Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2003, n. 7567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7567 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
C.C. 67755 R.G. 1336/2000 Udienza del 31.10.2002 Oggetto: tassa di concessione governativa sulle società. REPUBBLICA ITALIANA 07 56 7/03 A ORTE U REMA DI CASS SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno Saccucci Presidente (Dott. Mario Cicala ) [Consigliere] Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari ConsigliereDott. Nino Fico Слои 16208 Consigliere Dott. Francesco Ruggiero Consiglice ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal CC-15771 Jew e Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
S.I.A. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Toniolo del foro di Vicenza, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, sezione prima civile, n. 1994/1998 del 26.11/18.12.1998; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31.10.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3937 CAMPIONE CIVILE : 1 N. 67755 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, il quale ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 29.4.1995 la S.I.A. s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia l'Amministrazione finanziaria dello Stato per sentirla condannare alla restituzione delle somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società, oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data del pagamento al saldo, per contrasto della norma statale istitutiva della tassa con la direttiva CEE 17.7.1969. Resisteva in giudizio l'Amministrazione finanziaria. Il Tribunale di Venezia, con sentenza in data 20.2/10.4.1996, condannava l'Amministrazione convenuta a rimborsare alla contribuente la somma di lire 53.000.000, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo. Proponeva appello il Ministero delle finanze. Resisteva in giudizio l'appellata, la quale, con appello incidentale, chiedeva che gli interessi legali sulla somma capitale avessero decorrenza dal giorno dei singoli pagamenti e non da quello della domanda. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della pronunzia di 1° grado, condannava l'Amministrazione finanziaria al pagamento in favore della società S.I.A. della somma complessiva di lire 48.000.000, con gli interessi legali dal dì della costituzione in mora e la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria chiedendo la cassazione della sentenza di appello sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la società S.I.A.. Motivi della decisione 1. Con il 1° motivo l'Amministrazione ricorrente invoca lo ius superveniens costituito dall'art. 11 della legge 23.12.1998 n. 448 ( misure di finanza pubblica per la 2 stabilizzazione e lo sviluppo;
rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese), in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. Deduce la ricorrente che con l'art. 11 della legge 23.12.1998 n. 448 si era stabilito che la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo era fissata per gli anni 1985- 1992 in £. 500.000 per ogni tipo di società ed inoltre che per gli stessi anni era dovuta per l'iscrizione di altri atti sociali una tassa, variabile secondo il tipo di società, in misura forfettaria annuale. Pertanto, dall'importo riconosciuto a titolo di rimborso dalla sentenza impugnata andava detratta la somma prevista dall'art. 11 della legge per la tassa di iscrizione dell'atto costitutivo (lire 500.000). Con il 2° motivo del ricorso l'Amministrazione finanziaria deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 26.1.1961 n. 29 e dell'art 2033 cod. civ. (art. 360, n. 3 cod. proc. civ.). L'Amministrazione deduce che la decisione è censurabile anche con riferimento agli interessi. Sulle somma da rimborsare non poteva trovare applicazione l'art. 2033 c.c. ma la normativa tributaria di cui alla legge 29/1961, qualora non si ritenesse applicabile alla presente controversia la più favorevole misura degli interessi di cui allo ius superveniens.
2. La soc. S.I.A. eccepisce la novità e quindi l'inammissibilità della domanda relativa alla detrazione, a norma dell'art. 11 della legge 448/1998, della somma di lire 750.000 per ogni annualità quale corrispettivo per l'iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo;
l'infondatezza della detrazione della somma di lire 500.000 per l'iscrizione dell'atto costitutivo della società, perché questa si era costituita in epoca anteriore al periodo 1985-1992 cui fa riferimento l'art. 11 secondo comma della legge 448/1998; l'inapplicabilità, in ordine al saggio degli interessi, dell'art. 11, 3° comma della legge 448/1998, atteso che sulla sua determinazione da parte del giudice di 1° grado si era formato il giudicato;
che detta disposizione era in contrasto con la normativa comunitaria per la violazione del principio di equivalenza tra il tasso degli interessi previsto per l'indebito comunitario e quello previsto per le azioni di 3 ripetizione di tributi fondate sul diritto interno;
in ulteriore subordine, previa sospensione del presente giudizio, chiede di rimettere quest'ultima questione alla Corte di giustizia delle Comunità Europee;
in via ulteriormente subordinata, chiede l'applicazione dell'art. 5 della legge 29/1961 sulla misura degli interessi delle somme da rimborsare.
3. Con riferimento al 1° motivo del ricorso osserva il Collegio che l'Amministrazione finanziaria si é limitata a chiedere la detrazione dall'importo riconosciuto a titolo di rimborso alla società S.I.A. della somma di lire 500.000, pari alla tassa di iscrizione dell'atto costitutivo prevista dall'art. 11 della legge 23.12.1998 n. 448 per ogni tipo di società. Senonché la ricorrente neppure deduce che tale iscrizione sia avvenuta nel periodo tra 1985 e il 1992 preso in considerazione dal primo comma del citato art. 11 della legge 448/1998. Anzi tale circostanza é contestata dalla società S.I.A., che assume che l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese sarebbe avvenuta, come documentato in atti, il 21 luglio del 1969. Si é in presenza, come si vede, di una questione di fatto che non può essere esaminata in sede di legittimità. Nonostante l'integrale richiamo del primo comma del menzionato art. 11 della legge 448/1978, nessuna detrazione l'Amministrazione ricorrente poi chiede per la tassa di iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo. Per quanto concerne il 2° motivo del ricorso va osservato che l'Amministrazione ricorrente non aveva impugnato il punto della sentenza di 1° grado che aveva determinato la misura degli interessi sulla somma rimborsata facendo riferimento al tasso legale. Ora a norma dell'art. 329, 2° comma, c.p.c., l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate;
pertanto, qualora la sentenza di primo grado abbia deciso un punto controverso e la parte interessata non abbia proposto appello al riguardo, si forma su tale punto il giudicato, sicché esso non può formare oggetto di ricorso per cassazione. 4 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra censura. La condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali segue il criterio della soccombenza processuale.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese. Roma, 31.10.2002 SUPREMA Il Presidente Il Consigliere estensore асчис ✓ 2 SANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 115 MAG, 2003 DEPC Arppido Casano cuddle Chil Ogg 5