Sentenza 27 gennaio 2016
Massime • 1
La sospensione del termine di prescrizione, ex art. 2 ter del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella l. 24 luglio 2008, n. 125, produce i suoi effetti anche nel caso in cui l'imputato non può beneficiare dell'indulto concesso con la legge 31 luglio 2006, n. 241, se questi non si oppone al momento in cui la sospensione è disposta ma si limiti ad impugnare successivamente l'ordinanza di sospensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2016, n. 6258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6258 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2016 |
Testo completo
6 25 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (14) SESTA SEZIONE PENALE M UDIENZA PUBBLICA EL 27/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.80 Dott. GIACOMO PAOLONI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANDREA TRONCI N. 8122/2015 - Consigliere - Dott. GIORGIO FIELBO Dott. MASSIMO RICCIARELLI - Consigliere - - Consigliere - Dott. ANTONIO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET LD N. IL 06/07/1968 avverso la sentenza n. 2071/2009 CORTE APPELLO di SALERNO del 18/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso, udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P. CANEVELLI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza, per prescrizione;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Udito il difensore Avv. A. SURMONTE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. R.G.Cass. n. 51791/14 Corte Suprema di Cassazione RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18.03.2014 la Corte di Appello di Salerno confermava la decisione adottata il 15.12.2008 dal Tribunale del capoluogo, con cui ET RA era stata condannata alla pena di anni due e mesi due di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, NO RO, CO NZ e IT RL, in quanto ritenuta colpevole di più condotte di calunnia ai danni di pubblici ufficiali appartenenti alla Guardia di Finanza di Eboli (NO e CO, donde il carattere aggravato, ex art. 61 n. 10 cod. pen., dell'anzidetto reato di cui all'art. 368 dello stesso codice), oltre che del summenzionato IT, nella veste di concorrente. Era infatti accaduto che, nell'ambito del procedimento per concussione avviato nei confronti di EL SE OL accusato, quale direttore amministrativo, all'epoca -- dei fatti, della U.S.L. 54 di Battipaglia, di aver indotto IT RL, titolare di un centro di ginnastica medica, a versargli somme di denaro, "attraverso reiterati e pretestuosi controlli ed ispezioni sanitarie" - la summenzionata ET, al tempo dipendente del IT, dopo aver reso dichiarazioni di chiaro segno accusatorio innanzi alla p.g., da cui era stata sentita il 25 marzo ed il 15 ottobre 2003, in prosieguo di tempo, segnatamente il 03.05.2006, si era presentata spontaneamente dal magistrato inquirente, al cospetto del quale aveva rappresentato - falsamente, secondo l'impostazione accusatoria, recepita da entrambi i giudici di merito che, nella detta data del 15.10.2003, allorché si era effettivamente recata presso la sede della G.d.F. di Eboli, il m.llo NO (firmatario dell'atto insieme al collega CO) le aveva fatto sottoscrivere alcuni fogli in bianco, disconoscendo quindi il tenore delle dichiarazioni a lei riferibili, come pure contenuto e firme relativi al verbale del 25.03.2003. Ed il successivo 16.06.2006, in occasione della sua nuova audizione da parte del p.m. procedente, era accaduto sempre falsamente, giusta la - convergente prospettazione delle due sentenze che la ET avesse aggiunto, in - relazione al verbale dell'ottobre 2003, che era stato il IT, presente insieme a lei mentre il m.llo NO era temporaneamente uscito dalla stanza per asseriti problemi legati alla stampante in dotazione all'ufficio, a farle firmare le prime due pagine di un verbale in bianco, provvedendo poi a sottoscrivere con il nome dell'imputata gli altri fogli, riportanti dichiarazioni difformi rispetto a quanto da lei affermato, poiché frutto della libera elaborazione compiuta dallo stesso IT;
così come non corrispondente alla propria sarebbe stata la firma a suo nome, apposta sull'invito a presentarsi presso la G.d.F. di Eboli per la data del 25.03.2003, di cui sopra si è detto. 2 R.G.Cass. n. 51791/14 Corte Suprema di Cassazione 2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di : fiducia della ET, avv. Alberto Surmonte, sulla scorta di tre distinti motivi, così nell'ordine articolati: 2.1 "inefficacia - nullità dell'ordinanza di sospensione dei termini di prescrizione per violazione o erronea applicazione dell'art. 159 c.p. in relazione agli artt. 132 bis D. Lgs. 271/89 e 2 ter D.L. n. 92/08 convertito il L. 125/08", per via della giuridica inesistenza del provvedimento medesimo, relativo al differimento del processo dall'udienza del 04.12.2012 a quella del 24.09.2013, "contenuto in un foglio prestampato privo di sottoscrizione allegato al verbale di udienza e senza che nel verbale stesso vi sia un formale richiamo all'allegato in questione", e comunque per irritualità del menzionato provvedimento, sia per essere compreso il reato di calunnia nel novero di quelli oggetto di trattazione prioritaria e non già di differimento, ai sensi dell'art. 132 bis lett. b) sopra citato, sia perché la data di commissione del fatto di reato lo poneva per ciò solo al di fuori di quelli per i quali la sospensione poteva essere correttamente disposta, sospensione peraltro adottata nel caso di specie "in assenza di qualsivoglia motivazione in ordine alle ragioni specifiche che avrebbero imposto alla --non indicati processi" rientranti nella Corte di privilegiare la trattazione di altri elencazione compiuta dal legislatore;
2.2 "violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità" e "mancata assunzione di prova decisiva", avuto riguardo sia "alla mancata ammissione delle prove richieste dall'imputata nel primo giudizio" ed alle "preclusioni opposte alla stessa parte in occasione del controesame dei testi del P.M.", che "alla decisività delle prove di cui è stato chiesto l'espletamento anche attraverso la richiesta di rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale"; 2.3 "mancanza manifesta illogicità della motivazione", per non avere il giudice distrettuale sostanzialmente affrontato i rilievi critici formulati dalla difesa, essendosi limitato ad una insufficiente "generica verifica della congruenza e tenuta intrinseca delle risultanze di prova specifica (la testimonianza ...), senza minimamente affrontare in concreto il tema del possibile interesse delle parti alla vicenda e, quindi, della apprezzabilità processuale del tenore delle relative dichiarazioni". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, con ogni consequenziale statuizione, alla luce delle considerazioni che seguono.
2. Manifestamente infondata è la prima questione di inefficacia/nullità prospettata dal ricorrente: ciò è di particolare evidenza per il profilo inerente alla pretesa inesistenza giuridica dell'ordinanza 04.12.2012, poiché il suo inserimento nel 3Аб R.G.Cass. n. 51791/14 Corte Suprema di Cassazione : verbale relativo è di per sé sufficiente a far fede della sua effettività, pur in assenza di espliciti richiami, sol che si consideri che la data del differimento del processo coincide esattamente con quella indicata nel provvedimento di cui trattasi. Ma ad eguale conclusione deve pervenirsi anche in relazione al profilo ulteriore posto in discussione. A tale riguardo, occorre innanzi tutto rilevare che l'art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen. non impedisce affatto il rinvio della celebrazione dei processi aventi carattere prioritario, bensì si limita a richiedere che nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi venga assicurata la precedenza assoluta a quelli aventi le caratteristiche indicate nella norma stessa, sulla base di provvedimenti organizzativi adottati dal dirigenti degli uffici giudicanti: il che può rendere necessario disporre dei rinvii anche per i processi rientranti nelle categorie per le quali è astrattamente prevista la priorità (cfr., in parte motiva, Cass. Sez. 2, sent. n. 44806 del 06.11.2012, Rv. 253649). Tanto premesso in linea generale, è bensì vero che l'art. 2 ter del d.l. 23.05.2008 n. 92 (convertito in legge 24.07.2008 n. 125), al fine di garantire la celere definizione dei processi con carattere di precedenza, attribuisce ai dirigenti degli uffici giudiziari la facoltà di indicare, nei provvedimenti adottati ai sensi del menzionato art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen., "i criteri e le modalità di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006", rientranti nell'ambito di applicazione della legge n. 241/2006, in tema di indulto, e per i quali la pena concretamente prevedibile sia contenuta entro il tetto di anni tre e sia perciò condonabile, limitando a mesi diciotto la durata massima del rinvio, con sospensione della prescrizione per pari durata;
laddove, nell'ipotesi in esame, i fatti di reato risultano commessi in epoca successiva, segnatamente il 3 maggio ed il 16 giugno 2006. Ma è altrettanto indiscutibile che "La sospensione del termine di prescrizione, disposta a norma dell'art. 2 ter del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, produce i suoi effetti anche se l'imputato non poteva beneficiare dell'indulto concesso con la legge 31 luglio 2006, n. 241, qualora l'imputato medesimo non si è opposto né ha impugnato l'ordinanza che la ha deliberata" (così Cass. Sez. 6, sent. n. 35225 del 21.05.2013, Rv. 256093). Ora, nella presente vicenda, ancorché l'ordinanza sia stata oggetto di impugnativa, nondimeno la doglianza è stata formalizzata dopo che, nel corso dell'udienza conclusasi con l'adozione del provvedimento in questione, nessuna opposizione era stata formalizzata dal difensore dell'interessato: donde il chiaro significato di accettazione degli effetti del provvedimento, ove si tenga conto che, a mente dello stesso art 2 ter sopra citato, la semplice opposizione dell'imputato sarebbe stata sufficiente a precludere la possibilità di far luogo al rinvio. Discende da ciò la palese inconsistenza del motivo proposto, nella sua globalità. R.G.Cass. n. 51791/14 Corte Suprema di Cassazione 3. Riguardo alla questione di nullità che investe le ordinanze istruttorie all'uopo indicate dalla difesa dell'imputato, occorre distinguere.
3.1 Relativamente alla mancata acquisizione della consulenza di parte a firma del dott. RUSSO, nelle more deceduto, ed all'omesso espletamento della pur richiesta indagine peritale, sempre ad opera del Tribunale, il giudice di secondo grado, richiesto di pronunciarsi su tale questione, ne ha rimarcato il difetto di rilevanza, significando che "il risultato della consulenza grafologica contestata dall'appellante altro non è se non il definitivo suggello ad una prova di falsità della denuncia in sé già palese", quale risultante dall'ampia motivazione in precedenza sviluppata dall'estensore della sentenza qui impugnata. Ne consegue che il ricorrente, lungi dal reiterare le medesime argomentazioni già poste a base del proposto appello, avrebbe dovuto confrontarsi con il ragionamento del giudice distrettuale, che è stato per contro ignorato, da ciò discendendo l'inammissibilità della doglianza in esame.
3.2 Per ciò che concerne la dedotta violazione del diritto alla prova, connessa al vietato espletamento, da parte del Collegio di primo grado, del controesame/esame diretto del teste-parte offesa IT, va innanzi tutto precisato che la difesa ha in realtà fatto luogo all'escussione del summenzionato teste, cui ha però asseritamente rivolto domande non inerenti strictu sensu ai fatti ascritti alla ET, bensì rientranti nel perimetro precedentemente tracciato dal p.m. d'udienza, nel corso del proprio esame;
ciò sul presupposto che si sarebbe successivamente fatto luogo ad una distinta tornata di domande, in sede di esame e
contro
-esame, questa volta aventi direttamente ad oggetto gli episodi posti a carico dell'imputata di cui trattasi. Sennonché è altrettanto pacifico che siffatta determinazione della difesa non è stata certo originata da una indicazione in tal senso da parte del Tribunale né esplicita, né implicita, attraverso l'avallo dell'anticipazione di siffatto modo di procedere da parte del rappresentante della Pubblica Accusa poiché essa è scaturita, per come leggesi - nello stesso ricorso, dal soggettivo convincimento che si sarebbe seguito il medesimo schema cui ci si era attenuti in altra udienza, in relazione all'escussione di altro teste, pur in difetto di qualsivoglia imput che legittimasse tale conclusione. Dunque, è di tutta evidenza come, nella presente fattispecie, non si versi affatto in un caso di indebita compressione dei diritti della difesa, che ha liberamente impostato la propria strategia di controesame/esame diretto, salvo a rendersi conto successivamente dell'erroneità della premessa da cui aveva preso le mosse, onde il successivo diniego del Tribunale deve essere correttamente ricondotto non tanto alle ragioni svolte dalla Corte territoriale, quanto al rispetto del paradigma dettato dall'art. 498 del codice di rito, a fronte del quale può certo parlarsi di un comportamento intransigente del primo giudice, ma non è evidentemente ipotizzabile alcun vizio sanzionato da nullità. 5 Аб R.G.Cass. n. 51791/14 Corte Suprema di Cassazione D'altro canto, pur a prescindere dal silenzio serbato sulle modalità di svolgimento della diversa udienza che avrebbe indotto all'errore, non può non rilevarsi che il ricorso si limita a riportare le scambio di battute che ha preceduto il provvedimento negativo del Tribunale: esso, pertanto, non consente in alcun modo di comprendere se il tenore dell'esame del IT condotto dal p.m. che, stante la disposta riunione del giudizio relativo alla ET a quello nei confronti del EL SE, ebbe necessariamente ad oggetto i fatti di concussione in cui il teste figurava quale parte offesa e, perciò, anche l'episodio con riferimento al quale la prevenuta era stata sentita dalla p.g. ed aveva poi reso le dichiarazioni reputate calunniose - non fosse tale da consentire di trarre deduzioni esaustive con riferimento altresì ai fatti di reato a carico dell'odierna imputata, in proposito essendo significativo rappresentare che il Tribunale ebbe a ritenere in larga parte del tutto inaffidabile il IT, le cui accuse, in sede di indagini preliminari, erano state inizialmente avallate, per quanto di competenza, dalla più volte citata ET, per l'effetto assolvendo il EL SE con formula ampia dal reato di cui all'art. 317 cod. pen. A fortiori, dunque, si è qui in presenza del tentativo, manifesto quanto indebito, di trasformare un'errata strategia difensiva in un inesistente error in procedendo da parte del Tribunale.
4. Del pari inconsistente è la censura finale, incentrata sulla pretesa violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per "mancanza manifesta illogicità della - motivazione". Più precisamente, nella presente fattispecie ci si trova in presenza di una doglianza che si articola attraverso motivi manifestamente infondati, posto che essi, sostanzialmente reiterando le medesime argomentazioni già svolte in sede di appello, appaiono volti non già a rilevare difetti logici ed incongruenze ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte distrettuale, che di detti motivi ha escluso la fondatezza sulla base di un articolato e lineare ragionamento, connotato da approfondita disamina delle risultanze processuali, con il quale, a ben vedere, il proposto ricorso non si confronta affatto nella sostanza, avendone eluso il nucleo centrale, che costituisce l'architrave della decisione qui contestata. Per mero scrupolo di completezza, al fine di meglio esplicitare quanto sopra, si segnala, infatti, che come già si è avuto modo di anticipare retro, al paragrafo 3.1 - il convincimento della Corte di Appello di Salerno ("... quel che più convince della falsità della denuncia dell'imputata ..") è scaturito, in primo luogo, dalla "inverosimiglianza intrinseca" della denuncia medesima. Del che il detto giudice ha offerto ampio riscontro argomentativo, ponendo l'accento: 6 б R.G.Cass. n. 51791/14 Corte Suprema di Cassazione a) sulla evidente incongruenza della stessa genesi della denuncia della ET, asseritamente frutto della virulenta reazione del EL SE che, in un - imprecisato giorno a ridosso della Pasquetta del 2004, le avrebbe esibito il verbale contenente le dichiarazioni accusatorie dalla stessa rilasciate a suo carico, chiedendole con fare irruente come avesse fatto ad inventarsi "cose del genere" - ove si consideri che, a fronte di tale accadimento, peraltro di per sé significativo di una situazione di oggettivo condizionamento, la ET solo a due anni di distanza ebbe ad assumere l'iniziativa di recarsi dal p.m. inquirente, onde denunciare una così grave strumentalizzazione della sua condotta;
b) sulla sintomatica insistenza delle dichiarazioni incriminate dell'imputata sulle modalità di escussione e di formazione degli iniziali verbali del 25 marzo e del 15 ottobre 2003, cui si contrappone l'assoluta genericità delle stesse quanto al contenuto dei summenzionati verbali, oggetto di mero disconoscimento senza alcuna specificazione in ordine al reale tenore delle dichiarazioni che la donna avrebbe reso in dette occasioni, malgrado tale contenuto si presenti - come leggesi nella sentenza impugnata - "particolarmente dettagliato ed articolato nell'indicazione dei tempi, dei luoghi, delle persone e delle circostanze in cui sarebbero avvenuti i fatti, tanto (da) apparire il frutto di situazioni personalmente vissute e da essere difficilmente riconducibile alla pura invenzione del maresciallo NO o dello stesso IT"; c) sulla non necessità della falsificazione delle firme ulteriori, relativamente al verbale per cui la ET aveva riconosciuto come proprie le sottoscrizioni presenti sulla prima e sull'ultima pagina;
d) sulla eguale gratuità della denunciata falsificazione del verbale del 15.10.2003, in ragione del fatto che lo stesso concerne "solo alcune precisazioni, fornite a domande specifiche, su elementi di dettaglio ed integrativi di quelli contenuti in quello del marzo dello stesso anno, come la data di assunzione della carica di amministratore da parte del IT e sulla tipologia dei controlli effettuati nei confronti dell'azienda", elementi peraltro desumibili agevolmente "dalla documentazione della società e dai verbali dell'ASL, senza alcun bisogno di architettare la complicata e rischiosa messa in scena denunciata dall'imputata"; e) sulla parimenti conclamata gratuità della pretesa falsificazione della firma della ET in calce all'invito a presentarsi presso la G.d.F. di Eboli il 25.03.2003, posto che la donna di fatto comparve presso il Comando di Compagnia, accompagnata dal proprio difensore (essendo indagata per altre vicende), che non fu poi ammesso all'audizione, appunto stante la veste di persona informata sui fatti propria nell'occasione della prevenuta. Sull'illustrato nucleo centrale s'inseriscono quindi, con valenza di mero supporto, le argomentazioni con cui la Corte territoriale, ad ulteriore conferma del 7Аб R.G.Cass. n. 51791/14 Corte Suprema di Cassazione proprio convincimento, ha valorizzato le dichiarazioni dei testi (diversi da quelli di p.g.) UL, RR, ER e AM, che smentiscono la parola della ET, avendo gli stessi dichiarato, difformemente dall'attuale imputata, che il 15.10.2003 furono distintamente sentiti dal M.llo NO, pur essendo stati inizialmente fatti accomodare tutti in un'unica stanza, ed avendo altresì escluso la presenza, nella circostanza, del IT. Testi, rispetto ai quali la Corte ha inoltre dato conto della loro piena attendibilità, confutando dettagliatamente il contrario assunto della difesa: f) per essere del tutto congetturale l'affermazione secondo cui i testi predetti sarebbero stati condizionati dall'avvenuta iscrizione nel registro degli indagati dell'imputata, subito dopo le dichiarazioni rese all'esito della spontanea comparizione del 03.05.2006, tenuto conto al di là del carattere di maggiore - garanzia per la posizione della stessa ET, alla luce della oggettiva esistenza dei pregressi verbali di tutt'altro tenore e ferma l'insindacabilità della decisione esercitata dal p.m. delle "altre risultanze del procedimento", contrastanti con - quanto prospettato dalla denunciante (argomentazione cui ben potrebbe aggiungersi che, risultando dalla sentenza l'avvenuta audizione dei testi già nel corso delle indagini preliminari, non è dato comprendere come gli stessi potessero essere a conoscenza dell'iter che aveva condotto all'apertura del procedimento a carico della ET, per violazione dell'art. 368 cod. pen.); g) per essere altrettanto congetturale l'affermazione ulteriore della difesa, circa il condizionamento patito dai testi medesimi (ma non dalla ET) in forza del rapporto di lavoro alle dipendenze del IT (il che è ancor più vero, ove si consideri l'oggetto della loro audizione, concernente fatti apparentemente neutri quali le modalità di audizione da parte della p.g. e la presenza o meno del succitato IT); h) infine, per essere del tutto irrilevanti le minimali divergenze denunciate, peraltro relative solo a taluni dei testi (l'incertezza circa la presenza o meno del M.llo CO da parte della RR e del UL, nonché quella della stessa RR e del ER circa l'essersi recati o no presso la sede della G.d.F. a bordo dell'auto della ricorrente), a fronte della rassicurante convergenza sull'aspetto rilevante delle loro dichiarazioni. Ebbene, a fronte di siffatto ampio corredo argomentativo, il ricorso proposto si limita a reiterare le già disattese considerazioni in ordine alla pretesa inattendibilità dei testi ex colleghi di lavoro della ET, cui altre se ne aggiungono circa l'interesse dei testi di p.g., stante la contestuale veste di persone offese, a rendere una ben determinata prospettazione dei fatti, ma come già anticipato risulta del tutto - silente quanto ai punti sopra esplicitati dalla lettera a) alla e), di per sé ampiamente R.G.Cass. n. 51791/14 Corte Suprema di Cassazione sufficienti a dare congrua giustificazione del ritenuto carattere calunnioso delle dichiarazioni incriminate rese dall'imputata.
5. L'inammissibilità del ricorso comporta, in conformità al risalente e consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, l'impossibilità di far luogo alla declaratoria di estinzione per prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità, posto che essa preclude la formazione di un regolare e valido rapporto processuale (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 32 del 22.11.2000, Rv. 217266; adde, da ultimo, con specifico riferimento all'ipotesi di manifesta infondatezza dei motivi, Cass. Sez. 2, sent. n. 28848 dell'08.05.2013, Rv. 256463). Segue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27.01.2016 Il Consignere est. Il Presidente Andua co. Ma DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 FEB 2016 IL Dott.ssa Silvana DI PUCCHIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 9