CASS
Sentenza 10 agosto 2023
Sentenza 10 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/08/2023, n. 24387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24387 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 17521-2019 proposto da: LA NN, elettivamente domiciliato in Roma, via C. Mirabello 18, presso lo studio dell'avv. Umberto Richiello che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Paolo Bastianini come da procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro COLLEGIO REGIONALE GARANZIA ELETTORALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso Civile Sent. Sez. 2 Num. 24387 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 10/08/2023 Ric. 2019 n. 17521 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -2- l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2925/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, pubblicata in data 11/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2023 dal Consigliere Dott. PATRIZIA PAPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le memorie del ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. NI AM, candidato alla presidenza della giunta regionale della Toscana nelle elezioni del 31 maggio 2015 per la lista «Passione per la Toscana», propose opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione pronunciata nei suoi confronti dal Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Firenze;
con l’ordinanza gli era stato ingiunto il pagamento di Euro 64.475,42, a titolo di sanzione ex art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e 14 comma 6 della legge regionale Toscana 23 dicembre 2004 n. 74, per aver superato, per lo stesso ammontare, l’importo massimo di spesa prescritto dall’art. 14 comma 5 della stessa legge regionale n.74/2004. Con sentenza n.518/17, il Tribunale di Firenze respinse l’opposizione perché le spese eccedenti il limite massimo di legge erano comunque state sostenute da AM e non rilevava che queste spese fossero state destinate, in parte, anche alla propaganda della lista «Passione per la Toscana», considerato che la legge elettorale regionale prevedeva che il voto di lista si estendesse automaticamente al presidente. Ric. 2019 n. 17521 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -3- AM propose appello, rappresentando che la pronuncia violava il principio di pertinenza, affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel calcolo delle spese rilevanti ex art. 7 l. 515/1993 era necessario tener conto non della dichiarazione formale di spesa ma dello scopo effettivo per cui tali spese erano state sostenute;
aggiunse che il primo giudice aveva trascurato che l’elettore poteva, secondo l’art. 14 della legge regionale della Toscana n. 51/2014, optare per il voto disgiunto e ciò escludeva il nesso di necessaria pertinenza della spesa che era invece stata finalizzata alla pubblicità della sola lista. Accogliendo parzialmente l’impugnazione, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2925/2018, pubblicata in data 11/12/2018, rideterminò la sanzione nella minor somma di Euro 60.627,52, confermando la statuizione sulle spese di primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado. La Corte territoriale accertò infatti che la somma di Euro 3.847,50 era da imputare ai singoli candidati consiglieri regionali in quanto spesa a loro riferita, ma evidenziò pure che le altre spese sostenute per l’attività propagandistica in favore della lista «Passione per la Toscana» comunque dovessero essere imputate alle spese di campagna elettorale del candidato presidente, atteso che lo stesso art. 14 comma 3 legge reg. Toscana 74/04 ne distingueva la posizione;
secondo quest’articolo, infatti, le spese sostenute per la propaganda elettorale in favore di una lista potevano essere «computate tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota, se a ciascuno riferibili, ad eccezione del candidato alla carica di presidente della giunta regionale»; aggiunse infine che comunque l’attività propagandistica svolta a favore della lista «Passione per la Toscana» non faceva alcun riferimento alla possibilità di voto disgiunto. Ric. 2019 n. 17521 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -4- Avverso questa sentenza ha spiegato ricorso per cassazione AM NI per un unico motivo a cui ha resistito con controricorso il Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Firenze. Fissata per la trattazione in camera di consiglio, la causa è stata poi rimessa alla pubblica udienza, in applicazione dell’art. 380 bis, comma terzo, cod.proc.civ., perché la decisione della controversia implicava la ricostruzione del sistema dei limiti delle spese di propaganda elettorale come previste dai commi 5 e 5 bis dell’art. 14 della legge reg. Toscana n. 74/2004 in mancanza di precedenti specifici. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 7 l.515/1993 (erroneamente indicata in ricorso come legge regionale della Toscana), nonché degli artt. 14 della legge reg. della Toscana n. 74/2004 e 14 della legge reg. della Toscana n. 51/2014. Ha sostenuto in particolare che la Corte d’appello avrebbe erroneamente imputato, in via automatica, le spese sostenute per la lista elettorale «Passione per la Toscana» come spese direttamente attribuibili alla sua candidatura a presidente della giunta regionale, nonostante l’espressa previsione, nella legge elettorale regionale, della possibilità del voto disgiunto;
ha pure rimarcato che non era rilevante, come invece ritenuto dalla Corte d’appello, il mancato riferimento in propaganda alla possibilità di voto disgiunto perché non esiste alcun obbligo normativo che imponga ai candidati di evidenziare agli elettori questa facoltà prevista per legge. 1.1. Il motivo è infondato. Costituisce accertamento di fatto non più sindacabile che le spese per cui è giudizio, nell’ammontare di Euro 102.188,58, finalizzate alla Ric. 2019 n. 17521 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -5- propaganda della lista «Passione Toscana» (che presentava il ricorrente AM quale candidato alla presidenza della giunta) siano state tutte sostenute dallo stesso AM: dalla documentazione in atti – così scrive la Corte d’appello – risulta che tutte le operazioni di finanziamento della lista «Passione per la Toscana» indicavano al contempo AM quale candidato alla presidenza di giunta. Ciò posto, deve considerarsi in diritto che ciascun candidato deve presentare, ai sensi del comma 6 dell’art. 7 l. 515/1993, entro tre mesi dalla proclamazione, la dichiarazione di cui all'art. 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, con le informazioni previste da tale legge concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte;
alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. L’art. 15 della stessa legge prevede l’applicazione di una sanzione in caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati e in caso di comunicazione non esatta. Ai candidati ai consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario si applica questa stessa legge n.515/93, per effetto del richiamo operato dall'art. 5 della legge 23 febbraio 1995 n. 43 (cfr. Cassazione civile, sez. I, 15/12/2004, n. 23377). Ciò precisato, la legge reg. Toscana n. 74/2004 disciplina in particolare le spese per la campagna elettorale relativa alle elezioni per il consiglio regionale e per l'elezione del presidente della giunta regionale della Toscana. Per quel che qui rileva, l’art. 14 prevede i limiti di spesa per ciascun candidato e per il candidato alla presidenza della giunta, Ric. 2019 n. 17521 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -6- stabilendo, al comma primo, che per i candidati regionali il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.000,00 e, al comma quinto, che le spese di ciascun candidato alla carica di presidente della giunta regionale non possano «superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro centodiecimila incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,005 per ogni elettore della Regione». Deve quindi ancora considerarsi che, secondo la regola generale stabilita dal comma 2 dell’art. 7 l. 515/1993, le spese per la propaganda elettorale, «anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati», sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, «esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato» o il partito di appartenenza. A questa regola deve aggiungersi la previsione del comma 3 dell’art. 14 della legge reg. Toscana n. 74/2004, secondo cui «le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite a singoli candidati […] ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, tra le spese dei candidati stessi, eventualmente pro quota;
