Sentenza 6 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di appalto di opere pubbliche, gli interessi previsti dagli artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063 del 1962 costituiscono una particolare forma di tipizzazione normativa degli interessi innovatori previsti dall'art. 1224 cod. civ. e sono pertanto dovuti dal giorno della mora che, per espressa statuizione normativa, si verifica, senza bisogno di diffida, alla scadenza del termine previsto dai citati articoli, a nulla rilevando che, atteso il carattere accessorio degli interessi, mancherebbero, fino alla delibera di corresponsione del saldo, i parametri necessari al conteggio, atteso che la difficoltà (ma non impossibilità) di conteggio degli interessi costituisce un ostacolo materiale e non giuridico e non può impedire, pertanto, di far valere il relativo diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/1999, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore
Dott. Vincenzo FERRO Consigliere
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere
Dott. Giuseppe SALMÈ Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LT MA, quale titolare della ditta BO ER di BO architetto MA, elettivamente domiciliato in Vercelli, via Leone, 21 presso l'avv. Franco Piletta, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TRECATE, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via della mercede 52, presso l'avv. Mario Menghini, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Pier Luigi Cassietti del foro di Novara, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n.229 del 16.2/24.2.96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/98 dal Relatore Cons. G.Cappuccio; Udito l'avv.Menghini per il resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Secondo quanto espone la sentenza d'appello, l'impresa BO aveva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Trecate, per il pagamento della somma di Ere 112.792.956 costituita dagli interessi su acconti, saldi e competenze revisionali di due contratti di appalto di opere pubbliche (entrambi relativi all'ampliamento del cimitero comunale) risalenti rispettivamente al 30.6.72 ed al 29.5.79 [scilicet, 29.5.73] e saldati solo il 5.6.89, su delibera dei 20.3.89.
Contro il decreto, notificato il 1.2.90, il Comune aveva proposto opposizione contestando sia il ricorso al procedimento monitorio, sia la normativa applicata, trovando il capitolato OOPP. applicazione solo negli appalti statali e la legge 741/1981 solo nei contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;
eccepiva inoltre la prescrizione breve, ai sensi dell'art. 2948 n.4 cc. dei pretesi interessi decorrenti, secondo i conteggi della impresa, dal 21.5.73 e dal 2.8.74.
La sentenza del tribunale di Novara riteneva che la carenza di liquidità impedisse il ricorso alla procedura monitoria;
rilevava nel merito che: A) quanto al contratto 30.6.72 se, come sosteneva l'impresa, l'acconto lavori doveva esser versato il 20.4.73 e fu corrisposto il 19.11.74 mentre il saldo, anziché il 20.1.74, venne versato il 29.2.84, i relativi interessi, in applicazione dell'art. 2948 n.4 cc, risultavano interamente prescritti, avendo l'impresa agito giudiziariamente solo il 1.2.90; B) quanto al contratto 29.5.73 se, come sosteneva l'impresa, il saldo doveva essere versato il 1.8.74 e venne corrisposto solo il 5.6.89, gli interessi maturati dal 1.2.85 in poi - e cioè nel quinquennio dalla data di notifica dell'ingiunzione rimanevano esigibili, mentre quelli maturati precedentemente erano prescritti;
C) i lavori di entrambi i contratti erano stati eseguiti prima dell'entrata in vigore della legge 21.12.74 n.700 e non spettavano quindi interessi sull'importo della revisione. Spese a carico dell'impresa BO, compensate sino a concorrenza della metà.
L'appello della impresa, che sosteneva che la procedura monitoria era giustificata e che il credito per interessi era sorto solo dopo che il Comune si era - con delibera 20.3.89 - riconosciuto debitore, veniva respinto dalla Corte d'appello di Torino che, con sentenza 16/24.2.96, confermava la sentenza resa in data 21.2/5.8.94 dal Tribunale di Novara e condannava l'impresa BO, appellante, alle spese del grado.
Rilevava la sentenza, richiamando le massime 94 dei 1994 e 2428 del 1992 della Cassazione, che il decorso della prescrizione risulta impedito dai soli ostacoli legali e non dalle difficoltà materiali, quali la mancata determinazione dell'importo dovuto da parte del debitore;
che il diritto agli interessi sorge, in base al capitolato generale OO.PP., per il solo ritardo, senza necessità di atti di costituzione in mora o di emissione di mandati. In conseguenza, la possibilità giuridica di azione si era realizzata dalla scadenza dei singoli termini di franchigia e la prescrizione era stata interrotta solo dalla notifica della domanda giudiziale, risultando diffide ed intimazioni dei tutto irrilevanti.
La sentenza d'appello venne notificata il 28.3.96 e, con atto notificato il 24.5.96, l'impresa BO ha proposto ricorso per cassazione, avanzando due motivi di censura.
Si è costituito il Comune di Trecate, resistendo.
Motivi della decisione
Col primo motivo di censura si denunzia la violazione, per errata interpretazione, delle norme sulla prescrizione, in particolare dell' art. 2935 cc (decorrenza della prescrizione) e dell'art. 2948 cc (prescrizioni brevi) in relazione alle caratteristiche del rapporto obbligatorio intercorso tra le parti (contratto di appalto di opere pubbliche) ed ai comportamenti tenuti dalle parti in causa. Sostiene l'impresa ricorrente che il credito per interessi è un credito "derivato" e quindi azionabile solo quando è certa l'entità del credito capitale, il tasso da praticare ed il periodo di ritardo. Perciò, solo dopo il pagamento della rata di "saldo" 'e di compenso per revisione dei prezzi gli interessi potevano essere richiesti nei conteggi prodotti dalla impresa, infatti, la data iniziale corrispondeva alla scadenza dei pagamenti, fissata per legge o per contratto, e la data finale era costituita dai pagamenti effettuati. Inoltre, in data 2.2.84 erano intervenuti atti interruttivi, essendo stati notificati al Comune atti di messa in mora per la mancata contabilizzazione dei lavori, presupposto necessario per il conteggio.
