Sentenza 29 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di violenza sessuale, l'attenuante speciale della minore gravità, di cui all'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen., non può essere concessa quando gli abusi in danno della vittima sono stati reiterati nel tempo.
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E' reato indurre un soggetto infraquattordicenne a mandare foto di nudo: irrilevante il consenso, dato che sotto i 14 anni sussiste la presunzione per la quale il minore non è in grado di prestare un valido consenso sessuale. Al fine della definizione di atti sessuali ex art. 609-bis c.p., non è indispensabile il requisito del contatto fisico diretto con il soggetto passivo, bensì è sufficiente che l'atto coinvolga la corporeità sessuale della persona offesa e risulti idoneo a compromettere, quale bene primario, la libertà dell'individuo a fronte del soddisfacimento o eccitamento sessuale. L'attenuante speciale prevista dall'art. 609-bis c.p., comma 3, non può essere concessa quando gli …
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Cass. pen., sez III, ud. 6 giugno 2023 (dep. 13 ottobre 2023), n. 41577 Presidente Di Nicola – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Brescia all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Brescia, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 2) – originariamente contestato come violazione dell'art. 609-quater c.p. – ai sensi dell'art. 609-bis c.p., comma 2, art. 609-ter c.p., riduceva a due anni e dieci mesi di reclusione la pena inflitta a carico di C.A., nel resto confermando la decisione impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità …
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Ai fini della configurabilità dell'attenuante del risarcimento del danno la sufficienza della somma spontaneamente versata dall'imputato per il risarcimento del danno morale cagionato alla persona offesa non può essere esclusa con valutazione sommaria, basata sulla sua esiguità, in quanto il giudice è tenuto ad accertare la gravità del nocumento arrecato e le ripercussioni del fatto lesivo nell'ambito della vita familiare e sociale della vittima. Per escludere l'attenuante del danno risarcito non basta una valutazione sommaria, dovendo il giudice spiegare, in maniera specifica, perché la somma non sia sufficiente per l'integrale ristoro del danno morale patito delle parti civili. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2015, n. 21458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21458 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2015 |
Testo completo
O S C U R A T A 2 1458 /15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.363 sez. Alfredo Teresi Presidente - Vito Di Nicola - Relatore - UP 29/01/2015 Chiara Graziosi R.G.N. 43025/2014 Alessio Scarcella Enrico Mengoni In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ha pronunciato la seguente a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: ☐ disposto d'ufficio SENTENZA ☐ a richiesta di parte ✓ imposto dalla legge sul ricorso proposto da MELLIERE"flo T.F. nato a (omissis) ara Variani avverso la sentenza del 26/03/2014 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Angelo Pignatelli;
O S C U R A T A RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Gup presso il Tribunale di Nola con la quale è stato T.F. condannato alla pena di anni cinque di reclusione, oltre al resto, per il reato previsto (capo a) dagli artt. 572 e 61 n. 1 cod. pen. per avere, per futili motivi legati alla morbosa gelosia nei confronti della persona offesa, maltrattato B.Y.D. - con la quale conviveva da cinque mesi - minacciandola più volte anche di morte, percuotendola ripetutamente con calci, pugni, schiaffi, su tutto il corpo, tirandole i capelli, in un'occasione percuotendola sulle gambe con un pezzo di legno di una sedia ed un'altra gettandole contro il telefono cellulare, impedendole di uscire da sola tanto da chiuderla in casa a chiave quando non la portava con sé, incutendole costantemente paura circa il fatto che essendo straniera potesse avere dei problemi in Italia, sì da porla in uno stato di sofferenza morale e psichica tale da renderne la vita impossibile. In (omissis) (data di esecuzione della misura cautelare);(omissis) per il reato (capo b) previsto dagli artt. 582, 585 in relazione all'art. 577, comma 1, n. 4 (in relazione all' art.61 n. 1 e 2) perché, al fine di commettere il delitto di cui al capo b) e con l'aggravante dei futili motivi legati alla morbosa gelosia nei confronti della persona offesa, percuotendola cagionava alla convivente D.Y.B. lesioni personali consistite in "trauma contusivo frontale con ecchimosi sopracciliare sx, trauma contusivo dorsale e distorsivo cervicale" giudicate