tali spese sono quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti)». Con questa norma aggiuntiva, il legislatore regionale ha inteso ricondurre all’ammontare della spesa della campagna di ciascun candidato anche quanto sostenuto da soggetto terzo rispetto al candidato, in riferimento allo scopo della spesa, perché altrimenti la obbligatorietà della trasparenza del tetto sarebbe stata facilmente eludibile da ciascuno, servendosi dell’apporto di un terzo. Ric. 2019 n. 17521 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -7- Il ricorrente ha proprio invocato questo terzo comma, individuando nella prescrizione la fonte della «regola di pertinenza». Questo terzo comma, in effetti, non è applicabile – per esplicita previsione - al candidato alla presidenza («ad eccezione del candidato alla carica di presidente della giunta regionale», dice la norma), nel senso che le spese sostenute dalla lista o dal partito non sono imputate al tetto di spesa del presidente. L’eccezione del comma 3 si spiega così: poiché per l’art. 14 comma 2 della Legge regionale Toscana 26/09/2014 n. 51 «nel caso in cui l’elettrice e l’elettore traccino un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore della candidata o candidato presidente della giunta regionale a quella lista collegato», è di fatto imprescindibile che la pubblicità della lista per ciascun candidato rechi con sé la pubblicità per il candidato presidente, il cui nome addirittura compare nel simbolo;
in tal senso computare nel tetto di spesa del presidente anche gli importi spesi indirettamente per la sua pubblicità avrebbe significato di fatto imputare a lui l’intera spesa di ciascun candidato della sua lista, riducendo notevolmente il tetto delle sue spese come fissato dal comma 5. Ciò precisato, deve tuttavia considerarsi che nella specie comunque si discute unicamente di spese accertate come direttamente sostenute da AM quale candidato presidente, non da una lista o da un partito. In tal senso, l’eccezione prevista dal terzo comma come invocata dal ricorrente non è significativa in quanto disciplina l’ipotesi inversa (l’imputazione al tetto del candidato di spese non da lui sostenute) con una finalità tutta differente (imputare comunque al singolo che se ne avvantaggi anche le spese del gruppo di appartenenza); peraltro, in Ric. 2019 n. 17521 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -8- quanto eccezione alla regola generale contenuta al comma 2 dell’art. 7 l. 515/1993, la norma è certamente di stretta interpretazione. Pertanto, deve ritenersi che nel limite di spesa di AM ricorrente debbano essere certamente computate anche le spese per la propaganda della lista in quanto da lui sostenute e, allo stesso tempo, in quanto finalizzate anche alla propaganda di sé stesso quale presidente, perché, come rilevato dalla Corte, nel simbolo della lista era indicato anche il suo nome quale candidato presidente. Conseguentemente, il calcolo anche dell’importo destinato alla propaganda della lista nel tetto di spesa da lui sostenibile secondo l’art. 14 comma 5 L.r. Toscana 74/04 è certamente corretto e conforme sia all’invocato principio di pertinenza che al principio generale affermato dal comma 2 dell’art. 7 l.513/93. A queste considerazioni può ancora aggiungersi che il fatto che la campagna per la lista e per il presidente sia congiunta è stato comunque tenuto in conto dal legislatore regionale che, per il candidato presidente, al comma 5 dell’art. 14 ha in conseguenza fissato un maggiore importo massimo (Euro 110.000 ulteriormente aumentato con un moltiplicatore per numero di elettori, rispetto al tetto di Euro 30.000 di ciascun candidato); escludere, allora, pure le spese sostenute per la lista implicherebbe rendere il tetto del candidato presidente di fatto ancora più elevato, perché le spese sostenute per la lista non verrebbero computate seppure aventi lo stesso fine (e già, come detto, il candidato presidente beneficia dell’eccezione del comma 3 dell’art. 14, per cui non gli sono imputate le spese che, seppure indirettamente promuovano anche lui quale presidente, siano state sostenute non da lui ma dalla lista o dal gruppo di appartenenza). Diversamente non significa la possibilità di voto disgiunto concessa all’elettore: la manifestazione del voto disgiunto attiene a Ric. 2019 n. 17521 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -9- fase successiva alla propaganda in cui invece rileva unicamente il messaggio diretto a promuovere la lista o un candidato;
sostenendo le spese di propaganda per la lista, allora, il ricorrente ha certamente promosso anche sé stesso quale presidente indicato da quella stessa lista. Il precedente di Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3879 del 2008 non è pertinente perché concerne non un candidato alla presidenza della giunta e, quindi, non utile alla ricostruzione della disciplina peculiare suesposta, con cui – come detto - è stato già considerato dal legislatore regionale che la pubblicità del candidato presidente è inscindibilmente connessa alla pubblicità della lista per ciascun candidato. 2. Il ricorso è, perciò, respinto. La novità della questione trattata giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensando interamente le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione
- ricorrente -
contro COLLEGIO REGIONALE GARANZIA ELETTORALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso Civile Sent. Sez. 2 Num. 24387 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 10/08/2023 Ric. 2019 n. 17521 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -2- l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2925/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, pubblicata in data 11/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2023 dal Consigliere Dott. PATRIZIA PAPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le memorie del ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. NI AM, candidato alla presidenza della giunta regionale della Toscana nelle elezioni del 31 maggio 2015 per la lista «Passione per la Toscana», propose opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione pronunciata nei suoi confronti dal Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Firenze;
con l’ordinanza gli era stato ingiunto il pagamento di Euro 64.475,42, a titolo di sanzione ex art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e 14 comma 6 della legge regionale Toscana 23 dicembre 2004 n. 74, per aver superato, per lo stesso ammontare, l’importo massimo di spesa prescritto dall’art. 14 comma 5 della stessa legge regionale n.74/2004. Con sentenza n.518/17, il Tribunale di Firenze respinse l’opposizione perché le spese eccedenti il limite massimo di legge erano comunque state sostenute da AM e non rilevava che queste spese fossero state destinate, in parte, anche alla propaganda della lista «Passione per la Toscana», considerato che la legge elettorale regionale prevedeva che il voto di lista si estendesse automaticamente al presidente. Ric. 2019 n. 17521 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -3- AM propose appello, rappresentando che la pronuncia violava il principio di pertinenza, affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel calcolo delle spese rilevanti ex art. 7 l. 515/1993 era necessario tener conto non della dichiarazione formale di spesa ma dello scopo effettivo per cui tali spese erano state sostenute;
aggiunse che il primo giudice aveva trascurato che l’elettore poteva, secondo l’art. 14 della legge regionale della Toscana n. 51/2014, optare per il voto disgiunto e ciò escludeva il nesso di necessaria pertinenza della spesa che era invece stata finalizzata alla pubblicità della sola lista. Accogliendo parzialmente l’impugnazione, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2925/2018, pubblicata in data 11/12/2018, rideterminò la sanzione nella minor somma di Euro 60.627,52, confermando la statuizione sulle spese di primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado. La Corte territoriale accertò infatti che la somma di Euro 3.847,50 era da imputare ai singoli candidati consiglieri regionali in quanto spesa a loro riferita, ma evidenziò pure che le altre spese sostenute per l’attività propagandistica in favore della lista «Passione per la Toscana» comunque dovessero essere imputate alle spese di campagna elettorale del candidato presidente, atteso che lo stesso art. 14 comma 3 legge reg. Toscana 74/04 ne distingueva la posizione;
secondo quest’articolo, infatti, le spese sostenute per la propaganda elettorale in favore di una lista potevano essere «computate tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota, se a ciascuno riferibili, ad eccezione del candidato alla carica di presidente della giunta regionale»; aggiunse infine che comunque l’attività propagandistica svolta a favore della lista «Passione per la Toscana» non faceva alcun riferimento alla possibilità di voto disgiunto. Ric. 2019 n. 17521 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -4- Avverso questa sentenza ha spiegato ricorso per cassazione AM NI per un unico motivo a cui ha resistito con controricorso il Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Firenze. Fissata per la trattazione in camera di consiglio, la causa è stata poi rimessa alla pubblica udienza, in applicazione dell’art. 380 bis, comma terzo, cod.proc.civ., perché la decisione della controversia implicava la ricostruzione del sistema dei limiti delle spese di propaganda elettorale come previste dai commi 5 e 5 bis dell’art. 14 della legge reg. Toscana n. 74/2004 in mancanza di precedenti specifici. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 7 l.515/1993 (erroneamente indicata in ricorso come legge regionale della Toscana), nonché degli artt. 14 della legge reg. della Toscana n. 74/2004 e 14 della legge reg. della Toscana n. 51/2014. Ha sostenuto in particolare che la Corte d’appello avrebbe erroneamente imputato, in via automatica, le spese sostenute per la lista elettorale «Passione per la Toscana» come spese direttamente attribuibili alla sua candidatura a presidente della giunta regionale, nonostante l’espressa previsione, nella legge elettorale regionale, della possibilità del voto disgiunto;
