Sentenza 30 maggio 2014
Massime • 2
In tema di rifiuti, il trattamento di decontaminazione di trasformatori contenenti PCB mediante dealogenazione dei fluidi in essi presenti deve essere qualificato come attività di recupero di rifiuti, il cui compimento in assenza di autorizzazione integra il reato di gestione illecita di rifiuti.
In tema di inquinamento, integra il reato di danneggiamento lo smaltimento di fusti contenenti rifiuti pericolosi, se compiuto con modalità tali da determinare lo sversamento sul terreno delle sostanze contenute nei recipienti, con infiltrazione delle stesse negli strati superficiali del sottosuolo e conseguente rischio di contaminazione delle falde acquifere, anche quando tale attività determina non il deterioramento di un'area in buone condizioni ambientali, bensì un aggravamento ulteriore delle precedenti condizioni di degrado della stessa.
Commentario • 1
- 1. Art. 635 c.p. Danneggiamentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2014, n. 27478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27478 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 30/05/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 1563
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 7543/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS CO N. IL 09/06/1951;
OS IA N. IL 17/07/1974;
GA RA N. IL 26/12/1949;
IA ND N. IL 20/08/1946;
GR LE N. IL 23/02/1954;
GR GI N. IL 18/05/1959;
avverso la sentenza n. 880/2007 CORTE APPELLO di LECCE, del 06/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI S., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. S. (Ndr: testo originale non comprensibile) per il Comune di Acquarica del Capo in sost. anche dell'avv. C. Perrone, dif. Della P.C. Maurichi AR IA;
Uditi i difensori avv. A. (Ndr: testo originale non comprensibile) per RO CO;
avv. Pallara A. c Coppi F. per RO GI;
avv. Schierano V. per DI LA e AT ND;
avv. Maraschio A. per GR HE;
avv. Conte F. per GR CO.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 6.7.2011, ha riformato la decisione in data 17.5.2005 del Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di AR, appellata da OS CO, RO GI, DI LA, AT ND, GR HE e GR CO, dichiarando non doversi procedere nei loro confronti in ordine a tutti i fatti contravvenzionali loro ascritti per intervenuta prescrizione e rideterminando la pena per le residue imputazioni, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili costituite (Comuni di Ugento, Presicce, Acquarica del Capo e CH AR IA).
In particolare, i suddetti imputati erano chiamati originariamente a rispondere dei seguenti reati:
a) art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. b) (DI LA, AT ND);
b) art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 4, lett. b) (DI LA, AT ND);
c) art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 comma 1, lett. b) (DI LA, AT ND, GR CO, OS CO, RO GI, GR HE, unitamente a EC OV e TT FR, non appellanti);
d) art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. b) (DI LA, AT ND, GR CO);
e) art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. b) (DI LA, AT ND, GR CO, OS CO, RO GI);
f) artt. 110 e 635 c.p. (DI LA, AT ND, GR CO, OS CO, RO GI);
g) D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. b) (GR CO);
h) art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. b) (OS CO, RO GI);
i) art. 110 c.p., art. 349 c.p., commi 1 e 2 (OS CO, RO GI);
j) art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 3 e art. 483 c.p. (DI LA, AT ND, unitamente a TT
FR, non appellante);
k) art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 3 e art. 483 c.p. (GR CO, OS CO, RO GI).
All'esito del giudizio di primo grado DI LA e AT ND venivano assolti dai reati loro ascritti ai capi b) e j) perché il fatto non sussiste;
OS CO, RO GI e EC OV venivano assolti dai reati loro ascritti ai capi e) e k) perché il fatto non costituisce reato;
TT FR veniva assolto dal reato ascrittogli al capo c) per non aver commesso il fatto e da quello di cui al capo j) perché il fatto non sussiste;
GR CO veniva assolto dai reati ascrittigli ai capi e) ed f) per non aver commesso il fatto.
Per i residui reati, RO CO, RO GI, DI LA, AT ND, GR HE e GR CO venivano condannati alle pene ritenute di giustizia. I predetti propongono ora separati ricorsi per cassazione tramite i propri difensori di fiducia avverso la succitata pronuncia della Corte di appello.
2. RO CO e RO GI.
deducono congiuntamente, con un primo motivo di ricorso e relativamente al capo f) dell'imputazione, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che, rispetto alla posizione di RO GI, la Corte del merito non avrebbe dimostrato la effettiva partecipazione alla commissione del reato, avvalendosi delle dichiarazioni di un teste (IN RU) e degli esiti di intercettazioni telefoniche, senza considerare altre risultanze dibattimentali.
Aggiungono che non sarebbe stata raggiunta la prova della sussistenza del reato di danneggiamento loro contestato, rispetto al quale non risulterebbe sussistente neppure la ritenuta aggravante.
2.1. Con un secondo motivo di ricorso rilevano, con riferimento al reato di cui al capo d), che i giudici del merito non avrebbero tenuto conto delle deduzioni formulate con l'atto di impugnazione in ordine alla coincidenza tra l'automezzo sequestrato e quello oggetto delle conversazioni telefoniche intercettate, rispetto alle quali ponevano in dubbio anche l'utilizzabilità, trattandosi di operazioni svoltesi con riferimento ad un reato più grave, successivamente derubricato nel corso delle indagini preliminari e per le quali il Pubblico Ministero non aveva depositato i decreti autorizzativi. Rilevano, inoltre, che non vi sarebbe la prova della consapevolezza, in capo a RO GI, della qualità di custode del mezzo del padre, RO CO.
2.2. Con un terzo motivo di ricorso, in relazione alle contestazioni di cui ai capi e) ed h) della rubrica, osservano che mancherebbero le prove di un loro coinvolgimento nelle attività di illecita gestione di rifiuti.
2.3 Con un quarto motivo di ricorso rilevano che la Corte territoriale avrebbe errato nel calcolo dei termini di prescrizione dei reati.
In particolare, avrebbe erroneamente computato 152 giorni di sospensione con riferimento all'udienza del 30.4.2007 (rectius 30.4.2008), escludendo che la richiesta di rinvio fosse dovuta a legittimo impedimento del difensore ed altri 154 giorni con riferimento all'udienza del 29.9.2010, sebbene la richiesta di rinvio da parte di tutti i difensori fosse dovuta al mutamento del collegio giudicante.
2.4. Con un quinto motivo di ricorso lamentano la violazione dell'art. 585 c.p.p., comma 4 per avere la Corte territoriale escluso il rispetto dei termini nel deposito di motivi nuovi d'appello, non considerando che sebbene detto deposito non era avvenuto nei quindici giorni precedenti la prima udienza, questa, come le altre tenutesi prima della presentazione dei motivi nuovi, si era conclusa con semplici rinvii preliminari, cosicché potrebbe, nella fattispecie, applicarsi analogicamente quanto previsto dall'art. 468 c.p.p. per il deposito della lista dei testi.
