Sentenza 16 aprile 2010
Massime • 1
Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ha natura di reato di pura condotta, sicché il relativo perfezionamento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto. (Fattispecie in tema di dichiarazione sostitutiva di certificazione della condizione economica familiare finalizzata al conseguimento di una borsa di studio).
Commentario • 1
- 1. Sezioni Unite: valido il ricorso per Cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie anche senza il deposito dei documenti già presenti nel fascicolo…Licia Gulotta · https://www.filodiritto.com/ · 26 novembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2010, n. 21580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21580 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE RE - Presidente - del 16/04/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 939
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 44512/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA IM N. IL 05/05/1980;
avverso la sentenza n. 224/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 30/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA Gennaro;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor VO SE, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;
Udito il difensore DEimputato avvocato FIORINO Alessandra che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
TA MA è stato condannato in entrambi i gradi di merito - sentenze emesse dal Tribunale di Cosenza il 7 dicembre 2007 e dalla Corte di Appello di Catanzaro il 30 giugno 2009 - alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 483 c.p. per avere dichiarato, contrariamente al vero, in una dichiarazione sostitutiva di certificazione un indicatore della condizione economica familiare inferiore a quello reale, avendo omesso di indicare il reddito percepito dal fratello RE nel corso DEanno 2001. Con il ricorso per cassazione MA TA deduceva:
1) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli art. 192, 533 e 605 c.p.p. in ordine alla ritenuta consapevolezza da parte del ricorrente della falsità della dichiarazione resa;
2) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli art. 42, 43 e 483 c.p. sia perché dalla motivazione della sentenza impugnata si desumeva che esso TA era stato condannato per una ipotesi di falso colposo, sia perché mancava la concreta offensività del falso in questione, non avendo inciso la falsa dichiarazione sulla posizione in graduatoria ai fini DEottenimento della borsa di studio.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da TA MA non sono fondati.
Quanto al primo motivo di impugnazione la motivazione che sorregge la decisione dei primi giudici è ineccepibile e non presenta alcuna manifesta illogicità.
In effetti è del tutto pacifico che il fratello RE avesse ottenuto un incarico universitario ed è altrettanto pacifico, perché precisato dallo stesso ricorrente, che nel mese di febbraio 2002 venne accreditata sul conto corrente DERE la somma di danaro corrispondente alla prestazione lavorativa effettuata. È altresì pacifico che l'RE comunicò la circostanza in famiglia. Dedurre da ciò che il fatto che TA RE fosse stato pagato costituiva patrimonio di conoscenza comune a tutti i familiari appare del tutto logico, visto che i due fratelli vivevano nella stessa casa insieme ai genitori.
D'altra parte, hanno ancora correttamente osservato i giudici di merito, in relazione anche al secondo motivo di impugnazione, TA MA prima di firmare la dichiarazione sostitutiva ed assumersi le relative responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato avrebbe avuto l'onere di informarsi su quanto gli era richiesto di dichiarare.
Si vuoi dire cioè che il ricorrente come aveva interpellato i suoi genitori sui redditi percepiti nel 2001, la stessa cosa avrebbe dovuto fare per gli eventuali redditi percepiti dal fratello. Insomma colui il quale si assume liberamente la responsabilità di effettuare una dichiarazione, ha il dovere di accertarsi della rispondenza al vero di ciò che dichiara.
Non è vero che in siffatte ipotesi si deve parlare di falso colposo non punibile perché il dolo dei delitti di falso, che è generico, consiste proprio nella consapevolezza di dichiarare una circostanza non veritiera;
consapevolezza riscontrabile anche in chi, pur avendo il dovere di accertarsi della veridicità dei fatti dichiarati, ometta di compiere tali accertamenti e non si astenga dal dichiarare fatti e circostanze che inevitabilmente non possono essere corrispondenti alla realtà.
Ma - ha aggiunto il ricorrente - il falso era innocuo perché la posizione in graduatoria del TA non sarebbe mutata anche se avesse dichiarato il reddito percepito dal fratello. La tesi non può essere accolta perché, risolvendo un contrasto di giurisprudenza verificatosi in un caso analogo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU. 27 novembre 2008, n. 6591 del 2009, Infanti, rv. 242152) hanno stabilito che integrano il delitto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ... indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio;
nel caso di specie si trattava DEammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Il principio affermato dalle Sezioni Unite è certamente applicabile anche nel caso di specie perché l'oggetto giuridico della norma incriminatrice è costituito dalla pubblica fede, lesa anche nel caso in cui la dichiarazione circa le fonti di reddito, seppure non decisiva ai fini DEottenimento della borsa di studio, sia tuttavia falsa.
D'altronde la penale rilevanza delle false dichiarazioni circa le condizioni di reddito, a prescindere dalla incidenza che esse possano avere sulle relative graduatorie per l'ottenimento dei benefici previsti, discende anche dalla prescrizione sulla obbligatoria osservanza, nella redazione della istanza di ammissione al concorso, delle previsioni di legge sulle autocertificazioni, che accordano rilevanza penale alle dichiarazioni non veritiere in genere (vedi per il principio affermato, sia pure in materia di istanza per ammissione al gratuito patrocinio, Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2008, Marino, rv. 239387). Insomma il reato di cui trattasi costituisce un reato di pura condotta, che prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto, e che in definitiva trova il suo fondamento nel dovere di lealtà del singolo cittadino verso le istituzioni. È, infatti, appena il caso di ricordare che il legislatore ha riconosciuto al cittadino il potere di rilasciare dichiarazioni sostitutive delle certificazioni documentali sia per snellire l'iter burocratico di numerosi procedimenti amministrativi, sia per semplificare i rapporti del cittadino stesso con la Pubblica Amministrazione;
naturalmente i maggiori poteri riconosciuti al cittadino devono trovare un corrispettivo nel dovere di lealtà dello stesso nei confronti delle istituzioni. Anche il secondo motivo è, pertanto, infondato.
È appena il caso di notare che la richiesta del Procuratore Generale non può trovare accoglimento perché vi è stata una sospensione della prescrizione pari a mesi cinque e giorni tre nel corso del dibattimento di secondo grado, cosicché il termine prescrizionale decorrerà soltanto il 3 luglio 2010.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010