Sentenza 3 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione di reati connessi alla funzione pubblica esercitata dall'indagato non è di per sé escluso dalla circostanza che egli abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione sulle circostanze di fatto che rendono probabile che, pur in una diversa posizione soggettiva, l'agente possa continuare a commettere reati offensivi della stessa categoria di beni giuridici. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale non erano indicati gli elementi concreti dai quali desumere la persistenza del pericolo di reiterazione, nonostante l'intervenuta sospensione del ricorrente dalle funzioni di Sindaco in forza di provvedimento prefettizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2019, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2019 |
Testo completo
01238-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PIERLUIGI DI STEFANO - Presidente - Sent. n. sez. 2118/2019 CC 03/12/2019 ERSILIA CALVANESE R.G.N. 41494/2019 GAETANO DE AMICIS - Relatore RICCARDO AMOROSO ANTONIO COSTANTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/09/2019 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS che chiede il rigetto del ricorso. Uditi i difensori: avvocato MANES VITTORIO del foro di BOLOGNA in difesa di CA RE, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
avvocato TARQUINI GIOVANNI del foro di REGGIO EMILIA in difesa di CA RE, che insiste per l'accoglimento del ricorso. ستان RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 settembre 2019 il Tribunale del riesame di Bologna ha parzialmente accolto, in merito alla scelta della misura, l'appello proposto nell'interesse di DR LE avverso l'ordinanza del 2 agosto 2019 con la quale il G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Emilia rigettava l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ordinandone l'immediata cessazione e disponendo nei suoi confronti l'applicazione della diversa misura coercitiva dell'obbligo di dimora, in relazione ai reati di abuso d'ufficio e falso ideologico [capi 85) e 86)] oggetto delle provvisorie imputazioni ascrittegli in sede cautelare. Si contesta al LE, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Bibbiano e di delegato alle politiche sociali per l'Unione Comuni Val d'Enza, di cui anche Bibbiano fa parte, di avere, in concorso con altri indagati, consentito ad una società privata ("S.I.E. s.r.l.") e ad un'associazione senza scopo di lucro ("ONLUS Hansel e Gretel") di psicologi e psicoterapeuti di esercitare, in assenza di una pubblica gara ed in violazione della normativa sulle procedure di evidenza pubblica, un'attività di psicoterapia per minori affidati al servizio sociale presso i locali di una struttura pubblica ("La Cura" di Bibbiano), assicurando ai privati professionisti la percezione di un notevole vantaggio economico, con il corrispondente danno a carico sia della predetta Unione dei Comuni, che versava i canoni di locazione della struttura, sia dell'A.S.L., che provvedeva al pagamento delle parcelle per lo svolgimento delle relative sedute orarie di psicoterapia nei confronti di ogni minore.
2. Avverso la su indicata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del predetto indagato, deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano violazioni di legge con riferimento agli artt. 283, comma 2 e 289, comma 3, cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella, non strettamente necessaria ex art. 275 cod. proc. pen., dell'obbligo di dimora, ancorché quest'ultima sia stata motivata esclusivamente in relazione alla finalità di evitare che l'indagato torni a ricoprire la carica di Sindaco del Comune di Bibbiano, così aggirando, in forma surrettizia, il divieto posto dall'art. 289, comma 3, cit. per la misura interdittiva cautelare della sospensione dalle funzioni nei casi di uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare, cui, per l'appunto, quella misura non si applica.
2.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione là dove il pericolo di inquinamento probatorio viene ravvisato ли 1 attraverso mere supposizioni e in assenza di comportamenti concreti, senza indicare espressamente sulla base di quali circostanze di fatto il pericolo dovrebbe considerarsi attuale e concreto per l'acquisizione o la genuinità della prova.
