Sentenza 21 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2002, n. 4052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4052 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA04 0 52/02 mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22221/99 Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Giammarco Consigliere CAPPUCCIO Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron. 9515 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 18/12/2001 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SpA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE EUROPA 190, presso l'avvocato ANNA MARIA URSINO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente contro domiciliata in ROMA VIACOLOMBO ELDA, elettivamente TAGLIAMENTO 291 presso lo studio RISPOLI COLOMBO, rappresentata e difesa dall'avvocato FERDINANDO BIVONA CITATI, giusta mandato a margine del controricorso;
2001 - controricorrente 2578 avverso la sentenza n. 1165/99 del Giudice di pace di FIRENZE, depositata il 28/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Ursino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Il giudice di Pace di Firenze, con decreto in data di paga- 4.5.1998, ingiunse alla Poste Italiane S.p.a. in favore della istante Elda Colombo, la somma di re, lire 596.098 portata da un assegno, che non recava la clausola di non trasferibilità, emesso dalla Poste in favore di Gregorio Rispoli e da questo girato alla Co- lombo. Le Poste Italiane proposero opposizione all'ingiunzione, sostenendo che gli assegni postali, quando non recano dicitura alcuna circa la libera tra- sferibilità, siano da considerare come non trasferibi- li, sicché legittimo era stato il rifiuto di pagamento che l'Ufficio aveva opposto alla Colombo. Con sentenza emessa il 28.06.1999 il suddetto Giu- dice respinse l'opposizione. 2 Considero quel Giudice che, secondo le diciture presenti sull'assegno, poteva ritenersi che la non tra- sferibilità dovesse essere esplicitata, ed ancora, che l'assegno in questione in quanto emesso non da un correntista bensì dalla stessa Amministrazione delle era assimilabile ad un assegno circolare e che, Poste, sulla base della normativa che disciplinava il pagamen- to degli assegni, il percipiente era abilitato a prova- re la sua identità con l'esibizione di uno dei documen- ti in essa indicati, così come la Colombo aveva fat- to, sicché al pagamento stessa aveva diritto. Avverso la sentenza, le Poste Italiane S.p.a. ri- Л corrono per cassazione. Resiste la Colombo, con controricorso. La società ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. Motivi della decisione Con due motivi, la ricorrente denuncia: 1'omessa, insufficiente e 1° contraddittoria mo- applicazionenonché la violazione e falsa tivazione dell'art. 5 delle norme che regolano il servizio dei conti correnti postali e dell'art. 107 del D.P.R. n. 256 del 1°.
6.1989. E' svolta la tesi secondo la quale, disponendo 5 suddetto che "l'assegno postale viene consi- l'art. 3 derato trasferibile per espressa indicazione apposta sul titolo dal traente о quando perviene all'ufficio detentore del conto dall'ultimo giratario. Negli altri casi si considera intrasferibile", nel caso di specie l'assegno era da ritenersi non trasferibile giacché non recava alcuna indicazione. 2° - omessa, insufficiente e contraddittoria mo- tivazione nonché violazione e falsa applicazione del- le norme di cui agli artt. 114 commi 5° e 6° del D.P.R. n. 256/1989 e agli artt. 75 e 76, 80 e 81 delle istruzioni generali sui servizi a danaro sulla negozia- يا zione e il pagamento degli assegni non trasferibili. Queste essendo le censure proposte le quali ma- nifestamente investono l'applicazione fatta dal giudice di pace della normativa sostanziale recante la disci- plina dei titoli di credito emessi dagli uffici ed agenzie delle (ora) Poste S.p.a., sulla base della qua- le il giudice di pace ha deciso (nel senso di ricono- scerla sussistente) in ordine alla legittimazione SO- stanziale della Colombo, in quanto girataria, alla ri- scossione dell'assegno di cui sopra il ricorso dev'essere ritenuto inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 716 del 1999, hanno infatti statuito che a seguito della nuova formulazione dell'art. 113 c.p.c. , le sen- 4 tenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiori ai due milioni di lire (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equi- tà, ancorché il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con о senza l'espressa indicazione del- la sua rispondenza all'equità) sono ricorribili per cassazione per violazione delle norme processuali, ai sensi dell'art. 360 comma primo nn. 1, 2 e 4 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 360 n. 5 cit. quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia in- ficiato da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddit- torietà della motivazione, mentre la censura di viola- zione della legge sostanziale, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. è consentita soltanto in caso di inosser- vanza о falsa applicazione di norme della Costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113 secondo comma c.p.c. renda la norma SO- spetta di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 della Costituzione. Appare equo compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
5 La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compen- sa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso addì 18 dicembre 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Walterter Celentano Giovanni Olla IL CANCELLIERE ☐☐ Depositato in Censelleria Luisa Pasinetti M 21 MAR. 2002 IL CANCELLIERE