Sentenza 6 maggio 2014
Massime • 1
In tema di violazioni antinfortunistiche, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., che presuppone un comportamento spontaneo ed efficace diretto ad attenuare o elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato, non può essere riconosciuta al datore di lavoro che abbia ottemperato alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ex art. 20 del D.Lgs. n. 758 del 1994.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2014, n. 37166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37166 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 06/05/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1204
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 42007/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AZ UD, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 13/03/2013 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa in data 13 marzo 2013, ha parzialmente riformato la pronuncia resa dal tribunale di Chiavari nei confronti di RI AZ UD rideterminando la pena in cinque mesi di arresto.
Al ricorrente erano contestati i reati previsti del D.P.R. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 17, 18 e 96, in quanto, quale titolare della ditta
Edil RA e responsabile del cantiere edile sito in Zoagli, via Aurelia, ometteva di provvedere alla nomina di un responsabile del servizio di protezione e prevenzione e di affidare mansioni ai lavoratori adeguate alle loro capacità e alle condizioni relative alla loro sicurezza, nonché ometteva di redigere il piano operativo di sicurezza e di valutare i rischi connessi all'attività.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, RI AZ UD ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione affidando il gravame a due motivi con i quali deduce:
1) violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui di deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione al D.P.R. n. 81 del 2008, artt. 17, 18 e 96, art. 2094 c.c., artt. 192 e 533 c.p.p.),
difettando la prova e la correlativa motivazione sul punto che, al momento dell'accertamento, il ricorrente disponesse di lavoratori alle proprie dipendenze e quindi avesse assunto la qualifica di datore di lavoro, quale indispensabile presupposto per l'applicabilità della normativa antinfortunistica, sicché non poteva essere dichiarato responsabile in ordine ai reati contestati;
2) violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale;
mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 62 c.p., n. 6e artt. 62
bis, 132, 133, 163 e 164 c.p.), lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche, della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e della sospensione condizionale della pena, deponendo per la concessione delle invocate attenuanti e del beneficio richiesto la buona condotta tenuta dall'imputato, susseguente alla notifica delle contestazioni (lo stesso aveva prontamente adempiuto alle prescrizioni impartite dagli Ispettori della ASL, come risultava dal verbale acquisito agli atti del processo), la minima offensività delle fattispecie contestate, consistenti in rilievi di carattere formale che non avrebbe giustificato l'irrogazione della pena detentiva a scapito di quella pecuniaria, e la pendenza a suo carico di un unico precedente, datato nel tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo, esso è manifestamente infondato, emergendo la qualifica giuridica soggettiva di datore di lavoro dal testo della sentenza impugnata, non attinta in parte qua da alcuna specifica doglianza, dallo stesso tenore del ricorso e persino dalla documentazione ad esso allegata.
Intanto il ricorrente ha ammesso, allegando la relativa documentazione, di avere adempiuto alle prescrizioni impartite all'esito della verifica ispettiva.
Va poi aggiunto che dalla documentazione allegata al ricorso risulta aver egli delegato RI AZ ER a ricevere il verbale di contestazione contenente l'imposizione delle prescrizioni ed infine l'ispettore del lavoro, escusso come teste in dibattimento, ha riferito che nel corso del sopralluogo furono identificati tre operai che, alle dipendenze della ditta facente capo all'imputato, espletavano le mansioni in un cantiere del tutto privo dei requisiti di sicurezza.
3. Il secondo motivo è infondato.
3.1. Occorre premettere come, con congrua e logica motivazione, insuscettibile perciò di sindacato in sede di legittimità, la Corte territoriale abbia stimato di non lieve entità la pluralità delle violazioni riscontrate in danno della sicurezza del lavoratori e tanto in considerazione della precarietà e dell'assoluta inadeguatezza della struttura allestita dal ricorrente per l'esecuzione dei lavori consistiti nel rifacimento della facciata di un edificio su cui gli operai lavoravano in condizioni di estremo pericolo per la loro incolumità.
Ciò è sufficiente per il diniego della concessione delle attenuanti generiche, tanto più che la Corte territoriale ha comunque ritenuto di rimodulare in melius il trattamento sanzionatolo rideterminando la pena complessiva in mesi cinque di arresto rispetto a quella di mesi quindici (cinque mesi di arresto per ogni violazione contestata) stabilita dal primo giudice.
3.2. Va poi precisato come l'adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi ispettivi non implichi affatto l'integrazione dei requisiti per la concessione della circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 c.p., n. 6, seconda ipotesi, che, essendo di natura soggettiva, trova fondamento, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nella minore capacità a delinquere del colpevole il quale, per ravvedimento, dopo la consumazione del reato, ma prima del giudizio, si adoperi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito penale sicché l'attenuante è ravvisatale solo quando l'azione diretta ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato sia spontanea ed efficace, sia cioè determinata da motivi interni all'agente e non ispirata o imposta da fattori esterni che operino come pressione, anche solo psicologica, sul comportamento tenuto dall'agente stesso.
Nel caso di specie il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 20, prescrive tassativamente al contravventore di adempiere alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza che, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, fissa per la regolarizzazione un termine, prorogabile, potendo anche impartire prescrizioni aggiuntive costituite da specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Ne consegue che, per difetto del requisito della spontaneità dell'adempimento, non è applicabile la circostanza del ravvedimento attivo prevista dall'art. 62 c.p., n. 6, seconda parte, al datore di lavoro che abbia ottemperato alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 20. 3.3. Alcun rilievo può infine essere mosso nei confronti dell'impugnata sentenza in punto di motivazione sulla negata sospensione condizionale della pena, avendo la Corte territoriale giustificato il diniego del beneficio in considerazione della non trascurabile entità delle violazioni e sulla base di un precedente per duplice tentata estorsione, indice di elevata capacità criminale, fondando dunque il negativo giudizio prognostico, ostativo al beneficio richiesto, su concreti elementi di valutazione. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2014