2.3. Con il terzo motivo, infine, si lamentano analoghi vizi con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati, là dove lo stesso viene considerato attuale non sulla base di comportamenti o atti concreti, ma in forza di distorte dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio dinanzi al P.M., ove egli, in realtà, si limitava ad evocare la possibilità di tornare a promuovere, a determinate condizioni, un progetto di tutela dei minori poichè credeva fermamente nella bontà della sua realizzazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
2. Deve preliminarmente rilevarsi, in ordine alla dedotta insussistenza del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che questa Suprema Corte (v., ex multis, Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216) ha da tempo stabilito il principio secondo cui la correlativa esigenza cautelare deve essere non solo concreta - fondata cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una motivata prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Valutazione prognostica, quella testè indicata, che non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, come tale esorbitante dalle facoltà del giudice. Il requisito dell'attualità del pericolo, infatti, non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e non richiede, da parte del giudice della cautela, la previsione di specifiche occasioni di recidiva, ma un apprezzamento prognostico sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'accurata analisi della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (cfr. Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618, nonché, da ultimo, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). ли 2 Di tale quadro di principii, tuttavia, non ha fatto buon governo l'ordinanza impugnata, nei cui passaggi motivazionali, pur dandosi conto, da un lato, della rilevanza delle nuove circostanze di fatto emerse lungo l'arco temporale di applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari (prospettate dalla difesa con riferimento, in particolare, alla sospensione dalle funzioni di Sindaco in forza di un provvedimento adottato dal Prefetto di Reggio Emilia ed all'attribuzione ad altra persona della funzione di delegato per le politiche relative ai servizi sociali dell'Unione Comuni Val d'Enza), non vengono indicati, dall'altro lato, elementi concreti dai quali sia possibile desumere le ragioni della persistente effettività del ravvisato periculum libertatis. Tali, di certo, non possono ritenersi, a fronte del decorso di un significativo lasso temporale e del dato obiettivo derivante dalla su indicata estensione della base cognitiva del giudizio cautelare, gli elementi di fatto descritti nelle pagg.
5-6 dell'ordinanza impugnata (in relazione all'interessamento che il LE avrebbe a suo tempo mostrato per la ricerca di un immobile da adibire a nuova sede per la prosecuzione dell'attività di psicoterapia svolta da altri indagati nei confronti dei minori in carico al servizio sociale) ed ivi temporalmente collocati alla fine dell'anno 2018: elementi, questi, dai Giudici di merito già a suo tempo vagliati in sede di applicazione dell'originaria misura cautelare e a loro volta posti in relazione con altro passaggio motivazionale, di non univoca e quanto meno dubbia interpretazione, direttamente tratto dalle dichiarazioni dal predetto indagato rese nel corso dell'interrogatorio tenutosi dinanzi al P.M. in data 12 agosto 2019, ove egli, genericamente ed in via del tutto ipotetica, si limitò ad affermare che, qualora fosse tornato a rivestire la carica di Sindaco, avrebbe potuto prendere in considerazione la proposta, proveniente da un interlocutore serio ed onesto, di un investimento su un terreno privato per la progettazione di una struttura, parallela a quella gestita dalla A.S.L., per la tutela di minori ed anziani. A siffatta considerazione, di natura meramente congetturale e di per sé non sintomatica della intenzione di commettere ulteriori condotte delittuose dello stesso tipo di quelle per cui si procede, il provvedimento impugnato ha illogicamente ricollegato la manifestazione di un atteggiamento volitivo orientato a proseguire l'esercizio delle funzioni di Sindaco "con un metodo d'azione volto alla mera realizzazione di fini politici, indifferente alle regole e alla normativa sottostante". Deve altresì soggiungersi che il Giudice della cautela, per affermare la persistenza del pericolo di reiterazione criminosa in relazione alla potenziale commissione di reati connessi alla funzione pubblica in concreto esercitata dall'indagato, avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione a fronte della, pur evidenziata, circostanza di fatto attinente all'intervenuta attribuzione ad altri delle tien 3 funzioni di delegato per le politiche relative ai servizi sociali dell'Unione Comuni Val d'Enza dell'irrilevanza, in tesi, di tale elemento obiettivo in rapporto alla - posizione soggettiva da lui in concreto rivestita (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 1963 del 16/12/2009, dep. 2010, Rotondo, Rv. 245761), delineando - ciò che, nel caso di specie, non è avvenuto la base fattuale delle ragioni giustificative della correlata valutazione prognostica sfavorevole in ordine al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli oggetto dei su indicati temi d'accusa.