3. DI LA e AT ND.
deducono, con un primo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 548 c.p.p. per l'omessa notificazione dell'avviso di deposito e dell'estratto della sentenza a AT ND quale imputato rimasto contumace, essendo stata effettuata la sola notifica al difensore ai sensi dell'art. 548 c.p.p., comma 2;
3.1. Con un secondo motivo di ricorso lamentano la violazione di legge in relazione all'attività concretamente svolta, concernente la decontaminazione di trasformatori mediante dealogenazione, in ragione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 209 del 1999, il quale esclude, indicando l'attività di decontaminazione come alternativa allo smaltimento, che essa possa essere ricompresa nel novero delle attività di gestione.
Aggiungono che i trasformatori sottoposti al trattamento non potevano considerarsi rifiuti, essendo destinati nuovamente all'uso dopo la decontaminazione e che la esclusione dell'attività predetta da quelle di trattamento dei rifiuti era anche espressamente prevista dalla normativa CEI, da una precedente decisione, divenuta irrevocabile, del Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Galatina, concernente proprio l'attività svolta dalla loro azienda e dalle deliberazioni degli enti preposti al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal D.Lgs. n. 22 del 1997. 3.2. Con un terzo motivo di ricorso denunciano la violazione di legge con riferimento alla classificazione del rifiuti come pericolosi, difettando i requisiti richiesti dalla norma e, cioè, la presenza di una sostanza pericolosa ed il superamento della soglia di concentrazione prevista, come dimostrato dalle analisi fatte da loro effettuare in sei diversi laboratori.
3.3. Con un quarto motivo di ricorso rilevano la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale considerato la totale sovrapponibilità tra i fatti contestati e quelli già giudicati con la sentenza, ormai definitiva, del Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Galatina.
3.4. Con un quinto motivo di ricorso lamentano la violazione di legge in relazione alla ritenuta identità tra i rifiuti rinvenuti e quelli riconducibili alla loro attività, richiamando quanto osservato nelle note di udienza, contenenti una comparazione analitica di dette sostanze.
3.5. Con un sesto motivo di ricorso deducono il difetto di motivazione in relazione ai rifiuti rinvenuti nelle discariche, in quanto le risultanze processuali evidenzierebbero una situazione non riconducibile alla loro azienda ed avendo la Corte del merito omesso di considerare altre significative risultanze processuali.
3.6. Con un settimo motivo di ricorso denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle modalità di prelievo dei campioni dalle discariche.
3.7. Con un ottavo motivo di ricorso rilevano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di danneggiamento, avendo i giudici del merito individuato la prova dell'elemento soggettivo dalla non corretta applicazione del codice di identificazione dei rifiuti e dando per scontato che gli stessi fossero riconducibili alla loro azienda, senza tenere presenti tutte le risultanze processuali.
3.8. Con un nono motivo di ricorso lamentano la mancanza di motivazione in relazione alla omessa considerazione della rilevanza ed incidenza del PCB sul terreno, esclusa dai consulenti nel corso dell'istruzione dibattimentale.
3.9. Con un decimo motivo di ricorso affrontano la questione concernente il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo nel reato di danneggiamento loro contestato, osservando che, oltre a non potersi ricavare la sussistenza dello stesso sulla base della classificazione dei rifiuti, risultava significativa anche l'ulteriore circostanza della consegna del rifiuto ad un intermediario che ne curava la successiva gestione e lo smaltimento finale.
3.10. Con un undicesimo motivo di ricorso rilevano l'illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità di AT ND, il quale è amministratore di altra società in Collegno e socio consigliere di quella coinvolta nei fatti per cui processo ed in tale qualità, oltre che per essere coniugato con DI LA, legale rappresentante di quest'ultima, sarebbe stato ritenuto erroneamente responsabile dei fatti ascrittigli.
3.11. Con un dodicesimo motivo di ricorso lamentano la violazione di legge in relazione alle aggravanti del delitto di danneggiamento, che ha interessato terreni in condizioni tali da essere già inutilizzabili per la coltivazione e non è menzionata nel capo di imputazione, con evidente violazione dell'art. 521 c.p.p.. La insussistenza dell'aggravante avrebbe conseguentemente determinato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.
3.12. Con un tredicesimo motivo di ricorso contestano le modalità di calcolo dei termini di prescrizione dei reati, segnatamente con riferimento al periodo di sospensione di giorni 65 per rinvio richiesto dal difensore all'udienza del 14/12/2004, in quanto detto rinvio era finalizzato all'espletamento dell'esame dell'imputato e di quello disposto all'udienza del 29.9.2008 esteso all'intero periodo e non solo a 60 giorni, pur dando atto del concomitante impegno professionale del difensore che lo aveva chiesto.
Osservano, inoltre, che non poteva sospendersi il termine di prescrizione quando le richieste di rinvio erano effettuate congiuntamente da tutti i difensori.
3.13. Con un quattordicesimo motivo di ricorso lamentano, infine, il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
4. GR HE.
deduce, con un primo motivo di ricorso la violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di illecita gestione dei rifiuti ed alla loro classificazione come pericolosi in base alla provenienza e non anche rispetto alla concentrazione delle sostanze presenti e, a tale scopo, richiama il contenuto delle deposizioni dei tecnici escussi nell'istruzione dibattimentale.
4.1. Con un secondo motivo di ricorso osserva che erroneamente i giudici del gravame, nel confermare le statuizioni civili, gli avrebbero attribuito la responsabilità anche per il delitto di danneggiamento, del quale egli non era mai stato chiamato a rispondere.
5. GR CO.
deduce, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione alla contestazione di cui al capo k) della rubrica, rilevando che il suo ruolo di mero intermediario, privo della materiale detenzione dei rifiuti, non gli avrebbe consentito di intervenire sulla loro caratterizzazione ne' di effettuare un controllo sulla loro effettiva natura, cosicché il suo compito, debitamente assolto, sarebbe stato quello di inserire nei formulari il medesimo codice fornito dal produttore del rifiuto. Aggiunge che la sentenza impugnata sarebbe, inoltre, carente di motivazione con riferimento anche all'elemento soggettivo del reato.
5.1. Con un secondo motivo di ricorso rileva che il reato contestato, avuto riguardo anche ai periodi di sospensione considerati dalla Corte territoriale, risulta comunque prescritto a far data dal maggio 2012.
5.2. Con un terzo motivo di ricorso, con riferimento alle statuizioni civili, rileva la errata classificazione del rifiuto, nei termini esposti anche dagli altri ricorrenti ed osserva, con specifico riferimento alle imputazioni di cui ai capi c) e d) della rubrica, che il suo ruolo di intermediario, assimilabile ad una attività di mera consulenza, oltre a non consentire, come già detto, alcuna possibilità di intervento nella classificazione del rifiuto, non era soggetta ad alcuna autorizzazione poiché, all'epoca dei fatti, la sezione intermediari dell'Albo gestori rifiuti non era operativa in difetto dei necessari decreti attuativi e dovendosi applicare la disciplina previgente.
Tutti insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Tutti i ricorsi sono inammissibili.
È opportuno richiamare brevemente, per una migliore comprensione della vicenda, i fatti oggetto di contestazione sulla base di quanto evidenziato dai giudici del merito.
Il processo trae origine dal rinvenimento, in tre diversi siti, di alcuni fusti contenenti una sostanza oleosa in parte versata sul terreno e che, all'esito di analisi, risultavano contenere PCB. Altri accertamenti, effettuati successivamente in diverse aree, evidenziavano situazioni analoghe.
Unitamente ai rifiuti venivano rinvenuti alcuni documenti che riconducevano alla società "SEA MARCONI TECHNOLOGIES" di Collegno.
Disposti accertamenti tecnici non ripetibili ai sensi dell'art. 360 c.p.p., emergeva la presenza nei rifiuti di PCB (in quantità
compresa tra 1,1 e 1,8 mg/Kg su 6 campioni e 0,398 e 1,34 mg/kg su 3 campioni), policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, clorofenoli, residuo oleoso e idrossido di potassio le cui caratteristiche erano riconducibili all'attività svolta dalla società predetta.
Le attività di gestione dei rifiuti, comprensive del trasporto e dello smaltimento, vedevano coinvolti, a vario titolo, come meglio appresso specificato, gli odierni ricorrenti.
7. Fatta tale premessa, deve rilevarsi che i ricorsi proposti risultano sostanzialmente ripetitivi di questioni già sottoposte all'esame della Corte territoriale e da questa compiutamente esaminate e risolte con argomentazioni che, come si dirà anche in seguito, risultano giuridicamente corrette e del tutto immuni da cedimenti logici o manifeste contraddizioni.
Le deduzioni prospettate risultano inoltre, in alcuni casi, comuni a più ricorrenti ma, al fine di una più ordinata trattazione dei singoli motivi, questi verranno esaminati singolarmente, richiamando, quando necessario, le considerazioni precedentemente svolte se comuni a doglianze già oggetto di precedente valutazione.
8. Venendo all'esame dei singoli motivi di ricorso, deve rilevarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso di RO CO e RO GI.
che lo stesso è articolato prevalentemente in fatto, con richiami ad atti del procedimento l'accesso ai quali è precluso a questo giudice di legittimità.
Si contesta, in particolare, il coinvolgimento di RO GI nel delitto di danneggiamento, ma la responsabilità di costui, unitamente al padre, viene individuata dai giudici del merito in ragione dell'incarico ricevuto dai ricorrenti, tramite GR CO, di effettuare il trasporto dei rifiuti prodotti dalla "SEA MARCONI TECHNOLOGIES".
Osserva la Corte territoriale che i conferimenti dei rifiuti, effettuati verosimilmente dopo i primi interventi della Guardia di Finanza, che avevano reso non più disponibili altri siti, erano avvenuti sotto la diretta percezione di un teste (IN RU) che ne aveva riferito in dibattimento e sulla cui attendibilità non era dato dubitare, considerando anche che lo stesso aveva lealmente riconosciuto l'esistenza di motivi di contrasto con gli imputati. Inoltre, osservano i giudici, la piena consapevolezza, da parte di RO GI, dell'attività del padre, emerge chiaramente dalla condotta oggetto di valutazione con riferimento al reato di violazione di sigilli.
La Corte del merito si riferisce, in particolare, ai contenuti di alcune intercettazioni telefoniche che documentano l'attività posta in essere dal suddetto imputato al fine di evitare le tracce dell'utilizzazione di un automezzo, precedentemente sottoposto a sequestro, in vista di un imminente controllo.
Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomentazioni pienamente convincenti, che giustificano adeguatamente le ragioni dell'affermazione di penale responsabilità nei confronti dell'imputato.
8.1. Per ciò che concerne il danneggiamento, lo stesso si sarebbe concretato, secondo quanto accertato dai giudici del merito, mediante lo sversamento di rifiuti pericolosi sui terreni, rendendoli inservibili rispetto alla loro originaria destinazione a causa dell'infiltrazione delle sostanze inquinanti negli strati superficiali del sottosuolo, con conseguente rischio di contaminazione delle falde acquifere. Osservano i giudici del merito che si tratta di centinaia di fusti, talvolta anche schiacciati e sotterrati.
La sussistenza della situazione appena rappresentata è stata ritenuta dalla Corte territoriale sulla base della documentazione fotografica e di quanto rilevato dalla consulenza espletata, nonché delle spese elevate sostenute per la messa in sicurezza delle aree inquinate.
Alle obiezioni sollevate dagli appellanti, concernenti la pregressa presenza di rifiuti sulle aree e l'insussistenza dell'aggravante contestata, la Corte replica ricordando come si tratti di questioni già prospettate nel giudizio di primo grado e risolte in quella sede, aggiungendo, quanto al precedente degrado dell'area, che tale condizione, come accertato in fatto, non riguardava tutti i terreni e che, in ogni caso, il degrado determinato dalla eventuale presenza di rifiuti urbani non era paragonabile a quello causato dalle sostanze contenute nei fusti, capaci di penetrare gli strati superficiali del terreno con ben più gravi conseguenze.
Va ricordato, a tale proposito, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, il delitto in questione si configura anche rendendo una cosa temporaneamente inservibile all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la possibilità di reversione del danno, anche se tale reversione avvenga non per opera dell'uomo, ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo (Sez. 4^, n. 9343, 9 marzo 2011, concernente fattispecie relativa ad illecito smaltimento di rifiuti di una discarica in un fiume, che ne aveva cagionato il deterioramento, rendendolo per lungo tempo inidoneo all'irrigazione dei campi ed all'abbeveraggio degli animali).
Più in generale, si richiede, per la configurabilità del reato, una modificazione funzionale o strutturale della cosa tale da rendere necessaria una non agevole attività di ripristino (Sez. 2^ n. 20930, 31 maggio 2012; Sez. 2^ n. 41284, 27 ottobre 2009; Sez. 2^ n. 4229, 5 febbraio 2005). Risulta pertanto di tutta evidenza che lo smaltimento su un terreno di fusti contenenti rifiuti pericolosi in condizioni tali da determinare anche il versamento del contenuto sul suolo, con penetrazione dello strato superficiale dello stesso, costituisce attività del tutto idonea a configurare il delitto di danneggiamento, anche se il risultato di tale attività comporti un aggravamento ulteriore delle precedenti condizioni dell'area.
8.2. Occorre inoltre ricordare, per ciò che concerne l'aggravante, che, sempre secondo quanto stabilito da questa Corte, quella concernente le cose esposte alla pubblica fede di cui all'art. 635 c.p., comma 2, n. 3 può avere ad oggetto sia le cose mobili che le immobili, poiché l'ambito di applicazione della norma ha riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell'art. 625 c.p., n. 7 (Sez. 2^, n. 23550, 5 giugno 2009 ed altre prec. conf.) mentre, per quella prevista dal comma 2, n. 5 del medesimo articolo, occorre la natura fruttifera delle piante danneggiate e la pluralità delle stesse (Sez. 2^, n. 2713, 23 gennaio 2012). Riguardo a tale ultimo aspetto la sentenza impugnata evidenzia la presenza, su uno dei terreni, di alcune piante di olivo e la condizione di esposizione per necessità alla pubblica fede delle aree interessate dagli sversamenti.
Risulta pertanto evidente la manifesta infondatezza del motivo di gravame.
