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Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2023, n. 20679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20679 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da KA IR, nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza dell'11/10/2022 del Tribunale di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Pasquale Fimiani, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria conclusiva presentata nell'interesse della ricorrente dall'avv. RO RO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo, in via gradata, la rimessione della decisione alle Sezioni unite. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20679 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza dell'il ottobre 2022, il Tribunale di Treviso ha respinto la richiesta di riesame proposta dall'odierna ricorrente, quale indagata nel procedimento, contro il decreto di sequestro preventivo di un autoveicolo marca Bentley - immatricolato nel Principato di Andora e di proprietà del marito, residente in [...]disposto in ordine al reato di cui all'art. 292 d.P.R. 43/1973 per aver sottratto il medesimo al pagamento dell'IVA. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'indagata ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del provvedimento di sequestro e la restituzione del veicolo al suo proprietario ed in particolare deducendo: 2.1. con il primo motivo, la violazione degli artt. 124, 214 e 215 reg. UE n. 2446/2015 (c.d. Codice Doganale dell'Unione) e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per essere stata illegittimamente e con apparente motivazione esclusa la legittima circolazione del mezzo nel territorio dello Stato, da parte della ricorrente, residente in Italia, benché ciò fosse avvenuto in una situazione di comprovata emergenza per ragioni di lavoro e, comunque, per un uso privato ed occasionale, con conseguente esenzione dall'obbligazione doganale;
2.2. con il secondo motivo, la violazione dell'art.125, comma 3, cod. proc. pen. per apparenza di motivazione circa la sussistenza del periculum in mora, ravvisato, con rinvio al decreto di sequestro, allo scopo di impedire che il veicolo sia riportato nella disponibilità del proprietario presso il suo luogo di residenza, ciò che, tuttavia, non aggraverebbe le conseguenze del reato ma, semmai, sanerebbe una situazione ad oggi ritenuta irregolare;
2.3. con il terzo motivo, la violazione dell'art. 292 d.P.R. 43/1973, posto che l'evasione dell'IVA non integrerebbe l'ipotizzata fattispecie di contrabbando, che richiede l'evasione (o la tentata evasione) dei soli diritti doganali, non previsti per gli scambi di merci tra il Principato di Andora e l'Unione Europea;
2.4. con il quarto motivo, la violazione dell'art. 42 C.D.U. e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione sul doveroso rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza del sequestro 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato e privo di interesse e, comunque, da difensore non munito di procura speciale. 3.1. Ed invero, come detto, l'autoveicolo in sequestro appartiene pacificamente al marito dell'odierna ricorrente, sig. IC SV, in favore del quale si richiede la restituzione. 2 La ricorrente, in quanto indagata nel procedimento, non ha dunque alcun interesse che giustifichi il diritto a richiedere la restituzione in favore del marito, né lo ha allegato. Nella memoria difensiva conclusionale, replicando alla requisitoria dell'Avvocato Generale - che ha correttamente messo in luce il difetto di interesse - la ricorrente ha sostenuto che un'eventuale pronuncia favorevole avrebbe effetto sulla tenuta dell'incriminazione prospettata a suo carico e, già attualmente, con riguardo alla pretesa nei suoi confronti azionata per il pagamento dell'imposta •asseritamente evasa. In tal modo, tuttavia, la ricorrente confonde l'interesse diretto a contestare la leittimità del disposto sequestro - ciò che soltanto caratterizza le impugnazioni in materia di misure cautelari reali - con quello, indiretto, che semmai potrebbe derivare, sul piano processuale o extraprocessuale, dall'eventuale accoglimento della tesi circa l'insussistenza del fumus commissi delicti. Per contro, nella giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidato il principio secondo cui l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 3, n.47313 del 17/05/2017, Ruan e aa., Rv. 271231, ove si esclude espressamente un interesse nell'ottenimento, come indagato, di una pronuncia sull'insussistenza del fumus commissi delicti, attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito). 3.2. In casi come quello di specie, soltanto il titolare dei beni sequestrati - soggetto terzo rispetto al procedimento penale in corso - è legittimato a contestare in sede di riesame il provvedimento di sequestro nei suoi confronti eseguito, con l'onere, peraltro, di conferire ad un difensore un'apposita procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto S.r.l., Rv. 271722; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580; Sez. 3, ord. n. 39077 del 21/03/2013, Aronne, Rv. 257729). Il ricorso per cassazione è stato invece proposto dall'avv. RO RO quale difensore di fiducia dell'indagata ricorrente, non proprietaria dell'auto, sicché non può ritenersi proposto dall'unico soggetto che potrebbe vantare il diritto alla restituzione del bene in sequestro al quale si richiede che lo stesso venga restituito, senza che il medesimo abbia tuttavia rilasciato alcuna procura speciale al difensore che ha redatto il ricorso. 