3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine ai passaggi motivazionali dedicati alla disamina del ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, anch'essi privi di una valutazione prognostica riferita in concreto all'attività di indagine in corso che rischierebbe di subire alterazioni o manipolazioni da parte dell'indagato. Al riguardo, invero, questa Corte ha da tempo insegnato che il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per l'applicazione delle misure cautelari, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'"id quod plerumque accidit", che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. Per evitare che il requisito del "concreto pericolo" perda il suo significato e si trasformi in una semplice clausola di stile, è necessario che il giudice indichi, con riferimento all'indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle quali esso è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione (Sez. 6, n. 1460 del 19/04/1995, Papa, Rv. 202984; Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, Di Giorgi, Rv. 270561). Deve trattarsi, dunque, di una prognosi incentrata sul probabile accadimento di una situazione di paventata compromissione di quelle, inderogabili, esigenze di giustizia che la misura cautelare è diretta a salvaguardare, laddove la predetta pericolosità non può desumersi apoditticamente dal ruolo che l'indagato riveste in un'organizzazione pubblica, o da condotte devianti per le indagini di non identificata provenienza (arg. ex Sez. 6, n. 69 del 16/01/1995, Cerciello, Rv. 201071). A tali principii non si è uniformata l'ordinanza impugnata, che, pur ammettendo l'inesistenza di concreti comportamenti a tal fine posti in essere dall'indagato, ne ha contraddittoriamente ravvisato "una possibile influenza" sulle persone "a lui vicine nell'ambito politico-amministrativo" in forza di "rapporti di amicizia e colleganza politica ben radicati nel tempo e difficilmente scalfibili", per poi inferirne, astrattamente e in assenza di specifici elementi di collegamento storico-fattuale con la fase procedimentale in atto, il pericolo di possibili 4 "ripercussioni negative sulle indagini", senza spiegare se vi siano, e come in concreto risultino declinabili, le ragioni dell'ipotizzata interferenza con il regolare svolgimento di attività investigative ormai da tempo avviate. La concretezza ed attualità del pericolo di inquinamento probatorio, invero, deve essere esclusa qualora l'indagato non abbia tenuto, per un protratto lasso temporale dal momento della conoscenza delle indagini, alcuna condotta volta a pregiudicare l'integrità o la genuinità della prova (Sez. 2, n. 31340 del 16/05/2017, F., Rv. 270670).
4. La scelta della misura cautelare dell'obbligo di dimora è stata pertanto ritenuta maggiormente adeguata, rispetto a quella degli arresti domiciliari, muovendo dall'erroneo presupposto della permanenza di esigenze cautelari il cui fondamento giustificativo non era più assistito dai necessari requisiti della concretezza ed attualità. Dalle considerazioni or ora esposte, logicamente assorbita la ragione di doglianza oggetto del primo motivo di ricorso, discende, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nonché della richiamata ordinanza del 2 agosto 2019, che, nel rigettare l'istanza di revoca o sostituzione della misura coercitiva di cui all'art. 284 cod. proc. pen., ribadiva la permanenza di entrambi i pericula libertatis oggetto delle su indicate esigenze cautelari, con la conseguente revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora. La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza applicativa della misura cautelare attualmente in esecuzione;
per l'effetto revoca la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 3 dicembre 2019 Il Presidente Il Consigliere estensore Gaetano De Amicis Pierluigi Di Stefano سفر khm 233 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 GEN 2020 IL CANCELLIERE E. Patrizia Di Laukenzio CA