ha pure rimarcato che non era rilevante, come invece ritenuto dalla Corte d’appello, il mancato riferimento in propaganda alla possibilità di voto disgiunto perché non esiste alcun obbligo normativo che imponga ai candidati di evidenziare agli elettori questa facoltà prevista per legge. 1.1. Il motivo è infondato. Costituisce accertamento di fatto non più sindacabile che le spese per cui è giudizio, nell’ammontare di Euro 102.188,58, finalizzate alla Ric. 2019 n. 17521 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -5- propaganda della lista «Passione Toscana» (che presentava il ricorrente AM quale candidato alla presidenza della giunta) siano state tutte sostenute dallo stesso AM: dalla documentazione in atti – così scrive la Corte d’appello – risulta che tutte le operazioni di finanziamento della lista «Passione per la Toscana» indicavano al contempo AM quale candidato alla presidenza di giunta. Ciò posto, deve considerarsi in diritto che ciascun candidato deve presentare, ai sensi del comma 6 dell’art. 7 l. 515/1993, entro tre mesi dalla proclamazione, la dichiarazione di cui all'art. 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, con le informazioni previste da tale legge concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte;
alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. L’art. 15 della stessa legge prevede l’applicazione di una sanzione in caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati e in caso di comunicazione non esatta. Ai candidati ai consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario si applica questa stessa legge n.515/93, per effetto del richiamo operato dall'art. 5 della legge 23 febbraio 1995 n. 43 (cfr. Cassazione civile, sez. I, 15/12/2004, n. 23377). Ciò precisato, la legge reg. Toscana n. 74/2004 disciplina in particolare le spese per la campagna elettorale relativa alle elezioni per il consiglio regionale e per l'elezione del presidente della giunta regionale della Toscana. Per quel che qui rileva, l’art. 14 prevede i limiti di spesa per ciascun candidato e per il candidato alla presidenza della giunta, Ric. 2019 n. 17521 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -6- stabilendo, al comma primo, che per i candidati regionali il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.000,00 e, al comma quinto, che le spese di ciascun candidato alla carica di presidente della giunta regionale non possano «superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro centodiecimila incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,005 per ogni elettore della Regione». Deve quindi ancora considerarsi che, secondo la regola generale stabilita dal comma 2 dell’art. 7 l. 515/1993, le spese per la propaganda elettorale, «anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati», sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, «esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato» o il partito di appartenenza. A questa regola deve aggiungersi la previsione del comma 3 dell’art. 14 della legge reg. Toscana n. 74/2004, secondo cui «le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite a singoli candidati […] ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, tra le spese dei candidati stessi, eventualmente pro quota;
tali spese sono quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti)». Con questa norma aggiuntiva, il legislatore regionale ha inteso ricondurre all’ammontare della spesa della campagna di ciascun candidato anche quanto sostenuto da soggetto terzo rispetto al candidato, in riferimento allo scopo della spesa, perché altrimenti la obbligatorietà della trasparenza del tetto sarebbe stata facilmente eludibile da ciascuno, servendosi dell’apporto di un terzo. Ric. 2019 n. 17521 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -7- Il ricorrente ha proprio invocato questo terzo comma, individuando nella prescrizione la fonte della «regola di pertinenza». Questo terzo comma, in