Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NO H EL POPOL ITA0146 2/01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 10924/98 Cron. 3163 ConsigliereBATTIMIELLO Dott. Bruno - MINICHIELLO Rel. Consigliere Dott. Florindo Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud.13/11/00 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN T ENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 + 2 FEB. 2001. INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, CANCELLERIA rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
CG408242
- ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale CALCHI ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AGOSTINI...Sid 2000 ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI par diritti L. 21 FEB. 200 4653 FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta procura IL CANCELLIE -1- speciale atto notar GIUSEPPE TRAGNONE di MIGLIANICO (CHIETI) del 26.6.1998; Rep. m² 30355; controricorrente avverso la sentenza n. 25/98 del Tribunale di CHIETI, depositata il 06/03/98 R.G.N. 369/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per rimessione ricorso, ed in subordine riunionel'accoglimento del Sezioni atti SS.VV. Unite. -2- R.G. 20924/98 Svolgimento del processo Il Tribunale di Chieti, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l'appello dell'INPS ed ha confermato la sentenza del Pretore del luogo che, accogliendo la domanda proposta da LC EN con ricorso depositato il 9 gennaio 1995, aveva condannato l'Istituto a corrisponderle la pensione sociale. Il Tribunale, sulla scorta della sentenza della Suprema Corte n. 9047 del 26 agosto 1993, ha ritenuto che l'art. 5 1. 8 agosto 1991 n. 261 ha modificato il primo comma dell'art 77 del d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915, sancendo l'irrilevanza della pensione di guerra ai fini dell'attribuzione dell'aumento della pensione sociale. Sebbene esso non abbia apportato alcuna modifica al secondo comma dello stesso art. play 77, che conferma la vigenza dell'art. 3 L. 16 aprile 1974 n. 114 sulla rilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra ai fini del diritto a percepire la pensione sociale, "nondimeno quest'ultima norma deve ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 5 1. n. 261/91, stante l'ampiezza dell'esclusione ai fini del calcolo del reddito della ri- levanza delle pensioni di guerra, che non costituiscono red- dito per ogni fine previdenziale e/o assistenziale: pertanto, neppure ai fini dell'attribuzione della pensione sociale". Avverso questa decisione l'INPS ricorre per cassazione con atto notificato l'11 giugno 1998. 3 LC EN resiste con controricorso notificato (tardiva- mente) il 18 gennaio 1999. Motivi della decisione - denunciando violazione e falsa applica- Con l'unico motivo zione dell'art. 26 L. 30 aprile 1969 n. 153, come sostituito dall'art. 3 d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito, con modifi- cazioni, in L. 16 aprile 1974 n. 114; dell'art. 77, secondo comma, d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915; dell'art. 5 L. 8 ago- sto 1991 n. 261; tutti in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. l'INPS critica l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale considerato che l'art. 5 1. n. 261 del 1991, nello stabilire la non computabilità delle pensioni di тем guerra ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali e in ogni altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevan- za, ha inciso soltanto sul primo comma dell'art. 77 del d.p.r. n. 915 del 1978, lasciando inalterato il secondo com- ma, il quale reca eccezione a tale regola con riguardo alla pensione sociale, la cui corresponsione resta condizionata al mancato godimento di una pensione di guerra. Il motivo è fondato. La legge 30 aprile 1969 n. 153, nell'istituire la pensione sociale, stabilisce, all'art. 26, comma 3, n. 2, nel testo sostituito dall'art. 3 del decreto- legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974 n. 114, che non hanno diritto ad essa coloro che perce- piscono pensioni di guerra, fatta eccezione per i reduci del- la guerra 1915-18. L'art. 77, primo comma d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) stabili- sce (vecchio testo) che le pensioni di guerra non sono in al- cun modo computabili nel calcolo del reddito "né ai fini fi- scali né previdenziali o assistenziali né in alcun altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza". Il secondo comma prescrive che "Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974 n. 30, con- vertito con modificazioni in legge 16 aprile 1974 n.114", in base alle quali come già detto - - non hanno diritto alla реч pensione sociale coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti. Il primo comma dell'art. 77 cit. è stato sostituito dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991 n. 261 (Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra) che con formula più incisiva stabilisce che "Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno о indennità di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fi- scali, previdenziali, sanitari e assistenziali ed in nessun nel reddito richiesto percaso possono essere computate • la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la 5 concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assi- stenziali". Il testo del secondo comma dell'art. 77 cit., che, conferman- do le disposizioni dell'art. 3 d.l. n. 30 del 1974, sancisce il divieto di cumulo tra pensione sociale e pensione di guer- ra (con il correttivo della riducibilità della prima ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 26 1. n. 153 del 1969), non è stato interessato dalla modifica introdotta dall'art. 5 1. n. 261 del 1991, che ha appunto riguardato il solo primo comma. Di conseguenza, resta fermo il divieto di cumulo della pensione sociale con la pensione di guerra (nonché con rendite o pre- тип stazioni economiche previdenziali ed assistenziali, previste nel n. 1 dello stesso art. 26) stabilito, in principio, con la inequivoca dizione non hanno diritto contenuta nel terzo comma dell'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito nella 1. 