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Sentenza 21 aprile 2023
Sentenza 21 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2023, n. 17161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17161 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 18 febbraio 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Monza, che aveva accertato la responsabilità penale di CE IO , che condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con sospensione condizionale della pena e non menzione in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale impropria di tipo specifico, avendo sottratto i libri e le scritture contabili della BP Costruzioni Srl, dichiarata fallita il 26 settembre 2018. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di CE IO consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17161 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 16/01/2023 3. Il motivo deduce violazione degli artt. 216, comma 1, n. 2, 217, comma 2, legge fall. e 192, comma 2, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere sussistente il delitto a fronte del difetto di prova quanto alla omissione completa di tenuta delle scritture contabili, di fatto ritenendo comprovata l'ipotesi accusatoria solo sulla scorta di sospetti e non di indizi. Inoltre, anche per la prova del dolo specifico, richiesto la Corte territoriale farebbe riferimento al sospetto sulle ragioni per le quali l'imputato non ebbe a tenere le scritture contabili dopo il 2010, pur a fronte della giustificazione resa dallo stesso, di non avervi potuto provvedere in ragione dell'assenza di risorse da destinare ai professionisti incaricati della contabilità. Difetterebbe la prova del dolo richiesto e, dunque, la condotta doveva essere ricondotta alla bancarotta semplice documentale. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza del motivo. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo di ricorso, infatti, non si confronta con l'intero apparato argomentativo della sentenza impugnata, nonché con quella di primo grado, dal che deriva l'aspecificità del motivo, che trascura parte della motivazione impugnata. 2.1 Va preliminarmente evidenziato, come correttamente rileva la Procura generale, che le due sentenze di merito possono integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di 2 appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella cli primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv, 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Pertanto, il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145) 2.2 Quanto al primo punto di censura, inerente il profilo oggettivo del reato di bancarotta documentale fraudolenta specifica, la Corte di appello conferma che IO, amministratore unico della società dal settembre 2011 e socio fondatore della stessa, dopo aver eluso un primo incontro con il curatore, non depositava la documentazione contabile successiva all'anno 2010, fino alla data del fallimento intervenuto nel 2018. La dedotta incongruenza fra le due sentenze di merito invero è irrilevante: la sentenza di primo grado ha ritenuto che le scritture fino al 2014 fossero esistenti ma sottratte e quelle successive mai istituite, dando rilievo alla circostanza che presso lo studio commerciale LC Consulting era provata la tenuta delle scritture e la restituzione all'amministratore nel 2014, che non le depositava dopo il fallimento;
la Corte di appello rileva, invece, come si abbia solo traccia di una possibile tenuta presso il predetto studio professionale, per altro non riferita da IO, dal che la Corte territoriale trae comunque la certezza della omessa tenuta delle scritture dal 2010 in avanti. A ben vedere le condotte di omissione di tenuta delle scritture contabili e di sottrazione delle stesse sono equivalenti, in quanto l'occultamento delle scritture contabili, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, rileva anche sotto forma della loro omessa tenuta, atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità lin modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa(Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252992). Ne consegue la manifesta infondatezza del primo profilo di censura. Quanto poi al dolo richiesto, l'omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, altrimenti 3 risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915 - 01; Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 25299). E bene gli argomenti spesi dalle sentenze di merito per comprovare il dolo specifico risultano congrui e in sintonia con i principi consolidati in materia, anche volendo escludere la dichiarazione dell'imputato che negava la tenuta delle scritture da parte della LC Consulting, circostanza quest'ultima messa in dubbio anche dalla Corte di appello. In vero l'esistenza di un credito al 2010 per 686mi1a euro, la cui sorte è rimasta sconosciuta proprio per l'omesso deposito delle scritture;
l'insinuazione al passivo per oltre mezzo milione di euro;
la circostanza che l'imputato era ben consapevole dei doveri dell'amministratore, ricoprendo tale carica in ben altre sette imprese;
la possibilità che l'amministratore, data la cessata attività della società, potesse provvedere anche a una contabilità semplificata in proprio;
la circostanza che il curatore invitò il socio PI vanamente a versare per intero, nella misura di 7500 euro, il capitale sociale ancora dovuto, pur risultando lo stesso imputato intestatario di plurimi fabbricati, di due veicoli, di 9 quote societarie in imprese a responsabilità limitata;
la sparizione di qualsiasi attivo pur esistente, senza alcuna spiegazione da parte dell'amministratore, a riprova di una sostanziale distrazione di tali 'beni'; la circostanza che i tre fabbricati di proprietà della società non risultavano utilizzati per produrre reddito, bensì due di questi occupati sine titulo dalla vedova del socio deceduto, quindi con destinazione distrattiva perché estranea agli scopi sociali;
