Sentenza 14 ottobre 2008
Massime • 1
L'organizzazione di lotterie istantanee del tipo "gratta e vinci" e la distribuzione e la vendita dei relativi biglietti senza l'autorizzazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato integrano il reato di cui all'art. 4, comma primo, L. n. 401 del 1989. (In motivazione la Corte ha disatteso l'assunto circa la natura di illecito amministrativo di tali condotte ex art. 133 bis, comma primo, R.D.L. n. 33 del 1938). (Conf: sez. III, 8699 del 2008, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2008, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/10/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1029
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 17829/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia;
avverso l'ordinanza emessa il 30 aprile 2008 dal tribunale del riesame di Reggio Emilia;
nei confronti di:
DI CO NC MA;
udita nella udienza in camera di consiglio del 17 ottobre 2008 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO Amedeo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
udito il difensore avv. FRATICELLI Claudio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Decreto del 6.3.2008 il pubblico ministero presso il tribunale di Reggio Emilia dispose il sequestro probatorio, in relazione al reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 1, di un complesso di biglietti del tipo "gratta e vinci" venduti senza l'autorizzazione dei monopoli di Stato.
Il tribunale del riesame di Reggio Emilia, con l'ordinanza in epigrafe, accolse la richiesta di riesame avanzata dall'indagato e dispose la restituzione dei biglietti, osservando che mancava il fumus del reato ipotizzato, in quanto nessuna legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario il giuoco "gratta e vinci" o giuochi similari, dato che lo stesso non può ricondursi al giuoco del lotto, o ad una scommessa, o ad un pronostico di evento sportivo. Si tratta quindi di giuoco riconducibile ad una lotteria nazionale ad estrazione istantanea, il cui svolgimento non autorizzato è punito solo con una sanzione amministrativa.
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, osservando che nel caso di biglietti del tipo "gratta e vinci" si configura una lotteria istantanea, per la quale è necessaria una autorizzazione dei monopoli di Stato.
In prossimità dell'udienza in camera di consiglio il difensore dell'indagato ha depositato memoria con la quale eccepisce che nella specie non è applicabile la L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, perché si tratta di un concorso a premi che non è equiparabile ai concorsi a pronostico, che riguardano esclusivamente gli aventi sportivi del Coni o dell'Unire e non hanno affinità con le lotterie. Osserva inoltre che per l'esercizio delle lotterie, anche istantanee, non è necessaria la autorizzazione della amministrazione dei monopoli di Stato, essendo le lotterie istituite con decreto ministeriale ai sensi della L. 26 marzo 1990, n. 62, art.
6. D'altra parte, anche la L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 9, comma 2, dispone che alle lotterie non si applica il precedente ma il R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 4, così come il D.P.R. n. 430 del 2001,
rinvia al R.D.L. n. 1933 del 1938, per le sanzioni applicabili ai concorsi a premi, confermando che tale norma è l'unica applicabile in tema di lotterie e di concorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella specie è pacifico che si tratta di biglietti del tipo "gratta e vinci". È altresì pacifico che tale tipo di giuoco normalmente non da luogo ad un concorso a premi ma ad una vera e propria lotteria istantanea, come ritenuto dalla uniforme giurisprudenza di questa Corte sul punto, la quale ha costantemente affermato il principio che l'attività di esercizio di concorso a premi che riproduce il meccanismo del "gratta e vinci" richiede l'autorizzazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi della L.13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 1, non essendo sufficiente la comunicazione al Ministero delle attività produttive, prevista dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, art. 10, riservata a quei concorsi a premi aventi scopo promozionale di prodotti o servizi, la partecipazione ai quali ha carattere gratuito (Sez. 3^, 28 settembre 2006, n. 32098, Vangelista, m. 235333; Sez. 3^, 5 giugno 2007, n. 37837, Grande;
Sez. 3^, 9 gennaio 2008, n. 8324, Cosenza, m. 239292;
Sez. 3^, 17 gennaio 2008, n. 8699, Bonini, non mass.). È sufficiente sul punto rinviare integralmente alle motivazioni delle decisioni appena citate, anche perché la tesi secondo cui sarebbe configurabile un concorso a premi è già stata respinta dal tribunale del riesame. È quindi infondata le relativa eccezione proposta dall'indagato con la memoria difensiva.
Esattamente dunque il tribunale del riesame ha qualificato il giuoco tipo "gratta e vinci" in questione come lotteria istantanea. Il tribunale ha però ritenuto che, pur restando ferma tale qualifica, non esiste alcuna norma che riservi allo Stato o ad altro ente concessionario le lotterie istantanee in generale, ed in particolare il giuoco del "gratta e vinci", in quanto tali lotterie non possono ricondursi ne' al giuoco del lotto (che prevede una vincita connessa alla estrazione di uno o più numeri compresi tra 1 e 90), ne' all'ipotesi della scommessa (che subordina la vincita ad un evento futuro ed incerto, indipendente dall'azione e dalla volontà del soggetto), ne' infine al pronostico (connesso al risultato di un evento sportivo), dato che nel giuoco in esame la vincita è riconnessa all'acquisto di un biglietto compreso tra quelli già predeterminati come vincenti al momento della messa in commercio. Secondo il tribunale del riesame, quindi, si tratterebbe appunto di una lotteria ad estrazione istantanea, ai sensi del D.M. n. 183 del 1991, art. 1, il cui svolgimento senza autorizzazione sarebbe punito solo dal R.D.L. n. 1933 del 1938, art. 133 bis, comma 1, (introdotto dalla L. n. 449 del 1997, art. 19) a titolo di mera sanzione amministrativa. Ciò, sempre secondo il tribunale del riesame, sarebbe confermato dal fatto che la L. 13 dicembre 1989, n. 401, art.4, si riferisce esclusivamente alle "lotterie o ad altre analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri" nonché dal fatto che l'inapplicabilità delle sanzioni di cui all'art. 4 alle lotterie è prevista dall'art. 9, comma 2, della stessa legge, che sanziona l'esercizio di lotterie non autorizzate soltanto in via amministrativa, in forza dell'espresso richiamo al R.D.L. n. 1933 del 1938:
La tesi sostenuta dalla ordinanza impugnata è già stata esaminata e ritenuta infondata da questa Corte con la citata sentenza Sez. 3^, 17 gennaio 2008, n. 8699, Bonini, e questa soluzione deve essere ora confermata, non apparendo condivisibile l'interpretazione su cui essa si fonda.
E difatti, la legge 26 marzo 1990, n. 62 (recante Norme in materia di lotterie, tombole e pesche) stabilì all'art. 6, comma 1 (modificato dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 11, conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133), che "il Ministro delle finanze è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento". In applicazione di tale disposizione venne quindi emanato il D.M. 12 febbraio 1991, n. 183 (recante il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea), il quale, dopo aver posto all'art. 1 la definizione di tale tipo di lotterie ("Nelle lotterie nazionali ad estrazione istantanea i partecipanti possono immediatamente conoscere la vincita attraverso l'acquisto di un biglietto sul quale è stato in precedenza impresso, e celato ad ogni forma di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione casuale di vincita"), dispone, all'art. 2, che "All'organizzazione e alla gestione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea provvede l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sotto la direzione del Comitato generale per i giochi di cui alla L. 10 agosto 1988, n. 357, art. 3" (comma 1) e che "Per la distribuzione alle rivendite di generi di monopolio ed alle ricevitorie del lotto dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può avvalersi di un concessionario".
È quindi evidente che, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dall'ordinanza impugnata, l'organizzazione e gestione delle lotterie istantanee del tipo "gratta e vinci" è riservata allo Stato in forza di una specifica disposizione di legge (L. 26 marzo 1990, n. 62, art.6) cui è stata data attuazione mediante specifiche norme regolamentari (D.M. 12 febbraio 1991, n. 183, art. 2), emanate in forza di apposita e specifica autorizzazione legislativa, con il procedimento di cui alla L. n. 400 del 1998, art. 17 (cfr. Cass. civ., Sez. 3^, 20 maggio 1988, n. 12722 e altre in pari data). Deve quindi ribadirsi che l'organizzazione di lotterie istantanee tipo "gratta e vinci" e la distribuzione e vendita dei relativi biglietti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato costituisce reato ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 1. Non è invero rilevante la circostanza che l'art. 4, comma 1. cit. parli specificamente "di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte" in riferimento a quelle di Stati esteri, perché il primo periodo della disposizione si riferisce globalmente a tutti i tipi di giuochi e scommesse "che la legge riserva allo Stato o ad altro concessionario", e non già al solo giuoco del lotto ed ai concorsi pronostici, e quindi anche alle lotterie, ivi comprese quelle istantanee, sempre che siano riservate dalla legge allo Stato o ad altro concessionario. E, come si è visto, la lotteria istantanea tipo "gratta e vinci" è appunto riservata per legge allo Stato. D'altra parte, questa soluzione deve essere preferita anche per la necessità di seguire una interpretazione adeguatrice che eviti profili di incostituzionalità, che invece emergerebbero qualora si seguisse l'interpretazione del tribunale del riesame, dal momento che la sanzione penale sarebbe, senza alcuna ragionevole giustificazione, riservata soltanto alle lotterie e manifestazioni di sorte di (tutti gli) Stati esteri e non anche a quelle nazionali, il che porrebbe problemi non solo di manifesta irragionevolezza della norma, ma anche di compatibilità con i principi comunitari.
Nè in senso contrario può valere il fatto che la L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 9, comma 2, dispone che "Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di beneficenza, in luogo di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regio D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dalla L. 2 agosto 1982, n. 528", e che del R.D.L. 1933 del 1938, art. 113 bis (aggiunto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 19, comma 5, lett. a) preveda una sanzione amministrativa per lo "svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti". È infatti evidente - come già rilevato da Sez. 3^, 17 gennaio 2008, n. 8699, Bonini - che "il rinvio contenuto nella L. n. 401 del 1989, art. 9, comma 2, alle disposizioni riguardanti le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di beneficenza deve essere riferito ai giochi diversi da quelli che la legge riserva all'Amministrazione dei Monopoli di Stato", così come analogamente anche il richiamo contenuto nel R.D.L. 1933 del 1938, art. 113 bis, si riferisce alle lotterie ed altri giuochi non riservati allo Stato. Quindi, anche a non voler pensare che l'art. 9 cit. e l'art. 113 bis cit. si riferiscano solo alle lotterie di beneficenza, deve comunque ritenersi che essi non possano riguardare le lotterie nazionali istantanee del tipo "gratta e vinci", le quali sono riservate allo Stato in forza della L. 26 marzo 1990, n. 62, art.
6. Le dette disposizioni, dunque, potranno applicarsi solo alle lotterie di tipo diverso, e cioè appunto a quelle di beneficenza o a quelle che si svolgono in ambito strettamente locale in relazione ad eventi o manifestazioni particolari.
L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Reggio Emilia, che si uniformerà ai principi di diritto dianzi enunciati.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Reggio
Emilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 17 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2009