3 ,4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Pasquale Fimiani, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria conclusiva presentata nell'interesse della ricorrente dall'avv. RO RO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo, in via gradata, la rimessione della decisione alle Sezioni unite. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20679 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza dell'il ottobre 2022, il Tribunale di Treviso ha respinto la richiesta di riesame proposta dall'odierna ricorrente, quale indagata nel procedimento, contro il decreto di sequestro preventivo di un autoveicolo marca Bentley - immatricolato nel Principato di Andora e di proprietà del marito, residente in [...]disposto in ordine al reato di cui all'art. 292 d.P.R. 43/1973 per aver sottratto il medesimo al pagamento dell'IVA. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'indagata ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del provvedimento di sequestro e la restituzione del veicolo al suo proprietario ed in particolare deducendo: 2.1. con il primo motivo, la violazione degli artt. 124, 214 e 215 reg. UE n. 2446/2015 (c.d. Codice Doganale dell'Unione) e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per essere stata illegittimamente e con apparente motivazione esclusa la legittima circolazione del mezzo nel territorio dello Stato, da parte della ricorrente, residente in Italia, benché ciò fosse avvenuto in una situazione di comprovata emergenza per ragioni di lavoro e, comunque, per un uso privato ed occasionale, con conseguente esenzione dall'obbligazione doganale;
2.2. con il secondo motivo, la violazione dell'art.125, comma 3, cod. proc. pen. per apparenza di motivazione circa la sussistenza del periculum in mora, ravvisato, con rinvio al decreto di sequestro, allo scopo di impedire che il veicolo sia riportato nella disponibilità del proprietario presso il suo luogo di residenza, ciò che, tuttavia, non aggraverebbe le conseguenze del reato ma, semmai, sanerebbe una situazione ad oggi ritenuta irregolare;
2.3. con il terzo motivo, la violazione dell'art. 292 d.P.R. 43/1973, posto che l'evasione dell'IVA non integrerebbe l'ipotizzata fattispecie di contrabbando, che richiede l'evasione (o la tentata evasione) dei soli diritti doganali, non previsti per gli scambi di merci tra il Principato di Andora e l'Unione Europea;
2.4. con il quarto motivo, la violazione dell'art. 42 C.D.U. e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione sul doveroso rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza del sequestro 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato e privo di interesse e, comunque, da difensore non munito di procura speciale. 3.1. Ed invero, come detto, l'autoveicolo in sequestro appartiene pacificamente al marito dell'odierna ricorrente, sig. IC SV, in favore del quale si richiede la restituzione. 2 La ricorrente, in quanto indagata nel procedimento, non ha dunque alcun interesse che giustifichi il diritto a richiedere la restituzione in favore del marito, né lo ha allegato. Nella memoria difensiva conclusionale, replicando alla requisitoria dell'Avvocato Generale - che ha correttamente messo in luce il difetto di interesse - la ricorrente ha sostenuto che un'eventuale pronuncia favorevole avrebbe effetto sulla tenuta dell'incriminazione prospettata a suo carico e, già attualmente, con riguardo alla pretesa nei suoi confronti azionata per il pagamento dell'imposta •asseritamente evasa. In tal modo, tuttavia, la ricorrente confonde l'interesse diretto a contestare la leittimità del disposto sequestro - ciò che soltanto caratterizza le impugnazioni in materia di misure cautelari reali - con quello, indiretto, che semmai potrebbe derivare, sul piano processuale o extraprocessuale, dall'eventuale accoglimento della tesi circa l'insussistenza del fumus commissi delicti. Per contro, nella giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidato il principio secondo cui l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 3, n.47313 del 17/05/2017, Ruan e aa., Rv. 271231, ove si esclude espressamente un interesse nell'ottenimento, come indagato, di una pronuncia sull'insussistenza del fumus commissi delicti, attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito). 3.2. In casi come quello di specie, soltanto il titolare dei beni sequestrati - soggetto terzo rispetto al procedimento penale in corso - è legittimato a contestare in sede di riesame il provvedimento di sequestro nei suoi confronti eseguito, con l'onere, peraltro, di conferire ad un difensore un'apposita procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto S.r.l., Rv. 271722; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580; Sez. 3, ord. n. 39077 del 21/03/2013, Aronne, Rv. 257729). Il ricorso per cassazione è stato invece proposto dall'avv. RO RO quale difensore di fiducia dell'indagata ricorrente, non proprietaria dell'auto, sicché non può ritenersi proposto dall'unico soggetto che potrebbe vantare il diritto alla restituzione del bene in sequestro al quale si richiede che lo stesso venga restituito, senza che il medesimo abbia tuttavia rilasciato alcuna procura speciale al difensore che ha redatto il ricorso. 3 ,4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023.