Sentenza 5 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di responsabilità da reato degli enti, per l'emissione del decreto di condanna alla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non è necessario l'invio dell'informazione di garanzia, richiesta dall'art. 369 cod. proc. pen., solo allorché il pubblico ministero debba compiere un atto al quale ha diritto di assistere il difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2017, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2017 |
Testo completo
02364-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/12/2017 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: n.1407/14 SENTENZA Dott. Rocco Marco BLAIOTTA - Presidente - - Consigliere - NARDIN Dott. Maura Dott. Gabriella - Consigliere rel.- CAPPELLO Dott. Vincenzo PEZZELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE n. 23225/2017 Dott. Giuseppe PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI IT AU C. s.n.c., in persona del legale rappresentante avverso il provvedimento del G.I.P. del TRIBUNALE di TORINO in data 07/04/2017 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Mari- lia DI NARDO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Q Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 07/04/2017, il G.i.p. del Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto di condanna emesso dal G.i.p. del Tribunale di Pinerolo, proposta dal difensore di fiducia della s.n.c. LI CH IO C., ente al quale il decreto era stato notificato ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 231 del 2001, per difetto di un atto di costituzione ai sensi dell'art. 39 co. 2 d.lgs. 231 citato, e sul rilievo che la procura speciale era stata conferita al solo fine di proporre opposizione ex art. 461 cod. proc. pen. e non di costituirsi nel processo.
2. La difesa dell'ente ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge, rilevando che il decreto penale non conteneva l'informazione di garanzia, cosicché, sulla scorta dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, i poteri difensivi dell'ente non potevano considerarsi limitati dalla mancata costituzione a norma dell'art. 39 del d.lgs. 231 del 2001. In particolare, quanto al contenuto dell'informazione di garanzia, la difesa ha richiamato l'art. 57 del decreto da ultimo citato, a tenore del quale essa deve contenere l'invito a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento la parte deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto stesso. Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio, rilevando l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data 22 dicembre 2014, essendosi il reato presupposto consumato il 22 dicembre del 2009, a fronte di un decreto penale notificato solo il 04 ottobre 2016, senza effetto interruttivo del decorso del relativo termine. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Nel provvedimento impugnato, il G.i.p. torinese ha ritenuto che - in tema di responsabilità dell'ente da reato l'esercizio dei diritti di difesa, in qualsiasi fase del procedimento a suo carico, è subordinato all'atto formale di costituzione a norma dell'art. 30 del d.lgs. 231 del 2001, con conseguente inammissibilità dell'attività difensiva eventualmente espletata e che tale preclusione è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Quel giudice ha, in sostanza, operato una interpretazione delle norme suffragata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la presenza 2 dell'ente nel processo si differenzia da quella dell'imputato persona fisica, la regola di cui al richiamato art. 39 evocando una formalizzazione della partecipazione al processo più simile, pur con le debite distinzioni, a quella delle altre parti private del processo.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato.
4. Parte ricorrente ha proposto una lettura del precedente giurisprudenziale citato anche dal G.i.p. per nulla coerente con i principi di diritto in quella sede enunciati. Il Supremo Collegio (cfr. Sez. U., sentenza n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni), nell'occorso, era stato chiamato a dirimere un contrasto insorto tra le sezioni semplici in ordine alla specifica questione se, in materia di responsabilità degli enti da reato, fosse ammissibile la richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. avverso il decreto di sequestro preventivo, proposta dal difensore di fiducia dell'ente, in difetto della previa formale costituzione a norma dell'art. 39 del d.lgs. n. 231 del 2001, dando al quesito risposta affermativa, con alcune precisazioni che assumono rilievo dirimente ai fini d'interesse. In quella sede, infatti, la Corte ha premesso che nessuna delle due principali tesi all'origine del contrasto di giurisprudenza (vale a dire: diritto incondizionato dell'ente indagato alla nomina di un difensore di fiducia per l'esercizio di tutte le facoltà difensive, a prescindere dalla costituzione nel procedimento;
