Sentenza 15 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/2002, n. 10223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10223 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2002 |
Testo completo
1 0 22 3/ 02 REPUBBLICA ITALIAN. IN NOME DEL POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto + IUS SEPULCHRI SEZIONE SECONDA CIVILE VOLONTA DEL FONDATORE INTERPRETAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 18981/99 Dott. Ugo RIGGIO Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Cron. 77824 Consigliere 2021 Dott. Carlo CIOFFI Rep. - Rel. Consigliere - Dott. VA SETTIMJ Ud. 13/02/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Consigliere Dott Sergio DEL CORE - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. L-SOLE 24 ORE SENTENZA 1/5 LUG, 2002 per diritti sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE CAMMA' CESARE, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CELLERIA BENEDETTO RADICE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GU EN, quale erede e fratello di GU US, elettivamente domiciliato in ROMA GIORGIO CANCELLERIA ---- SCALIA N.6 INT.14, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO LO DUCA, difeso dall'avvocato ANTONINO LA MALFA, giusta delega in atti;
*2002 controricorrente - CANCELLERIA 207 avversO la sentenza n. 272/98 del Tribunale di -1- BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 13/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. VA SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- CA c/ AG RG 18981/99 -1- Oggetto: ius sepulchri, volontà del fondatore, interpretazione, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 9.3.95, IU AG premesso che in data 6.8.1883 il proprio nonno, VA AG, aveva ottenuto in concessione dal Comune di Mi- lazzo uno spazio di terreno all'interno del cimitero lo- cale per la costruzione d'una "cappella di famiglia”; che, com'era consuetudine, il fondatore aveva escluso dal diritto primario di sepolcro i discendenti della linea femminile;
che in data 11.2.1987 CE CA aveva dato sepoltura nella cappella di famiglia al proprio padre VA CA, nipote del fondatore in quanto figlio di RI AG in CA ex filia di VA AG;
che condotta siffatta appariva contraria alla volontà del fondatore, il quale aveva espressamente limitato il di- ritto di sepoltura a "tutti coloro che portano il cognome AG conveniva CE CA innanzi al pretore di - Milazzo, chiedendo che, previo accertamento dell'inesi- stenza dello ius sepulchri in capo alla discendenza femminile del fondatore VA AG, il convenuto fosse condan- nato a [...] il loculo occupato con l'arbitraria se- poltura del proprio genitore, oltre al pagamento delle spese del giudizio. Costituendosi, il CA eccepiva l'inesistenza del possesso tutelabile e l'infondatezza della pretesa azio- CA c/ AG RG 18981/99 nata ex adverso e, sottolineando come in passato IC AG, fratello dell'attore, lo avesse invitato a con- tribuire alle spese di manutenzione della cappella, con- cludeva chiedendo il rigetto della domanda. Diversamente opinando, con sentenza 30.11.95 il pretore accoglieva la domanda, con condanna del CA al- la rimozione della salma dalla Cappella AG del cimi- tero di Milazzo, e compensava le spese di lite. Avverso tale decisione CE CA proponeva ap- pello rilevando che il pretore aveva accolto la domanda del AG sulla base dell'errato presupposto che il pro- prio genitore VA fosse stato marito, anziché figlio qual era stato, di RI AG, onde chiedeva rifor- marsi l'impugnata decisione e disporsi il diritto del proprio padre ad avere sepoltura nella cappella "AG“ in quanto discendente di sangue ex filia del fondatore. Resisteva IU AG chiedendo il rigetto del gravame e contestando, in via incidentale, la correttezza dell'operazione ermeneutica svolta dal giudice di prime cure. Con sentenza 13.7.98, il tribunale di Barcellona ritenuto che, al fine di ricostruire la volontà del fon- datore VA AG, fosse necessario analizzare sia la concessione 16.10.1883, sia la scrittura a firma dello stesso in data 6.8.1883; che fosse condivisibile la valu- CA c/ AG RG 18981/99 -3- tazione operata dal primo giudice in ordine al provvedi- mento concessorio ed all'art. 23 del Regolamento di Poli- zia Mortuaria 25.5.1929, onde il diritto di sepoltura do- vesse reputarsi limitato ai soli discendenti dalla linea maschile del fondatore;
che detta interpretazione trovas- se conforto nell'obiettivo perseguito da quest'ultimo e dalla zia Giovanna Lo Miglio in AG, desumibile dalla scrittura 8.6.1883 e consistente nel permettere di fruire della cappella a "tutti coloro che portano il cognome Ra- gusi", con evidente esclusione dei discendenti ex filia del fondatore;
