Sentenza 15 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2002, n. 3869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3869 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 1 Z 5 / A 4 4 R / 6 - T 2 S B I . T 038 69/02 . R G . L E .P L R A D . L Oggetto: ICI - Rimborso A B E U D A D B T I I E S 1 R T A N 3 I T E N 1 S R E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . I S E E A N T A SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 3025/2000 M Cron. 9032 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Michele Cantillo Consigliere Ud. 20.12.2001 Dott. Enrico Altieri Consigliere Dott. Giulio Graziadei Consigliere Dott. Stefano Monaci Meloncelli Rel. Consigliere Dott. Achille ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: - dal Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, dottoressa Michela NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni R. Caineri e dall'avvocato Marcello Clarich, nel cui studio in Roma, Via del Quirinale 26 elegge domicilio, per procura speciale a margine del ricorso rilasciata con deliberazione della Giunta comunale n. 839 del 29 dicembre 1999;
- ricorrente -
contro
- il Consorzio per la zona agricola industriale di Verona (ZAI), in persona del legale rappresentante pro tempore, avvocato Luigi Castelletti, con sede in Verona, Via Sommacampagna 61, rappresentato e difeso, come da procu- ra speciale a margine del controricorso, ed in forza di delibera del 2 marzo 7 0 7 2 2000 del Consiglio direttivo del Consorzio stesso, dall'avvocato Francesco Moschetti e dall'avvocato Giovanni Sala, ed elettivamente domiciliato pres- so l'avvocato Francesco D'Ayala Valva, in Roma, via Boccioni n. 4;
- controricorrente -
· avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia 16 - settembre 1999, n. 42/30/99, depositata il 21 ottobre 1999 e notificata il 2 dicembre 1999; - udita la relazione sulla causa nell'udienza pubblica del 20 dicembre 2001 del cons. Achille Meloncelli;
- udito l'avv. Marcello Clarich per il Comune di Verona;
- udito l'avv. Francesco D'Ayala Valva per il Consorzio ZAI;
- udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1. Il Comune di Verona ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia 16 settembre 1999, n. 42/30/99, depositata il 21 ottobre 1999, che ha rigettato il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona 2 ottobre 1998, n. 404/04/98, che aveva accolto il ricorso proposto dal Consorzio per la zona agricola industriale di Verona avverso il rifiuto di rimborso dell'ICI 1994. 2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - il 29 giugno 1994 e il 16 dicembre 1994 il Consorzio per la zona agricola industriale di Verona versa, rispettivamente a titolo di acconto e a titolo di 2 saldo, lire 72.452.000 e lire 86.772.000 a titolo di imposta comunale sugli immobili per 1994; -con due diverse istanze del 7 dicembre 1994 e del 16 giugno 1995, perve- nute al Comune di Verona rispettivamente il 9 dicembre 1994 e il 17 giugno 1995, il Consorzio chiede il rimborso delle somme versate a titolo di ICI 1994, adducendo, quale motivo della richiesta, il diritto all'esenzione previ- sto dall'art. 7.1) DLgs 30 dicembre 1992, n. 504, trattandosi di versamenti effettuati per immobili di proprietà del Consorzio costituito dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona;
- il 25 ottobre 1995, con unico provvedimento notificato il 24 novembre 1995, il Comune di Verona respinge le istanze di rimborso;
- i ricorsi del Consorzio, previamente riuniti, sono accolti dalla Commissio- ne tributaria provinciale di Verona con sentenza 2 ottobre 1998, n. 404/04/98; l'appello del Comune di Verona è rigettato dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con la sentenza ora impugnata per cassazione.
3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia 16 settembre 1999, n. 42/30/99, è così motivata: -l'estensione dell'esenzione dall'ICI per gli immobili posseduti dagli enti pubblici elencati nell'art.
7.1 DLgs 30 dicembre 1992, n. 504, agli immobili posseduti dai consorzi tra gli enti pubblici territoriali e le Camere di com- mercio industria artigianato ed agricoltura è un'interpretazione estensiva e non già analogica;
- sarebbe illogica e contraria allo spirito della legge l'interpretazione che e- sentasse da imposta gli immobili posseduti singolarmente da tali enti, e tas- 3 sasse, invece, quelli posseduti dagli stessi enti congiuntamente tra loro in modo consortile;
- una volta ritenuta ammissibile l'interpretazione estensiva, il diritto al rim- borso dell'ICI consegue necessariamente: l'esenzione va applicata non solo ai consorzi tipici, ma anche ai consorzi atipici, tra i quali rientra il Consorzio ZAI, composto comunque da enti di cui immobili sono esonerati dal tributo;
quanto al motivo subordinato, relativo alla destinazione degli immobili, essa rientra negli scopi istituzionali, non essendo statutariamente previsto nessun altro impiego;
d'altra parte, il Comune di Verona, che è l'ente mag- gioritario di partecipazione al Consorzio ed è presente nell'amministrazione dello stesso attraverso propri membri designati, convalida la corretta desti- nazione degli investimenti mobiliari secondo gli scopi istituzionali del Con- sorzio;
né il Comune può chiedere l'inversione dell'onere della prova ponen- do tale onere a carico del Consorzio, ma è lo stesso Comune che dovrebbe provare specificamente l'insussistenza delle condizioni indispensabili al conseguimento dell'esenzione.
4.1. Il ricorso per cassazione del Comune di Verona è sostenuto con due motivi di impugnazione.
4.2. Il ricorrente conclude chiedendo che, in accoglimento del ricor- so, sia cassata la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale di Venezia, con ogni conseguenziale provvedimento, anche in ordine alle spese dei vari gradi di giudizio.
5.1. Il Consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona resiste con controricorso, integrato con una memoria.
5.2. Il controricorrente conclude chiedendo che sia rigettato il ricor- so del Comune di Verona, con tutte le consequenziali statuizioni di legge, anche in ordine alle spese.
6.1. Nell'udienza pubblica il difensore del Comune di Verona solle- va un'eccezione relativa alla legittimazione processuale del Consorzio ZAI, il quale avrebbe agito in entrambi i gradi del giudizio di merito senza procu- ra, perché il mandato alla difesa sarebbe stato rilasciato dal Presidente del Consorzio senza che sia stata adottata alcuna deliberazione, neanche in fun- zione di ratifica, da parte del Consiglio direttivo, la quale sarebbe necessaria ai sensi dell'art. 6 dello Statuto del Consorzio.
6.2. Il difensore del Consorzio ritiene che l'eccezione è sollevata per la prima volta in sede di legittimità e, per di più, da quella stessa parte che avrebbe contribuito alla mancanza di legittimazione processuale. Egli con- clude chiedendo o il rinvio per l'esame della questione o il suo rigetto. Motivi della decisione 7.1. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione, sollevata dal difensore del Comune di Verona nell'udienza pubblica, relativa alla le- gittimazione processuale della Consorzio ZAI.
7.2. L'eccezione è infondata. Infatti, si deve, in primo luogo, osservare che sarebbe stato onere della parte che solleva l'eccezione fornire la prova della causa della mancan- za di legittimazione processuale attraverso la produzione di idonea prova documentale. Al riguardo il Comune di Verona sostiene che copia dello Sta- tuto del Consorzio sarebbe stata prodotta nel corso dei giudizi di merito e sarebbe, dunque, presente nel fascicolo d'ufficio. Peraltro, dall'esame di tale documentazione risulta che dello Statuto del Consorzio per la zona agricolo- industriale di Verona è stata prodotta fotocopia, composta di due pagine contenenti solo alcuni articoli (art. 1, art. 2, un frammento dell'art. 3 e del- l'art. 8, art. 9 e art. 10), nessuno dei quali ha attinenza con il potere di confe- rire il mandato alle liti. In ogni caso, a prescindere dalla prova della mancanza di legittima- zione processuale, è decisivo il fatto che già il giudice di primo grado si è pronunciato sul merito della causa, dando così implicitamente per accertata la legittimazione processuale del Consorzio. E lo stesso atteggiamento ha assunto il giudice d'appello, dinanzi al quale l'eccezione non risulta che sia stata sollevata. Sulla questione si è, dunque, formato un giudicato implicito. L'eccezione relativa alla mancanza di legittimazione processuale della Consorzio dev'essere, pertanto, rigettata.
8.1. Con il primo motivo di ricorso il Comune di Verona denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art.
7.1 a) DLgs 30 dicembre 1992, n. 504. 8.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che l'art. 7.1) DLgs 30 dicem- bre 1992, n. 504, contiene una elencazione tassativa dei soggetti meritevoli di esenzione dall'ICI. Seguendo i principi generali in materia di interpreta- zione della legge, valore prevalente dovrebbe essere attribuito al significato letterale della norma in base all'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in ge- nerale. Il riconoscimento al Consorzio ZAI del diritto all'esenzione di cui al- l'art. 7 amplierebbe la sfera dei soggetti esenti, utilizzando lo strumento del- l'interpretazione analogica in contrasto con il principio enunciato e con u- 6 n'operazione ermeneutica che non sarebbe in alcun modo consentita in ma- teria tributaria, ai sensi dell'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale.
8.3. Il motivo è fondato. Infatti, l'art.
7.1. a) DLgs 30 dicembre 1992, n. 504, nell'indicare gli immobili posseduti dagli enti pubblici che sono e- sentati dall'ICI, effettua un'elencazione, relativamente lunga, di soggetti di diritto pubblico, che è, peraltro, chiaramente divisibile in due parti: in una prima parte sono elencati gli enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Pro- vince, Comuni, Comunità montane), e in una seconda sono elencati degli enti pubblici locali non territoriali (unità sanitarie locali, istituzioni sanitarie pubbliche autonome, Camere di commercio, industria, artigianato e agricol- tura). La disposizione normativa integra solo il primo subelenco con l'ag- giunta dei consorzi tra enti pubblici territoriali, mentre per gli enti pubblici non territoriali non si fa alcun riferimento a forme di organizzazione comu- ne tra di esse. Già, dunque, stando alla lettera della legge e all'interpretazio- ne topica della specifica disposizione normativa, dovrebbero essere conside- rati esenti dall'ICI solo i consorzi tra enti pubblici territoriali, con esclusione di qualsiasi forma di unione tra enti non territoriali e tra enti territoriali e non territoriali. La medesima conclusione è, poi, avvalorata da alcune altre conside- razioni di natura logica e sistematica. Dal primo punto di vista, si può osservare che, se si scorrono tutte le lettere dalla a) alla i), in cui è diviso il primo comma dell'art. 7 DLgs 30 di- cembre 1992, n. 504, si ricava l'impressione immediata della delineazione di un frastagliato confine tra oggetti di sottoposizione all'ICI ed oggetti e- sentati, che viene tracciato secondo una serie di vari criteri sia soggettivi sia 7 oggettivi, tra i quali, se il legislatore avesse voluto, avrebbe potuto trovar posto anche quello dei consorzi tra enti territoriali ed enti non territoriali.. La scelta di tali criteri costituisce, comunque, una manifestazione tipica dell'esercizio della discrezionalità legislativa, che li sottrae ad ogni possibile interpretazione, non solo analogica, ma anche estensiva, ove non ricorrano gli estremi della irragionevolezza e del contrasto con il sistema normativo. Nel caso di specie tali estremi non ricorrono, anzitutto, perché la contrapposizione tra enti pubblici territoriali ed enti pubblici locali non terri- toriali è così fortemente e diversamente caratterizzante i corrispondenti set- tori dei soggetti di diritto pubblico da costituire una solida base razionale per discipline differenziate di agevolazione tributaria. In secondo luogo, ri- tenere, come ha fatto il legislatore, che un soggetto di diritto pubblico che risulti dal consorzio, oltre che di enti territoriali, anche di un solo ente non territoriale, resti nel campo della sottoposizione all'ICI, non è illogico, se si pensa alla differenza del regime tributario per i beni di enti pubblici diversi dal Comune (nel caso in esame, della Provincia e della Camera di commer- cio) a seconda che il loro proprietario li conservi per sé o li trasferisca al Consorzio. Inoltre, la figura soggettiva consortile prevista dal DLgs 24 aprile 1948, n. 579, può divenire proprietaria di immobili diversi da quelli even- tualmente conferiti dagli enti pubblici consorziati, come può desumersi dall'art. 2 e dall'art. 3 del citato atto normativo. Tutti questi beni sono fonte di entrate tributarie per il Comune, mentre gli altri enti pubblici che contri- buiscono, anche con propri beni immobili, all'organizzazione del Consorzio, devono tener conto che tale partecipazione comporta la spesa pubblica ag- giuntiva, a favore del Comune, costituita dall'ICI. A fronte di tali categorie di beni immobili, possono ben stare anche gli immobili che siano eventualmente conferiti al Consorzio dal Comune, per i quali soltanto l'ipotizzata irrazionalità consisterebbe nel fatto che il Comune, tramite il Consorzio, pagherebbe l'ICI a se stesso su un bene che ne sarebbe esentato se lo si considerasse di proprietà comunale. A parte che si tratta solo di una delle tre possibili categorie di beni immobili del Consor- zio, l'inefficienza contabile di un pagamento indiretto del Comune a se stes- so è compensata dall'efficienza e dalla chiarezza di una contabilità separata per soggetti distinti, che evidenzia anche le conseguenze della destinazione di beni a consorzi tra enti pubblici misti con enti non territoriali. Questa costruzione normativa, risultante dalla struttura linguistica della disposizione invocata da entrambe le parti, risponde, dunque, a criteri logici coerenti e non presentano alcuna controindicazione che derivi dal si- stema normativo. La scelta del legislatore, per quanto possa essere conside- rata opinabile, è comunque immodificabile in sede interpretativa da parte del giudice.
9. La fondatezza del primo motivo ne comporta l'accoglimento e rende superfluo esaminare il secondo motivo di ricorso del Comune di Ve- rona, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 2697 cc e l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in ordine ai presup- posti dell'art. 7 DLgs 30 dicembre 1992, n. 504, cioè all'accertamento dell'effettiva destinazione dei beni immobili del Consorzio esclusivamente ai suoi compiti istituzionali. 9 10. Per le ragioni illustrate il ricorso del Comune di Verona merita di essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di rimborso dell'ICI avanzata dal Consorzio ZAI. 11. Considerato il diverso orientamento assunto nella controversia da entrambi i giudici di merito, sussistono giusti motivi perché le spese proces- suali relative all'intero giudizio siano compensate tra le parti.
PQM
la Corte accoglie il ricorso del Comune di Verona e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del Consorzio ZAI diretta ad ottenere il rimborso dell'ICI. Compensa le spese relative all'intero giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre CORTdicembre2001 Il Presidente Il relatore ed estensore Meloncell ✗L CANCELLIERE C1 MA Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1.5 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 E N NA Casano IO 6 8 Z moleb Gley 19 A / 5 R 4 . T / IS N 6 2 - G . B E .R A R . .P I L D L R A A L A D E . T B D E U I A T S T B N N I 1 SE E A R 3 S I 1 E I T R . A E N T A M 10