Sentenza 27 gennaio 2016
Massime • 1
L'estensione al coimputato non appellante della prescrizione del reato per effetto della disposizione di cui all'art. 587 cod. proc. pen. si produce soltanto nel caso in cui detta causa estintiva sia maturata precedentemente al passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti e non anche quando, invece, essa sia maturata in epoca successiva a tale passaggio in giudicato.
Commentario • 1
- 1. Processo penale, impugnazione, prescrizione, coimputato non impugnante, effetto estensivo, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2016, n. 15623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15623 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2016 |
Testo completo
1 1 5 623/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GRAZIA LAPALORCIA Presidente= N.23P Rel. Consigliere - Dott. SERGIO GORJAN REGISTRO GENERALE - N. 3587/2015 - Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI - Consigliere - - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NO EP N. IL 15/12/1953 avverso la sentenza n. 1219/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Th Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Agnello Rossi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. Udito il difensore dell'imputato avv. Pierfrancesco Pomilio del foro di Roma che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto La Corte d'Appello di Palermo con la sentenza impugnata, resa il 20 - 30.6.2014, ha dichiarato inammissibile l'appello esposto dalla Di IN e dichiarato estinto per prescrizione il delitto addebitato, in concorso con la Di IN, agli altri due coimputati. In primo grado, avanti il Tribunale di Termini Imerese, tutti e tre gli imputati erano stati riconosciuti colpevoli del delitto di lesioni in concorso ai danni di GI EN commesso in Misilmeri il 1.11.2005. Avverso la sentenza di condanna resa dal Tribunale ebbero a proporre appello i BE e la Di IN. Tutti deducevano l'intervenuta prescrizione del delitto loro ascritto e,comunque, la loro non colpevolezza, inoltre la Di IN richiedeva, in limine, la restituzione th in termine per proporre appello. La Corte d'appello palermitana ebbe a dichiarare prescritto il delitto ascritto ai BE poiché il termine, in effetto, maturato nelle more del procedimento di gravame, mentre ebbe a rigettare l'istanza di rimessione in termini della Di IN e così dichiarare inammissibile per tardività il suo gravame. La Di IN ha proposto ricorso per cassazione rilevando i seguenti vizi di legittimità: concorreva vizio di omessa motivazione in relazione alla sua istanza ex art 175 cod. proc. pen. di rimessione in termini, posto che la Corte territoriale si è limitata a rilevarne l'infondatezza senza esporre le ragioni di un tanto, 1 comunque concorreva ipotesi di caso fortuito o causa di forza maggiore, risultando abilitato anche l'imputato non contumace ad invocare la restituzione in termini, ex art 175 co 1 cod. proc. pen., e la Corte non ha valutata la sua prospettazione di detta situazione in dipendenza della mancata proposizione del gravame da parte del difensore d'ufficio; concorreva violazione di legge in relazione alla norma, ex art 587 cod. proc. pen., poiché secondo l'insegnamento di questa Corte l'effetto estensivo trova applicazione anche in ipotesi di maturazione della causa estintiva successivamente al passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coimputato non impugnante. Al'odierna udienza pubblica compariva il difensore dell'imputata che instava per l'accoglimento del ricorso, mentre il P.G. concludeva per l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata per prescrizione. Ritenuto in diritto th Il ricorso de quo s'appalesa infondato e va rigettato. In effetto con il primo mezzo di impugnazione l'imputata si lamenta del mancato accoglimento della sua istanza,ex art 175 cod. proc. pen.,d'esser rimessa in termini per poter proporre appello. L'istanza della Di IN era fondata sulla fattuale circostanza che non era stata presnete all'udienza, in cui fu emessa la sentenza, e che il suo difensore d'ufficio non aveva provveduto a proporre impugnazione e nemmeno ad informarla di detta incombenza, sicché non era venuta a conoscenza del provvedimento emesso nei suoi riguardi. - Cass.A sostegno della sua tesi la Di IN richiama arresto di questa Corte 26278/13 - ma all'evidenza non pertinente, posto che si riferisce all'ipotesi ex co. 2 art 175 cod. proc. pen. afferente alle sentenze contumaciali o decreto penale di condanna. 