Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/06/1999, n. 5419
CASS
Sentenza 2 giugno 1999

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L'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non implica necessariamente che l'infortunio avvenga durante l'espletamento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento di attività lavorativa ad essa connessa in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in un'attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni e attività proprie del lavoratore (purché connesse con le mansioni lavorative) con il solo limite, in quest'ultima ipotesi, del cosiddetto rischio elettivo. (Fattispecie relativa ad un archivista dattilografo dell'INAIL che, nello scendere le scale per raggiungere dal proprio posto di lavoro l'ufficio del capo-area per il consueto cambio data sul timbro in dotazione, era accidentalmente caduto riportando lesioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/06/1999, n. 5419
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5419
    Data del deposito : 2 giugno 1999

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