Sentenza 5 dicembre 2013
Massime • 1
In materia di riesame avverso misure cautelari reali, l'omesso deposito per tre giorni liberi e consecutivi, nella cancelleria del tribunale del riesame, degli atti sui quali si fonda la misura cautelare comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se tempestivamente dedotta e non sanata, determina l'invalidità dell'ordinanza conclusiva del procedimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nullità non provoca l'inefficacia del sequestro, collegata esclusivamente all'infruttuoso decorso del termine perentorio di dieci giorni dalla trasmissione degli atti, entro il quale deve intervenire la decisione del tribunale del riesame).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2013, n. 3939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3939 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 05/12/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 2243
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 35036/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SP IL, nato a [...] il [...];
SP LO IL, nato a [...] il [...];
SP IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 25/06/2013 del Tribunale della Libertà di Tempio Pausania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. BALDI Fulvio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Caricaterra Nicola che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 25 giugno 2013, il Tribunale del riesame di Tempio Pausania confermava il decreto di convalida del sequestro emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di quella città con il quale era stato disposto il vincolo per il reato di cui all'art. 110 cod. pen. e D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 282 su un'imbarcazione denominata "Zazà", su tre pacchi contenenti 70 chilogrammi di coralli e su un cellulare Samsung GTE 1200. Nel pervenire alla conferma dell'impugnato decreto, il Tribunale osservava come il fumus fosse evincibile dal fatto che non era stata fornita alcuna giustificazione in ordine alla detenzione del corallo rinvenuto sulla imbarcazione all'esito del controllo operato dalla polizia giudiziaria, con la conseguenza che doveva ritenersi configurato il reato di contrabbando.
Rigettando poi alcune eccezioni procedurali, il Tribunale rilevava come, essendo il sequestro caduto sul corpo del reato, le esigenze probatorie inerenti al corpus delicti dovevano ritenersi in re ipsa.
2. Per l'annullamento della impugnata ordinanza ricorrono per cassazione, per mezzo dei costituiti difensori, SP IL, SP LO IL ed SP IO, sollevando due motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per inosservanza di norme della legge processuale previste a pena di nullità.
Essi si dolgono del fatto che il Tribunale, cui era stata eccepita l'inosservanza del termine per il deposito degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria procedente, abbia rigettato le eccezioni difensive sul rilievo che la tardiva trasmissione degli atti non determinasse la caducazione, per inefficacia, del titolo cautelare. Nondimeno, tale inefficacia non era stata eccepita e lo stesso Tribunale dava atto nel provvedimento impugnato che gli atti dell'incidente cautelare erano pervenuti nella Cancelleria del Tribunale solo il giorno precedente l'udienza ma proprio tale accadimento aveva provocato il vulnus ai diritti della difesa che non aveva avuto la possibilità di prendere visione degli atti processuali nel termine libero previsto dalla legge processuale. Il Tribunale avrebbe dovuto allora rinviare l'udienza consentendo l'esplicazione del diritto di difesa. Da tale omissione consegue, secondo i ricorrenti, la nullità dell'impugnata ordinanza e, qualora tale epilogo non fosse espressamente previsto dalla legge, chiedono che la Corte sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24, 42 e 111 Cost.. 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 253, 324 e 355 con riferimento alla necessaria indicazione delle finalità probatorie del sequestro. Essi si dolgono del fatto che, anche con riferimento alle cose che costituiscono corpo del reato, è necessario che la motivazione dia conto della sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti. Mancando qualsiasi motivazione in tal senso sia nel decreto di convalida del sequestro e sia nell'ordinanza di riesame, che peraltro ha ritenuto in re ipsa le esigenze probatorie quando II sequestro incide sul corpus delicti, i ricorrenti concludono per la declaratoria di annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo sussistendo il lamentato error in procedendo.
2. I ricorrenti lamentano che gli atti della procedura sono pervenuti al Tribunale del riesame il giorno precedente la fissazione dell'udienza camerale e che di ciò lo stesso Tribunale abbia dato atto nel provvedimento impugnato.
Si dolgono quindi del fatto che il Collegio cautelare abbia deciso sulla richiesta di riesame tempestivamente prodotta nonostante una espressa eccezione di nullità avanzata dalla difesa, violandone pertanto i diritti.
3. L'art. 324 c.p.p., comma 6 stabilisce che l'avviso della data fissata per l'udienza di trattazione della richiesta di riesame è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. La disposizione aggiunge che fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
Sono dunque due gli adempimenti richiesti dalla norma processuale e predisposti per assicurare il contraddittorio de libertate: la spedizione dell'avviso per la fissazione dell'udienza, che deve essere comunicato o notificato almeno tre giorni prima dell'udienza stessa alle parti ed il deposito in cancelleria, per un termine non inferire ai tre giorni, degli atti (trasmessi dall'A.G. procedente) sui quali fonda il provvedimento impugnato.
Entrambi gli adempimenti attengono all'intervento ed alla difesa della parte e perciò la loro inosservanza, cumulativa o anche alternativa, comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 cod. proc. pen., che è soggetta quindi alle preclusioni ed alle sanatorie contemplate dagli artt. 180, 182, 183 e 184 cod. proc. pen., nullità che se invece è tempestivamente dedotta, non è sanata e si propaga sull'ordinanza conclusiva del procedimento, pur senza determinare l'inefficacia della misura che consegue, per le impugnazioni proposte nei confronti dei provvedimenti coercitivi reali, esclusivamente se l'ordinanza conclusiva non interviene nel termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente e non anche nel caso, previsto invece solo per le impugnazioni dei provvedimenti coercitivi della libertà personale, di tardiva trasmissione degli atti.
Su tale ultimo punto, e proprio in materia di riesame cautelare reale, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581) hanno recentemente affermato il principio, ribadendo l'approdo cui erano peraltro giunte le stesse Sezioni Unite con la sentenza VA (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, VA, Rv. 239692), che nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 5, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324 c.p.p., comma 3, che ha natura meramente ordinatoria, precisando che, nell'ipotesi di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione.
Ne consegue che, nel caso di inosservanza della disposizione di cui all'art. 324 c.p.p., comma 6, ed in mancanza di sanatoria, il Collegio cautelare è tenuto a provvedere, ex art. 185 cod. proc. pen., alla rinnovazione dell'atto nullo, così garantendo sempre il rispetto del termine a disposizione delle parti dei tre giorni, che devono essere liberi e consecutivi, termine che, per le esigenze di celerità che connotano i gravami cautelari, è assai ridotto rispetto a quello previsto, in generale, per i procedimenti camerali dall'art. 127 cod. proc. pen.. Esso è funzionale, per la parte privata, non solo all'intervento all'udienza, ma altresì a consentire la preparazione della difesa, l'elaborazione e la presentazione di eventuali motivi nuovi che possono essere addotti anche nel corso dell'udienza. Ne consegue che l'omesso deposito per tre giorni liberi e consecutivi nella cancelleria del tribunale del riesame degli atti sui quali si fonda la misura cautelare comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 cod. proc. pen., che è soggetta alle preclusioni ed alle sanatorie contemplate dagli artt. 180, 182, 183 e 184 cod. proc. pen., nullità che, se tempestivamente dedotta e non sanata, determina conseguentemente l'invalidità dell'ordinanza conclusiva del procedimento ma non l'inefficacia della misura oggetto di riesame.
4. Nel caso di specie, risulta dallo stesso testo del provvedimento impugnato che gli atti sui quali fondava il sequestro furono messi a disposizione del tribunale solo nella tarda mattinata del giorno precedente l'udienza alla quale i difensori non parteciparono eccependo peraltro la nullità dell'omesso deposito degli atti in Cancelleria.
La doglianza è dunque fondata e siccome la nullità fu tempestivamente eccepita, il Collegio cautelare avrebbe dovuto, secondo i principi sopra affermati, disporre una nuova udienza e la rinnovazione della notifica nel rispetto dell'art. 324 c.p.p., comma 6 e tanto a maggior ragione in materia di procedimento di riesame cautelare reale dove il termine perentorio di dieci giorni decorre dalla trasmissione degli atti completa o frazionale alla cancelleria del tribunale del riesame.
Vi era pertanto tutto il tempo necessario per assicurare i diritti di difesa.
5. Non essendosi a tanto provveduto, l'invalidità si è trasmessa all'ordinanza gravata che pertanto deve essere annullata senza rinvio.
Il Tribunale, cui vanno trasmessi gli atti per l'ulteriore corso, dovrà delibare nuovamente l'istanza di riesame, previa rinnovazione dell'avviso della data fissata per la nuova udienza, assicurando i termini della vocatio in ius e del deposito degli atti e dunque nel rispetto delle forme e dei termini stabiliti dal dell'art. 324 c.p.p., comma 6. Da ciò consegue che resta assorbito il secondo motivo del ricorso, apparendone superfluo l'esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Tempio Pausania per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013