2 Viceversa è dato certo, e non contestato dalla ricorrente, che la stessa, non già rimase contumace nel procedimento avanti il Tribunale ✓ Imerese, bensì era comparsa sicché era da ritenersi assente all'udienza di pronunzia della sentenza senza aver diritto alla notifica come contrariamente i suoi figli coimputati - dell'estratto contumaciale. Dunque può trovar applicazione esclusivamente il disposto ex co 1 art 175 citato ed in tale prospettiva ha esaminata la questione e pronunziato la Corte palermitana, avendo dedotto la Di IN ignoranza della sentenza emessa nei suoi confronti. La giustificazione, enfatizzata in questa sede, non configura né caso fortuito né situazione di forza maggiore poiché l'imputata si limita ad affermare di non esser stata informata dal suo difensore d'ufficio e dell'emissione della sentenza e della possibilità di impugnare la stessa. Un tanto però non può ex se configurare ragione di rimessione in termini - Cass. S.U. n° 14991 del 11.4.2006 rv 233419 -poiché la Di IN sapeva della aveva partecipato ad udienza e la negligenza del pendenza del procedimento th difensore può aver rilievo solo quando assuma carattere di imprevedibile ignoranza delle regole processuali. Tuttavia, nella specie, l'impugnante s'è limitata a postulare la mancata comunicazione e l'inerzia del difensore d'ufficio ma alcun elemento fattuale ha portato a sostegno e caratterizzazione, come grave ignoranza delle regole processuali, d'un tanto, sicché il motivo s'appalesa generico. Di rilievo è la seconda questione posta all'attenzione di questa Corte con il motivo afferente l'omessa applicazione della norma in art 587 cod. proc. pen. Difatti concorre precedente recente di questa Corte1 Cass. 33429/15 - che conforta la tesi difensiva. Arresto che offre puntuale disanima delle soluzioni, adottate nel tempo da questa Corte al riguardo della questione, optando per la soluzione fondata sul rispetto del dettato letterale portato nella norma in art 587 cod. proc. pen. 3 Dettato che sottolinea la natura esclusivamente personale dei motivi per potersi escludere l'effetto ordinario dell'estensione previsto dall'art 587 cod. proc. pen. Nella citata decisione-Cass. 33429/15 - viene condivisa l'opzione interpretativa che l'estinzione del reato per prescrizione non sia motivo d'impugnazione di natura esclusivamente personale " bensì oggettiva, e come il fine naturale " dell'istituto,ex art 587 cod. proc. pen., sia il superamento dell'irrevocabilità della decisone di condanna in relazione al coimputato non impugnante. Ancora nella citata decisione favorevole alla tesi difensiva, condivisa dal P.G. d'udienza, viene ricordato l'insegnamento contrario portato in recente decisione a Sezioni Unite-Cass. 19054/13 - ma anche evidenziato come la questione non ebbe a formare oggetto di specifico analisi da parte del qualificato Collegio, bensì appaia esser mero richiamo all'indirizzo interpretativo prevalente sul punto,che appunto esclude l'effetto estensivo qualora come nella specie la prescrizione sia maturata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza in relazione all'imputato non impugnante. th Questo Collegio non concorda con l'insegnamento desumibile dall'arresto del 2015, evocato dalla difesa, anche se va riconosciuto come la decisione delle Sezioni Unite al riguardo non appaia il frutto d'apposito esame della questione sì da assumere lo specifico valore d'autorevole indirizzo interpretativo. Reputa invece questo Collegio che la soluzione della questione sia da ricercare sulla scorta dello scopo perseguito dal Legislatore nello strutturare l'istituto straordinario di revoca del giudicato ossia evitare " contraddittori giudicati in causa unica ",cosi Cass S.U. n° 9 del 1995 rv 201304. Un tanto sia con relazione al giudizio sul merito del fatto reato Cass. S.U. 20347/07 - sia con relazione a questione d'ordine probatorio o vizio processuale incidente su tutte le posizioni dei coimputati giudicati. 4 Quindi il motivo di impugnazione 11 11non esclusivamente personale attiene a questione o situazione oggettiva afferente il processo ossia uguale per tutti gli imputati coinvolti. Un tanto risulta di pronta evidenza in ordine ai vizi del procedimento ovvero alle formule assolutorie di merito" poiché attingono all'unico procedimento ovvero all'esistenza fenomenologica o no del fatto reato, mentre appare più problematica l'applicazione dell'istituto in relazione all'applicazione delle cause estintive del reato ossia alle formule assolutorie di " rito ". Anche le cause estintive del reato disciplinate dal codice penale - da art 150 usque art 170 · presentano situazioni squisitamente oggettive ovvero personali in relazione al reato contestato in concorso. Così di certo sono situazioni spiccatamente personali la morte del reo - art 150 ed il perdono art 169 mentre palesano profili propriamente oggettivi - l'amnistia art 151 - poiché è scelta legislativa di non più perseguire determinati reati già commessi e la remissione della querela art 152 poiché - -art 336 cod. proc. pen. con detto atto si chiede la punizione di un fatto reato. Tuttavia vi sono cause estintive eminentemente correlate a condotta propria del th reo,quali l'oblazione -art 162 e 162 bis-e la sospensione condizionale della pena inflitta art 163 -. Va notato come per le cause estintive non collegate a condizione del singolo reo ovvero collegate espressamente a sua propria condotta, il Legislatore abbia avuto cura di disciplinare appositamente il fenomeno del verificarsi della causa estintiva nei riguardi di uno solo dei coimputati nel medesimo reato. Così, l'amnistia si qualifica come propria - prima della condanna - ovvero impropria incidente sul giudicato -. Così, all'art 155 co 2 cod. pen., espressamente viene previsto che la remissione della querela, limitata alla posizione di uno solo dei coimputati,ha effetto estensivo anche verso le posizioni degli altri correi,salva loro espressa rinunzia. 5 In ordine alla causa estintiva della prescrizione - art 157 cod. pen. non risulta prevista alcuna apposita disciplina in relazione al fenomeno del suo verificarsi in relazione a singolo od alcuni solo di più coimputati, siccome invece il Legislatore ha ritenuto opportuno in ordine alle cause di sua sospensione od interruzione - art 161 co 1 cod. pen. -. Un tanto appare a questo Collegio correlato alla natura della causa estintiva in quanto collegata a condotta propria del singolo reo, similmente all'oblazione ed alla sospensione condizionale della pena,che in quanto fondata su scelta personale non produce contraddittorietà tra giudicati in causa unica non "1 derivando da ragioni oggettive pertinenti alla decisione sul merito ovvero all'osservanza della legge processuale. Ciò è tanto vero che,ex art 129 cod. proc. pen., la declaratoria d'estinzione postula la valutazione della non concorrenza di evidenti ragioni che impongano un'assoluzione per ragioni di merito afferenti l'esistenza degli elementi essenziali del fatto-reato contestato. -oggetto anche dellaUn tanto appare ancora più evidente nell'ipotesi di causa decisione delle Sezioni Unite del 2013 -, ossia quando l'effetto estintivo consegua alla scelta di protrarre il procedimento da parte di un coimputato e verificatisi th dopo il passaggio in giudicato della sentenza nei riguardi del coimputato non impugnante. " 11La natura esclusivamente personale della ragione estintiva del reato appare evidente poiché conseguenza diretta di scelta esclusivamente propria del coimputato impugnante non collegata a vizio di procedura nel comune procedimento ovvero al merito della comune accusa. La soluzione adottata non soffre d'incoerenza con l'ipotesi, in cui l'effetto estintivo si sia verificato prima del passaggio in giudicato della sentenza nei riguardi del coimputato non impugnante, poiché in tal ipotesi la causa estintiva appare oggettiva poiché svincolata rispetto alla scelta processuale del singolo coimputato impugnante. 6 Nell'ipotesi di specie, invece, l'effetto estintivo consegue esclusivamente alla scelta processuale propria dei coimputati impugnanti e non configura la situazione di confusione che il Legislatore ha voluto evitare, poiché a tutti rimane evidente che la diversa situazione consegue a mero evento -scorrere del tempo in ordine alla punizione dell'atto illecito - estraneo al merito circa la responsabilità penale ovvero circa la regolarità del processo e dipendente esclusivamente dalla sorte fortunata " incrociata dal singolo nello scegliere di protrarre il procedimento. Evento il mero scorrend del tempo di cui il coimputato non impugnante ha -non proponendo impugnazione - acchéinteso non più avvalersi, consentendo la decisione di condanna nei suoi riguardi divenisse irrevocabile. Al rigetto segue, ex 616 cod. pro. pen., la condanna della Di IN al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 27 gennaio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Lefoloreve Sergio Gorjan Grazia Lapalorcia DEFOMTATA IN CANCELLERIA addi 14 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise for We 7