8.3. Analogamente deve dirsi per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso, attinente alla contestazione di violazione di sigilli di cui al capo i) della rubrica.
Sul punto la Corte territoriale evidenzia, come si è già accennato, che le operazioni di intercettazione espletate nel corso delle indagini preliminari avevano posto in evidenza come una telefonata, da parte di un ispettore PMP delegato ad un accertamento tecnico sui reflui trasportati con l'autobotte già oggetto di sequestro, avesse reso edotto RO CO dell'imminenza del controllo, dando così luogo ad una serie di contatti telefonici tra RO GI e l'autista del mezzo, nel frattempo utilizzato in spregio al provvedimento di sequestro, affinché questi lo riconducesse immediatamente nella sede dell'azienda.
Si tratta, come è evidente, di un dato fattuale certamente significativo, oggetto di adeguata valutazione nel giudizio di merito e che non può essere quindi oggetto di nuovo esame in questa sede, risolvendosi peraltro in mere illazioni le deduzioni dei ricorrenti in punto di mancata individuazione della corrispondenza tra il mezzo in sequestro e quello di cui si parla nelle telefonate e dell'identità dell'interlocutore.
Su tali aspetti, peraltro, la Corte territoriale non si pone alcun dubbio, richiamando il tenore della telefonata risultante dalle trascrizioni ed altri dati fattuali rilevanti.
Parimenti pacifica risulta, per i giudici del gravame, la consapevolezza, in capo a RO GI, dell'esistenza del vincolo sul mezzo e del ruolo di custode assegnato al padre, ricordando come, in occasione dell'episodio documentato dalle telefonate, costoro agissero in piena sinergia ed evidenziando come, all'atto del sequestro, RO GI fosse presente e la sua presenza fosse documentata dal verbale.
Opportunamente ricordano i giudici, citando la giurisprudenza di questa Corte, che, la circostanza aggravante della qualità di custode, di cui all'art. 349 c.p., comma 2 può comunicarsi ai concorrenti che siano a conoscenza o ignorino colpevolmente tale qualità, non rientrando la stessa tra quelle circostanze soggettive da valutarsi soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono (Sez. 3^, n. 35550, 4 ottobre 2010 ed altre prec. conf). Altrettanto fanno con riferimento all'utilizzabilità delle intercettazioni, ricordando come siano utilizzabili i risultati di quelle disposte in riferimento ad un titolo di reato per il quale le medesime sono consentite, anche quando l'imputazione venga successivamente modificata e il giudizio di colpevolezza venga conseguentemente emesso per una fattispecie di reato per cui non sarebbe stato possibile autorizzare le operazioni di intercettazione (Sez. 1^ n. 23163, 23 giugno 2010; Sez. 6^ n. 50072, 31 dicembre 2009; Sez. 1^ n. 19852, 11 maggio 2009; Sez. 3^ n. 5331, 6 maggio 1994) ed, inoltre, che ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse sono state disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il diverso procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime (Sez. 1^ n. 38626, 3 novembre 2010; SS.UU. n. 45189, 23 novembre 2004).
8.4. Parimenti manifestamente infondato risulta il terzo motivo di ricorso, che si presenta generico e privo di riferimenti specifici ai contenuti del provvedimento impugnato, risolvendosi in apodittiche affermazioni circa l'estraneità dei ricorrenti ai reati loro contestati nei capi e) ed h) della rubrica.
In realtà, la Corte territoriale ha compiutamente indicato gli elementi fattuali dimostrativi della responsabilità dei suddetti in ordine al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti, richiamando il contenuto di alcune dichiarazioni testimoniali (MALAGNINO e IN) riguardanti la richiesta di disponibilità di un terreno e la diretta percezione del conferimento dei rifiuti, oltre al contenuto delle intercettazioni di cui si è già detto.
8.5. Anche l'infondatezza del quarto motivo di ricorso risulta di macroscopica evidenza.
La Corte territoriale, nel verificare le sospensioni dei termini di prescrizione, ha evidenziato che il rinvio dal 30.4.2008 al 29.9.2008 era stato effettuato per impedimento dell'Avv. F. Conte, ritenuto non legittimo.
Risulta dal verbale di udienza, la cui consultazione non è preclusa a questa Corte, stante la natura processuale della deduzione, che la Corte di appello ha qualificato come non documentato e non tempestivamente comunicato il concomitante impegno professionale indicato dal difensore (in atti è presente una generica istanza, priva di qualsivoglia documentazione comprovante la sussistenza del concomitante impegno).
La Corte territoriale, dunque, preso atto dell'inottemperanza, da parte dell'istante, all'onere di prospettare in modo tempestivo e motivato le ragioni che gli impedivano di presenziare, ha ritenuto di concedere comunque il rinvio da intendersi pertanto effettuato come mero rinvio ad istanza di parte, cosicché il termine intercorrente tra le due udienze è stato correttamente computato per intero ai fini della sospensione del termine di prescrizione. Quanto al rinvio dal 29.9.2010 al 2.3.2011, sempre dal verbale risulta che la Corte territoriale, dopo aver dato atto della diversa costituzione del collegio giudicante e della impossibilità di ricondurlo alla originaria composizione, stante il trasferimento ad altro ufficio di uno dei componenti, ha disposto "la regressione del dibattimento per darsi nuovamente inizio alla discussione del processo, non essendovi questioni preliminari sollevate dalle parti". Solo a questo punto, i difensori presenti, anziché procedere nella discussione, hanno richiesto congiuntamente un rinvio "per articolare nuovamente le proprie difese", rinvio che la Corte ha concesso, aderendo così ad una istanza delle difese e correttamente disponendo la sospensione dei termini di prescrizione fino alla data della nuova udienza.
Non è stata pertanto la diversa composizione del Collegio a determinare il rinvio, bensì la richiesta dei difensori i quali, anziché procedere nella discussione, hanno richiesto ed ottenuto il differimento della trattazione del processo.
8.6. Analogamente, deve ritenersi la manifesta infondatezza del quinto motivo di ricorso, poiché, ancora una volta, la Corte del merito ha puntualmente richiamato la giurisprudenza di questa Corte, ricordando come questa abbia già chiarito che il termine per la presentazione dei motivi nuovi di appello deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza in cui l'imputato viene ritualmente citato (Sez. 6^ n. 42627, 9 novembre 2009). Hanno peraltro osservato i giudici del gravame, nel rilevare la tardività del deposito, che la prima udienza andava individuata in quella del 7.12.2007, in occasione della quale era stata dichiarata la contumacia dei due appellanti, RO CO e RO GI, previa verifica della regolarità della loro citazione in giudizio.
Non può pertanto neppure dirsi, come avviene in ricorso, che trattasi di udienza conclusasi con un mero rinvio, senza alcuna attività concreta.
9. Venendo all'esame dei ricorsi proposti nell'interesse di DI LA e IA ND deve rilevarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso, che dalle annotazioni in calce alla sentenza di secondo grado risulta che l'estratto contumaciale è stato effettivamente notificato a AT ND, rimasto contumace nel giudizio di secondo grado, in data 8.1.2013. Alla coimputata DI LA, presente al giudizio, l'avviso di deposito di sentenza risulta notificato il 5.9.2012, mentre il 7.9.2012 il medesimo avviso risulta notificato ai difensori.
