Sentenza 21 giugno 1999
Massime • 1
L'accertamento di postumi permanenti non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale in conseguenza della riduzione della capacità di guadagno con riferimento all'art. 4 della legge 39/1977 che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto di una sicura prova da fornirsi da parte del danneggiato anche in via presuntiva, dell'effettiva incidenza dell'invalidità sulla sua vita lavorativa e conseguente riduzione della capacità di guadagno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/1999, n. 6247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6247 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI AN AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato R ROMITI, difesa dall'avvocato SANTE GRADASSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RAS SPA con sede in Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, LI OL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SALARIA 400, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO COCHETTI, difesi dall'avvocato GENNARO RICCIARDI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 166/96 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa il 0606/96 e depositata il 22/06/96 (R.G. 472/91);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato Sante GRADASSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 24.11.1987 VU OL nel procedere, alla guida di un furgone, lungo il viale della Stazione di Norcia, investiva il pedone CI NA MA, che camminava nella stessa direzione, cagionandole lesioni personali di notevole gravità. In esito all'istruzione il Tribunale di Spoleto, adito dalla CI, con sentenza 5.6.-29.8.1991, condannava l'VU e la società assicuratrice del suo veicolo RAS al risarcimento dei danni nel complessivo ammontare di L. 16.280.000, oltre agli interessi ed alle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva gravame la CI al quale resistevano i convenuti che proponevano a loro volta appello incidentale.
La Corte d'Appello di Perugia, con sentenza 6.6-22.6.1996 riduceva a complessive lire dieci milioni la somma concessa a titolo di risarcimento danno biologico, morale e patrimoniale, oltre a L. 552.208, da rivalutare, per spese mediche, ed onerava gli appellati delle spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la CI affidandone l'accoglimento a due motivi.
Resistono con controricorso la R.A.S. ed VU OL. MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole con il primo mezzo la ricorrente deducendo "violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa applicazione dell'art. 2054 e 1227 c.c. o, in subordine, violazione art. 360 n. 5 c.p.c. per difetto o insufficiente motivazione sul concorso di colpa attribuitole nella causazione del sinistro" che la Corte d'Appello, facendo propria la decisione del tribunale di Spoleto, abbia confermato tale concorso di colpa nella misura del 20% ponendo l'accento esclusivamente sul fatto che lei camminava sul margine destro anziché su quello sinistro della strada e senza alcuna motivazione sulla incidenza di tale circostanza nella causazione dell'evento.
La Corte di merito, affermava, non aveva tenuto minimamente conto della larghezza della strada nel punto in cui si era verificato l'incidente (mt. 5) nonché di quella del furgone (mt. 2,50) e non aveva fornito alcuna motivazione sul concorso di colpa attribuito alla ricorrente. Essa, invece, avrebbe dovuto stabilire il nesso di causalità tra l'occupazione della sede stradale della sua sagoma e la possibilità dell'VU di transitare liberamente sulla sua corsia di marcia.
Il motivo è infondato.
La Corte d'Appello, con esplicito riferimento al concorso di colpa, ha con estrema chiarezza affermato che "la valutazione dei primi giudici appare corretta e condivisibile", richiamando in tal modo e facendo propria la motivazione contenuta, su tale specifico punto, nella sentenza del tribunale di Spoleto.
Nella stessa si legge che le due donne (CI e UI) procedevano a piedi lungo il margine destro della corsia a doppio senso di marcia del viale della stazione;
che tale strada era fornita sul lato opposto di marciapiede;
che sul bordo della strada vi erano numerosi alberi che avrebbero sostanzialmente impedito al furgone di procedere oltre il bordo della carreggiata;
che erano inoltre visibili alti cumuli di terriccio che avrebbero impedito alle donne di camminare fuori della carreggiata;
che, infine, nel rapporto dei Carabinieri si riferiva che nella cunetta sul bordo della strada in quel momento scorreva, per l'intensa pioggia, molta acqua che impediva di camminare oltre il margine della strada.
