Sentenza 6 ottobre 2010
Massime • 1
La presentazione della lista testimoniale del P.M. presso la cancelleria di una sezione diversa da quella competente a giudicare non comporta alcuna forma di invalidità processuale, non incidendo sulle valutazioni del giudice in ordine all'ammissibilità della prova. (Fattispecie in cui il giudice di primo grado ha concesso il rinvio dell'udienza per consentire al difensore di esaminare la lista del P.M. e indicare eventualmente, "ex" art. 493, comma terzo, cod. proc. pen., le prove che non aveva potuto dedurre prima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2010, n. 40527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40527 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 06/10/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1664
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - N. 19067/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ NN N. IL *30/04/1960*;
avverso la sentenza n. 530/2007 CORTE APPELLO di GENOVA, del 01/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA Lina;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza in data 2-2-2006, con la quale il Tribunale di Massa, Sezione Distaccata di RA, ha dichiarato AZ AN colpevole del reato di cui all'art. 378 c.p., comma 3 (perché il *6-9-2003* dichiarava falsamente ai Carabinieri di non ricordare nulla in ordine ai fatti intercorsi tra RI FR e ED O\, in tal modo aiutando il primo ad eludere le investigazioni per i reati di ingiuria e di minaccia commessi in danno del secondo) e, con le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di Euro 300,00, con i doppi benefici di legge. Ricorre il difensore dell'imputato, dolendosi con un primo motivo dell'erronea applicazione dell'art. 555 c.p.p., comma 1, in relazione all'ammissione della prova per testi richiesta dal P.M., stante il mancato deposito presso la competente Cancelleria della Sezione Distaccata di RA della lista testimoniale entro il termine di sette giorni prima dell'udienza di comparizione.
Col secondo e terzo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova della sussistenza obiettiva del reato presupposto e dell'aiuto ad eludere le investigazioni.
Con un quarto motivo viene denunciata l'omessa motivazione su una prova decisiva, rappresentata dai documenti INAIL attestanti lo stato di sordità dell'imputato, acquisiti dal giudice di appello in sede di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.. Con un quinto motivo il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'indulto previsto dalla L. n. 241 del 2006. Con un ultimo motivo viene lamentata l'omessa motivazione sulla richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, formulata in via subordinata dall'appellante. DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di Appello ha dato atto che il P.M. ha depositato la lista testimoniale presso la Cancelleria del Tribunale di Massa in data 18-5-2005, e quindi entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento (26-5-2005), prescritto dall'art. 468 c.p.p. Legittimamente, pertanto, il giudice del gravame, stante la tempestività del deposito, ha escluso che dalla mancata inserzione materiale della lista nel fascicolo per il dibattimento possa derivare alcuna decadenza dall'assunzione della prova. Come è stato puntualizzato da questa Corte, infatti, il citato art.468 c.p.p. impone alla parte, a pena di inammissibilità, l'onere di depositare tempestivamente la lista dei testi in cancelleria, non già di attivarsi fino al punto di provvedere alla inserzione del documento nel fascicolo del procedimento. Ne consegue che, ove la parte abbia depositato in cancelleria una lista di testi, con la specifica indicazione dei procedimenti cui si riferisce, la stessa ha assolto l'onere previsto dalla norma, e ciò anche se la lista abbia riguardo a più procedimenti specificamente indicati, non potendo la parte subire pregiudizio dal mancato materiale inserimento, di competenza della cancelleria, dei documenti nei fascicoli dei procedimenti (Cass. Sez. 6, 19-1-1994 n. 1977). Appare corretto, d'altro canto, il giudizio espresso dalla Corte distrettuale, secondo cui non è ravvisabile alcuna erronea individuazione della Cancelleria in cui è avvenuto il deposito della lista testi, atteso che la Sezione Distaccata di RA (presso la quale è stato celebrato il dibattimento) rientra nell'ufficio giudiziario di Massa. Secondo un principio affermato dalla giurisprudenza, infatti, la presentazione della lista testimoniale del P.M. presso la cancelleria di una sezione diversa da quella competente a giudicare non importa alcuna forma d'invalidazione processuale: tale circostanza non incide sull'ammissibilità della prova, dovendo il giudice escludere solo le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti (Cass. Sez. 6, 9-6- 1994 n. 10109). Se poi si aggiunge che, come è stato evidenziato dalla Corte di Appello, nella specie il giudice di primo grado ha concesso il rinvio dell'udienza proprio per consentire al difensore dell'imputato di esaminare la lista del P.M., che non era stata inserita materialmente nel fascicolo per il dibattimento, e di indicare eventualmente, ex art. 493 c.p.p., comma 3, le prove che non aveva potuto dedurre prima, non può non concludersi per l'insussistenza del vizio denunciato dal ricorrente e per l'esclusione di ogni menomazione del diritto di difesa del prevenuto. 2) Appaiono invece fondate le doglianze mosse con i successivi tre motivi di ricorso.
Deve premettersi che il favoreggiamento personale, per essere ipotizzabile, presuppone l'avvenuta consumazione di un reato da parte del soggetto favorito.
Nel caso di specie, con l'atto di appello l'imputato aveva posto in discussione la sussistenza dei reati di ingiuria e minaccia commessi, secondo l'ipotesi accusatoria, dal RI\, facendo presente che, essendovi stata rimessione di querela da parte della persona offesa, era mancato un accertamento giudiziale al riguardo. La Corte di Appello ha del tutto ignorato tali censure, dando per scontata l'avvenuta commissione dei reati presupposti da parte del soggetto favorito, con una motivazione apodittica e meramente apparente. Allo stesso modo, sono rimasti senza risposta i rilievi svolti con l'atto di appello riguardo alla limitata capacità di udito dell'imputato, non avendo la Corte di Appello speso alcuna parola, in particolare, sulla documentazione INAIL prodotta in udienza dalla difesa, con la quale si intendeva comprovare il dedotto deficit uditivo. Eppure, trattavasi di circostanze sicuramente rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a dar peso alla tesi difensiva secondo cui l'imputato non aveva percepito le esatte parole pronunciate dal RI\ nei confronti del ED\.
S'impone, di conseguenza, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova, la quale, nel riesaminare la vicenda, dovrà colmare le evidenziate lacune motivazionali.
Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2010