Non è dato dunque rilevare alcuna violazione dell'art. 548 c.p.p.. 9.1. Per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso, va rilevato che l'attività svolta dalla società dei ricorrenti è stata oggetto di accurata disamina da parte dei giudici del merito e viene posta nuovamente in discussione in questa sede.
Va detto, a tale proposito, che la natura e qualificazione di detta attività è oggetto di accertamento in fatto proprio del giudice del merito e che non può essere ripetuto in sede di legittimità sebbene, dall'esame dei dati emergenti nel provvedimento impugnato, possa riconoscersi la correttezza della valutazione di tali elementi. Occorre rilevare, in primo luogo, che i ricorrenti effettuavano attività di decontaminazione di apparecchiature contenenti PCB e contestano il fatto che tale attività, sulla scorta della normativa di settore (D.Lgs. n. 209 del 1999 e D.Lgs. n. 22 del 1997, vigente all'epoca dei fatti) possa ritenersi, come invece hanno fatto i giudici del merito, quale attività di gestione di rifiuti. La censura, tuttavia, non coglie nel segno, in quanto la Corte territoriale e, prima ancora, il Tribunale, hanno correttamente inquadrato detta attività tra quelle di gestione di rifiuti. Correttamente ricordano, infatti, i giudici del merito, che nella nozione di rifiuto contemplata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, comma 1, lett. a), vigente all'epoca dei fatti, era ricompresa qualsiasi sostanza od oggetto rientrante nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore "si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi" e ricordano come i trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT fossero riconducibili alle categorie Q12 (Sostanze contaminate, ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.) e Q13 (Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata dell'Allegato A al D.Lgs. n. 22 del 1997) e contemplati, nell'allegato D, quali rifiuti pericolosi con codice CER 16 02 01 (trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT).
Dunque la natura di rifiuto dei trasformatori trattati dai ricorrenti ha trovato una prima conferma nel tenore letterale delle disposizioni richiamate ed i giudici del merito hanno ritenuto soddisfatto l'ulteriore requisito della decisione o dell'obbligo del detentore di disfarsi della sostanza o dell'oggetto sulla base dei contenuti del D.Lgs. n. 209 del 1999. L'affermazione risulta corretta.
Inequivocabile risulta, infatti, da un lato, la chiara classificazione operata dal legislatore, mentre l'obbligo giuridico di disfarsi dei trasformatori, gravante sul detentore, appare altrettanto chiaramente previsto dal menzionato D.Lgs. n. 209 del 1999, come correttamente ritenuto nel provvedimento impugnato.
Invero, con il D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209 è stata data attuazione alla direttiva 96/59/CE, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, con lo scopo di disciplinare lo smaltimento di PCB usati e la decontaminazione e lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB, ai fini della loro completa eliminazione (art. 1).
Il decreto fornisce alcune definizioni, tra le quali rilevano, per quel che qui interessa, quelle di "detentore" (art. 2, lett. d), individuato come "la persona fisica o la persona giuridica che detiene PCB, PCB usati ovvero apparecchi contenenti PCB", "decontaminazione" (art. 2, lett. e), attività indicata come "l'insieme delle operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati da PCB e che possono comprendere la sostituzione, cioè l'insieme delle operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB" e "smaltimento" (art. 2, lett. f), in cui vengono ricomprese "le operazioni D8, D9, D10, D12 (limitatamente al deposito sotterraneo sicuro e situato in profondità localizzato in una formazione rocciosa asciutta e esclusivamente per apparecchi contenenti PCB e PCB usati che non possono essere decontaminati) e D15 di cui all'allegato B D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni".
Risulta evidente, dal provvedimento impugnato e dal ricorso, che l'operazione effettuata presso l'azienda dei dipendenti andava pacificamente collocata tra le operazioni di decontaminazione. L'art. 3 del decreto prevede l'inventario delle apparecchiature contenenti PCB sulla base di comunicazioni, da effettuarsi da parte dei detentori, alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti, mentre l'art. 4 tratta dei programmi per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario, che indica (comma 2) come parte integrante dei piani regionali di gestione dei rifiuti disciplinati dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 22. La decontaminazione e lo smaltimento costituiscono un obbligo per il detentore (art. 5) da effettuarsi entro termini specificamente individuati. Le modalità di effettuazione di dette operazioni sono disciplinate dal successivo art. 7, il quale, al comma 1, stabilisce l'obbligo della consegna dei PCB usati, dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB ad imprese autorizzate alla effettuazione delle operazioni di decontaminazione o di smaltimento ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 27 e 28, mentre, nel comma 3, specifica che la consegna di PCB, di apparecchi contenenti PCB e di PCB usati alle imprese che effettuano la decontaminazione o lo smaltimento devono risultare dal formulario di trasporto dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, prevedendo, in particolare, che dal registro e dal formulario risultino quantità, origine, natura e concentrazione di PCB e di PCB usati.
Il richiamo al D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 27 e 28 è stato giustamente ritenuto significativo dai giudici del gravame, poiché riferito a specifiche attività di gestione dei rifiuti che le disposizioni richiamate disciplinavano e, segnatamente, lo smaltimento ed il recupero.
E1 evidente che, alla luce delle richiamate disposizioni, l'attività di decontaminazione dei trasformatori può collocarsi pacificamente tra le attività di recupero di un rifiuto, come tale dovendosi ritenere il trasformatore contenente PCB, che la legge non consente più di utilizzare nelle condizioni in cui si trova (obbligando pertanto il detentore a disfarsene) e che espressamente assoggetta alla normativa dei rifiuti per ciò che concerne il trasporto e la gestione.
In ogni caso, anche a non voler accedere alla lettura della norma effettuata dai giudici del merito e ("considerare rifiuto i trasformatori, come assumono i ricorrenti, perché il detentore non intenderebbe comunque disfarsene, volendo continuare ad utilizzarlo una volta decontaminato, la situazione non cambierebbe comunque, perché certamente il PCB contenuto nei trasformatori è un rifiuto ed esso veniva trattato attraverso il procedimento di dealogenazione dei fluidi contenuti nei trasformatori, collocabile, a pieno titolo, nell'attività di gestione dei rifiuti perché, per quanto può desumersi dal ricorso e dal provvedimento impugnato, finalizzata al recupero dei liquidi contaminati mediante eliminazione del PCB attraverso una modificazione chimica.
Può pertanto rilevarsi che la Corte territoriale ha correttamente qualificato come attività di gestione di rifiuti il trattamento di decontaminazione di trasformatori contenenti PCB. Va inoltre osservato che la sentenza impugnata indica un ulteriore dato fattuale come significativo ai fini della collocazione del suddetto trattamento tra le attività di gestione dei rifiuti, laddove pone in evidenza la circostanza che fu la stessa società dei ricorrenti a qualificare l'attività svolta come attività di recupero, richiedendo alle competenti autorità, nel 2001, il rilascio di autorizzazione all'esercizio di cinque impianti mobili per la decontaminazione di trasformatori contenenti PCB, che indicava con il corrispondente codice CER 16 02 01, attività che i giudici del merito hanno accertato essere stata svolta anche antecedentemente al rilascio del titolo abilitativo.
Va infine rilevato che alcun rilievo potevano assumere, per i giudici del merito, le diverse conclusioni cui era pervenuto, in relazione a fatti analoghi, il Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Galatina nella sentenza richiamata in ricorso, ne' potevano averlo le norme tecniche CEI o i pareri richiamati dai medesimi ricorrenti, i cui contenuti non consentono in alcun modo di superare quanto disposto, peraltro in modo inequivocabile, dalle richiamate disposizioni normative.
9.2. La manifesta infondatezza del motivo appena esaminato risulta pertanto evidente ed a conclusioni non dissimili deve pervenirsi per ciò che concerne il terzo motivo di ricorso, il quale prende in esame la questione concernente la classificazione dei rifiuti derivanti dall'attività svolta nell'azienda dei ricorrenti e che i giudici del merito hanno ritenuto illecitamente smaltiti. Anche la classificazione dei rifiuti costituisce un accertamento in fatto al quale i giudici del merito hanno proceduto, ad avviso del Collegio, mediante un percorso logico coerente e giuridicamente corretto, che lo rende insindacabile in questa sede di legittimità. Come è noto, fino al 1.1.2002, quindi anteriormente all'inserimento del nuovo elenco dei rifiuti, istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 e comunemente indicato come
"nuovo CER (catalogo europeo dei rifiuti)", l'individuazione dei rifiuti pericolosi avveniva in base alla loro origine o provenienza ed al possesso di determinate caratteristiche specificamente elencate, senza particolari difficoltà di riconoscimento. Le modifiche successivamente introdotte nel 2002 hanno, invece, superato in parte il precedente criterio di individuazione, in quanto i rifiuti pericolosi sono ora contrassegnati con un asterisco. È tuttavia previsto, con riferimento alle c.d. "voci specchio", che riguardano il medesimo rifiuto identificato come "pericoloso" mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come "non pericoloso" in quanto "diverso" da quello pericoloso, che la classificazione di pericoloso operi solo se dette sostanze raggiungono determinate concentrazioni, tali da conferire al rifiuto una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Nella fattispecie, risulta dal provvedimento impugnato che la Corte del merito ha individuato il rifiuto prodotto dall'azienda dei ricorrenti come rifiuto speciale in relazione al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, comma 3, lett. g) allora vigente, trattandosi di rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti e pericolosi in quanto, prima del gennaio 2002, inseriti nell'allegato D, citato art. 7, richiamato dal comma 4 con il codice 07 07 07 che contraddistingueva i "fondi di distillazione e residui di reazione alogenati".
I giudici del gravame hanno pure affermato che, anche dopo il gennaio 2002, non poteva giungersi a conclusioni diverse, non essendo individuabile alcuna "voce specchio" riconducibile alla medesima tipologia di rifiuto, escludendo così la necessità di accertamenti analitici per la verifica del superamento di soglie di concentrazione ai fini della classificazione.
Si tratta, come si è detto, di un ragionamento del tutto corretto, a sostegno del quale i giudici del merito, oltre ad avere adeguatamente applicato la normativa all'epoca vigente, hanno anche richiamato i contenuti di una precedente decisione di questa Corte riguardante fatti analoghi riferiti all'attività del medesimo stabilimento dei ricorrenti (Sez. 3^ n. 14750, 9 aprile 2008) ed altra conforme (Sez. 3^ n. 19882, 11 maggio 2009) in tema di criteri di individuazione dei rifiuti pericolosi.
Nel fare ciò, la Corte territoriale ha posto in evidenza, riportandole testualmente ed evidenziandone la correttezza, anche le identiche conclusioni cui era pervenuto il primo giudice, il quale, peraltro, nella motivazione della sentenza aveva anche riportato integralmente, tra le altre, le dichiarazioni dei consulenti del Pubblico Ministero, uno dei quali aveva affermato (pag. 17 della decisione di primo grado) di aver personalmente verificato, attraverso l'esame della documentazione della "SEA MARCONI TECHNOLOGIES", che la società, per il conferimento del medesimo rifiuto nelle discariche della Lombardia, utilizzava un codice CER riferibile ad un rifiuto pericoloso (07 07 09) utilizzando invece un diverso codice per gli smaltimenti che avvenivano nel Salento (la circostanza è ricordata anche a pag. 35 della sentenza impugnata). Dunque, anche i criteri utilizzati per la classificazione dei rifiuti prodotti dai ricorrenti i giudici del merito hanno proceduto a valutazioni giuridicamente corrette, adeguatamente motivate e basate su dati fattuali opportunamente considerati, che pongono in evidenza la infondatezza manifesta del motivo esaminato.
9.3. Sorte migliore non può avere neppure il quarto motivo di ricorso, essendo del tutto insussistente la dedotta violazione dell'art. 649 c.p.p.. Tale disposizione codicistica dispone, infatti, che nel caso in cui venga iniziato un nuovo procedimento per il medesimo fatto, il giudice successivamente adito deve, in ogni stato e grado del processo, pronunciare sentenza di non doversi procedere o di non luogo a procedere (in relazione alla fase processuale in cui viene adottata la decisione), enunciandone le ragioni nel dispositivo e dichiarando che la materia ha già formato oggetto di un accertamento definitivo da parte dell'autorità giurisdizionale. Per medesimo fatto, ai fini dell'applicazione del principio del "ne bis in idem", deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla condotta, all'evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha efficacemente posto in evidenza che la sentenza richiamata dai ricorrenti a sostegno della proposta eccezione (Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Galatina 6.11.2006) riguarda fatti successivi a quelli trattati nel presente giudizio, avendo la contestazione ad oggetto condotte accertate il 24.7.2003, mentre quelle ora in esame risultano risalenti all'anno 2000.
Dunque del tutto correttamente i giudici del gravame hanno posto in evidenza la diversità delle condotte valutate e la loro diversa collocazione temporale e deve, pertanto, escludersi la sussistenza della dedotta violazione di legge.
9.4. Il quinto motivo di ricorso è invece inammissibile perché genericamente formulato con richiami ad atti del procedimento (note d'udienza e dichiarazioni di testi escussi) nonché a dati fattuali la cui disamina è preclusa in questa sede di legittimità.
9.5. Altrettanto deve dirsi per il sesto motivo di ricorso, il quale prospetta anche la rivalutazione, pure non consentita a questo giudice, di elementi probatori emersi nel giudizio di merito e per il settimo motivo di ricorso, contenente la mera elencazione di dati fattuali che, a detta dei ricorrenti, evidenzierebbero la mancanza di motivazione circa la metodologia seguita per i prelievi dei rifiuti analizzati, con un generico riferimento al decreto ministeriale 21.10.1999 n. 471, "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 17 e successive modificazioni e integrazioni", il quale dava concreta attuazione ai principi generali fissati dal D.Lgs. n. 22 del 1997, e riguardava, in modo specifico, le attività di bonifica, messa in sicurezza e ripristino e non aveva alcuna attinenza con la individuazione e qualificazione dei rifiuti e la loro riconducibilità all'attività della società dei ricorrenti. Tale aspetto, peraltro, risulta compiutamente esaminato nel giudizio del merito, laddove, nella sentenza impugnata (pag. 23 e ss.) si ricorda come la questione fosse stata già prospettata al primo giudice e da questi puntualmente risolta.