16 aprile 1974 n. 114, che, nel modificare i primi tre commi dell'art. 26 1. n. 153 del 1969, ha ribadito un di- vieto già espresso nell'originaria formulazione di questa norma. D'altra parte, la giuridica rilevanza delle pensioni di guer- ra non è limitata alla pensione sociale. Esse, ad esempio, hanno effetto preclusivo (o riduttivo), oltre che nei casi indicati nei nn. 1 e 2 del terzo comma del ripetuto art. 26, anche riguardo allo speciale assegno continuativo mensile spettante ai superstiti di grandi invalidi deceduti per cause 6 estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professio- nale (art. 3 della legge 21 ottobre 1978 n. 641). Pertanto, con riguardo alle rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali e alle pensioni di guerra, in- dicate nei numeri 1 e 2 del terzo comma dell'art. 26 1. n. 153 del 1969, delle quali sia titolare l'aspirante alla pen- sione о assegno sociale (come avviene nella specie, nella quale la LC è titolare della pensione di guerra), non si pone, propriamente, una questione di reddito, ossia del loro computo ai fini del raggiungimento della soglia reddituale oltre la quale la prestazione sociale non è fruibile, dal mo- mento che la norma stabilisce in modo espresso la regola del- la non cumulabilità d'una di tali rendite, prestazioni o pen- Jay sioni, con la pensione sociale, indipendentemente da ogni li- mite reddituale, con il solo correttivo di cui ai commi quar- to e quinto dello stesso art. 26. Questione di reddito in senso proprio si pone invece in tutti gli altri casi, secondo e in la regola dettata dal primo comma dell'art. 26 citato, particolare nell'ipotesi, che non ricorre nella specie, della pensione di guerra goduta dal coniuge dell'aspirante alla pensione sociale, questione peraltro risolta nel senso della inclusione di detta pensione nel computo del reddito comples- sivo (Cass. 17 febbraio 1994 n. 1552; 4 aprile 2000 n. 4131). Sulla cumulabilità della pensione di guerra con la pensione sociale la Corte, a parte le argomentazioni svolte nelle pro- 7 nunce da ultimo citate, si è già espressa negativamente anche con le sentenze n. 13218 del 26 novembre 1999 e n. 14578 del 27 dicembre 1999; mentre è relativa alla diversa fattispecie della computabilità o no della pensione di guerra goduta dal coniuge dell'aspirante alla pensione sociale la sentenza n. 9047 del 26 agosto 1993, peraltro contraddetta dalle citate pronunce n. 1552 del 1994 e n. 4131 del 2000. In ogni caso è opportuno osservare che tenuto conto del se- condo comma dell'art. 77 del d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915, che fa salve le disposizioni sulla pensione sociale che ne escludono la cumulabilità con le pensioni di guerra, secondo Jay una previsione ritenuta pienamente legittima dalla Corte Co- stituzionale, malgrado il carattere risarcitorio delle pen- sioni di guerra (v. sent. 15 dicembre 1980 n. 157; ord. 25 maggio 1985 n.174) non può condividersi l'affermazione del - Tribunale secondo cui la norma di cui all'art. 3 d.
1. n. 30 del 1974 (che ha modificato l'art. 26 1. n. 153 del 1969) "deve ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 5 1. n. 261 del 1991". Infatti, l'art. 5 espressamente sostituisce il solo primo comma dell'art. 77 T.U. cit., non il secondo. L'art. 3 d.l. n. 30 del 1974 (convertito in 1. n. 114 del 1974) ha modifi- cato l'art. 26 1. n. 153 del 1969 che detta le regole per l'attribuzione della pensione sociale. Non può ravvisarsi abrogazione tacita, ad opera dell'art. 5, dell'art. 26 nella 0 08 parte in cui questa norma stabilisce la non cumulabilità del- le due pensioni, perché tra le due norme non c'è contraddi- zione logica tale da rendere impossibile l'applicazione con- temporanea di entrambe. L'una - l'art. (nuovo testo del primo comma dell'art. 77) - estende l'ambito delle possibili- tà di fruizione delle varie forme assistenziali che l'ordinamento appresta a tutela dei cittadini in stato di bi- sogno (tra le quali è da ricomprendere la pensione sociale); l'art. 26, come modificato dall'art. 3 d.
1. n. 30 l'altra - del 1974 pone un limite a tale estensione, stabilendo, in - via di eccezione, il divieto di cumulo dei due benefici (e la тич regola secondo cui l'importo della pensione di guerra deve concorrere a formare il limite reddituale rilevante ai fini di escludere il diritto alla pensione sociale). Come, invero, ha osservato la Corte Costituzionale, nonostante il suo ca- rattere risarcitorio, "la pensione di guerra...non cessa di costituire, per chi la percepisce, un elemento di quel reddi- to complessivo minimo che costituisce la soglia (progressiva- mente aumentata con le leggi successive a quella del 1969) al di là della quale viene meno l'intervento assistenziale della collettività che si esprime nella pensione sociale". Non pertinente alla questione qui dibattuta è l'art. 14 sep- ties della legge 29 febbraio 1980 n. 33 (di conversione del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663), che concerne l'aumento dell'ammontare di talune prestazioni assistenziali e i limiti 9 di reddito richiesti per beneficiarne, nonché meccanismi di rivalutazione automatica di detti limiti. Il ricorso va quindi accolto, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata. Ai sensi del primo comma dell'art. 384 c.p.c., come sostitui- to dall'art. 66 della legge 26 novembre 1990 n. 353, applica- bile al presente giudizio a norma dell'art. 90, comma primo, della stessa legge e successive modificazioni, la Corte, nell'accogliere il ricorso, non richiedendosi ulteriori ac- certamenti di fatto, nè nuovi apprezzamenti di fatti già ac- quisiti, decide la causa nel merito, rigettando la domanda della LC. Nulla per le spese dell'intero processo, stante il disposto dell'art. 152, disp. att., cod. proc. civ.. P.Q, M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta da LC EN. Nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 13 novembre 2000. Il Presidente P lin. no m. Floricola leficciclicble Il Consigliere estensore Stalli PL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 2 FEB. 2001 oggi, CA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA S A I S Z O N E RTE 10