Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
L'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non implica necessariamente che l'infortunio avvenga durante l'espletamento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento di attività lavorativa ad essa connessa in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in un'attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni e attività proprie del lavoratore (purché connesse con le mansioni lavorative) con il solo limite, in quest'ultima ipotesi, del cosiddetto rischio elettivo. (Fattispecie relativa ad un archivista dattilografo dell'INAIL che, nello scendere le scale per raggiungere dal proprio posto di lavoro l'ufficio del capo-area per il consueto cambio data sul timbro in dotazione, era accidentalmente caduto riportando lesioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/06/1999, n. 5419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5419 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. Mario DEDDI PRISCOLI - Presidente -
Dott. Alberto EULA - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO VINCENZO NOTO, PASQUALE VARONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1797 del Tribunale di LIVORNO, depositata il 09/01/97 r.g.n.374394;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/99 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato Franco AGOSTINI;
udito l'Avvocato Rita RASPANTI per delega Avv. Antonio Vincenzo NOTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 23 novembre 1993, il sig. RO AS ricorreva al TO giudice del lavoro di Livorno chiedendo che, nei confronti dell'INAIL, - di cui era dipendente come archivista dattilografo addetto all'area assicurativa premi e presso il quale era assicurato per gli infortuni -, fosse dichiarato il proprio diritto a rendita per invalidità conseguente ad infortunio del 24 dicembre 1990.
Deduceva che, nello scendere la scala tra il primo piano ed il piano terreno della sede di Livorno per raggiungere l'ufficio del capo-area per il cambio data sul timbro in dotazione, era accidentalmente caduto ed aveva riportato lesioni con sintomatologia dolorosa e ridotta mobilità dell'anca protrattesi per diversi mesi, con necessità di cure continue, tanto che il 28 gennaio 1992 aveva rivolto domanda all'INAIL, per il riconoscimento di postumi permanenti nella misura del 20% da cumulare con l'invalidità del 16% conseguente a precedente infortunio. L'Istituto, peraltro, il 12 agosto 1993 gli aveva comunicato che l'evento non era indennizzabile in quanto non avvenuto nel corso dell'attività esposta a rischio;
la decisione era stata poi confermata, a seguito di opposizione, con provvedimento del 7 ottobre 1993.
Con sentenza in data 27 giugno 1994 il TO rigettava la domanda ed Tribunale Sezione del lavoro della stessa sede,- con sentenza in data 17 dicembre 1996/9 gennaio 1997 respingeva l'appello dell'assicurato.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre il AS con unico motivo.
Resiste l'Istituto di assicurazione con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con il motivo di annullamento il lavoratore deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 4 del d.p.r. 30 giugno 1965, n.1124 - Motivazione insufficiente e contraddittoria (art.360 c.p.c. nn.3 e 5) e si duole che il Tribunale, dopo avere correttamente ritenuto che egli era soggetto alla copertura assicurativa per il servizio di sportello, espletato anche con l'uso delle macchine elettriche sopra menzionate, abbia escluso l'indennizzabilità dell'infortunio per non avere considerato che, a tal fine, sarebbe stato sufficiente l'avvenuto accertamento che la condotta del lavoratore e l'evento dipendevano dall'organizzazione e dalle finalità dell'attività lavorativa, sicché il secondo si era determinato per lo specifico comportamento che questa imponeva: in particolare, per poter aprire lo sportello, all'inizio del turno di lavoro di impiegato (soggetto all'obbligo assicurativo), il AS avrebbe dovuto munirsi del timbro datano aggiornato custodito nell'ufficio del capo-area. Non si sarebbe dovuto disconoscere, quindi, che il percorso lungo le scale, all'interno del luogo di lavoro, era connesso con le mansioni del ricorrente- assicurato e che, conseguentemente, la caduta avvenne in occasione di lavoro.
Il motivo è fondato.
Ha ritenuto il giudice del gravame che il lavoratore, soggetto all'assicurazione come impiegato addetto ad apparecchiature elettriche (video terminale, fotocopiatrici, calcolatrici, ecc.), aveva subito l'infortunio mentre non stava lavorando a tali apparecchiature, ma, essendo caduto nello scendere le scale, era incorso in un rischio comune alla generalità degli impiegati addetti a quella sede dell'I.N.A.I.L. e agli spostamenti spaziali di ogni individuo, come tale generico e non collegato al lavoro, talché l'evento non si era determinato in occasione di lavoro, non era cioè ricollegabile ad un rischio inerente ad un atto intrinseco alle mansioni o ad esse strettamente connesso.
La decisione non appare conforme ad indirizzo ormai consolidato di questa Corte suprema al quale questo Collegio presta convinta adesione, in considerazione anche della maggiore ampiezza del concetto di occasione di lavoro rispetto al quello di stretta causalità e dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n.462 del 19/27 luglio 1989. Se è vero, infatti (per ricordare una decisione attinente ad una ipotesi non priva di analogia con quella esaminata dal Tribunale di Livorno di un perito liquidatore caduto nello scendere le scale della sede della società di assicurazione dalla quale dipendeva per recarsi all'esterno onde procedere ad un accertamento), che è stato affermato da questa Corte (sentenza 10 ottobre 1995, n. 10869) che per l'impiegato assoggettato all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il fatto che le sue mansioni comportano l'utilizzazione di un veicolo a motore personalmente condotto, la garanzia assicurativa opera solo in relazione allo specifico rischio assicurato e comunque non in presenza di un rischio generico come quello che aveva dato luogo all'evento lesivo (e perciò doveva essere annullata la sentenza del giudice di merito che aveva riconosciuto l'indennizzabilità di quell'infortunio), deve rilevarsi come già in precedenza questa Corte (sentenza 16 febbraio 1990, n. 1174) avesse affermato che l'occasione di lavoro di cui all'art.2 del d.p.r. 30 giugno 1965, n.1124, può realizzarsi anche nel caso in cui l'evento lesivo si verifichi in circostanze inerenti a tutto ciò che dell'attività lavorativa è accessorio e con essa connesso e non sia perciò riconducibile al rischio tipico della prestazione, essendo estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto. Nello stesso senso, Cass, 21 maggio 1994, n. 5019, ha affermato che per occasione di lavoro devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolge e nella quale è immanente il rischio di danno per il lavoratore, sia che lo stesso danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che sia dipendente da fatti e situazioni proprie del lavoratore, e così qualsiasi situazione ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto. Conseguentemente con la citata sentenza la Corte ha ritenuto che se durante lo svolgimento del lavoro il prestatore d'opera, presente nella struttura organizzativa dell'impresa, venga colto da causa violenta rapportabile a suo stesso fatto, l'evento lesivo che ne consegiie deve ritenersi avvenuto in occasione di lavoro, giacché la mera presenza sul luogo di lavoro crea un nesso tra lavoro ed evento e quindi deve essere indennizzato dall'istituto assicuratore (nello stesso senso, v. Cass. 7 dicembre 1996, n. 10910, Cass. 23 agosto 1997, n. 7918 che ha opportunamente precisato che solo limite alla indennizzabilità dell'infortunio riconducibile alle condizioni, anche ambientali, in cui l'attività produttiva si svolge, è l'ipotesi del c.d. rischio elettivo;
Cass. 22 maggio 1997, n. 4557, che ha ravvisato l'indennizzabilità anche dell'infortunio occorso nelle attività prodromiche o strumentali rispetto alle mansioni tipiche del lavoratore, a nulla rilevando il carattere meramente occasionale di detto ischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto;
Cass. 7 maggio 1998, n. 4646 che ha ritenuto l'indennizabilità di infortunio attinente a situazioni e attività strettamente connesse alla prestazione lavorativa seppure non realizzatesi in coincidenza di tempo e di luogo con la medesima;
significativa, del resto, e richiamabile a fortiori - trattandosi di eventi al di fuori dell'ambiente di lavoro e della stessa prestazione di attività lavorativa - è l'analogo ampliamento della giurisprudenza di legittimità, rispetto a indirizzo più risalente, del concetto di occasione di lavoro in relazione all'infortunio in itinere: cfr. in particolare, Cass. 19 gennaio 1998, n. 455; 23 gennaio 1998, n. 645e 16 ottobre 1998, n. 10272). È opportuno ricordare, a conferma dell'indirizzo accolto da questo Collegio, che la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 462 del 1989 ha precisalo che con l'assicurazione contro gli infortuni il legislatore ha apprestato una tutela differenziala per i rischi professionali, quelli cioè cui i lavoratori sono esposti in ragione dello svolgimento della loro attività produttiva, nel senso che è questa a determinare l'esposizione al rischio di un evento lesivo. Alla specificità della tutela corrisponde il requisito della professionalità del rischio, espresso nel concetto di occasione di lavoro. Onde il rischio assicurato pur se non sia quello normale o tipico, deve essere non estraneo all'attività lavorativa o a ciò che ad essa è connesso od accessorio. D'altro canto, l'evento il quale può dipendere da cause straordinarie o imprevedibili, da fatto di terzi o da colpa dello stesso infortunato - deve essere (non causato ma) occasionato dal lavoro, nel senso che deve avere con questo un collegamento non meramente marginale. Onde la pura e semplice correlazione di tempo e di luogo tra evento e prestazione lavorativa, per un verso non basta - ove manchi - ad escludere il requisito in questione, come nel caso di infortuni in itinere;
per altro verso, non è di per se sola sufficiente ad integrarlo quando intervengano fattori o attività del tutto indipendenti dall'ambiente, dalle macchine o persone costituenti le condizioni oggettive dell'attività protetta.
Le considerazioni svolte, assorbito ogni altro profilo di censura, impongono, dunque, di accogliere il ricorso. La sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice equiordinato, indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto secondo cui l'occasione di lavoro di cui all'art.2 del d.p.r. 30 giugno 1965, n.1124 non implica necessariamente che l'infortunio avvenga durante l'espletamento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinandosi nell'espletamento di attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni e attività proprie del lavoratore (purché connesse con le mansioni lavorative) con il solo limite in quest'ultima ipotesi del c.d. rischio elettivo.
Al giudice di rinvio è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità. P. T M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Pisa.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 1999