E tanto, all'evidenza, è più che sufficiente ad escludere che la Corte d'Appello abbia immotivatamente confermato il concorso di colpa della CI e consente invece di affermare che essa ha indicato precisi elementi valutativi sulla cui scorta ha ritenuto quindi superata la presunzione di totale responsabilità del conducente l'autoveicolo di cui all'art. 2054 primo comma c.c. Ed alla colpa consistente nella generica imprudenza va poi aggiunta la specifica violazione di legge (violazione dell'art. 134 Codice della Strada allora vigente che faceva obbligo al pedone di camminare tenendosi sul margine sinistro della strada) che si pone in diretto rapporto di causalità con l'incidente stradale ed i conseguenti danni.
Non sussiste pertanto la denunciata violazione dell'art. 2054 c.c. mentre non è dato ravvisare le ragioni del richiamo dell'art. 1227 stesso codice che non appare assolutamente calzante alla fattispecie in esame.
Quanto alla motivazione essa, a giudizio di questa Corte, è adeguata, coerente ed assolutamente immune da vizi logici e/o giuridici e quindi insuscettibile di censure in questa sede. Con il secondo mezzo la ricorrente denuncia "violazione dell'art.360 n. 3 c.p.c. per erronea o falsa applicazione degli artt. 2056,
1223 e 1226 c.c. in relazione al combinato disposto dell'art. 4 L.26.2.1977 n. 39 e dell'art. 74 DPR 30.6.1965 n. 1124".
Sostiene che la Corte avrebbe errato adottando un criterio per la liquidazione del danno quantificato in via equitativa sul presupposto che i postumi permanenti nella misura del 13% andassero inquadrati come micropermanente.
Il criterio che il giudice d'appello avrebbe dovuto seguito per la liquidazione del danno era, invece, ai sensi dell'art. 4 L. 39/77 e degli artt. 2056 e 1223 c.c., quello del calcolo cd tabellare, oltre al danno morale, biologico e alla svalutazione ed interessi. E ciò, a suo dire, trovava conferma nella disposizione dell'art. 74 del citato DPR 1124/65 la quale prevede che un'invalidità che superi la soglia del 10% va sicuramente ad incidere sulla vita lavorativa del soggetto danneggiato.
Anche tale motivo è destituito di fondamento.
La Corte territoriale ha specificamente osservato che l'invalidità di cui trattasi "non limita sostanzialmente la capacità di guadagno della danneggiata, solo rendendole un po' più gravoso lo svolgimento del lavoro", aggiungendo, compiutamente, che il CTU, al di là di quello che poteva essere il riferimento percentuale, aveva infatti accertato "esiti di una lussazione della spalla, senza fratture di sorta ed una conseguente, pressoché trascurabile limitazione dei movimenti dell'arto corrispondente".
Trattasi cioè di affermazione afferente a circostanza di fatto che, in quanto assistita da motivazione adeguata, coerente ed assolutamente immune da vizi logici e/o giuridici, è insuscettibile di sindacato in questa sede.
Nè tale affermazione è in contrasto con alcuna delle disposizioni dell'art. 74 DPR 30.6.1965 n. 1124. Contrariamente a quanto si assume dalla CI, infatti, tale norma non prevede che un'invalidità che superi la soglia del 10% vada certamente ad incidere sulla vita lavorativa del soggetto danneggiato limitandosi ad indicare una misura percentuale di riduzione dell'attitudine al lavoro (superiore al 10% per i casi di infortunio ed al 20% per quelli di malattia) ai soli fini delle prestazioni assicurative in materia di lavoro (rendita da infortunio o da malattia professionale).
Ed egualmente è a dirsi con riferimento all'art. 4 L. 26.2.1977 n.39 che non comporta alcun automatismo di calcolo ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto di una sicura prova - da fornirsi dal danneggiato anche se in via presuntiva- della effettiva incidenza della invalidità sulla sua vita lavorativa e della conseguente riduzione della capacità di guadagno (nello stesso senso cfr. Cass. 98/1764;
Cass. 97/56 75; Cass. 97/52 31). Il ricorso va pertanto rigettato ma va disposto, sussistendovi giusti motivi, la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 22.2.1999.