Sentenza 9 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di esercizio di giuochi o di scommesse, il meccanismo della lotteria istantanea (cosiddetto "gratta e vinci") richiede l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ex art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401, non essendo sufficiente la sola comunicazione al Ministero delle Attività Produttive prevista dall'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 per i concorsi a premio aventi scopo promozionale di prodotti o servizi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2008, n. 8324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8324 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 09/01/2008
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 00016
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 021665/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CO NI, N. IL 19/03/1972;
avverso ORDINANZA del 21/05/2007 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. RUFFO Fabio di Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con ordinanza in data 21/5/2007 il Tribunale di Messina rigettava la richiesta di Riesame proposta nell'interesse di CO IN ed altri avverso il decreto del Giudice per le Indagini Preliminari del 21/4/2007, che aveva disposto il sequestro preventivo di diversi biglietti ad estrazione istantanea e cartoline in relazione al reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art.
4. Nella specie, veniva evidenziato che presso CO IN, Amministratore Unico della "Tel Service s.r.l.", erano stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Messina, nell'ambito di un'attività di indagine volta ad individuare negli esercizi commerciali biglietti similari a quelli del concorso a premi "gratta e vinci", n. 290 tagliandi della lotteria istantanea "Angel & Devil", completi di cartoline;
n. 800 tagliandi della lotteria istantanea denominata "la Ruota della Fortuna", completi di cartoline;
n. 400 tagliandi della lotteria istantanea "Crazy Horse", completi di cartoline;
n. 3024 tagliandi della lotteria istantanea denominata "Slotto" prive di cartoline, n. 1800 tagliandi della lotteria istantanea denominata " Dream Card" completi di cartoline;
n. 400 tagliandi della lotteria istantanea denominata "Terzamano" privi di tagliando, n. 1200 tagliandi della lotteria istantanea denominata "Vinci", completi di cartoline. Tutti i tagliandi erano privi del marchio Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato. I beni oggetto di sequestro facevano riferimento ad un concorso a premi per il quale i promotori avevano effettuato al Ministero per le Attività Produttive la comunicazione prevista dal D.P.R. n. 430 del 2001, art. 10. Osservava il Tribunale che, nella specie, tuttavia,
non si trattava di concorsi a premi aventi scopo promozionale di prodotti o servizi, dal momento che non emergevano elementi da cui evincere che il gioco in oggetto, del tipo "gratta e vinci", fosse diretto a favorire la conoscenza di prodotti o ditte o marchi o la vendita di determinati prodotti. Risultava, per contro, che la consegna del tagliando del concorso conseguiva all'acquisto di una "cartolina artistica", con tematiche varie, al prezzo di almeno Euro 1. Non risultava, tuttavia, che le cartoline fossero commercializzate dalla stessa ditta che distribuiva i tagliandi e che gli stessi fossero consegnati per scopi promozionali rispetto alle cartoline. Pertanto osservava il Tribunale con la vendita dei tagliandi in sequestro si era abusivamente realizzato un gioco identico alla lotteria istantanea gestita in regime di monopolio.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per Cassazione il CO, deducendo:
1) insussistenza del fumus commissi delicti, in quanto non sussistevano, a carico del ricorrente, gli estremi del reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art.
4. Tutti i tagliandi sequestrati e le relative cartoline riguardavano concorsi a premi regolarmente comunicati al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.P.R. n. 430 del 2001, art. 10;
2) omessa indicazione degli elementi di fatto a sostegno della ipotesi di reato configurata, con conseguente nullità del provvedimento di sequestro;
3) omessa motivazione circa le finalità perseguite con il provvedimento di sequestro. Si chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Con riferimento ai primi due motivi di censura, che possono essere analizzati congiuntamente, va osservato che, del tutto correttamente, il Collegio del Riesame ha ritenuto che all'attività di esercizio di giuoco o di scommesse esercitata mediante il meccanismo del c.d. "gratta e vinci" non fosse applicabile la disciplina dei concorsi a premio dettata dal D.P.R. n. 430 del 2001 e che, pertanto, per l'esercizio della suddetta attività, non fosse sufficiente la sola comunicazione al Ministero delle Attività Produttive, prevista dall'art. 10 del cit. D.P.R., ma occorresse l'autorizzazione della Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, richiesta dalla L. n. 401 del 1989, art.
4. Va, infatti, rilevato che il D.P.R. n. 430/2001
contiene norme di fonte regolamentare che non abrogano o derogano a norme poste da atti aventi forza di legge. Sarebbe, pertanto, in ogni caso irrilevante la circostanza che il gioco in questione rientrasse, in ipotesi, anche nella disciplina dettata dal D.P.R. n. 430 del 2001, perché esso deve comunque rispettare le disposizioni della L. n. 401 del 1989, art. 4.
Nel caso di specie, non è stato in alcun modo indicato in qual modo e sotto quali profili il gioco del tipo "gratta e vinci" avrebbe solo uno scopo promozionale, avendo, al contrario, il Tribunale evidenziato che la partecipazione al concorso era subordinata al pagamento di una somma di denaro, fattispecie riconducibile ai giochi in genere ed alle lotterie in particolare (materie che la legge riserva allo Stato) e che non emergevano elementi dai quali inferire che il gioco in questione fosse diretto a favorire la conoscenza di prodotti, ditte, marchi o la vendita di determinati prodotti. Va, inoltre, evidenziato che il D.P.R. n. 430 del 2001, art. 5, prescrive che i concorsi a premi possono essere effettuati soltanto da imprese produttrici commerciali, fornitrici o distributrici dei beni promozionali, mentre, nel caso in esame, non è stato neppure indicato che le cartoline destinate al gioco del "gratta e vinci" sarebbero state distribuite da un'impresa produttrice o da un'impresa commerciale.
Infondato deve, infine, ritenersi anche il terzo motivo di ricorso, concernente le finalità perseguite con il provvedimento di sequestro, avendo il Tribunale evidenziato, con corretta motivazione, che la libera disponibilità dei beni attualmente sottoposti a vincolo reale potrebbe aggravare le conseguenze del reato, in quanto gli stessi potrebbero essere distribuiti agli esercenti e messi in vendita.
4 Il ricorso va, conclusivamente, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente le spese. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2008