l'obbligo di dare avviso al difensore solo nel caso che, al momento del conferimento dell'incarico al consulente, sia già stato individuata la persona nei cui confronti si procede. Tale obbligo, al contrario, non sussiste nel caso in cui la persona indagata sia stata individuata successivamente, (come, appunto, nel caso di specie per quanto riguarda l'analisi effettuata sulle tracce biologiche lasciate sul guanto di lattice;
Sez. 1^, Sentenza n. 25809 del 03/05/2007 Ud. - dep. 04/07/2007 - Rv. 237429). Per quanto riguarda l'attività di prelievo questa Suprema Corte ha più volte affermato che in tema di indagini preliminari, la nozione di accertamento tecnico concerne non l'attività di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato (nel caso di specie, il prelievo di un campione biologico), priva di alcun carattere di invasività, bensì soltanto il loro studio e la loro valutatone critica.
Quindi il prelievo di saliva, avvenuto all'insaputa dell'imputato, mediante il sequestro di un bicchierino di caffè - offerto dalla polizia giudiziaria - oppure, come nel caso di specie, di un mozzicone di sigaretta fumata dall'indagato, può essere effettuato ai sensi dell'art. 348 c.p.p., in quanto l'attività non determina alcuna incidenza sulla sfera della libertà personale dell'interessato, riguardando materiale biologico fisicamente separato dalla persona. (Sez. 1^, Sentenza n. 2443 del 13/11/2007 Ud. - dep. 16/01/2008 -Rv. 239101; Sez. 1, Sentenza n. 1028 del 02/11/2005 Ud. - dep. 12/01/2006 Rv. 233132). Tale consolidato principio è stato ribadito da questa Corte Suprema anche in tema di prelievo irripetibile (caso diverso da quello oggi in esame, perché il prelievo del materiale biologico del Vastante per il confronto, come si è detto, è ripetibile): "Non costituisce attività di accertamento tecnico, e pertanto non comporta la necessità di intervento della difesa, il prelievo, pur irripetibile, di frammenti di polvere da sparo, prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici, mentre il successivo esame spettroscopico sulle particene estratte e fissate dal processo di metallizzazione (cosiddetto "stub") è suscettibile di ripetizione senza pregiudizio per la sua attendibilità". (Sez. 1^, Sentenza n. 15679 del 14/03/2008 Ud. - dep. 16/04/2008 - Rv. 239616).
Accertato quanto sopra cade, ovviamente, la censura sulla sussistenza dei sufficienti indizi;
censura fondata solo sulla ritenuta nullità e conseguente inutilizzabilità del positivo risultato dell'analisi del D.N.A. di cui sopra. Appare, comunque, opportuno sottolineare che gli indizi sono gravi pur senza i risultati positivi dell'analisi del D.N.A.- Si devono, infatti, considerare gli accertamenti della P.G. che hanno portato all'identificazione del Vastante e i risultati dei dati acquisiti dai tabulati relativi al telefonino portatile dello stesso Vastante, che confermano la presenza dell'indagato, in ora prossima alla rapina, in luogo vicino alla banca rapinata. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, il fatto che nessuna argomentazione sia svolta nel ricorso, in ordine alle valutazioni espresse dal giudice di appello sui vari motivi, determina l'inammissibilità del ricorso. (Si vedano in proposito tra le tante: Sez. 4^, sent. n. 5191 del 29.3.2000 dep.
3.5.2000 rv 216473; Sez. 1^, seni n. 39598 del 30.9.2004 dep. 11.10.2004 rv 230634).
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008