Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/1999, n. 3970
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Sentenza 21 aprile 1999

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Quando l'attività strumentale e preparatoria, anteriore o successiva alla vera e propria prestazione lavorativa - e quindi anche l'attività di spostamento tra abitazione e luogo di lavoro - sia obbligata, il rischio generico della strada può diventare rischio specifico di lavoro ove a quel rischio si accompagni un elemento aggiuntivo e qualificante, per il quale l'infortunio su strada viene a trovarsi in connessione con gli obblighi lavorativi (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito la quale , nel caso di investimento del lavoratore che attraversava una strada urbana per recarsi a prendere l'autobus di linea, aveva ravvisato l'elemento specificante il nesso di occasionalità tra lavoro e infortunio nei tempi ristretti per l'utilizzazione del mezzo pubblico e nella verosimile compromissione delle condizioni psicofisiche riconducibili al lungo turno di lavoro ultimato poco prima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/1999, n. 3970
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3970
    Data del deposito : 21 aprile 1999

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