Sentenza 12 marzo 2013
Massime • 1
È configurabile il reato di favoreggiamento personale nel caso di aiuto consapevolmente fornito al colpevole di un delitto a sottrarsi a investigazioni ancora non in atto, purché esse siano chiaramente immaginabili dall'agente sulla base degli elementi concreti a sua conoscenza. (Fattispecie in cui l'imputato, esercente la professione di veterinario, aveva prestato soccorso presso il suo studio ad un amico raggiunto da colpi di arma da fuoco).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2013, n. 16246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16246 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 12/03/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 514
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 43702/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. DE IT IO CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 11/06/2012 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Carmine Stabile, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Milano con sentenza del 11/06/2012 in riforma della sentenza di primo grado, che aveva pronunciato assoluzione per insussistenza del fatto, ha condannato CO DE IT IO per il delitto di favoreggiamento personale, realizzato presso il suo studio di veterinario prestando le cure ad un amico raggiunto da colpi di arma da fuoco, omettendo il relativo referto e compilando un certificato con nominativo non corrispondente a quello del paziente per la prescrizione dei farmaci.
2. La difesa con il primo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione contestando la ricostruzione giuridica seguita dalla Corte di merito che ha ritenuto sufficiente alla configurazione del reato di favoreggiamento la generica coscienza da parte dell'agente di una situazione di illiceità, lettura che si contrasta ritenendo invece necessario per la configurazione del reato, sulla base della lettera della disposizione incriminatrice, la consapevolezza nell'agente della commissione di uno specifico delitto da parte della persona favorita, al cui accertamento consapevolmente l'agente ritenga di sottrarla.
Si contesta l'improprio accostamento argomentativo svolto in sentenza tra la situazione accertata e quella che integra il delitto di omissione di referto, la cui configurazione richiede nell'agente una coscienza meno particolareggiata della situazione pregressa. Si ritiene inoltre del tutto mancante la prova della consapevolezza nell'agente.
3. Con il secondo motivo si rileva contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui da un canto ritiene di trarre elementi di conferma della consapevolezza dell'illecito da insignificanti comportamenti di CO, collegando una conseguenza di ulteriore valenza negativa all'orario di assicurazione delle cure, identificato erroneamente nelle 7,30 del mattino, a fronte del diverso orario indicato nell'imputazione nelle 19,30. 4. Da ultimo si rileva difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della scriminante dello stato di necessità, pur dimostrata con l'acquisizione della testimonianza della parte favorita che ha confermato le modalità a sorpresa con le quali si presentò nello studio del professionista, la formulazione di minacce al suo indirizzo, esimente di cui nella fase di merito era stata rivendicata l'applicazione, quanto meno sotto il profilo putativo, ex art. 59 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente inammissibile (riproponendo censure in fatto sulla base delle quali si sollecita una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità.
2. Perché possa integrarsi il delitto di favoreggiamento, sotto l'aspetto della consapevolezza dell'agente non è necessario che questi abbia precisa cognizione della situazione giuridica e dei rischi In cui incorre il favorito, risultando sufficiente che, con condotta consapevole, l'agente presti l'aiuto alla sottrazione dell'interessato alle investigazioni, anche ove non ancora in atto, ma chiaramente immaginabili sulla base degli elementi concreti a sua conoscenza (nel senso indicato, univocamente Sez. 6, Sentenza n. 28639 del 08/03/2007, dep. 18/07/2007, imp. Malerba, Rv. 237094 e successivamente Sez. 6, Sentenza n. 43774 del 30/10/2008, dep. 21/11/2008, imp. Capozzolo, Rv. 242040), risultando la sottrazione alle investigazioni una delle condotte tipiche previste dalla fattispecie contestata. Che tale fosse la situazione del favorito CO era nelle condizioni di desumerlo per le sue cognizioni tecniche, in ragione delle quali fu consultato. Già la richiesta telefonica di assistenza formulata ad un veterinario da parte di un ferito era in grado di ingenerare nella persona di media diligenza la necessità di una prudente reazione. In linea con tale omessa prudenza, CO ha poi potuto verificare al sopraggiungere del ferito nel suo studio di veterinario la presenza sul corpo del richiedente di una ferita inequivocabilmente derivante da un colpo d'arma da fuoco, come lo stesso interessato ha ammesso, malgrado successivamente egli abbia contraddittoriamente cercato di ricondurre la ferita all'azione di un punteruolo, eziologia che la natura passante della ferita, e la linearità del foro di accesso, conduceva ad escludere.
La circostanza inevitabilmente da questi rilevata, stante l'intervento professionale di sutura e medicazione della parte attinta dal colpo, esclude la possibilità per il CO di nutrire qualsiasi dubbio al riguardo.
Conseguentemente, si profilava per l'agente l'obbligo di segnalare la presenza del ferito all'autorità, perché questa svolgesse le sue indagini, rimandando l'eziologia delle lesioni ad un'attività, ascrivibile ad ignoti, di chiara natura illecita.
3. A fronte di tale chiara circostanza di fatto, gli elementi individuati dal giudicante a dimostrazione della consapevolezza da parte di CO della situazione di difficoltà del suo assistito risultano ulteriori e, presi singolarmente anche irrilevanti al fine di accertare l'esistenza del reato, ed in ogni caso non raggiunti dalla contraddittorietà segnalata nel ricorso;
in particolare si deve rilevare che, contrariamente all'assunto difensivo, nel capo di imputazione non è contenuto alcun richiamo all'orario in cui si svolsero i fatti, ne' nella sentenza si opera un riferimento a tale circostanza, per inferirne un particolare elemento di prova sulla consapevolezza, emergente in maniera assorbente dalle richiamate ed incontestate condizioni fisiche del favorito;
in tal senso non può che accertarsi l'insussistenza del denunciato travisamento della prova al riguardo.
4. Del tutto priva di concretezza è la prospettazione di un difetto di motivazione sull'allegato stato di necessità, poiché nella sentenza impugnata, in senso opposto a quanto allegato, risulta che sia il minacciato, che il favorito, non sono stati in grado di concretizzare le ipotetiche pressioni rispettivamente subite ed esercitate, che per di più sono state temporalmente collocate nella fase in cui era già in corso la medicazione, e quindi CO era già stato in grado, in quanto preavvertito telefonicamente della singolare richiesta di assistenza rivoltagli da una persona ferita, malgrado la mancanza di un suo titolo specifico che lo legittimasse ad agire.
La ricostruzione difensiva di fatto presenta un difetto di allegazione che attesta la mancanza di concretezza della ricostruzione offerta, e giustifica il rigetto del riconoscimento dell'evocata esimente cui è pervenuto il giudice di merito, poiché la versione resa è priva dei minimi elementi di concretezza richiesti dalla legge.
5. La dichiarazione di inammissibilità impone, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2013