negazione di qualsiasi legittimazione del difensore di fiducia eventualmente nominato dal rappresentante legale dell'ente, ove non effettuata nel contesto della dichiarazione di costituzione ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 231/2000) consentiva da sola di delineare un quadro ricostruttivo della materia, del tutto coerente anche con la disciplina del codice di rito, pure espressamente richiamata, in quanto compatibile, dagli art. 34 e 35 del decreto n. 231, in tema di diritti difensivi dell'imputato (estesi ex lege all'indagato dall'art. 61, cod. proc. pen.). Restava, infatti, irrisolto il profilo del modo attraverso il quale l'ente che si trovi ad essere destinatario di attività di indagine in relazione alla quale è sancito il diritto del difensore fiduciario di assistere con immediatezza da parametrare alla indifferibilità dell'atto stesso prestando la propria, a volte non secondaria, attività professionale, possa in concreto esercitare tale diritto, che rimanda direttamente ad una tutela che la Costituzione (art. 24 Cost.) vuole "inviolabile">>. -Ribadita la centralità per la definizione della "rappresentanza dell'ente" - dell'art. 39 del decreto n. 231, la Corte ne ha sottolineato l'inequivocabile tenore letterale, rilevando al contempo come, al primo comma, il legislatore abbia inteso dare visibilità concreta ad un soggetto altrimenti non dotato della fisicità propria dell'imputato/indagato; al secondo, tracciare un 3 percorso la cui opzionabilità va puntualizzata. L'ente, cioè, per mezzo del suo rappresentante legale può scegliere se intenda o meno partecipare al procedimento, ma nel primo caso è tenuto a seguire un percorso procedimentale inderogabile che è quello della costituzione mediante il deposito della dichiarazione: la quale è finalizzata, per l'appunto, a "presentare" l'ente anche nelle vicende modificative eventuali e successive - ossia a far emergere elementi che sono certamente il frutto della sua autonomia negoziale e che, per questo, il legislatore chiede siano ... formalizzati già nel procedimento>>. Pertanto, se pure debba cogliersi, nella definizione di tale modalità partecipativa, un richiamo alla posizione delle parti private, come chiaramente desumibile dal fatto che la procura richiesta per la costituzione è quella (ex art. 100 cod. proc. pen.) espressamente disciplinata per le figure della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, tuttavia tali analogie non possono essere spinte oltremisura, sino ad una assimilabilità a tali figure di quella dell'ente nel procedimento, non essendovi evidenze normative, ad esempio, che consentano di affermare che il responsabile civile abbia diritto alla nomina di un difensore di ufficio se non si costituisce ovvero che fosse soggetto alla dichiarazione di contumacia, a differenza di quanto previsto per l'ente indagato>>. Nel ricostruire il sistema di rappresentanza dell'ente nel procedimento penale, Supremo Collegio ha sottolineato la peculiarità della posizione di tale soggetto, rispetto all'imputato/persona fisica, ricollegandola alla complessità soggettiva e alla necessaria articolazione di un procedimento formativo della sua volontà (anche attraverso organi collegiali) e alla necessità di garantirne una rappresentanza il più possibile scevra da sospetti di inquinamenti o conflitti d'interesse (il riferimento è all'art. 39 co. 1 d.lgs. 231/2001 che disciplina proprio il caso di rappresentante legale che sia anche imputato del reato presupposto). Cosicché, in difetto dei previsti adempimenti, l'ente viene a trovarsi in una posizione, solo parzialmente riecheggiante quella delle parti private (le quali o si costituiscono o non godono di altra veste per interloquire, la loro presenza nel processo avendo natura eventuale ed essendo finalizzata alla tutela di interessi privati); poiché esso ... resta un soggetto indagato e in tale veste è non solo destinatario di tutte le iniziative del pubblico ministero finalizzate all'eventuale attivazione del processo ma anche, ineludibilmente, di tutte le garanzie assicurate a quest'ultimo>>, da intendersi realizzate, queste ultime, nella ottica della effettività di una difesa piena e non sospetta di contaminazioni, o attraverso il difensore di fiducia oppure, in mancanza di tale atto, attraverso la nomina del difensore di ufficio. 