Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2003, n. 7413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7413 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
ELE POPI OITA IANO074 13/03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PROPRIETÀ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 10951/00 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere 12920/00 16443 Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere- Cron. 1966 - Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rep. - Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Ud.26/11/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC AN DECEDUTO E PER ESSO EREDI CC SI, CC AR, figli del defunto, elettivamente domiciliati in ROMA VIA R ZANDONAI 41, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO AMICI, che li difende unitamente all'avvocato POTITO STOLFA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
LI RI LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio la difendedell'avvocato BENITO PANARITI, che 2002 unitamente all'avvocato PARIDE MASCIOLI, giusta delega 1531 -1- in atti;
controricorrente nonchè
contro
AT FALL RI NC UG VA UG AR in persona del curatore Dott. LEONARDO CANDIRACCI;
intimato e sul 2° ricorso n° 12920/00 proposto da: AT FALL RI BA UG VA UG AR, in persona del curatore Dott. LEONARDO CANDIRACCI, elettivamente domiciliato in ROMA i VIA R GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BANAIUTI, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCO EUSEBI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
LI RI LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO P PANARITI, che la difende unitamente all'avvocato PARIDE MASCIOLI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
CC SI, CC AR;
-2- intimati avverso la sentenza n. 163/99 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 15/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/02 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
La Corte preliminarmente dispone la riunione dei due ricorsi proposti separatamente avverso la stessa sentenza;
udito 1'Avvocato AMICI Giancarlo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
udito l'Avvocato PANARITI Benito, difensore di LIA MA BR, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito l'Avvocato Crescentino RADICCHI per delega dell'avvocato EUSEBI Franco depositata in udienza, difensore di curatela Fall.RI che chiede l'accoglimento del ricorso incidentale e rigetto ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso in via principale: inammissibilità dei ricorsi. In subordine rigetto di entrambi i ricorsi. - bis - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 30 dicembre 1995 il Tribuna- le di Pesaro, nel provvedere anche su un'altra domanda che non forma più oggetto della materia del contendere, respinse quelle concernenti la proprietà di un immobile ubicato in Mondolfo, che erano state proposte da AN LO dapprima nei confronti di NC IN e poi del curatore del fallimento di costei, dichiarato nel corso del giudizio, nonché dallo stesso curatore e dall'attore nei confronti di MA BR AL, chiamata in causa. Impugnata in via principale da AN Cac- cavallo, nonché incidentalmente dal curatore del fallimento di NC IN e da MA Ga- briella AL, la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Ancona, che con senten- za del 15 maggio 1999 ha rigettato tutti i grava- mi. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione IM LO e RI Cacca- vallo, quali eredi di AN LO, in base a tre motivi. Il curatore del fallimento di NC IN si è costituito con controricor- 10951/2000 3 Gunn 12920/2000 So, formulando a sua volta due motivi di ricorso in via incidentale. MA BR AL ha resistito alle due impugnazioni con distinti controricorsi e ha presentato memorie. In udienza è stata disposta la riunione dei procedimenti, in applicazione dell'art. 335 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i propri controricorsi MA BR AL ha contestato l'ammissibilità di entrambe le impugnazioni, rilevando che IM LO e RI LO non hanno in alcun modo documentato né il decesso di AN Caccaval- lo, né la loro qualità di eredi, mentre il cura- tore del fallimento di NC IN avrebbe dovuto proporre ricorso in via principale ed entro il termine "breve" decorrente dalla notifi- cazione della sentenza di appello. L'eccezione, alla quale nulla hanno replicato le altre parti, deve essere accolta. La giurisprudenza di questa Corte (v., tra le più recenti, Cass. 21 marzo 2000 n. 3299, 26 gennaio 2001 n. 1114, 14 marzo 2002 n. 3756) si è infatti costantemente e univocamente orientata che propone ricorso per nel senso che colui 4 Mlmi 10951/2000 12920/2000 cassazione (e, specularmente, chi lo contraddice) nell'asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito, deve provare tramite le produzioni consentite dal- l'art. 372 c.p.c., pena l'inammissibilità del ricorso medesimo (o del controricorso), sia il decesso della parte originaria del giudizio e sia l'asserita qualità di erede di questa parte, costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art. 110 c.p.c., e, quindi, alla proposizione dell'impugnazione in proprio nome;
in assenza di prova resta ingiusti- ficata la legittimazione ad agire e/o a contrad- dire nel giudizio, legittimazione la cui mancanza è rilevabile anche d'ufficio siccome attiene alla regolare costituzione del contraddittorio». Il ricorso principale, pertanto, deve essere dichia- rato inammissibile, non avendo IM LO e RI LO dimostrato di essere abilita- ti a proporlo, in luogo di colui al quale hanno affermato di essere subentrati quali successori a titolo universale. Ne consegue, per il disposto dell'art. 334 proc. efficaciala perdita di del cod. civ., 12920/2000 Sham 10951/2000 -- T I ricorso incidentale, dovendo questo essere consi- derato "tardivo". È stato proposto, infatti, più di sessanta giorni dopo la notificazione della sentenza, notificazione che costituiva il momento iniziale del termine "breve", pur se era stata effettuata su richiesta dello stesso curatore del fallimento di NC IN (cfr., per tutte, Cass. 8 gennaio 2001 n. 191: «In tema di decor- renza del termine breve per l'impugnazione, il 1° comma dell'art. 326 c.p.c. va interpretato nel senso che, pur in mancanza di un'espressa previ- sione al riguardo (presente invece nel codice processuale civile precedentemente in vigore), i termini di cui all'art. 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso e non poten- do dubitarsi che la parte che provvede alla notifica della sentenza non solo abbia piena conoscenza legale della stessa, ma soprattutto subisca anche egli stesso gli effetti di quell'attività sollecitatoria ed acceleratoria (espressamente individuata dal 1° comma dell'art. 10951/2000 12920/2000 Shini 326 c.p.c. nella notificazione della sentenza) che egli impone all'altra parte»). Ma d'altra parte il ricorso incidentale proposto dal curato- re del fallimento di NC IN è affetto anche da una sua propria e originaria causa di inammissibilità, poiché non contiene quella fatti di causa", che"esposizione sommaria dei l'art. 366 cod. proc. civ. configura come requi- sito indispensabile di ogni atto introduttivo del giudizio di legittimità, anche allorché la Corte di cassazione viene adita in via incidentale (v., da ultimo, Cass. 3 giugno 2002 n. 7998: «Quando il controricorso contiene anche un ricorso incidentale, per l'ammissibilità di quest'ultimo, data la sua autonomia rispetto al ricorso princi- pale, deve sussistere l'esposizione sommaria dei pertanto, inammissibilefatti di ed è, causa, tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito di cui all'art. 366, 1° comma, c.p.c. ritenersi sussistente solo quando, nel contesto dell'atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto 7 Shani 10951/2000 12920/2000 della controversia, dello svolgimento del proces- So e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti»). Entrambi i ricorsi debbono quindi essere di- chiarati inammissibili. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi. DISPOSITIVO La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammis- sibili;
compensa tra le parti le spese del giudi- zio di cassazione. Roma, 26 novembre 2002 Етого втисий Pres. CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Talalico lole 14 MAG. 2003 Z. CO Roma IL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 26-3-2007 serie 4 ain. 14946 versate € 155.77 apposta in calce alla copia autentica (an. 278 TU. n°115 del 30/5/2002) Il Cance IG 8 10951/2000 12920/2000