tutti tali elementi conducevano in modo logico la Corte territoriale a ritenere che vi fossero adeguati indici di fraudolenza. Pertanto corretta in diritto e non manifestamente illogica è la conclusione della Corte territoriale, che dai predetti indici trae la prova della volonl:à di danneggiare i creditori, non consentendo di accertare quali fossero stati i movimenti contabili e la destinazione dei crediti pure esistenti, a fronte della consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa, come accade per gli immobili ancora in proprietà. Tanto più che onere degli amministratori di diritto è quello di istituire le scritture contabili fino alla cessazione non solo sostanziale ma formale, dunque fino alla cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01; conf. n. 15516 del 2011 Rv. 250086 - 01, n. 35168 del 2005 Rv. 232572 - 01, n. 20911 del 2011 Rv. 250407 - 01, n. 4727 del 2000 Rv. 215985 - 01). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 4 Il Consigliere estensore Il Presi ente 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativarnente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 16/01/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 18 febbraio 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Monza, che aveva accertato la responsabilità penale di CE IO , che condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con sospensione condizionale della pena e non menzione in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale impropria di tipo specifico, avendo sottratto i libri e le scritture contabili della BP Costruzioni Srl, dichiarata fallita il 26 settembre 2018. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di CE IO consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17161 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 16/01/2023 3. Il motivo deduce violazione degli artt. 216, comma 1, n. 2, 217, comma 2, legge fall. e 192, comma 2, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere sussistente il delitto a fronte del difetto di prova quanto alla omissione completa di tenuta delle scritture contabili, di fatto ritenendo comprovata l'ipotesi accusatoria solo sulla scorta di sospetti e non di indizi. Inoltre, anche per la prova del dolo specifico, richiesto la Corte territoriale farebbe riferimento al sospetto sulle ragioni per le quali l'imputato non ebbe a tenere le scritture contabili dopo il 2010, pur a fronte della giustificazione resa dallo stesso, di non avervi potuto provvedere in ragione dell'assenza di risorse da destinare ai professionisti incaricati della contabilità. Difetterebbe la prova del dolo richiesto e, dunque, la condotta doveva essere ricondotta alla bancarotta semplice documentale. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza del motivo. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo di ricorso, infatti, non si confronta con l'intero apparato argomentativo della sentenza impugnata, nonché con quella di primo grado, dal che deriva l'aspecificità del motivo, che trascura parte della motivazione impugnata. 2.1 Va preliminarmente evidenziato, come correttamente rileva la Procura generale, che le due sentenze di merito possono integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di 2 appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella cli primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv, 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Pertanto, il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145) 2.2 Quanto al primo punto di censura, inerente il profilo oggettivo del reato di bancarotta documentale fraudolenta specifica, la Corte di appello conferma che IO, amministratore unico della società dal settembre 2011 e socio fondatore della stessa, dopo aver eluso un primo incontro con il curatore, non depositava la documentazione contabile successiva all'anno 2010, fino alla data del fallimento intervenuto nel 2018. La dedotta incongruenza fra le due sentenze di merito invero è irrilevante: la sentenza di primo grado ha ritenuto che le scritture fino al 2014 fossero esistenti ma sottratte e quelle successive mai istituite, dando rilievo alla circostanza che presso lo studio commerciale LC Consulting era provata la tenuta delle scritture e la restituzione all'amministratore nel 2014, che non le depositava dopo il fallimento;
la Corte di appello rileva, invece, come si abbia solo traccia di una possibile tenuta presso il predetto studio professionale, per altro non riferita da IO, dal che la Corte territoriale trae comunque la certezza della omessa tenuta delle scritture dal 2010 in avanti. A ben vedere le condotte di omissione di tenuta delle scritture contabili e di sottrazione delle stesse sono equivalenti, in quanto l'occultamento delle scritture contabili, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, rileva anche sotto forma della loro omessa tenuta, atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità lin modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa(Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252992). Ne consegue la manifesta infondatezza del primo profilo di censura. Quanto poi al dolo richiesto, l'omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, altrimenti 3 risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915 - 01; Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 25299). E bene gli argomenti spesi dalle sentenze di merito per comprovare il dolo specifico risultano congrui e in sintonia con i principi consolidati in materia, anche volendo escludere la dichiarazione dell'imputato che negava la tenuta delle scritture da parte della LC Consulting, circostanza quest'ultima messa in dubbio anche dalla Corte di appello. In vero l'esistenza di un credito al 2010 per 686mi1a euro, la cui sorte è rimasta sconosciuta proprio per l'omesso deposito delle scritture;
l'insinuazione al passivo per oltre mezzo milione di euro;
la circostanza che l'imputato era ben consapevole dei doveri dell'amministratore, ricoprendo tale carica in ben altre sette imprese;
la possibilità che l'amministratore, data la cessata attività della società, potesse provvedere anche a una contabilità semplificata in proprio;
la circostanza che il curatore invitò il socio PI vanamente a versare per intero, nella misura di 7500 euro, il capitale sociale ancora dovuto, pur risultando lo stesso imputato intestatario di plurimi fabbricati, di due veicoli, di 9 quote societarie in imprese a responsabilità limitata;
la sparizione di qualsiasi attivo pur esistente, senza alcuna spiegazione da parte dell'amministratore, a riprova di una sostanziale distrazione di tali 'beni'; la circostanza che i tre fabbricati di proprietà della società non risultavano utilizzati per produrre reddito, bensì due di questi occupati sine titulo dalla vedova del socio deceduto, quindi con destinazione distrattiva perché estranea agli scopi sociali;
tutti tali elementi conducevano in modo logico la Corte territoriale a ritenere che vi fossero adeguati indici di fraudolenza. Pertanto corretta in diritto e non manifestamente illogica è la conclusione della Corte territoriale, che dai predetti indici trae la prova della volonl:à di danneggiare i creditori, non consentendo di accertare quali fossero stati i movimenti contabili e la destinazione dei crediti pure esistenti, a fronte della consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa, come accade per gli immobili ancora in proprietà. Tanto più che onere degli amministratori di diritto è quello di istituire le scritture contabili fino alla cessazione non solo sostanziale ma formale, dunque fino alla cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01; conf. n. 15516 del 2011 Rv. 250086 - 01, n. 35168 del 2005 Rv. 232572 - 01, n. 20911 del 2011 Rv. 250407 - 01, n. 4727 del 2000 Rv. 215985 - 01). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 4 Il Consigliere estensore Il Presi ente 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativarnente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 16/01/2023