4 Il passaggio motivazionale più rilevante, tuttavia, ai fini del presente esame, resta quello in cui la Corte evidenzia la necessità che il sistema di rappresentanza (e la correlata effettività della difesa tecnica) dell'ente così delineato sia ulteriormente integrato in via interpretativa con riferimento a quei passaggi procedimentali in cui lo schema rischia di rimanere un flatus vocis perché di fatto la rapidità e la sorpresa della iniziativa investigativa del pubblico ministero non renderebbero effettiva la possibilità dell'ente di realizzare una utile opzione per la costituzione nel procedimento, a volte subordinata, in base alle dimensioni e configurazione dell'ente stesso, anche ad attivazione di organi consiliari e alla espressione di volontà collegiali che richiedono tempi tecnici di qualche apprezzabilità>>. Il rinvio, nella sentenza in commento, è agli atti c.d. a sorpresa o comunque caratterizzati da rapidità e urgenza nella rispettiva esecuzione, con riferimento soprattutto alla fase iniziale del procedimento nella quale l'ente non ha avuto, a volte, neppure sentore della pendenza delle indagini a proprio carico o comunque lo ha avuto in termini tali da non consentirgli di fatto il ricorso alla procedura ex art. 39 in tempo utile per l'esercizio delle facoltà di reazione>> e, comunque, a tutte le ipotesi assimilabili, in cui è indubbio che la nomina del difensore di fiducia da parte del legale rappresentante dell'ente, secondo il disposto dell'art. 96 cod. proc. pen., abilita quello al pieno esercizio delle facoltà descritte dalle norme di volta in volta considerate. E, in linea di principio, secondo il Supremo Collegio, detta nomina - anche a prescindere dalla costituzione nel procedimento - legittima il difensore di fiducia ... alle ulteriori e connesse iniziative nell'interesse dell'ente quali l'attivazione delle procedure di impugnazione cautelare, non meno connotate da urgenza, con esercizio di poteri che non possono essere meno ampi di quelli riconoscibili, nello stesso frangente, al difensore di ufficio che fosse designato in assenza della nomina del difensore di fiducia>>. Il sistema così ricostruito incontra, tuttavia, il limite oggettivo degli atti personalissimi (sottratti comunque al difensore tecnico), ma anche quello, di tipo cronologico, che configura una concatenazione delle due realtà procedimentali descritte, rappresentato dal disposto di cui all'art. 57 del d.lgs. 231 del 2001: detta norma, infatti, stabilisce che l'informazione di garanzia all'ente contiene, tra l'altro, l'avvertimento che, per partecipare al procedimento, deve depositare la dichiarazione di cui all'art. 39, comma 2. La regola citata vale, cioè, a giudizio delle Sezioni Unite (e per come espressamente affermato da quel giudice) a rendere ... tracciabile la situazione procedimentale a partire dalla quale l'urgenza della reazione difensiva non può più prevalere - restringendola - sull'area della operatività dell'art. 39 d.lgs. cit., il quale torna così a presidiare con le proprie regole l'incedere della fase ...>>, atteso che l'informazione di garanzia ... serve 5 ge ad allertare l'ente circa gli oneri partecipativi al procedimento, una sorta di messa in mora per effetto della quale quello può venirsi a trovare nella condizione di non versare più nella situazione della imprevedibilità e della urgenza della reazione>> che la Corte ha ritenuto incompatibili con i tempi della costituzione nel procedimento. conIn altri termini, se la notificazione dell'informazione di garanzia l'avvertimento formale dell'onere di cui all'art. 39 - avviene con una cadenza temporale diversa, perché successiva ad esempio all'atto urgente, allora non può dirsi che la notificazione della informazione di garanzia abbia prodotto l'effetto sollecitatorio che le è proprio e che varrebbe a far evaporare quella condizione di sorpresa che si pretende ... di tutelare. Questa condizione resta cioè pienamente integrata e le esigenze difensive dell'ente non può richiedersi siano esplicate dal procuratore di un soggetto già costituito nel procedimento, perché in tal caso non godrebbero di una tutela effettiva, per la impossibilità del verificarsi della condizione>>. In conclusione, secondo il Supremo Collegio, il difensore di fiducia dell'ente munito di regolare procura conserva ... tutte le facoltà connesse con il mandato, solo prima della costituzione dell'ente, per l'espletamento dei diritti correlati alle attività della parte pubblica che si presentino col carattere della imprevedibilità e della urgenza>>, la legittimazione di quel difensore essendo naturalmente destinata ad essere validata dalla successiva costituzione dell'ente che confermi, nella relativa dichiarazione, la sua nomina. Viceversa, ... nei casi diversi da quelli appena evocati e segnatamente, tra l'altro, in tutti i frangenti e i segmenti procedimentali che seguono l'informazione di garanzia contenente l'avvertimento della necessità della costituzione per partecipare al procedimento, il mancato esercizio di tale onere deve essere ritenuto come una precisa opzione processuale che vale a incidere negativamente, travolgendola ex lege, anche sulla legittimazione del difensore di fiducia, i cui poteri restano incapaci di produrre effetti procedimentali, con il conseguente subentro di quelli del - a questo punto indispensabile - difensore di ufficio>>.
