Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2008, n. 37708
CASS
Sentenza 24 settembre 2008

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Massime1

Il prelievo di tracce biologiche su un oggetto rinvenuto nel luogo del commesso reato e le successive analisi dei polimorfismi del DNA., per l'individuazione del profilo genetico per eventuali confronti, sono utilizzabili se non sia stato possibile osservare, in quanto l'indagine preliminare si svolgeva contro ignoti, le garanzie di partecipazione difensiva previste per gli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dal pubblico ministero.

Commentario1

  • 1Estrapolazione del profilo genetico ripetibile o irripetibile? (Cass., 18246/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 aprile 2019

    I prelievi sul DNA, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici, qualificabili come rilievi tecnici e delegabili ex art. 370 cod. proc. pen., non sono atti invasivi o costrittivi, essendo semplicemente prodromici all'effettuazione di successivi accertamenti tecnici - ripetibili o irripetibili - e non richiedendo conseguentemente l'osservanza di garanzie difensive. Il procedimento di identificazione del DNA della persona attraverso i campioni di materiale genetico repertati mediante rilievi tecnici comporta lo svolgimento di attività qualificabili come ripetibili o irripetibili a seconda che, sulla base di una valutazione di natura esclusivamente tecnico- fattuale, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2008, n. 37708
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37708
Data del deposito : 24 settembre 2008

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