Nel richiamare le argomentazioni svolte a sostegno della decisione del Tribunale, la Corte territoriale pone l'accento su alcune risultanze dell'istruzione dibattimentale ritenute determinati e, segnatamente, l'esito degli accertamenti tecnici effettuati dai consulenti del Pubblico Ministero nell'abito di accertamenti tecnici non ripetibili e le dichiarazioni rese dagli stessi in sede dibattimentale, attestanti la identità dei rifiuti rinvenuti e di quelli prodotti dalla "SEA MARCONI TECHNOLOGIES" nel processo chimico di declorurazione del PCB, oggetto di specifico brevetto, che, osservano i giudici del gravame, attribuisce ai rifiuti una particolare ed univoca marcatura della composizione molecolare. A tale particolare i giudici del merito aggiungono, quali ulteriori elementi di riscontro: la natura dei materiali e delle sostanze, di uso non comune;
il deposito dei fusti in un'area circoscritta ed in un arco temporale limitato;
il comune aspetto ed odore dei rifiuti;
la presenza di sacchi filtranti contrassegnati da un codice alfanumerico che, come dichiarato da un teste, erano stati prodotti esclusivamente per la "SEA MARCONI TECHNOLOGIES" per essere utilizzati nel processo di eliminazione dei PCB;
il rinvenimento, nel corso delle operazioni di bonifica dei terreni, di documenti riconducibili alla società suddetta.
Nel valutare tali dati fattuali, decisamente significativi, la Corte territoriale provvede poi a confutare puntualmente le specifiche deduzioni svolte dalla difesa dei ricorrenti, pervenendo, anche sul punto, ad una motivazione impeccabile.
9.6. Anche l'ottavo, nono e decimo motivo di ricorso risultano inammissibili in ragione del richiamo a dati fattuali ed atti del procedimento la valutazione dei quali è preclusa, come si è già detto, in sede di legittimità.
La sussistenza del delitto di danneggiamento è stata peraltro compiutamente rilevata dalla Corte di appello, come si è già detto, nell'esaminare i motivi di ricorso di RO CO e RO GI.
In ogni caso, la riconducibilità della responsabilità del delitto in esame anche alle persone dei ricorrenti è stata motivatamente giustificata dalla Corte territoriale attraverso la ricostruzione delle modalità di smaltimento dei rifiuti, chiarendo, in particolare, come la fuoriuscita dei rifiuti dallo stabilimento dei ricorrenti senza compilazione dei formulari di trasporto e l'accordo con i OS, i quali non avrebbero avuto, come rilevato dal primo giudice, alcun autonomo interesse allo smaltimento illecito su terreni altrui, evidenziassero la piena consapevolezza dei ricorrenti circa la destinazione finale dei rifiuti prodotti.
Inoltre, considerando l'ulteriore circostanza che detti rifiuti, quando venivano consegnati all'intermediario GR CO, uscivano dallo stabilimento con il codice CER 07 01 99, attribuito con il preciso scopo di mascherarne la effettiva natura per poterli poi conferire in una discarica non autorizzata alla ricezione di rifiuti pericolosi (diversamente da quanto avveniva per lo stabilimento del nord Italia, nel quale, come si è già ricordato in precedenza, il codice assegnato per il conferimento nelle discariche della Lombardia era corretto), la Corte del merito ha evidenziato la sussistenza di un comune intento criminoso e la irrilevanza, ai fini dell'esclusione di responsabilità degli appellanti, dell'affidamento del rifiuto all'intermediario, il quale partecipava consapevolmente, come pure si dirà in seguito, alle attività di illecita gestione.
9.7. Anche l'infondatezza dell'undicesimo motivo di ricorso risulta evidente.
La responsabilità di AT ND, coniuge di DI LA, è stata puntualmente individuata dai giudici del merito. Viene fatto rilevare come la circostanza che il primo fosse legale rappresentante della "SEA MARCONI TECHNOLOGIES" di Collegno e la seconda della "SEA MARCONI TECHNOLOGIES" di Sedi, nella quale il AT ND riveste il ruolo di socio consigliere, fosse del tutto irrilevante, avendo i coniugi gestito insieme l'attività dello stabilimento di Sedi, ove il predetto aveva fattivamente partecipato in prima persona, in ragione della specifica competenza nel settore, alla classificazione e smaltimento dei rifiuti. A fronte di tali considerazioni, formulate sulla base delle emergenze processuali, i ricorrenti oppongono, ancora una volta, generiche censure con le quali si limitano a sostenere, del tutto apoditticamente, che quanto posto in evidenza dai giudici del gravame non dimostrerebbe alcunché, tralasciando tuttavia di considerare che la questione era stata già compiutamente esaminata anche dal primo giudice (f. 115 e ss. della sentenza in primo grado), il quale aveva chiarito che, dai documenti acquisiti, dai fatti accertati e dal comportamento processuale del AT ND, risultava inconfutabilmente dimostrato che egli era il vero dominus anche della società della quale la moglie era formalmente il legale rappresentante, specificando poi nel dettaglio le ragioni di tale convincimento ed i riscontri obiettivi emersi nel processo. La risposta alla censura mossa sul punto fornita dalla sentenza impugnata, la quale, è appena il caso di ricordarlo, evidenzia in premessa, come si è già detto, la correttezza delle conclusioni del primo giudice e la sostanziale ripetitività delle doglianze prospettate con l'atto di appello, risulta dunque del tutto coerente e logica.
9.8. Manifestamente infondato risulta anche il dodicesimo motivo di ricorso.
Della sussistenza delle aggravanti riguardanti il delitto di danneggiamento si è già detto in precedenza.
Quanto alla violazione dell'art. 521 c.p.p., pure dedotta nel motivo di ricorso, deve rilevarsi, in primo luogo, che l'imputazione riporta espressamente il richiamo al capoverso dell'art. 635 c.p. contenente l'enunciazione delle aggravanti e che non risulta dalla sentenza di primo grado, da quella impugnata e dal ricorso, che i ricorrenti abbiano sollevato nel giudizio di merito la questione concernente la genericità o incompletezza della imputazione riportata nel decreto di citazione, sicché l'eventuale nullità conseguente l'insufficiente enunciazione dell'imputazione nel decreto che dispone il giudizio avrebbe dovuto essere eccepita, trattandosi di nullità relativa, entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p., comma 1, restando, in difetto sanata (cfr. Sez. 5^, n. 20739, 1^ giugno 2010;
Sez. 5^ n. 712, 11 gennaio 2010; Sez. 2^ n. 16817, 23 aprile 2008; Sez. 2^ n. 3757, 16 aprile 1996). In ogni caso, va anche ricordato che lo scopo della contestazione è quello di consentire all'imputato una difesa adeguata, con la conseguenza che l'imputazione deve ritenersi completa nei suoi elementi essenziali quando il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa (cfr. Sez. 4^ n. 38991, 4 novembre 2010). È anche il caso di precisare, inoltre, che la giurisprudenza di questa Corte ha pure chiarito come, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 c.p.p., deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6^ n. 5890, 6 febbraio 2013; Sez. 3^ n. 15655, 16 aprile 2008; Sez. 4^ n. 41663, 21 novembre 2005). Da quanto evidenziato nella sentenza impugnata, dalle deduzioni svolte in sede di appello e da quelle illustrate nei ricorsi, emerge chiaramente che gli imputati sono stati perfettamente posti in grado di comprendere la volontà dell'accusa di contestare le aggravanti in argomento e di articolare le proprie difese sul punto.
9.10. Per ciò che concerne il tredicesimo motivo di ricorso, deve rilevarsi che le deduzioni formulate sono del tutto irrilevanti per ciò che concerne la posizione dei ricorrenti.
È in primo luogo errata l'affermazione secondo la quale le richieste di rinvio dell'udienza avanzate su concorde richiesta di tutti i difensori (nella fattispecie riferiti a quelli delle udienze del 29.9.2010 e del 2.3.2011) non determinino la sospensione dei termini di prescrizione del reato.
Inoltre, pur escludendo o riducendo i periodi di sospensione calcolati dalla Corte territoriale relativamente alle udienze del 14.12.2004 e del 29.9.2008 nel senso indicato dai ricorrenti, il periodo complessivo di sospensione ammonterebbe comunque a 1258 giorni (anni 3, mesi 1 e gg. 14) e, avuto riguardo alla data di accertamento del residuo reato loro contestato al capo f) dell'imputazione (1.12.2000), il termine massimo di prescrizione non sarebbe comunque maturato prima della definizione del giudizio di appello (6.7.2011).
Anche tale motivo di ricorso risulta, pertanto, manifestamente infondato.
9.11. Analoga sorte deve avere il quattordicesimo motivo di ricorso, con il quale viene posta in discussione la motivazione concernente il trattamento sanzionatorie poiché alle specifiche doglianze mosse con l'atto di appello la Corte ha puntualmente risposto, richiamando le motivazioni del primo giudice in punto di quantificazione della pena e specificando che lo scostamento dal minimo edittale deve ritenersi giustificato in relazione alla particolare gravità dei fatti, alla straordinaria entità delle conseguenze dannose arrecate all'ambiente ed al pericolo per la salute umana, alla reiterazione delle condotte ed al ruolo rivestito dagli imputati nella commissione dei reati oggetto di imputazione, rilevando, altresì, che gli elementi così valorizzati giustificavano anche il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche concesse dal primo giudice e le contestate aggravanti.
Si tratta, come è evidente, di una motivazione pienamente sufficiente a giustificare il corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena e dei criteri di valutazione fissati dall'art. 133 c.p., non essendo richiesto al giudice di procedere ad una analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendo assolvere adeguatamente all'obbligo di motivazione limitandosi anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente (v. Sez. 2^ n. 12749, 26 marzo 2008). 10. Venendo all'esame del ricorso presentato nell'interesse di GR HE, deve richiamarsi, per ciò che concerne il primo motivo di ricorso, attinente alla classificazione dei rifiuti, quanto già evidenziato in precedenza, osservando, altresì, che le deduzioni del ricorrente, oltre ad essere manifestamente infondate per ciò che concerne tale aspetto, risultano anche formulate mediante non consentiti richiami ad atti del processo inaccessibili a questa Corte.
10.1. Per ciò che concerne, invece, il secondo motivo di ricorso, risulta dalla sentenza di primo grado che il Tribunale, nel valutare la responsabilità civile degli imputati, ha ben distinto le singole condotte ed i reati ascritti a ciascun prevenuto, pervenendo poi alla conclusione che tutti gli imputati condannati dovevano rispondere, nei confronti dei soggetti titolari, della lesione degli interessi pubblici sottesi alla tutela dell'ambiente.
La Corte territoriale ha confermato le statuizioni civili e, prendendo in considerazione la condotta posta in essere dall'imputato, ha ribadito l'esistenza del danno con riferimento ad essa, limitandosi a precisare che essa "è stata già dimostrata trattando della configurabilità del delitto di danneggiamento", rinviando così ad altra parte della decisione, senza tuttavia addebitare la responsabilità per tale delitto a GR HE, rispetto al quale, nelle righe precedenti, aveva chiaramente specificato che il reato per il quale egli era stato condannato in primo grado era prescritto e che per lo stesso valevano le considerazioni in precedenza esposte (la Corte territoriale ha poi richiamato le emergenze processuali dimostrative della responsabilità penale dell'imputato già valorizzate dal Tribunale). Ne consegue la manifesta infondatezza del ricorso.
11. Anche il ricorso proposto da GR CO risulta manifestamente infondato.
Va osservato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che lo stesso si è diffusamente soffermato sulla figura dell'intermediario nella gestione dei rifiuti e sugli oneri gravanti in capo allo stesso, con ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte. Va rilevato tuttavia, a tale proposito, che la Corte territoriale ha puntualmente evidenziato, ancora una volta con accertamento in fatto scevro da cedimenti logici o manifeste contraddizioni, che l'imputato aveva di fatto assunto, a seguito delle convenzioni stipulate con i OS e con la "SEA MARCONI TECHNOLOGIES", la materiale effettuazione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, circostanza suffragata dalle risultanze documentali e dalle dichiarazioni testimoniali assunte e compiutamente rilevata dal giudice di primo grado, alle motivazioni del quale rinviava (pag. 22 della sentenza impugnata che richiama, a sua volta, pagg. 76 e ss. della decisione di primo grado) non mancando di precisare, successivamente (pag. 33 del provvedimento impugnato), che il GR CO era perfettamente consapevole della non veridicità delle indicazioni sulla natura dei rifiuti riportata nei relativi formulari.
11.1. Per ciò che riguarda il secondo motivo di ricorso si rileva, invece, che la data i prescrizione indicata dallo stesso ricorrente (maggio 2012) per il reato di cui al capo k) dell'imputazione è comunque successiva alla data di pronuncia della sentenza impugnata (6.7.2011) e l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2^ n. 28848, 8 luglio 2013). È appena il caso di osservare che il principio testè richiamato opera anche con riferimento alle posizioni degli altri ricorrenti. 11.2. Con riferimento al terzo motivo di ricorso deve richiamarsi, per ciò che concerne la classificazione dei rifiuti, quanto in precedenza osservato, mentre dell'irrilevanza del ruolo formale di intermediario a fronte dell'assunzione diretta della gestione dei rifiuti, si è appena detto, riconoscendo la correttezza delle valutazioni operate sul punto dai giudici del merito. 12. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00 per ciascuno di essi.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2^ n. 28848, 8 luglio 2013).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili costituite, CH AR IA e Amministrazione Comunale di Acquarica del Capo, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per ciascuna di esse, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2014