che, tale essendo lo scopo perseguito, le con- clusioni adottate dal primo giudice in merito alla detta scrittura 8.6.1883 non potessero condividersi e dunque la stessa dovesse interpretarsi nel senso di escludere dal diritto primario di sepolcro i discendenti di VA US nati dopo l'agosto del 1883 e con cognome diverso da quello del fondatore;
che sotto questo aspetto, la previsione d'una specifica eccezione relativa ai figli maschi ed alle figlie nubili del fratello del fondatore, IN AG, trovasse giustificazione nella loro esclusione dal novero dei soggetti ricompresi dall'art. 32 del Regolamento di Polizia Mortuaria nell'ambito della famiglia del fondatore;
che il pretore avesse fallacemen- te interpretato un passaggio della scrittura in esame: VA AG con le parole "per me e i miei discenden- CA c/ AG RG 18981/99 -4- ti" non aveva voluto individuare un'ulteriore categoria di titolari del diritto di sepolcro quanto, piuttosto, estendere a tali soggetti l'obbligo di consentire la se- poltura alle persone specificamente citate nella scrittu- ra (i figli maschi e le figlie nubili del proprio fratel- lo); che, alla luce di tale ricostruzione della volontà dei AG, il diritto primario di sepolcro potesse vero- similmente reputarsi esteso a RI AG ma non an- che al figlio di costei, VA CA, il quale non era discendente dalla linea maschile di VA AG, non era in vita all'epoca della fondazione e non portava il cognome AG accoglieva parzialmente l'appello inci- - dentale e, per l'effetto, dichiarava non spettare a Gio- vanni CA il diritto primario di sepolcro e condannava conseguentemente, CE CA a rimuovere dalla "'Cappel- la AG" la salma del proprio genitore, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Avverso tale sentenza il CA proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo. Resisteva IC AG, nella qualità di erede del fratello IU AG, con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente - denunziando violazione ed errata applicazione degli artt. 1324, 1362 € segg., 1101, 2729 CC. Insufficiente e contraddittoria CA c/ AG RG 18981/99 -5- -motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 CPC si duole che il tribunale abbia errato nell'interpretare la scrittura 6.8.1883 poiché, a suo avviso, il fondatore vi aveva inteso soltanto allargare a soggetti estranei alla sua famiglia il diritto d'uso della cappella funeraria e non abbia tenuto conto dell'intento perseguito dal fonda- tore con tale estensione, cioè quello di concedere il di- ritto di sepoltura anche agli altri soggetti individuati nel predetto documento, i quali, diversamente, ne sareb- bero rimasti esclusi. Il motivo non merita accoglimento per sua inammis- sibilità, ancor prima che per sua infondatezza, sotto due distinti profili. Va, infatti, rilevato in limine come, pur imputandovi- si al giudice del merito errori nell'applicazione delle norme regolatrici della fattispecie e nella motivazione dell'assunta decisione in tema d'interpretazione della volontà negoziale del fondatore, non vi siano, tuttavia, riportate le pertinenti espressioni, contenute nel docu- mento essenziale ed in quelli accessori, la correttezza o meno della cui interpretazione si richiede a questa Corte di valutare;
ciò che costituisce un motivo d'inammis- sibilità del ricorso stesso, in quanto non vi si riporta- no proprio quegli elementi di fatto in considerazione dei quali la richiesta valutazione, sia della conformità a CA c/ AG RG 18981/99 diritto dell'interpretazione operatane dal giudice del merito, sia della coerenza e sufficienza delle argomenta- zioni motivazionali sviluppate a sostegno della detta in- terpretazione, avrebbe dovuto essere effettuata. Da questa Corte si è, in proposito, ripetutamente evidenziato il carattere limitato del mezzo d'impugna- zione ex art. 360 CPC e la necessaria autosufficienza del ricorso con il quale viene proposto, sottolineando come l'estraneità dell'accertamento del fatto al giudizio di legittimità determini l'esigenza che gli elementi neces- sari alla decisione risultino tutti da tale atto intro- duttivo, non rientrando nella funzione istituzionale del giudice di tale fase il sopperire alle eventuali sue la- cune con indagini integrative, pur ove sollecitate da ri- ferimenti per relationem agli atti del processo od a quelli di parte della pregressa fase di merito compresa la stes- sa sentenza impugnata. Si è, consequenzialmente, ritenuto che, l'inte- resse ad impugnare in sede di legittimità traducendosi nella possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pra- tico favorevole, sia, pertanto, necessario così in caso di denunzia d'un errore di diritto