effetti, non è applicabile – per esplicita previsione - al candidato alla presidenza («ad eccezione del candidato alla carica di presidente della giunta regionale», dice la norma), nel senso che le spese sostenute dalla lista o dal partito non sono imputate al tetto di spesa del presidente. L’eccezione del comma 3 si spiega così: poiché per l’art. 14 comma 2 della Legge regionale Toscana 26/09/2014 n. 51 «nel caso in cui l’elettrice e l’elettore traccino un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore della candidata o candidato presidente della giunta regionale a quella lista collegato», è di fatto imprescindibile che la pubblicità della lista per ciascun candidato rechi con sé la pubblicità per il candidato presidente, il cui nome addirittura compare nel simbolo;
in tal senso computare nel tetto di spesa del presidente anche gli importi spesi indirettamente per la sua pubblicità avrebbe significato di fatto imputare a lui l’intera spesa di ciascun candidato della sua lista, riducendo notevolmente il tetto delle sue spese come fissato dal comma 5. Ciò precisato, deve tuttavia considerarsi che nella specie comunque si discute unicamente di spese accertate come direttamente sostenute da AM quale candidato presidente, non da una lista o da un partito. In tal senso, l’eccezione prevista dal terzo comma come invocata dal ricorrente non è significativa in quanto disciplina l’ipotesi inversa (l’imputazione al tetto del candidato di spese non da lui sostenute) con una finalità tutta differente (imputare comunque al singolo che se ne avvantaggi anche le spese del gruppo di appartenenza); peraltro, in Ric. 2019 n. 17521 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -8- quanto eccezione alla regola generale contenuta al comma 2 dell’art. 7 l. 515/1993, la norma è certamente di stretta interpretazione. Pertanto, deve ritenersi che nel limite di spesa di AM ricorrente debbano essere certamente computate anche le spese per la propaganda della lista in quanto da lui sostenute e, allo stesso tempo, in quanto finalizzate anche alla propaganda di sé stesso quale presidente, perché, come rilevato dalla Corte, nel simbolo della lista era indicato anche il suo nome quale candidato presidente. Conseguentemente, il calcolo anche dell’importo destinato alla propaganda della lista nel tetto di spesa da lui sostenibile secondo l’art. 14 comma 5 L.r. Toscana 74/04 è certamente corretto e conforme sia all’invocato principio di pertinenza che al principio generale affermato dal comma 2 dell’art. 7 l.513/93. A queste considerazioni può ancora aggiungersi che il fatto che la campagna per la lista e per il presidente sia congiunta è stato comunque tenuto in conto dal legislatore regionale che, per il candidato presidente, al comma 5 dell’art. 14 ha in conseguenza fissato un maggiore importo massimo (Euro 110.000 ulteriormente aumentato con un moltiplicatore per numero di elettori, rispetto al tetto di Euro 30.000 di ciascun candidato); escludere, allora, pure le spese sostenute per la lista implicherebbe rendere il tetto del candidato presidente di fatto ancora più elevato, perché le spese sostenute per la lista non verrebbero computate seppure aventi lo stesso fine (e già, come detto, il candidato presidente beneficia dell’eccezione del comma 3 dell’art. 14, per cui non gli sono imputate le spese che, seppure indirettamente promuovano anche lui quale presidente, siano state sostenute non da lui ma dalla lista o dal gruppo di appartenenza). Diversamente non significa la possibilità di voto disgiunto concessa all’elettore: la manifestazione del voto disgiunto attiene a Ric. 2019 n. 17521 sez. S2 - ud. 31-01-2023 -9- fase successiva alla propaganda in cui invece rileva unicamente il messaggio diretto a promuovere la lista o un candidato;
sostenendo le spese di propaganda per la lista, allora, il ricorrente ha certamente promosso anche sé stesso quale presidente indicato da quella stessa lista. Il precedente di Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3879 del 2008 non è pertinente perché concerne non un candidato alla presidenza della giunta e, quindi, non utile alla ricostruzione della disciplina peculiare suesposta, con cui – come detto - è stato già considerato dal legislatore regionale che la pubblicità del candidato presidente è inscindibilmente connessa alla pubblicità della lista per ciascun candidato. 2. Il ricorso è, perciò, respinto. La novità della questione trattata giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensando interamente le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione