Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 1
Quando l'attività strumentale e preparatoria, anteriore o successiva alla vera e propria prestazione lavorativa - e quindi anche l'attività di spostamento tra abitazione e luogo di lavoro - sia obbligata, il rischio generico della strada può diventare rischio specifico di lavoro ove a quel rischio si accompagni un elemento aggiuntivo e qualificante, per il quale l'infortunio su strada viene a trovarsi in connessione con gli obblighi lavorativi (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito la quale , nel caso di investimento del lavoratore che attraversava una strada urbana per recarsi a prendere l'autobus di linea, aveva ravvisato l'elemento specificante il nesso di occasionalità tra lavoro e infortunio nei tempi ristretti per l'utilizzazione del mezzo pubblico e nella verosimile compromissione delle condizioni psicofisiche riconducibili al lungo turno di lavoro ultimato poco prima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/1999, n. 3970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3970 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, n 144, presso lo studio degli avvocati CESARE IOPPOLI, ANTONIO VINCENZO NOTO, PASQUALE VARONE che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale per atto notarile (Notaio Carlo Federico TUCCARI di Roma, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) del 20/06/1996, REP. 43923;
- ricorrente -
contro
CUCCHIARA GIUSEPPA, nella sua qualità di tutore ,provvisorio di CAINI FIUMANO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PUCCINI, n^ 10, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FERRI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA TAFI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 114/96 del Tribunale di, FIRENZE, depositata il 27/03/96, R.G.N. 523/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/98 dal Consigliere relatore Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato Antonino CATANIA per delega;
udito l'Avvocato Giancarlo FERRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 27 marzo 1996, riformando parzialmente l'impugnata sentenza pretorile ed accogliendo la domanda proposta contro l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro dalla sig.ra EP AR, quale tutore del marito AN IN - domanda respinta dal Pretore - dichiarava che l'infortunio occorso a quest'ultimo il 10 dicembre 1993 era avvenuto in occasione di lavoro, e condannava il detto Istituto a corrispondere le prestazioni conseguenziali di legge. Osserva il Tribunale che il IN, lavoratore dipendente, nel giorno anzidetto era uscito, verso le ore 17 e 30, dallo stabilimento dove lavorava e, nell'attraversare una strada urbana di uso pubblico per recarsi a prendere un autobus di linea e tornare a casa, era stato investito da un'autovettura riportando lesioni di tale gravità (coma post - traumatico irreversibile) da dover essere interdetto giudizialmente. Rileva lo stesso giudice che l'infortunato, sicuramente soggetto al rischio comune gravante su tutti gli utenti della strada, doveva peraltro, nel caso di specie, ritenersi esposto ad un rischio aggravato, connesso sia ai tempi della prestazione lavorativa, sia al suo stato psicologico derivante dall'avvenuta esecuzione di tale prestazione, e sia ai tempi necessitati dai mezzi pubblici che egli era costretto a prendere per compiere il tragitto tra la propria abitazione e il luogo di lavoro.
Precisa il Tribunale che l'infortunato non si trovava nella condizione di rischio normale, comune a tutti gli utenti della strada, in quanto versava in una condizione psicologica connessa ai tempi ristretti, che lo inducevano ad affrettare il tragitto e ad attraversare la strada senza la accortezza necessaria. Aggiunge che era altamente probabile che la sua attenzione fosse menomata a causa del lungo turno di lavoro svolto;
e che era pure significativo il fatto che l'investimento fosse avvenuto nel tragitto di ritorno a casa (e non in quello di andata al lavoro) , e ciò in coerenza con studi statistici infortunistici che rilevavano la ricorrenza degli infortuni nella fase terminale del lavoro.
L'INAIL chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte sorretto da un unico articolato motivo;
ed ha pure depositato note d'udienza.
L'intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Istituto denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.31 della legge 19 gennaio 1963 n. 15, degli artt. 2 e 74 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, degli artt. 113 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., dei principi generali delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su punto decisivo (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c. p. c. ) . Rileva che la delega di cui alla legge 19 gennaio 1963 n.15 aveva come unico destinatario il Governo, e che l'infortunio "in itinere" può essere compreso nella tutela assicurativa obbligatoria di cui al T.U. n.1124 del 1965 solo se ricorra il requisito essenziale della "occasione di lavoro" (ex art. 2 stesso T.U.).
Afferma che, nel caso di specie, il lavoratore non aveva dovuto affrontare un rischio diverso da quello cui era esposto ogni pedone nel percorrere il medesimo itinerario per raggiungere la fermata dell'autobus; che il giudice d'appello era incorso in vizio di motivazione nell'individuare il "quid pluris" giustificante la configurazione del rischio aggravato;
e che l'essersi l'infortunio verificato subito dopo l'uscita dell'assicurato dal luogo di lavoro si risolveva in una semplice correlazione cronologica, non idonea a collegare casualmente l'attività lavorativa all'infortunio. Il motivo non è fondato.
Va in premessa ribadito (ricordando pure che la legge 19 gennaio 1963 n.15, con la quale il governo aveva ricevuto delega a disciplinare la tutela assicurativa dell'infortunio "in itinere" comprendendovi gli infortuni occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro, non è stata seguita da alcuna specifica normativa di attuazione, regolatrice della materia, non avendovi il Governo, unico destinatario della legge delegante, provveduto nel termine stabilito:
cfr. in argomento Cass. 10 marzo 1992 n. 2883) che l'infortunio "in itinere" è da comprendere nella tutela assicurativa obbligatoria, in quanto sia riconducibile alla comune ipotesi di infortunio avvenuto "in occasione di lavoro", secondo la previsione di cui all'artt. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Il medesimo infortunio può quindi ritenersi indennizzabile secondo l'elaborazione giurisprudenziale operata da questa Corte, nella carenza appunto di una esplicita previsione normativa (rinvenibile solamente per il personale marittimo, per quanto disposto dall'art. 6 del cit. D. P. R. n. 1124/1965) - allorquando l'attività strumentale e preparatoria, anteriore o successiva alla vera e propria prestazione lavorativa, e tra essa dunque anche l'attività di spostamento su strada tra abitazione e luogo di lavoro, sia obbligata e si renda necessaria per le particolari modalità e caratteristiche della stessa prestazione lavorativa: di guisa che, in quest'ultimo caso, il generico rischio della strada, al quale sono indistintamente esposti tutti gli utenti della stessa, può diventare rischio specifico di lavoro quando a quel rischio si accompagni un elemento aggiuntivo e qualificante, per il quale l'infortunio su strada viene a trovarsi in rapporto di stretta e necessaria connessione con gli obblighi lavorativi (cfr. tra le molte, sui principi generali in argomento, Cass. 19 gennaio 1998 n. 455, 24 novembre 1997 n. 11746, 1 settembre 1997 n. 8269, 6 agosto 1997 n. 7259, 9 giugno 1995 n. 6531) . Al riguardo giova altresì richiamare quanto pure precisato dalla Corte Costituzionale con l'osservare (nel dichiarare inammissibile questione di legittimità costituzionale dell'art.4 del D.P.R. n. 1124/1965) che "l'indennizzabilità dello infortunio in itinere è un prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in ragione della natura o delle modalità delle mansioni dedotte in contratto", e che "il rischio della strada, incombente sul lavoratore durante il tragitto dal luogo di residenza a quello di lavoro, è coperto dalla assicurazione solo se direttamente determinato, e quindi reso specifico, dalla prestazione di lavoro" (Corte Cost. 3 ottobre 1990 n. 429). Nel caso di specie il Tribunale, nell'esercizio del suo potere di valutare ed apprezzare discrezionalmente le acquisite risultanze di fatto - quale giudice cui è riservato il sindacato nel merito della causa - ha ravvisato l'elemento specificante il nesso di occasionalità, tra lavoro ed infortunio, sostanzialmente nelle modalità temporali della prestazione lavorativa, resa sino a momento immediatamente precedente l'infortunio, ed essenzialmente nei tempi ristretti per l'utilizzo dei mezzi pubblici necessitati appunto dalla suddetta prestazione, oltre che nella verosimile compromissione delle di lui condizioni psicofisiche riconducibili al lungo turno di lavoro poco prima ultimato: ed ha così effettuato una valutazione di merito, sorretta da sufficiente e congrua motivazione, che come tale non è sindacabile nella presente sede di legittimità, e che appare giuridicamente corretta anche con riferimento alla oltremodo ampia previsione legislativa dell'"occasione di lavoro" (ex cit. art. 2 D.P.R. n. 1124/1965), quale pure come sopra interpretata.
Le svolte censure appaiono, del resto, in parte essenzialmente dirette a sollecitare un nuovo esame del merito della causa, non consentito nel giudizio di cassazione, e sotto questo profilo non sono ammissibili: sicché, conclusivamente, il ricorso dev'essere rigettato, con la condanna dell'Istituto soccombente al rimborso delle spese processuali in favore della resistente (art. 385, primo comma, C.P.C.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l'Istituto ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione liquidate in lire 33.000 oltre a L. 2.000.000 (duemilioni) per onorario d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999