Il motivo e' infondato. La domanda proposta dalla impresa BO - mantenuta ferma nei vari gradi del giudizio - fu quella di ottenere gli interessi previsti dagli artt. 35 e 36 del capitolato generale dei LL.PP. (DPR 1063/1962) conseguenti al grave ritardo con cui il debito capitale, per acconti, saldo e revisione era stato soddisfatto dal Comune. Si tratta, quindi, di interessi moratori dovuti, ai sensi dell'art. 1224 cc., dal giorno della mora che, secondo le precise disposizioni dei richiamati artt. 35 e 36 del capitolato - nella specie applicabile, per statuizione incensurata, in quanto richiamato in entrambi i contratti- si verifica, senza necessità di diffida, alla scadenza del termine di grazia previsto dai predetti articoli. Il richiamo all'art.36 u.c. che, in deroga all'art. 1282 cc (Cass. 4444/93), fissa la decorrenza degli interessi dal giorno in cui il credito contestato è stato riconosciuto, presuppone una contestazione che non risulta dagli atti - dai quali, anzi, emerge il solo ritardo nel pagamento delle somme capitali richieste - ne' viene dedotta dalla ricorrente.
Secondo la ricorrente, peraltro, decorrenza ed esigibilità non coincidono, perché - dopo aver ricordato di aver utilizzato le scadenze indicate dai richiamati artt. 35 e 36 come dies a quo dei propri conteggi- sostiene che, dato il carattere accessorio degli interessi e la carenza - sino al saldo - dei parametri necessari al conteggio, solo dalla delibera comunale di corrispondere il saldo gli interessi erano liquidabili ed esigibili.
La difficoltà - ma non l'impossibilità - di conteggio degli interessi costituisce un ostacolo materiale e non giuridico e non impedisce, quindi, di far valere il relativo diritto: oltre alla decisione 94/1994 richiamata dalla sentenza impugnata, si può ricordare la Cass. 3150/94, specifica. L'accessorietà del diritto agli interessi, rispetto al diritto alla somma capitale costituisce, per la parte che non si esaurisce nel ribadire la difficoltà di conteggio, una affermazione del tutto generica di un collegamento funzionale tra le due obbligazioni, mentre, risulta accolto dal legislatore il principio del collegamento solo genetico (Cass. 5343/80) come emerge dalla diversa durata della prescrizione prevista per l'obbligazione d'interessi rispetto all'obbligazione principale. Incidentalmente, la ricorrente lamenta anche che degli effetti interruttivi delle note 2.2.84 la Corte torinese non abbia tenuto conto;
ma si tratta di atti irrilevanti a fronte del fatto che l'atto di costituzione in mora deve riferirsi al credito richiesto, mentre la stessa ricorrente precisa che le due missive lamentavano la mancata contabilizzazione finale dei lavori e, quindi, una inadempienza diversa da quella del pagamento degli interessi, e del fatto che, comunque, tra il 2.2.84 ed il 1.2.90 data di notifica dell'ingiunzione, qui in considerazione come atto con il quale si inizia il giudizio: art. 2943.1 cc- è decorso più del quinquennio previsto dall'art. 2948 n.4 cc. Col secondo motivo di censura, si sostiene la violazione, per mancata applicazione, delle norme di cui alla legge 10.12.81 n. 741 (art.7) e dei D.P.R. 16.7.62 n. 1063 (art.35 e 36) e , comunque , insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Per effetto di tali norme - sostiene la ricorrente - gli interessi sono divenuti una componente essenziale delle obbligazioni a carico dell'ente appaltante e non sono suscettibili di estinzione prima dei pagamento della rata di saldo, così come non è suscettibile di estinzione il diritto al pagamento degli acconti, del compenso per revisione prezzi e della rata di saldo.
Il motivo è oscuro. Tralasciando il riferimento all'art. 7 della legge 741/81, frutto di evidente errore materiale, l'affermazione che per effetto delle norme richiamate gli interessi sono divenuti una componente essenziale delle obbligazioni a carico dell'appaltante è, nella sua assolutezza, infondata, dal momento che gli artt. 35 e 36 DPR 1063/1962 prevedono interessi moratori, conseguenti a ritardi nei pagamenti e quindi, prestazioni risarcitorie eventuali e non certo essenziali del rapporto di appalto.
Nè è ravvisabile, nella disposizione che prevede fl pagamento degli interessi contestualmente alla rata - di acconto o di saldo - successiva, una norma di carattere sostanziale atta a modificare il diritto al compenso sin dall'origine, trasformandolo in una entità indivisibile, composta da corrispettivo ed interessi, con effetto corrispondente a quanto, per la retribuzione dei lavoratore, è stabilito dall'art. 429 u.c. cpc.
L'interpretazione degli artt. 35 e 36 dpr 1063/1962, come modificati dall'art. 4 della legge 741/81, che la ricorrente offre è quindi errata perché, come già ebbe a precisare la decisione 27.2.92 n. 2428 delle Sezioni Unite, richiamata dalla sentenza impugnata, dal chiaro tenore delle due norme risulta che, decorsi i termini previsti, la amministrazione appaltante è in mora, senza che occorrano diffide, iscrizioni di riserve o domande di riconoscimento del credito. Nè è censurabile, la pronuncia impugnata, sotto il profilo dell'omessa motivazione, perché riportando la massima della decisione S.U. 2428/92, sopra richiamata, chiarisce perfettamente quale sia la interpretazione delle norme speciali accolta. Spese compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 29.9.98
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 1999.