ex art. 360 n. 3 CPC, come in caso di denunzia di vizio della motivazione ex art. 360 n. 5 CPC che la parte, nel rispetto del posto CA c/ AG RG 18981/99 -7- principio d'autosufficienza del ricorso, prospetti in ma- niera adeguata gli elementi di giudizio in fatto dei qua- li chiede o un determinato apprezzamento giuridico diver- so da quello compiuto dal giudice a quo in quanto asseri- erroneo, ovvero un controllo in relazione alla tamente sufficienza ed alla logicità della valutazione operatane dal detto giudice. Per il che, censurandosi, come nella specie, la pronunzia del giudice del merito per violazione dei cano- ni legali d'ermeneutica e per vizio di motivazione nell' indagine sulla volontà negoziale, è indispensabile che il ricorrente riporti nell'atto introduttivo il testo inte- grale della manifestazione di tale volontà o della parte di esso in discussione nella sua originaria formulazione nonché delle successive dichiarazioni che su di essa pos- sano avere in seguito influito, diversamente non ponendo- si il giudice di legittimità in condizione di svolgere il suo compito istituzionale e dandosi luogo all'inammissi- bilità dei prospettati motivi (e pluribus, da ultimo, Cass. 24.7.01 n. 10041, 19.3.01 n. 3912, 30.8.00 n. 11408, 13.9.99 n. 9734, 29.1.99 n. 802). V'è, poi, un secondo profilo d'inammissibilità. Nell'esposizione non si rinviene, in vero, alcuna critica diretta e puntuale delle singole argomentazioni poste a base della motivazione della sentenza impugnata, CA c/ AG RG 18981/99 -8- alcun sillogismo inteso a dimostrare i denunziati errori di diritto ed i denunziati vizi di logica e di completez- za argomentativa dai quali, secondo l'enunciazione intro- duttiva, sarebbe stata inficiata la sentenza stessa, così traducendosi, in sostanza, l'intera esposizione in una semplice e neppur adeguatamente sviluppata, mancando, - come già rilevato esaminando il primo profilo d'inammis- sibilità, puntuali riferimenti al testo dei documenti presi in considerazione, dei quali è riportata solo la soggettiva lettura datane dalla parte interpretazione - della volontà del fondatore in senso difforme da quello inteso dal giudice del merito, irrilevante ai fini d'un' ammissibile censura al riguardo. Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC dev'esser dedotto, infatti, a pena d'inammissibilità del motivo espressamente comminata dall'art. 366 n. 4 CPC, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che, con ar- gomentazioni intelligibili ed esaurienti, motivatamente s'assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione;
onde CA c/ AG RG 18981/99 -9- risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibi- lità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della dispo- sizione in esame, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non me- diante contestazioni puntuali ed argomentate in diritto delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione com- parativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera apodittica contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione del- la sentenza impugnata. In particolare, per quanto attiene all'interpreta- zione delle dichiarazioni di volontà, così nel loro com- plesso come in ciascuna loro singola clausola, l'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva qual è l'intenzione del dichiarante, è tipi- CO accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. CC, oltre che per vizi di motivazione;
pertanto, onde far valere una viola- zione sotto il primo dei due cennati profili, il ricor- rente per cassazione non può limitarsi a fare astratta- mente richiamo alle regole legali d'interpretazione me- diante la semplice indicazione delle norme asseritamente CA c/ AG RG 18981/99 -10- violate, ma è tenuto a precisare quali canoni siano rima- sti in concreto inosservati ed a specificare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi da essi discostato. Di conseguenza, non può essere considerata idonea, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, la mera critica del convinci- mento, cui quel giudice sia pervenuto, operata mediante contrapposizione d'una difforme interpretazionela a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impu- gnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano sempli- cemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità. Nella specie, il ricorrente, dopo aver citato nell' della censura gli artt. 1324, 1362 SS., intestazione 1101, 2729 CC ed operato poi, con genericità già di per se stessa significativa dell'inidoneità del motivo, ri- chiami agli artt. 1362, 1363, 1364 CC ed all'intenzione cel fondatore, non sviluppa nell'esposizione alcuna argo- mentazione in diritto, intesa nel senso sopra precisato, per contestare, con specifico riferimento a principi di ermeneutica determinati e/o alla ribadita violazione del- le norme invocate, il convincimento espresso dal giudice in corretta applicazione proprio delle normedel merito - summenzionate ed, in particolare, del primo e del secondo CA c/ AG RG 18981/99 -117 comma dell'art. 1362 CC, secondo la lettura datane dalla giurisprudenza di legittimità, ed, occorre sottolineare, con motivazione logica e del tutto esauriente, anche lad- dove ragionevolmente s'avvale dei criteri integrativi me- diante la valutazione d'ulteriori atti idonei all'uopo, quali la concessione rilasciata dal Comune ed il regola- dellodi polizia mortuariamento stesso - che nella scrittura in discussione fosse ravvisabile la volontà del fondatore di limitare lo ius inferendi mortuum in sepulchrum ai soli discendenti della propria linea maschile. Il ricorrente si limita, infatti, a svolgere consi- derazioni sulle assunte intenzioni del fondatore in rela- zione ad elementi di giudizio in fatto, valutati secondo la soggettiva interpretazione ch'egli stesso ne fornisce, una cui conforme valutazione da parte del giudice del me- rito avrebbe condotto, a suo avviso, ad una soluzione della controversia rispondente alle sue attese, il che, però, non rappresenta affatto, come già evidenziato, una ammissibile censura ex art. 360 n. 3 CPC in relazione a pretesa violazione delle regole legali d'ermeneutica con- trattuale. Il che, in fondo, non stupisce, ove si consideri come, in realtà, le esaminate doglianze, concernenti es- senzialmente questioni di mero fatto, finiscano per tra- dursi tutte in altrettante censure per assunto vizio di CA c/ AG RG 18981/99 -12- motivazione;
anche per tale aspetto il motivo difetta, tuttavia, della specificità prescritta dall'art. 366 n. 4 CPC. In vero, la censura con la quale alla sentenza im- pugnata s'imputino vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC dev'essere intesa a far valere, a pena d'inammissi- bilità comminata dall'art. 366 n. 4 CPC in difetto di lo- ro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomen- tazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od an- cora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi;
non può, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valu- tazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della par- te ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli ele- menti stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, in- terni all'ambito della discrezionalità di valutazione de- gli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, at- tengono al libero convincimento del giudice e non ai pos- sibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento ri- levanti ai sensi della norma in esame;
diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe, com'è CA c/ AG RG 18981/99 -13- appunto per quello in esame, in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di le- gittimità. Né, com'è da tralaticio insegnamento di questa Cor- te, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'e- splicita confutazione delle tesi non accolte e/o la par- elementi di giudizio posti ticolareggiata disamina degli a base della decisione o di quelli non ritenuti signi- ficativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste il disposto dell'art. 132 n. 4 CPC non prevedendo ed, anzi, implicitamente escludendo, la redazione della moti- vazione come trascrizione e commento dei verbali e degli - mentre sod-atti di causa sulle cui emergenze è basata disfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il rag- giunto convincimento risulti, come nella specie, da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospet- tazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giu- stificarlo. L'inammissibilità delle censure sotto i vari indi- cati profili comporta il rigetto del ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. CA c/ AG RG 18981/99 -14-
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in E1068,00 ,dei quali E 1000/00 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 13.2.2002. Il Presidente أهم Il Conf's est. Nettiny IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Со DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 LUG. 2002 Roma IL CANCELLIERE C¹ Telazico 109T129,11 456T 41,32 TOT. 170,43 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Repajuto in dat 36 7003 4 al n12.- Versate €170,43 TELE CENTOSE STANCO/43 ) n. Oigento Area Servizi (Dolls Man DI FILIPP Songo bile Cervicio Anti Giudiziare? Dr M PACCIOMINE