Sentenza 5 marzo 2015
Massime • 2
Il decreto penale di condanna interrompe, dal momento della sua emissione, la prescrizione del reato anche se tale atto non sia stato mai notificato all'imputato o venga successivamente revocato.
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poichè la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato D.L.
Commentario • 1
- 1. Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2015, n. 26732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26732 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 05/03/2015
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 550
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 12211/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di appello di Brescia;
nei confronti di
ON NC, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza del 16-06-2013 del gip presso il tribunale di Cremona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cremona per le conseguenti determinazioni.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cremona ha revocato, per irreperibilità dell'imputato, il decreto penale di condanna emesso nei confronti di ON NC per il reato previsto dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2 per aver omesso di versare all'Inps le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti con riferimento ai periodi dal mese di febbraio a dicembre 2006 e dal mese di gennaio a settembre 2007, dichiarando non doversi procedere nei confronti del predetto per essere il reato a lui ascritto estinto per intervenuta prescrizione.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il ricorrente, con un unico motivo, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 157 e 160 c.p. sul rilievo che il reato contestato si consuma il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, con la conseguenza che non era decorso alla data della pronuncia della sentenza il termine ordinario di prescrizione (sei anni) e, in presenza di un conclamato evento interruttivo (decreto penale di condanna) intervenuto prima che maturasse il termine di prescrizione dei reati.
3. L'interessato ha fatto pervenire memoria con la quale chiede la conferma dell'impugnata sentenza o quantomeno un suo parziale annullamento sul rilievo che la prescrizione risulta in ogni caso maturata per la gran parte dei periodi in contestazione e cioè per i mesi da febbraio a dicembre 2006 e sino all'agosto 2007. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Corte ha affermato, con indirizzo che va condiviso, che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2 conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, termine fissato, dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2, comma 1, lett. b) al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, non rilevando, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, che la data della notifica dell'intimazione di pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione, in quanto la rilevanza di tale termine è limitata all'eventuale sussistenza della causa di non punibilità (Sez. 3, n. 20251 del 16/04/2009, Casciaro, Rv. 243628; Sez. 3, n. 615 del 14/12/2010, Ciampi ed altro, Rv. 249164). Infatti, il D.L. n. 463 del 1983, art. 2 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638 del 1983, come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211, art. 1 dispone al comma 1-bis: "il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
Stabilisce, poi, il predetto art. 2, comma 1 ter: "La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1 -bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate".
Il comma 1-quater recita: "Durante il termine di cui al comma I-bis il corso della prescrizione rimane sospeso".
Perciò - ai fini del dies a quo per il computo dei termini di prescrizione del reato previsto dal D.L. n. 463 del 1983, art. 2 conv. in L. n. 638 del 1983, come modificato dal D.Lgs. n. 211 del 1994, art.
1 - occorre considerare che il reato si consuma non alla data coincidente con il periodo cui si riferisce l'omessa contribuzione ma il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, dovendosi poi tenere presente, quanto al computo complessivo dei termini di prescrizione, che quando al datore di lavoro sia stato notificato l'avvenuto accertamento della violazione o gli sia stata contestata la violazione, il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo (tre mesi) necessario al datore di lavoro per avvalersi della causa di non punibilità.
3. L'eccezione difensiva, formulata con la memoria depositata in data 24 febbraio 2015, è infondata in quanto risulta dagli atti che il decreto penale di condanna è stato emesso in data 7 giugno 2011 comportando perciò l'interruzione del termine di prescrizione ordinario, con la conseguenza che, ai fini del computo del termine massimo di prescrizione, è necessario calcolare, ai sensi dell'art. 161 c.p., comma 2, il prolungamento del termine nei limiti di un quarto (anni uno e mesi sei) rispetto a quello ordinario (anni sei), previsto per il reato contestato, sicché il termine massimo di prescrizione va fissato in anni sette e mesi sei.
È il caso di ricordare che gli atti interruttivi della prescrizione hanno effetto dalla data della loro emanazione (Sez. 4, n. 40281 del 26/09/2007, Di Toro, Rv. 237885), con la conseguenza che l'interruzione della prescrizione ha luogo anche nel caso, come quello in esame, di decreto penale di condanna mai notificato e, nella specie, anche successivamente revocato, in quanto, sulla base dei principi generali, gli atti di revoca hanno efficacia ex nunc, a differenza dell'annullamento degli atti giuridici processuali i cui effetti decorrono ex tunc.
Pertanto, nel caso di specie, il termine di prescrizione (prendendo in considerazione il rateo meno recente e risalente al mese di febbraio 2006, la cui decorrenza, per quanto in precedenza precisato, deve essere fissata al 16 marzo 2006) sarebbe maturato il 16 settembre 2013, salva l'eventuale sospensione del termine di tre mesi D.L. n. 463 del 1983, ex art. 2, comma 1-quater, conv. in L. n. 638 del 1983 e quindi certamente in epoca successiva all'emanazione della sentenza impugnata.
3. La quale va pertanto annullata senza rinvio con restituzione degli atti al competente tribunale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio T.A. al tribunale di Cremona.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2015