5. Così richiamati i principi formulati dalle Sezioni Unite, nel recente arresto giurisprudenziale, deve innanzitutto rilevarsi che parte ricorrente ne ha proposto una lettura estensiva, tuttavia manifestamente infondata, proprio alla luce delle premesse operate dal giudice di legittimità, con riferimento allo speciale statuto della rappresentanza e difesa tecnica fiduciaria dell'ente nel procedimento penale e del netto discrimine delineato con specifico riferimento agli atti imprevedibili ed urgenti. In altri termini, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover armonizzare con il principio inviolabile di difesa quello della necessaria preventiva costituzione in giudizio per l'esercizio delle prerogative difensive ricollegabili alla nomina 6 fiduciaria di un difensore, in base al chiaro disposto di cui all'art. 39 d.lgs. 231 del 2001 che resta, tuttavia, cardine del sistema delineato dal legislatore del 2001. Tale armonizzazione hanno ritenuto di ricercare nella ipotesi specifica del compimento di atti che, per loro natura, vanificherebbero di fatto una effettiva esplicazione di quelle prerogative difensive, anche in questo caso individuando un preciso discrimine cronologico, a seconda che l'ente abbia o meno ricevuto l'informazione di garanzia. Cosicché, ove un atto indifferibile e urgente sia stato preceduto da tale informazione (che, si ricorda, per l'ente deve essere corredato anche dell'avvertimento che, per partecipare al procedimento, deve essere depositata la dichiarazione di cui all'art. 39 co. 2, secondo quanto previsto dall'art. 57 dello stesso d.lgs. 231 del 2001), la soluzione resta quella della necessaria, preventiva costituzione nel procedimento;
allorché, invece, tale sorta di "messa in mora" sulle successive strategie processuali dell'ente non vi sia stata, allora il difensore di fiducia, nominato dal rappresentante legale dell'ente non costituito nel procedimento, deve ritenersi legittimato ad assumere iniziative nell'interesse dell'ente connotate da urgenza, con esercizio di poteri che non potranno essere meno ampi di quelli riconoscibili, nello stesso frangente, al difensore di ufficio che fosse designato in assenza della nomina del difensore di fiducia.
6. Nel caso all'esame, non può dubitarsi del fatto che si versi al di fuori delle situazioni individuate in termini generali dal giudice di legittimità: il decreto di condanna, infatti, così come lo speciale strumento di impugnazione previsto dall'art. 461, cod. proc. pen., non riproduce quella sequenza temporale propria dell'atto indifferibile e urgente al quale le Sezioni Unite hanno fatto espresso riferimento, cosicché deve ritenersi del tutto inconferente uno scrutinio del momento in cui l'ente abbia avuto conoscenza del procedimento, avendo la parte esercitato una precisa opzione processuale (non costituirsi nel procedimento), tale da travolgere la legittimazione del difensore di fiducia, i cui poteri non possono produrre effetti procedimentali, con conseguente legittimità della nomina di un difensore d'ufficio. La decisione impugnata deve, pertanto, considerarsi del tutto coerente con tali principi, a nulla rilevando il mancato invio dell'informazione di garanzia (richiesta dall'art. 369 cod. proc. pen. solo allorché il P.M. debba compiere un atto al quale ha diritto di assistere il difensore) o della informazione di cui al successivo art. 369 bis, atteso che, nel caso concreto, è stato notificato all'ente il decreto di applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 64 del d.lgs. 231 del 2001; e parimenti irrilevante l'omesso avviso delle formalità di partecipazione al procedimento, previsto dall'art. 57 d.lgs. 231 del 2001 solo nel caso di invio di informazione di garanzia. 7 де 7. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La richiesta di emissione di decreto che applica la sanzione pecuniaria all'ente deve, intanto, ritenersi atto interruttivo ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231 del 2001, in quanto contiene la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'art. 59, norma che rinvia, infatti, direttamente all'art. 405 cod. proc. pen., che riguarda per l'appunto gli atti d'esercizio dell'azione penale. Sicché, ove essa intervenga entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, d.lgs. 231 del 2001 [cfr. sez. 2, n. 10822 del 15/12/2011 Ud. (dep. 20/03/2012), Rv. 256705; sez. 5 n. 50102 del 22/09/2015, Rv. 265588]. Nel caso in esame, deve peraltro rilevarsi che il decreto che ha applicato la sanzione pecuniaria è stato emesso il 19 luglio 2012 (e depositato il successivo 20 luglio 2012), senza che possa assumere alcun rilievo la data della sua notificazione [cfr., sul punto specifico, sez. 4, n. 40281 del 26/09/2007, Rv. 237885; sez. 3 n. 26732 del 05/03/2015, Rv. 264030 (in fattispecie in cui la Corte ha addirittura ritenuto l'effetto interruttivo dalla data di emissione, anche per il caso in cui l'atto non sia mai stato notificato all'imputato o venga successivamente revocato); n. 1460 del 28/11/2012 Ud. (dep. 11/01/2013), Rv. 254267]. Cosicché, tenuto conto dell'art. 22 del d.lgs. 231 del 2001 e della data di commissione del reato presupposto (22 dicembre 2009 - denuncia del 29 gennaio 2010), il termine di prescrizione non era comunque decorso al momento dell'emissione del decreto opposto.
8. All'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente società al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso in Roma il 05 dicembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Rocco Marco Blaiotta Gandlide melo Blais Depositata in Cancellert: Oggi. 19 GEN. 2010 Il Funzionat adisson TI RE