Sentenza 28 settembre 2017
Massime • 1
In tema di liquidazione dei compensi all'amministratore giudiziario di beni sequestrati nell'ambito del procedimento di prevenzione, le somme erogate a titolo di acconto sui compensi finali sono a carico del conto di gestione della società in sequestro ovvero, nel caso in cui questo sia insufficiente, sono anticipate in tutto o in parte dallo Stato senza diritto al recupero.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 18 gennaio 2023, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 2023, la Corte d'appello di Roma, quarta sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 (Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94), in riferimento agli artt. 36 e 54 della Costituzione. Il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto, che un amministratore giudiziario aveva impugnato il decreto di liquidazione del compenso, nella misura di euro 1.940,92 oltre l'imposta sul valore aggiunto (IVA), emesso per l'attività di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2017, n. 51600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51600 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2017 |
Testo completo
51600-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE сп Composta da А Sent. n. MSS. Giovanni Amoroso - Presidente - sez. -CC 28/09/2017 Vito Di IC - Relatore - R.G.N. 8500/2017 Claudio Cerroni Antonella Ciriello Ubalda Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da NO IR, nato a [...] il [...] RA EP, nato a [...] il [...] avverso ordinanza del 23-12-2016 del tribunale della libertà di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di IC;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. IR NO e EP RA ricorrono per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame di Napoli, decidendo a seguito dell'annullamento con rinvio della Corte di cassazione, ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'articolo 322-bis del codice di procedura penale avverso il decreto emesso in data 16 giugno 2015 con il quale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli disponeva liquidarsi all'amministratore giudiziario, quale anticipazione delle competenze, la somma di euro 22.800, imputando tale somma al conto di gestione della società in sequestro.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza i ricorrenti sollevano, tramite il difensore di fiducia, tre motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano l'erronea interpretazione ed van applicazione della legge penale nonché di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale), sul rilievo che, erroneamente interpretando l'articolo 42 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e l'articolo 2-octies legge n. 575 del 1965 in relazione all'applicabilità della disciplina di cui al terzo comma (liquidazione dei compensi dell'amministratore giudiziario all'esito della procedura) anche all'ipotesi regolata dal quinto comma della disposizione (liquidazione di anticipazione sui compensi), il tribunale del riesame ha ritenuto imputabili al conto di gestione della società in sequestro l'anticipazione dei compensi all'amministratore, quantunque tale voce di spesa, in assenza di provvedimento di confisca, fosse legislativamente imputabile alle casse erariali.
2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano l'erronea interpretazione ed applicazione della legge penale nonché di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale), sul rilievo che, erroneamente interpretando l'articolo 42 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e l'articolo 2-octies legge n. 575 del 1965 in relazione alla ritenuta legittimità dei parametri adottati per il calcolo del compenso e conseguentemente dell'acconto sul compenso liquidato all'amministratore giudiziario, il tribunale cautelare ha ritenuto legittima la valutazione quale parametro reddituale e di valore per la quantificazione del compenso la "somma degli attivi patrimoniali e dei ricavi lordi indicanti per la ... Ecotransider in amministrazione" in relazione al bilancio al 31 dicembre 2013. 2 2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono l'erronea interpretazione ed applicazione della legge penale nonché di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale), sul rilievo che, erroneamente interpretando l'articolo 42 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e l'articolo 2-octies legge n. 575 del 1965 in relazione alla ritenuta legittimità della scelta di parametrare la liquidazione del compenso (conseguentemente dell'acconto sul compenso) con riferimento alla sola Ecotransider S.r.l. e non anche alle altre società in amministrazione affidate al dottor MI, il tribunale cautelare ha ritenuto che detta anticipazione potesse (ed anzi dovesse) essere parametrata ed imputata "con riferimento alla sulla società Ecotransider S.r.l.", quantunque l'attività del dottor MI fosse estrinsecata in relazione a ben ulteriori undici società.
3. Il procuratore Generale ha concluso per la fondatezza dei ricorsi, sul rilievo che la motivazione del tribunale cautelare in parte qua fosse del tutto va inesistente e, in ogni caso, il giudice dell'appello cautelare avrebbe violato i principi e le norme inerenti l'autonomia patrimoniale degli enti amministrati, con ogni conseguenza anche in ordine alla validità del provvedimento di liquidazione originario, di cui si imporrebbe una rivisitazione con applicazione, quale normativa sopravvenuta ed efficace nel procedimento incidentale de quo dei criteri di cui al d.p.r. n. 177 del 2015, il cui esame risulterebbe del tutto pretermesso nella motivazione dell'ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione sulla base del terzo motivo. I primi due motivi di ricorso non sono fondati.