guaribili in giorni 6 s.c. In per il reato (capo(omissis) c) previsto dall'art. 572 e 61 n. 1 e 4 c.p. per avere maltrattato la piccola R.K. ), figlia della propria compagna■(omissis)(n. D.Y.B. nata con varie malformazioni alla testa ed al cuore, chiamandola ripetutamente mongoloide e handicappata e, visto che le malformazioni da cui la bimba è affetta la portavano a dormire poco, picchiandola più volte sulle manine, tirandole i capelli, una volta addirittura procurandole delle bruciature su gambe e braccia con un moncone di sigaretta acceso, nonché facendole respirare il fumo degli spinelli confezionati con sostanza stupefacente verosimilmente del tipo hashish che egli fumava, sì da offenderne il decoro e la dignità e da porla in uno stato di sofferenza morale e psichica tale da renderne la vita impossibile. Con le aggravanti dei futili motivi e dell'avere adoperato sevizie o, comunque, agito con crudeltà. In per il reato (capo d) previsto(omissis) dagli artt. 582, 585 in relazione all'art. 577, comma 1 n.4 (in relazione all'art. 61 n. 1, 2 e 4) perché, al fine di commettere il delitto di cui al capo c), con le aggravanti dei futili motivi e dell'avere adoperato sevizie o, comunque, agito con crudeltà, bruciandole le gambine e le braccia con il moncone acceso di ima O S C U R A T A R.K. affetta da plurime sigaretta, cagionava alla piccola lesioni personali consistite in "ustioni malformazioni alla testa ed al cuore multiple da verosimili bruciature di sigaretta agli arti superiori e inferiori e lieve trauma cranico" giudicate guaribili in giorni 6 s.c. In (omissis) omissis;
per il reato (capo e) previsto dagli artt. 81 cpv. e 609 bis cod. pen. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con violenza D.Y.B. a consistita nello schiaffeggiarla, costringeva la convivente con condotta subire rapporti sessuali. In (omissis) perdurante.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, Felice Tortora con due motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. violazione dell'art. 606,2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per avere la Corte di appello escluso la ve diminuente del fatto di lieve entità di cui all'art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen., adottando una motivazione del tutto mancante e/o apparente, non avendo considerato i parametri oggettivi e/o soggettivi indicati dalla difesa nei motivi di appello idonei a riconoscere la minore gravità del fatto, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato. Assume che il ricorrente proponeva appello avverso la sentenza impugnata invocando, tra gli altri motivi, il riconoscimento della circostanza attenuante della ipotesi di lieve entità di cui all'art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen. in ordine al capo e). A conferma del vizio denunziato, il ricorrente indicava a fol. 18 e 19 dell'atto di'impugnazione, i presupposti oggettivi e soggettivi in forza dei quali era consentito alla Corte del gravame di riconoscere la invocata circostanza, sulla base dei seguenti elementi fattuali: 1) il contesto familiare in cui si sarebbero sviluppati i fatti, unitamente all'assenza di condotte particolarmente aggressive o violente del ricorrente, desumibili dalle dichiarazioni della medesima persona offesa innanzi al pubblico ministero;
2) i rapporti interpersonali tra il ricorrente e la vittima, connotati da una relazione sentimentale e una conclamata convivenza more uxorio da oltre un anno;
3) età adulta della persona offesa su cui le presunte violenze non avrebbero potuto comunque comportare alcuna conseguenza psicofisica invero neppure lamentata nelle varie dichiarazioni e denunce sporte dalla persona offesa, né documentate dai certificati medici. A fonte di tali doglianze la Corte di appello con motivazione del tutto apparente e quindi mancante confermava la pronuncia impugnata limitandosi a O S C U R A T A richiamare la giurisprudenza di legittimità senza farne mai concreta valutazione nel caso di specie.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e violaziome dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod, proc. pen. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in merito all'episodio delle lesioni contestate al capo d). Sostiene che, in merito all'episodio di lesioni aggravate ai danni della minore R. contestate al capo d) della rubrica, il ricorrente proponeva appello evidenziando la inattendibilità intrinseca della persona offesa, in relazione a versioni totalmente contrastanti che il primo Giudice aveva totalmente taciuto omettendo di svolgere quel rigoroso e preliminare vaglio critico necessario ai fini di un giudizio di credibilità della dichiarante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché presentato fuori dai casi consentiti.
2. Quanto al primo motivo, il ricorrente estrapola inammissibilmente dal contenuto della contestazione i rapporti sessuali ottenuti, nei casi di esplicito dissenso da parte della persona offesa, con il ricorso ad atti di violenza personale (schiaffi e calci) nei confronti della vittima, riconducendo il fatto di reato ai soli casi ed episodi nei quali egli forzava la persona offesa, intenta ad accudire la figlia, pretendendo di soddisfare con immediatezza le proprie voglie sessuali. La Corte territoriale ha infatti negato la concessione dell'attenuante della minore gravità premettendo che la stessa deve ritenersi applicabile in tutte le fattispecie in cui, tenuto conto dei mezzi, delle modalità esecutive e delle circostanze dell'azione sia possibile ritenere che la libertà sessuale della vittima sia stata compressa in maniera non grave e pervenendo alla corretta conclusione che, siccome il rapporto di convivenza non costituisce di per sé un elemento idoneo ad attenuare il disvalore dei fatti di violenza sessuale, costituiscono circostanze impeditive alla concessione di detta attenuante la gravità della condotta in relazione alle conseguenze psicologiche subite dalla parte offesa ed il contesto di gravi vessazioni e prevaricazioni in cui la condotta sessuale si è venuta inserire nella fattispecie concreta, la quale ha anche registrato condotte di abusi sessuali protratti nel tempo, circostanza che, secondo la corte di appello, comunque impedirebbe la concessione dell'attenuante de qua. O S C U RATA Questa Corte ha affermato che, in tema di reati contro la libertà sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, prevista dall'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto (Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, C., Rv. 259196). La Corte territoriale si è attenuta a questi principi e, con congrua motivazione priva di vizi logici e dunque insuscettibile di essere sottoposta al sindacato di legittimità, ha ritenuto che la sottoposizione della donna ad un regime insopportabile di vita, ripetuto nel tempo, con gravi ricadute sulla incolumità personale e della piccola figlia, sui rapporti familiari e sulla libertà ve sessuale della vittima escludono che le violenze sessuali possano aver arrecato un danno minimo in termini psichici o possano aver inciso in maniera non grave sulla libertà sessuale della vittima. Peraltro il motivo di ricorso neppure si confronta specificamente con la motivazione della Corte, autosufficiente sul punto, circa il fatto che l'attenuante della minore gravità non può essere concessa quando, come nella specie, gli abusi sessuali sono reiterati nel tempo, avendo questa Corte affermato, con condivisibile orientamento al quale occorre dare continuità, che, in tema di reati sessuali, deve escludersi la concedibilità dell'attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen. per i casi di minore gravità ove gli abusi perpetrati in danno della vittima si siano protratti nel tempo (Sez. 3, n. 24250 del 13/05/2010, D. ed altri, Rv. 247286). Ciò in quanto, proprio perché ai fini della concedibilità dell'attenuante in questione si deve valutare il fatto nel suo complesso, la reiterazione nel tempo dell'abuso rende l'attenuante in discorso del tutto incompatibile con una valutazione di attenuazione del fatto. In ogni caso la valutazione dei giudici del merito non è censurabile neppure sotto questo profilo perché non si può ritenere manifestamente illogica.
3. Quanto al secondo motivo, la corte di appello ha osservato come l'episodio delle bruciature di sigarette inferte alla piccola NA sia comprovato dalle fotografie scattate dai carabinieri del giorno della denuncia sporta dalla persona offesa e dal referto allegato agli atti del procedimento nel quale risultano riscontrate "ustioni multiple da verosimili bruciature di sigaretta agli atti O S C U R A T A superiori e inferiori", oltre a "un lieve trauma cranico" e "contusioni di sedi multiple". Tali oggettive risultanze, ulteriormente confortate dalla testimonianza dell'assistente sociale della casa famiglia, che aveva avuto modo di constatare de visu i segni di bruciatura sugli arti della bimba, il ricorrente contrasta sul rilievo di talune incongruenze, a suo avviso, riscontrate nel racconto della persona offesa la quale avrebbe, in un primo momento, riferito che l'insano gesto compiuto dal ricorrente sarebbe stato posto in essere alla sua presenza e, in un secondo momento, nel mentre il T. vedeva la partita allorquando la persona offesa era in bagno a fare la doccia. La corte territoriale, dopo aver ricostruito le versioni dichiarative criticate come il gravame di appello (pagina 9 della sentenza impugnata), ha osservato che nessuna incoerenza fosse da riscontrare nel duplice racconto della persona offesa, atteso che esso converge sul nucleo fondamentale, essendosi la donna limitata ad aggiungere nelle prime dichiarazioni un antefatto (la passeggiata in Ven macchina con il T. prima di far rientro nell'abitazione) che, secondo il Giudice del merito, resta plausibile anche con la seconda versione in cui la persona offesa ha riferito nel dettaglio le attività in cui lei e il convivente erano assorti all'interno dell'appartamento. Perciò, il ricorrente pronostica, con la censura interposta, un'interpretazione alternativa dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Va a tale proposito ricordato che, come più volte affermato da questa Corte, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. O S C U R A T A Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 29/01/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Saverio Felice Mannino Afaluine h'io d'eiar DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 MAG 2015 IL IL CANCELLIERE LU AR 100 *