Sentenza 13 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di sentenza di patteggiamento, qualora, in sede di accordo delle parti, si sia proceduto alla qualificazione giuridica del fatto in termini più lievi rispetto all'imputazione originariamente contestata, anche eliminando uno dei reati o le circostanze aggravanti, il giudice ha l'obbligo di esporne, sia pure sinteticamente, le ragioni, in quanto l'omissione di detto obbligo impedisce il doveroso controllo sulla legittimità del patto.
Commentario • 1
- 1. In tema di applicazione della pena concordata, spetta al giudice la verifica non solo formale, ma anche sostanziale, della qualificazione giuridica del fatto.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2009, n. 46430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46430 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2009 |
Testo completo
464 301 094
N. di ruolo d'udienza: 1
n. 7656Sent. n. Udienza in camera di consiglio R.G. n.
3846/09 del 13 ottobre 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. Giovanni de Roberto Presidente
dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere
dott. Giorgio Colla Consigliere dott. Giovanni Conti Consigliere dott. Carlo Citterio Consigliere riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ch sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di
Bari e da AO CA nel procedimento nei confronti di quest'ultimo, n. a Bari il 19 novembre 1959, avverso la sentenza del 6 ottobre 2008 del Tribunale di Bari;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del CA e per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in accoglimento del ricorso dell'Ufficio del pubblico ministero, con trasmissione degli atti al giudice competente.
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bari ha applicato a AO CA, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena di mesi cinque e giorni cinque di reclusione per il reato sub a) -
1
Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione il Procuratore generale e il CA.
Il primo, deduce che al prevenuto era stato contestato anche il reato sub b) ex artt. 110, 61
n. 10, 81, 630 c.p. e 7 d.l. citato e che ciascuna delle imputazioni comprendeva più aggravanti. Il dispositivo e l'intera sentenza non consentivano di comprendere la decisione del giudice, perché da essa sembrava di capire che si era addivenuti a una modificazione delle imputazioni originarie. Tuttavia la sentenza avrebbe dovuto anche motivare sulla esclusione delle aggravanti contenute in entrambi i capi e sulla esclusione di una imputazione, questioni che avrebbero dovuto essere vagliate dal giudice.
Il CA, a sua volta, si duole genericamente della mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità della pena.
Il ricorso dell'imputato è inammissibile per genericità e per porre in discussione materia, quale quella del trattamento sanzionatorio, sottratta al giudice di legittimità e riservata al giudice di merito che sul punto ha motivato adeguatamente.
Il ricorso del Procuratore generale è, invece, fondato e deve essere accolto.
Il CA è stato rinviato a giudizio per i reati contestati nella rubrica di violenza e minaccia a pubblico ufficiale (artt. 110, 336 c.p.), aggravato dall'art. 7 d.l. n. 152/1991
(capo a), e sequestro di persona a scopo di estorsione (artt. 81, 110, 630 c.p.), aggravato ex artt. 61 n.10 e 7 d.l. 152/1991 (capo b). Reati commessi in danno di IC AR, amministratore giudiziario nel procedimento giudiziario per misura di prevenzione a suo carico.
Come si ricava dalla sentenza impugnata, il giudice dà atto che alla udienza preliminare del 6 ottobre 2008, P.m. e difensore munito di procura si erano accordati per l'applicazione di una pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, previa modificazione dell'imputazione, con esclusione del reato di cui al capo b) e della aggravante di cui all'art. 2 7 d.l. 152/1991. Nella sentenza, il giudice dà atto, altresì, della prova dell'assunto accusatorio, indicando gli elementi a carico;
della congruità della pena;
dell'esattezza della qualificazione giuridica;
della mancanza delle condizioni per la pronuncia della sentenza di proscioglimento;
della mancanza dei presupposti per l'applicazione delle attenuanti generiche e per la concessione della sospensione condizionale.
Ora, se è vero che la sentenza di patteggiamento non necessita di un' articolata motivazione, come più volte ha sottolineato la giurisprudenza delle sezioni unite di questa
Corte, bensì di una breve esposizione delle ragioni che fanno ritenere il patto rispettoso dei principi di legge sui capi e punti essenziali della decisione, è anche vero che se le parti si accordino, modificando l'originaria imputazione nel senso della eliminazione di uno dei reati contestati e della esclusione di aggravanti pure contestate, il giudice nel valutare la rispondenza alla legge dell'accordo della parti, non può fare a meno di apprezzare, anche attraverso l'esame degli atti, le ragioni - ai fini di verificare la legittimità dell'accordo in generale e della pena pattuita in particolare della esclusione dalle imputazioni e dall'oggetto dell'accordo di uno dei reati contestati e delle aggravanti, pure contestate. Di tale esclusione deve esporre le ragioni attraverso una concisa motivazione, venendo meno, in caso contrario, al preciso obbligo di verifica della legittimità del patto che la legge gli impone, legittimità che condiziona la ricezione del patto in sentenza da parte dell'organo giurisdizionale.
Pertanto, il ricorso del Procuratore generale deve essere accolto con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari. Va invece dichiarato inammissibile il ricorso del CA che deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso del CA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende.
Roma 13 ottobre 2009
3 E
ConsigliereIl Consigliere estensore
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 2 DIC 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Ресей
II Presidente
SaleRes
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