2. Quanto al primo motivo, il tribunale cautelare ha interpretato l'articolo 42 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ritenendo che la disposizione autorizzi il prelievo delle somme dal conto di gestione della società cosicché sarebbe legittima l'imputazione dell'acconto, sul compenso finale liquidato in favore dell'amministratore giudiziario, al conto di gestione della società in sequestro, piuttosto che a carico dell'erario. Ad avviso del Collegio cautelare non sarebbe sostenibile la tesi avanzata dai ricorrenti, secondo la quale soltanto le somme liquidate a titolo di compenso finale all'amministratore giudiziario possono essere poste a carico del conto di gestione, ovvero dell'amministrazione giudiziaria, sempre che sia stata disposta 3 la confisca laddove, prima della confisca, le somme relative agli acconti sul compenso finale dell'amministratore devono essere poste a carico dell'erario. Il tribunale cautelare ha in proposito osservato che la stessa lettera delle disposizioni di cui al comma 3 e al comma 5 dell'articolo 42 non autorizza tale interpretazione, avendo il comma 3 riguardo alla liquidazione finale del compenso dell'amministratore giudiziario che andrà inserito nel conto di gestione, se disposta la confisca, mentre verrà anticipato dallo Stato se non vi sono sufficienti disponibilità del conto di gestione e nel caso in cui alla confisca non si pervenga, ovvero se il sequestro o la confisca vengano revocati nel corso del procedimento. Da ciò il tribunale cautelare deduce che, di norma, il compenso dell'amministratore è posto a carico del conto di gestione della procedura. L'interpretazione è corretta. Per quanto qui interessa, il terzo comma dell'articolo 42 precisa che, nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario sono inserite nel conto della gestione, van aggiungendo che "qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato". "1A sua volta, il quinto comma dell'articolo 42 dispone che In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale ...". Dunque, il quinto comma dell'articolo 42 nulla dispone circa l'imputazione dell'acconto, chiarendo soltanto che, nel corso della procedura, l'amministratore giudiziario ne può beneficiare per giustificati motivi o in relazione alla durata dell'incarico. Il terzo comma dell'articolo 42, invece, disciplina l'imputazione dell'acconto ma non menziona esclusivamente il provvedimento di confisca perché, nell'ultima parte della disposizione, equipara il provvedimento ablativo al sequestro, sia pure ai soli fini della revoca, e proprio per questo presuppone che, in caso di sequestro, l'imputazione va fatta al conto di gestione della procedura, altrimenti non avrebbe avuto senso accomunare confisca e sequestro, mentre, nella prima parte della disposizione, il riferimento alla sola confisca si spiega con il fatto che, nel caso di specie, questa presuppone il sequestro, il quale è prodromico all'eventuale confisca. In altri termini, l'articolo 42 del d.lgs. n. 159 del 2011 è soggetto a un'interpretazione per simmetria nel senso che, siccome nel caso di revoca del 4 sequestro le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario sono poste a carico dello Stato, invece, quando il sequestro è mantenuto, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario seguono anche nel caso di acconto, se dovuto, sui compensi finali le regole generali, ossia che dette spese sono inserite nel - conto della gestione ovvero se le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento di esse, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Il primo motivo di impugnazione è pertanto non fondato.
3. Anche il secondo motivo è infondato. Il tribunale cautelare ha spiegato come l'articolo 42 del predetto decreto legislativo, per la determinazione del compenso all'amministratore giudiziario, operi un richiamo (al quarto comma) alle tabelle allegate al decreto indicato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 14 del 2010. Detto ultimo decreto legislativo, varato in esecuzione della legge n. 94 del 2009, prevedeva che fosse demandata ad un decreto presidenziale la determinazione delle modalità di va calcolo e di liquidazione del compenso dell'amministratore, decreto che è stato emanato soltanto il 7 ottobre 2015 entrando in vigore il successivo 25 novembre. Da ciò il tribunale cautelare ha tratto argomento per ritenere che, essendo il d.p.r. n. 177 del 2015 entrato in vigore dopo l'emanazione del provvedimento impugnato (del 16 giugno 2015), i criteri invocati dai ricorrenti non potevano essere applicati dal Gip, che aveva opportunamente utilizzato i criteri prevalentemente seguiti per la determinazione del compenso (sia finale che degli acconti) degli amministratori giudiziari nella vigenza della legge 31 maggio 1965 n. 575. Anche questo approdo è corretto, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che è legittima la liquidazione del compenso all'amministratore giudiziario, nominato in sede di procedimento di prevenzione, effettuata secondo motivati criteri equitativi, come quelli rapportati al compenso liquidato ai sensi dell'articolo 2-octies Legge 31 maggio 1965, n. 575, in pendenza dell'emanazione delle tabelle di cui all'art. 8 del D.Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14 (Sez. 4, n. 10197 del 30/09/2015, dep. 2016, Spinella, Rv. 266293; Sez. 4, n. 50368 del 07/11/2014, Bosco, Rv. 261171). Né può sostenersi che le modifiche normative apportate dal d.p.r. n. 177 del 2015, operino, stante il principio "tempus regit actum", retroattivamente all'interno di una fase di un giudizio, ancorché cautelare, ancora aperta in conseguenza della proposta impugnazione. 5 3. E' invece fondato il terzo motivo di gravame, avendo il tribunale cautelare affermato che la circostanza secondo la quale la somma liquidata sia stata imputata al conto gestione della sola società Ecotransider s.r.l., e non anche alle altre società amministrate nello stesso procedimento dall'amministratore giudiziario, troverebbe spiegazione nel fatto che soltanto la Ecotransider s.r.l. avesse disponibilità economiche ma non spiega la ragione per la quale, in presenza di distinti soggetti giuridici dotati di autonomia patrimoniale, l'acconto gravi esclusivamente sul patrimonio di un soggetto giuridico a carico del quale sono posti oneri per attività eseguite dall'amministratore a favore di altri soggetti, laddove, come condivisibilmente rileva il procuratore Generale, applicando la regula iuris desunta dallo stesso tribunale con riferimento all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2001, per i soggetti giuridici incapienti, la quota parte di liquidazione in relazione all'attività svolta, avrebbe dovuto essere posta, di regola, a carico dell'erario. Non evincendosi dal testo del provvedimento impugnato, né altrimenti, quali attività sono state espletate, né a favore di quali assetti societari e in che modo, se cioè autonomamente o anche collegate alla società Ecotransider s.r.l., l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, sul punto, al tribunale di Napoli. I ricorsi vanno rigettati nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla censura mossa con il terzo motivo di ricorso e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli;
rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 28/09/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente D Giovanni Amoroso шоска Vito Di IC Iwe In To d everia DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 NOV 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani