Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP EM DA C0 26 18/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto EZZONE LAVOR Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 9750/99 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. 6265 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 06/12/01 Rel. Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente S E NT EN ZA sul ricorso proposto da: lo studio dell'avvocato ROMITO EGIDIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. PRESTINARI 15, presso o VI AP rappresentato e difeso dall'avvocato D'AMARIO FERDINANDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE 4792 FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, VINCENZA GORGA, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 225/98 del Tribunale di SULMONA, depositata il 25/11/98 R.G.N. 252/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 25 novembre 1998 il Tribunale di Sulmona rigettava l'appello proposto dal sig. RO DI avverso la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 29 gennaio 1998, con cui era stata respinta la sua domanda di accertamento di non debenza delle somme richiestegli dall'Inps per Cigs indebitamente corrisposta per il periodo dal 23 marzo 1992 al 18 dicembre 1993, per avere egli svolto nel medesimo periodo attività autonoma di consulente del lavoro senza avere presentato la preventiva domanda prescritta dall'art. 8 quarto comma della legge n. 160 del 1988. -Il Tribunale · premesso essere incontestato che l'appellante aveva effettivamente svolto detta attività di lavoro autonomo (come risultante dalle copie delle dichiarazioni dei redditi da lui stesso sottoscritte) e premessa altresì l'irrilevanza dell'impiego del medesimo in lavori socialmente utili nel periodo tra il 1992 ed il 1994, perché l'Istituto aveva fondato la richiesta di ripetizione dell'indebito a causa dell'espletamento di lavoro. autonomo in assenza di preventiva comunicazione - disattendeva la tesi del ricorrente per cui detta omissione avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 8 comma quinto della legge 160/88, solo la cessazione del trattamento per l'ulteriore periodo di cassa integrazione, mentre per du malim il periodo pregresso si sarebbe dovuto applicare il comma quarto con la conseguenza che l'assicurato non dovrebbe restituire più di quanto percepito con il secondo lavoro. Affermavano infatti i Giudici di merito che il comma quarto sancisce l'incumulabilità tra il trattamento di Cig e quanto percepito per lavoro autonomo o subordinato, mentre il comma quinto prevede la decadenza ex tunc dal trattamento ove non sia stata data preventiva notizia all'Inps dello svolgimento di attività lavorativa, con conseguente integrale perdita del diritto al trattamento. La maggiore gravità delle conseguenze dipende, secondo il Tribunale, dalla maggiore 1 gravità della condotta di colui che tace la prestazione di attività lavorativa rispetto a colui che l'abbia invece comunicata, il quale viene a perdere l'integrazione solo per le giornate effettivamente lavorate e retribuite. Avverso detta sentenza il lavoratore soccombente propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. L'Inps ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denunzia violazione di principio codicistico, violazione e falsa applicazione di legge, nonché difetto di motivazione, perché il Tribunale non si sarebbe espresso in merito alla prestazione di lavori socialmente utili sul rilievo che l'Inps aveva allegato solo l'espletamento di lavoro autonomo e ciò determinerebbe la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Il motivo non merita accoglimento. Il Tribunale ha chiaramente affermato che la decadenza del trattamento Cigs era stata comminata dall'Inps non già per la prestazione di lavori socialmente utili, ma per la prestazione di lavoro autonomo senza la previa comunicazione all'Inps prevista dal quinto comma dell'art. 8 del DL n. 86 del 1988 convertito nella legge n. 160 del 1988. Era pertanto del tutto fuori luogo trattare della diversa questione attinente alla prestazione di lavori socialmente utili (i quali peraltro, nei casi previsti dalla legge, costituiscono un onere per il lavoratore che voglia mantenere il trattamento, come previsto dall'art. 2 comma 24 della legge 28 dicembre 1995 n. 549) che veniva allegata dal lavoratore come espediente difensivo, ma che era p completamente irrilevante ad escludere la causa della formazione dell'indebito allegata dall'Istituto. 2 Si assume poi l'erroneità della statuizione perché l'espletamento di lavoro autonomo dovrebbe comportare solo la riduzione della integrazione in proporzione ai proventi dell'altra attività e non la perdita dell'integrazione per l'intero periodo, come previsto dall'art. 3 secondo comma del DLgts n. 788 del 1945. Inoltre la qualificazione della prestazione lavorativa in lavori socialmente utili come lavoro subordinato o parasubordinato avrebbe dovuto condurre a riconoscere la legittimità della coincidenza di lavoro autonomo e subordinato, anche perché l'art. 8 della legge 160/98 non prevede lo svolgimento di lavori socialmente utili. Sarebbe comunque applicabile la previsione dell'art. 9 comma nono della legge 223/91 sulla possibilità di cumulo tra indennità di mobilità e compensi di lavoro. Anche questo motivo non può essere accolto. Va infatti reiterata l'osservazione sulla assoluta irrilevanza della prestazione dei lavori socialmente utili ed esclusa l'applicabilità dell'invocato art. 3 del D.Leg.Lgt n. 788 del 1945, poiché nella specie si tratta non già della incumulabilità tra Cig e attività lavorativa che condurrebbe alla riduzione del trattamento in proporzione ai proventi ricavati dal lavoro ma del diverso istituto della decadenza dal " trattamento medesimo che è comminata dal già citato comma 5 dell'art. 8 della legge n. 160 del 1988, disposizione della quale la Corte Costituzionale con la sentenza n. 195 del 1995 ha escluso la contrarietà a Costituzione. Né può venire in applicazione l'art. 9 comma nono della legge n. 223 del 1991 che si riferisce non alla Cig, ma al diverso istituto della indennità di mobilità. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. 3 Così deciso in Roma il 6 dicembre II CONSIGLIERE ESTENSORE Mame i luv 2001. IL PRESIDENTE m u ligh IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 22 FEB.2002 ✓ CANCELLIERE Cavere fieretle 1 A R U I S D I N A D D I 8 - S 1 N 1 E S E . 1 G N G E G S _ E E т R о D 4